52.2005.89
autorizzazione demaniale per l'uso speciale della riva lacuale e per l'installazione di un porticciolo
22 agosto 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2005.89
Data decisione, Autorità:
22.08.2005, TRAM
Titolo:
autorizzazione demaniale per l'uso speciale della riva lacuale e per l'installazione di un porticciolo
DEMANIO PUBBLICO
art. 9 LDP
art. 10 LDP
Incarto n.
52.2005.89
Lugano
22 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 marzo 2005 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 23 febbraio 2005 (n. 811) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 16 giugno 2004 con cui il Dipartimento del territorio, Ufficio
del demanio, le ha rilasciato un'autorizzazione della durata di dieci anni con
effetto retroattivo a partire dal 1. gennaio 2001 per l'uso speciale del
demanio pubblico (mapp. n. 1910 RFD di __________), applicando nei suoi
confronti una tassa annuale di fr. 19'500.– per l'utilizzo della riva
lacuale, rispettivamente di fr. 5'760.– per l'installazione di un porticciolo;
viste le risposte:
- 25 marzo 2005 del
Dipartimento del territorio, Ufficio del demanio;
- 5 aprile 2005 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, qui ricorrente, è proprietaria del mapp. n. 1856 RFD di __________,
un fondo di quasi 70'000 mq situato alla foce del fiume __________, che verso W
confina lungo un fronte di ca. 130 ml con il demanio pubblico (mapp. n. 1910 RFD)
comprendente un tratto di spiaggia prospiciente il lago Maggiore. La particella
ospita il __________, un campeggio dotato di oltre trecentocinquanta piazzole
per tende, camper e roulotte, la cui clientela suole frequentare anche l'antistante
area demaniale.
A seguito
di vicissitudini note alle parti, che non occorre pertanto rievocare, il 16
giugno 2004 il Dipartimento del territorio, Ufficio del demanio, ha rilasciato d'ufficio
alla ricorrente un'autorizzazione della durata di dieci anni con effetto
retroattivo a far tempo dal 1. gennaio 2001 per l'uso speciale del demanio
pubblico, applicando nei suoi confronti una tassa di fr. 19'500.– per l'esercizio
di un impianto balneare in riva al lago (art. 20 cpv. 1 lett. g LDP), rispettivamente
di fr. 5'760.– per il mantenimento di un porticciolo di ca. 120 mq destinato
all'attracco dei natanti.
B. Con
giudizio 23 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta
dalla ricorrente contro la suddetta risoluzione dipartimentale.
L'Esecutivo cantonale ha innanzitutto rilevato
l'uso accresciuto del demanio pubblico; la confinante area balneare costituirebbe
il punto di forza della proprietà dell'insorgente e durante l'alta stagione verrebbe
frequentata specialmente dagli ospiti del campeggio. Rilevati pregi e peculiarità
del bene demaniale in questione, nonché il vantaggio economico che la
ricorrente ne trae, ha quindi ritenuto adeguata la tassa concretamente applicata
in base all'art. 20 cpv. 1 lett. g LDP. Richiamato in via analogica l'art. 29a
LDP, norma che estende l'applicazione della tassa alle occupazioni abusive, ne ha
infine avallato il prelievo con effetto retroattivo a far tempo dal 1. gennaio
2001, siccome contenuto entro il termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art.
22a cpv. 1 LDP.
C. Contro il
predetto giudicato governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato.
La ricorrente riconosce espressamente la
tassa applicata nei suoi confronti per l'installazione del porticciolo. Contesta
tuttavia che l'utilizzo della spiaggia praticato dagli ospiti del campeggio sia
soggetto ad autorizzazione. La battigia, accessibile al pubblico, non sarebbe infatti
frequentata in modo esclusivo dai clienti del __________, che disporrebbero di numerose
alternative di svago all'interno del campeggio e nelle immediate vicinanze. Eccepisce
sussidiariamente la commisurazione della tassa, a suo dire arbitraria, come
pure la sua applicazione retroattiva.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni, e l'Ufficio del demanio, con argomenti che verranno semmai
discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 2 LDP. La
legittimazione della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal
giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Giusta
l'art. 9 LDP, che definisce l'uso comune dei beni demaniali di pertinenza del
cantone, ognuno può utilizzare il demanio pubblico (di cui fanno parte anche le
rive dei laghi secondo i combinati disposti degli art. 1 lett. a, 4 LDP e 2
RDP) conformemente alla sua destinazione, rispettando i diritti altrui. L'uso
speciale del demanio pubblico è invece ammissibile solo se è conforme o almeno
compatibile con la sua destinazione generale (art. 10 cpv. 1 LDP). L'uso speciale
di poca intensità soggiace di regola ad autorizzazione; quello più intenso e
durevole a concessione (cpv. 2). L'uso speciale è normalmente sottoposto al
pagamento di una tassa (cpv. 3). Secondo dottrina e giurisprudenza l'utilizzo
del demanio pubblico trascende i limiti dell'uso comune se non è più conforme
alla destinazione specifica del bene demaniale oppure se impedisce o intralcia notevolmente
la partecipazione simultanea di terzi nell'uso della cosa, per modo che
l'autorità competente deve disciplinarne l'utenza stabilendo delle priorità (Imboden/Rhinow,
Schweiz. Verwaltungsrecht-sprechung, vol. II, p. 827;
Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., N. 2373 ss e 2394 ss;
Tschannen/Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2a ed., N. 11 ad § 50; cfr.
anche DTF 100 Ia 131 ss, consid. 5b p. 136).
