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Decisione

52.2005.89

autorizzazione demaniale per l'uso speciale della riva lacuale e per l'installazione di un porticciolo

22 agosto 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui ricorrente, è proprietaria del mapp. n. 1856 RFD di __________,

un fondo di quasi 70'000 mq situato alla foce del fiume __________, che verso W

confina lungo un fronte di ca. 130 ml con il demanio pubblico (mapp. n. 1910 RFD)

comprendente un tratto di spiaggia prospiciente il lago Maggiore. La particella

ospita il __________, un campeggio dotato di oltre trecentocinquanta piazzole

per tende, camper e roulotte, la cui clientela suole frequentare anche l'antistante

area demaniale.

A seguito

di vicissitudini note alle parti, che non occorre pertanto rievocare, il 16

giugno 2004 il Dipartimento del territorio, Ufficio del demanio, ha rilasciato d'ufficio

alla ricorrente un'autorizzazione della durata di dieci anni con effetto

retroattivo a far tempo dal 1. gennaio 2001 per l'uso speciale del demanio

pubblico, applicando nei suoi confronti una tassa di fr. 19'500.– per l'esercizio

di un impianto balneare in riva al lago (art. 20 cpv. 1 lett. g LDP), rispettivamente

di fr. 5'760.– per il mantenimento di un porticciolo di ca. 120 mq destinato

all'attracco dei natanti.

B. Con

giudizio 23 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta

dalla ricorrente contro la suddetta risoluzione dipartimentale.

L'Esecutivo cantonale ha innanzitutto rilevato

l'uso accresciuto del demanio pubblico; la confinante area balneare costituirebbe

il punto di forza della proprietà dell'insorgente e durante l'alta stagione verrebbe

frequentata specialmente dagli ospiti del campeggio. Rilevati pregi e peculiarità

del bene demaniale in questione, nonché il vantaggio economico che la

ricorrente ne trae, ha quindi ritenuto adeguata la tassa concretamente applicata

in base all'art. 20 cpv. 1 lett. g LDP. Richiamato in via analogica l'art. 29a

LDP, norma che estende l'applicazione della tassa alle occupazioni abusive, ne ha

infine avallato il prelievo con effetto retroattivo a far tempo dal 1. gennaio

2001, siccome contenuto entro il termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art.

22a cpv. 1 LDP.

C. Contro il

predetto giudicato governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato.

La ricorrente riconosce espressamente la

tassa applicata nei suoi confronti per l'installazione del porticciolo. Contesta

tuttavia che l'utilizzo della spiaggia praticato dagli ospiti del campeggio sia

soggetto ad autorizzazione. La battigia, accessibile al pubblico, non sarebbe infatti

frequentata in modo esclusivo dai clienti del __________, che disporrebbero di numerose

alternative di svago all'interno del campeggio e nelle immediate vicinanze. Eccepisce

sussidiariamente la commisurazione della tassa, a suo dire arbitraria, come

pure la sua applicazione retroattiva.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni, e l'Ufficio del demanio, con argomenti che verranno semmai

discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 2 LDP. La

legittimazione della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal

giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 46

cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 9 LDP, che definisce l'uso comune dei beni demaniali di pertinenza del

cantone, ognuno può utilizzare il demanio pubblico (di cui fanno parte anche le

rive dei laghi secondo i combinati disposti degli art. 1 lett. a, 4 LDP e 2

RDP) conformemente alla sua destinazione, rispettando i diritti altrui. L'uso

speciale del demanio pubblico è invece ammissibile solo se è conforme o almeno

compatibile con la sua destinazione generale (art. 10 cpv. 1 LDP). L'uso speciale

di poca intensità soggiace di regola ad autorizzazione; quello più intenso e

durevole a concessione (cpv. 2). L'uso speciale è normalmente sottoposto al

pagamento di una tassa (cpv. 3). Secondo dottrina e giurisprudenza l'utilizzo

del demanio pubblico trascende i limiti dell'uso comune se non è più conforme

alla destinazione specifica del bene demaniale oppure se impedisce o intralcia notevolmente

la partecipazione simultanea di terzi nell'uso della cosa, per modo che

l'autorità competente deve disciplinarne l'utenza stabilendo delle priorità (Imboden/Rhinow,

Schweiz. Verwaltungsrecht-sprechung, vol. II, p. 827;

Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., N. 2373 ss e 2394 ss;

Tschannen/Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2a ed., N. 11 ad § 50; cfr.

anche DTF 100 Ia 131 ss, consid. 5b p. 136).

