52.2005.9
revoca della sospensione cautelare dell'autorizzazione al libero esercizio della professione medica
3 marzo 2005Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2005.9
Data decisione, Autorità:
03.03.2005, TRAM
Titolo:
revoca della sospensione cautelare dell'autorizzazione al libero esercizio della professione medica
SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'AUTORIZZAZIONE
art. 56 LSAN
art. 59 LSAN
Incarto n.
52.2005.9
Lugano
3 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 gennaio 2005 di
RI 1, dr.med., ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 7 dicembre 2004 del Consiglio di Stato
(n. 7), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 15 aprile 2004 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità
ha respinto la domanda di revoca della sospensione cautelare
dell’autorizzazione al libero esercizio della professione medica;
viste le risposte:
- 25 gennaio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 28 gennaio 2005 del
Dipartimento della sanità e della socialità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1°
dicembre 1998 il Procuratore pubblico (PP) ha aperto un procedimento penale
contro il ricorrente, dr. med. RI 1, specialista FMH in psichiatria, per i
reati di truffa e falsità in documenti, commessi nell'esercizio della
professione, segnatamente nell'ambito della gestione di tre cliniche, in danno
delle casse malati, delle assicurazioni sociali, rispettivamente dei pazienti.
Il dr. RI 1 è stato posto in detenzione
preventiva.
B. Con
decisione 22 dicembre 1998 l'allora Dipartimento delle opere sociali (DOS; ora
Dipartimento della sanità e della socialità: DSS) ha sospeso il dr. RI 1 a
titolo cautelativo dall'esercizio della professione, ritenendo fondato il
sospetto che il requisito della buona reputazione (art. 56 cpv. 1 lett. b LSan)
non fosse più soddisfatto e che sussistessero i motivi previsti dagli art. 59
cpv. 2 lett. a e b LSan per la revoca dell'autorizzazione. Il provvedimento
avvertiva che la decisione di merito sarebbe stata presa dopo la crescita in
giudicato della sentenza penale.
Contro questa decisione il ricorrente è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento. Il 15 gennaio 1999 il ricorrente ha tuttavia desistito
dall'impugnativa, dichiarando di rinunciare spontaneamente al libero esercizio
della professione medica fino alla crescita in giudicato della sentenza penale.
Il ricorso è quindi stato stralciato dai ruoli.
C. Nell'ambito
del procedimento penale, il 20 dicembre 1999 il dr. RI 1 ha stipulato un
accordo con la Federazione Ticinese delle Casse Malati (FTCM), che ha
dichiarato di recedere dalla costituzione di parte civile dietro versamento di fr.
10'000'000.-.
Il 24 dicembre 1999 la Camera dei Ricorsi
Penali (CRP) ha posto il ricorrente in libertà provvisoria a determinate
condizioni, fra cui quella di non entrare in contatto con i suoi pazienti.
D. Il 22
agosto 2000 il dr. RI 1 ha chiesto al Consiglio di Stato di revocare la sospensione
dall'esercizio della professione, motivando la domanda con la necessità di
conseguire un reddito per il suo sostentamento. Con decisione 23 novembre 2000
il DOS ha respinto l'istanza, ritenendo che continuassero a sussistere i motivi
che avevano giustificato l'adozione del provvedimento cautelare.
E. Con
giudizio 23 gennaio 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il
provvedimento, reputando in particolare che la prospettata, imminente
conclusione dell'inchiesta penale ed il previsto deferimento del ricorrente ad
una Corte delle assise criminali per titolo di ripetute truffe e falsità in
documenti, commesse nel contesto professionale di gestione delle sue tre cliniche
e dello studio privato, legittimassero ancora il mantenimento della sospensione provvisionale dal libero esercizio della professione.
Gli atti sono comunque stati rinviati al
DOS, affinché esaminasse nel merito se fossero dati i presupposti per revocare
a tempo determinato o indeterminato l'autorizzazione al libero esercizio della
professione.
F. Il 27
giugno 2003 il dr. RI 1 ha nuovamente chiesto all'autorità cantonale di
revocare la decisione di sospensione dal libero esercizio della professione. A
mente del richiedente il lungo tempo trascorso e la presumibile ulteriore,
rilevante durata del procedimento penale rendevano insostenibile l'ulteriore
mantenimento della misura cautelare.