2.2
Come
il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare in un caso ticinese concernente
proprio l'utilizzo del demanio pubblico praticato dalla clientela di campeggi
situati su fondi privati direttamente confinanti con le rive del lago (STF
22.5.1974
in re Piovano e altri contro Consiglio di Stato del cantone Ticino,
parz. pubbl. in DTF 100 Ia 131 ss), la balneazione e le altre attività ricreative
ad essa connesse (attività sportive, cure balneari ed elioterapiche) rientrano ormai
nel novero delle utilizzazioni tipiche delle acque pubbliche (DTF 100 Ia 131
ss, consid. 5c p. 137 s). Purché esercitate rispettando i diritti altrui, tali
attività costituiscono pertanto un uso comune ai sensi dell'art. 9 LDP, siccome
conformi alla destinazione del bene demaniale in questione; non sottostanno
dunque ad alcuna autorizzazione, e ciò a prescindere dal fatto che esse siano
indotte da un'attività commerciale esercitata a partire da un fondo privato
attiguo (cfr. in proposito RDAT 1985 n. 12; cfr. anche Jaag, Gemeingebrauch und
Sondernutzung öffentlicher Sachen, in: ZBl 1992 p. 152).
3.
Le
precedenti istanze ravvisano nell'utilizzo della spiaggia praticato dai clienti
del campeggio un uso speciale del demanio pubblico, che andrebbe quindi autorizzato
e tassato giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. g LDP come stabilimento balneare lungo
la riva del lago. Nel solco della giurisprudenza federale appena illustrata,
tale utilizzo è tuttavia conforme con la destinazione delle acque pubbliche, ed
in particolar modo delle rive lacuali. Considerate le notevoli dimensioni del
campeggio, dotato di oltre trecentocinquanta piazzole per tende e roulotte, non
si può invero escludere a priori che durante l'alta stagione la
clientela del camping affolli la spiaggia, impedendo ad altri di usufruirne. Il
Governo non accenna tuttavia neppure a tale eventualità; rileva anzi che nel
caso concreto, come del resto la documentazione in atti versata da ambo le
parti ben illustra, è fuori di dubbio che l'infrastruttura di spettanza della ricorrente
non gode di uso esclusivo della riva, aperta anche al pubblico. Osserva
inoltre, in modo peraltro contraddittorio, che l'uso controverso della battigia
avverrebbe in concomitanza con l'uso comune, senza cioè intralciare o
impedire il concorso di terzi.
In simili evenienze non si può dunque
assumere che l'utilizzo della spiaggia effettuato dagli utenti del campeggio rappresenti
un uso speciale del demanio pubblico soggetto ad autorizzazione. Il fondo della
ricorrente dispone indubbiamente di un accesso privilegiato alle rive del lago.
Diversamente da quanto sembrano ritenere le precedenti istanze, i vantaggi
economici e di immagine che ne derivano al campeggio non bastano tuttavia da
soli a giustificare il prelievo di una tassa d'uso demaniale.
Contrariamente
a quanto adduce l'Ufficio del demanio a sostegno della propria tesi, ai fini
del presente giudizio è infine irrilevante che i gestori del campeggio si siano
in un certo qual modo impossessati della spiaggia pubblica, posandovi scivoli,
giochi ed impianti di illuminazione. Tali infrastrutture dovranno semmai formare
l'oggetto di un'ulteriore procedura d'autorizzazione (cfr. art. 20 cpv. 1 lett.
a LDP).
4.
In esito
ai precedenti considerandi, il gravame deve pertanto essere accolto, annullando
la decisione dipartimentale e quella governativa che la conferma, senza che sia
necessario esaminare le censure ricorsuali inerenti all'adeguatezza e alla retroattività
della tassa applicata nei confronti dell'insorgente.
Dato
l'esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm).
Lo Stato del
Cantone Ticino verserà alla ricorrente, patrocinata da un legale iscritto
nell'apposito registro, un adeguato importo a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1 lett. a, 4, 9, 10, 20, 30 LDP; 2 RDP;
18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1.
la decisione 16 giugno 2004 (n. 3.158.0795) del
Dipartimento del territorio, Ufficio del demanio;
1.2.
la decisione 23 febbraio 2005 (n. 811) del
Consiglio di Stato.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà
alla ricorrente fr. 3'000.– a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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