2.2

Come

il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare in un caso ticinese concernente

proprio l'utilizzo del demanio pubblico praticato dalla clientela di campeggi

situati su fondi privati direttamente confinanti con le rive del lago (STF

22.5.1974

in re Piovano e altri contro Consiglio di Stato del cantone Ticino,

parz. pubbl. in DTF 100 Ia 131 ss), la balneazione e le altre attività ricreative

ad essa connesse (attività sportive, cure balneari ed elioterapiche) rientrano ormai

nel novero delle utilizzazioni tipiche delle acque pubbliche (DTF 100 Ia 131

ss, consid. 5c p. 137 s). Purché esercitate rispettando i diritti altrui, tali

attività costituiscono pertanto un uso comune ai sensi dell'art. 9 LDP, siccome

conformi alla destinazione del bene demaniale in questione; non sottostanno

dunque ad alcuna autorizzazione, e ciò a prescindere dal fatto che esse siano

indotte da un'attività commerciale esercitata a partire da un fondo privato

attiguo (cfr. in proposito RDAT 1985 n. 12; cfr. anche Jaag, Gemeingebrauch und

Sondernutzung öffentlicher Sachen, in: ZBl 1992 p. 152).

3.

Le

precedenti istanze ravvisano nell'utilizzo della spiaggia praticato dai clienti

del campeggio un uso speciale del demanio pubblico, che andrebbe quindi autorizzato

e tassato giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. g LDP come stabilimento balneare lungo

la riva del lago. Nel solco della giurisprudenza federale appena illustrata,

tale utilizzo è tuttavia conforme con la destinazione delle acque pubbliche, ed

in particolar modo delle rive lacuali. Considerate le notevoli dimensioni del

campeggio, dotato di oltre trecentocinquanta piazzole per tende e roulotte, non

si può invero escludere a priori che durante l'alta stagione la

clientela del camping affolli la spiaggia, impedendo ad altri di usufruirne. Il

Governo non accenna tuttavia neppure a tale eventualità; rileva anzi che nel

caso concreto, come del resto la documentazione in atti versata da ambo le

parti ben illustra, è fuori di dubbio che l'infrastruttura di spettanza della ricorrente

non gode di uso esclusivo della riva, aperta anche al pubblico. Osserva

inoltre, in modo peraltro contraddittorio, che l'uso controverso della battigia

avverrebbe in concomitanza con l'uso comune, senza cioè intralciare o

impedire il concorso di terzi.

In simili evenienze non si può dunque

assumere che l'utilizzo della spiaggia effettuato dagli utenti del campeggio rappresenti

un uso speciale del demanio pubblico soggetto ad autorizzazione. Il fondo della

ricorrente dispone indubbiamente di un accesso privilegiato alle rive del lago.

Diversamente da quanto sembrano ritenere le precedenti istanze, i vantaggi

economici e di immagine che ne derivano al campeggio non bastano tuttavia da

soli a giustificare il prelievo di una tassa d'uso demaniale.

Contrariamente

a quanto adduce l'Ufficio del demanio a sostegno della propria tesi, ai fini

del presente giudizio è infine irrilevante che i gestori del campeggio si siano

in un certo qual modo impossessati della spiaggia pubblica, posandovi scivoli,

giochi ed impianti di illuminazione. Tali infrastrutture dovranno semmai formare

l'oggetto di un'ulteriore procedura d'autorizzazione (cfr. art. 20 cpv. 1 lett.

a LDP).

4.

In esito

ai precedenti considerandi, il gravame deve pertanto essere accolto, annullando

la decisione dipartimentale e quella governativa che la conferma, senza che sia

necessario esaminare le censure ricorsuali inerenti all'adeguatezza e alla retroattività

della tassa applicata nei confronti dell'insorgente.

Dato

l'esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm).

Lo Stato del

Cantone Ticino verserà alla ricorrente, patrocinata da un legale iscritto

nell'apposito registro, un adeguato importo a titolo di ripetibili di entrambe

le istanze (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1 lett. a, 4, 9, 10, 20, 30 LDP; 2 RDP;

18, 28, 31, 43, 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1.

la decisione 16 giugno 2004 (n. 3.158.0795) del

Dipartimento del territorio, Ufficio del demanio;

1.2.

la decisione 23 febbraio 2005 (n. 811) del

Consiglio di Stato.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà

alla ricorrente fr. 3'000.– a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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