Esaminate le deposizioni rese dal ricorrente
in sede penale e le risultanze della perizia medico-contabile ordinata dal PP,
il DSS ha respinto la domanda con risoluzione del 15 aprile 2004, ritenendo
ulteriormente fondato il sospetto che fossero venuti meno i presupposti
dell'autorizzazione al libero esercizio della professione e che la gravità dei
reati imputati al dr. RI 1 rendesse verosimile l'adozione di provvedimenti di
merito di durata superiore a quella della sospensione cautelare.
Presa conoscenza dell'atto di accusa 10
marzo 2004, nel frattempo emanato dal PP, con giudizio 19 ottobre 2004, il Consiglio
di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo il
ricorso contro di essa inoltrato dal dr. RI 1.
G. Contro
questo giudizio il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che fosse annullato assieme alla decisione dipartimentale e
postulando la revoca della sospensione cautelare. Con scritto 26 novembre 2004
il ricorrente ha poi chiesto di verificare se il giudizio impugnato non fosse
stato adottato in presenza della Consigliera di Stato direttrice del DSS, che
si era astenuta.
Preso atto dell'eccezione, il 7 dicembre
2005 il Governo ha pertanto revocato il giudizio impugnato, sostituendolo con
un nuovo giudizio di ugual data e di contenuto identico al precedente, emanato
nel rispetto dell'art. 15 del regolamento sull'organizzazione del Consiglio di
Stato e dell'amministrazione.
Riallacciandosi alle considerazioni
sviluppate da questo tribunale nel giudizio del 23 gennaio 2001 l'Esecutivo
cantonale ha in sostanza ritenuto che la gravità dei reati imputati al
ricorrente in sede penale giustificasse l'ulteriore mantenimento della sospensione
cautelare. Nonostante il lungo tempo trascorso, la misura in contestazione
risulterebbe fondata anche perché il procedimento penale avrebbe evidenziato
nuove irregolarità nell'ambito delle ricerche cliniche condotte dal ricorrente,
della somministrazione di farmaci ai pazienti degenti e del ricovero forzato o
fittizio di alcuni di essi.
H. Il dr. RI 1
si è aggravato davanti a questo tribunale anche contro il nuovo giudizio,
chiedendone l'annullamento e postulando la revoca della misura cautelare.
Ravvisata nel giudizio censurato una
violazione del principio ne bis in idem, l'insorgente pone anzitutto in
evidenza che la sospensione cautelare dal libero esercizio costituisce una
restrizione grave della libertà economica. La controversa sospensione, obietta,
non potrebbe continuare ad esplicare effetto sino alla crescita in giudicato
della sentenza penale o addirittura senza limiti di tempo. I reati che gli vengono
imputati in sede penale sono soltanto di natura finanziaria. Non sono riferiti
a fatti pregiudizievoli per la salute dei pazienti. Le nuove accuse mossegli
dal Consiglio di Stato in relazione alle ricerche cliniche, alla
somministrazione di farmaci od al ricovero abusivo di pazienti sarebbero del
tutto infondate.
La durata della sospensione, conclude,
sarebbe del tutto sproporzionata, specie se si considera che il procedimento
amministrativo è stato avviato soltanto nel 2004 e che sinora non è stato esperito
alcun atto istruttorio.
Fatti
I. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il DSS,
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente. Il ritardo nell'apertura del procedimento
di merito, allega, sarebbe da ascrivere all'opposizione manifestata dal
ricorrente alla richiesta del dipartimento di esaminare gli atti dell'inchiesta
penale. Il mantenimento della sospensione, prosegue, sarebbe comunque scaturito
da una nuova valutazione degli elementi di giudizio disponibili, che concretizzano
le accuse mossegli dal PP per reati economici commessi nell'esercizio della
professione per un ammontare di 19 milioni di franchi. In ogni caso, conclude,
andrebbe ancora verificato l'adempimento del requisito dell'idoneità
psicofisica.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 59 cpv. 5 LSan. La
legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla
decisione censurata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm),
è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il ricorrente non postula
l'assunzione di particolari prove.
1.3. Preliminarmente va respinta, siccome
manifestamente infondata, l'eccezione di violazione del principio ne bis in idem,
sollevata dall'insorgente con riferimento al rapporto tra il giudizio qui impugnato
ed il precedente giudizio 19 ottobre 2004, adottato dal Governo in presenza
della Consigliera di Stato direttrice del DSS, che si era comunque astenuta. La
revoca, disposta nel termine assegnato da questo tribunale al Governo per
rispondere all'eccezione sollevata dall'insorgente dopo l'inoltro del gravame,
riservava invero espressamente l'emanazione di un nuovo giudizio.
L'accoglimento dell'eccezione non gioverebbe peraltro all'insorgente, poiché
non comporterebbe anche l'accoglimento del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
2.1.
L'art. 56 LSan subordina l'autorizzazione al libero esercizio delle professioni
sanitarie al possesso di determinati titoli di studio (cpv. 1 lett. a), al
godimento di buona reputazione (cpv. 1 lett. b), documentata dall'estratto del
casellario giudiziale (cpv. 4 lett. b) ed al possesso dei necessari requisiti
psichici e fisici (cpv. 1 lett. c), comprovati da un certificato di idoneità
(cpv. 4 lett. c).
Se queste condizioni non sono soddisfatte,
l'autorizzazione è rifiutata (art. 59 cpv. 1 LSan). Se vengono meno, è invece
revocata per tempo determinato o indeterminato (art. 59 cpv. 2 lett. a LSan).
L'autorizzazione, soggiunge l'art. 59 cpv. 2 lett. b LSan, può inoltre essere
revocata in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di
certificati falsi, di comportamenti lesivi dell’etica professionale, di
ripetuta inosservanza delle regole dell’arte e di gravi violazioni delle
disposizioni di legge, nonché in caso di violazione delle norme deontologiche.
La revoca dell’autorizzazione per tempo
determinato o indeterminato può avere soltanto valore di semplice misura
amministrativa, mediante la quale l’autorità constata la decadenza dei presupposti
che ne avevano giustificato il rilascio. Essa può tuttavia anche presentare le
connotazioni di provvedimento afflittivo, ovvero di sanzione disciplinare. Nel
caso di reati commessi dall'operatore sanitario nell’esercizio della
professione o comunque contrari alla dignità della professione, la revoca
dell'autorizzazione per decadenza del presupposto della buona condotta (art. 56
cpv. 1 lett. b LSan) può in particolare sovrapporsi alla revoca disposta per
uno dei motivi indicati dall’art. 59 cpv. 2 lett. b LSan. A differenza della
revoca per grave negligenza, per azioni immorali, per rilascio di certificati
falsi, per comportamenti lesivi dell'etica professionale o per ripetuta
inosservanza delle regole dell'arte, che può essere pronunciata dell'autorità
amministrativa indipendentemente da qualsiasi giudizio penale, la revoca per
decadenza del requisito della buona condotta presuppone una condanna penale
iscritta a casellario giudiziale per un reato inconciliabile con il profilo di
dirittura morale richiesto all'operatore sanitario.
2.2
L'autorizzazione all'esercizio della
professione, dispone in seguito l'art. 59 cpv. 4 LSan, può essere sospesa, a
titolo cautelativo e con effetto immediato, da parte del Consiglio di Stato, ove
le circostanze lo esigono.
La sospensione cautelare dell'autorizzazione
è una misura provvisionale destinata soprattutto ad evitare che operatori
sanitari abilitati all'esercizio della professione continuino la loro attività
allorché sussiste il fondato sospetto che ne siano venuti meno i presupposti o
che si siano verificati gli estremi per revocarla a titolo di misura
amministrativa od a titolo di sanzione. Se siano dati o meno i presupposti per
l’adozione del provvedimento ipotizzato deve essere accertato senza indugi nell'ambito
di uno specifico procedimento di merito. Tanto nell’uno, quanto nell’altro caso,
la sospensione dal libero esercizio della professione si giustifica in
particolare quando si verificano circostanze tali da farla apparire come una
misura necessaria ed inevitabile onde assicurare un’adeguata tutela delle
finalità perseguite dall'autorizzazione.
La norma in esame conferisce all’autorità
cantonale un vasto margine d'apprezzamento in ordine alla valutazione delle
circostanze suscettibili di giustificare la sospensione cautelare dell'autorizzazione.
Nell'ambito di tale valutazione, di natura sommaria e fondata sulle apparenze,
l'autorità deve verificare l'esistenza del cosiddetto fumus boni iuris,
soppesando attentamente gli interessi contrapposti, ma evitando di anticipare
il giudizio di merito. L'autorità di ricorso, chiamata a statuire su
un'impugnativa proposta contro un provvedimento cautelare, deve a sua volta limitarsi
a verificare che esso non violi il diritto, segnatamente sotto il profilo di un
esercizio abusivo del potere d'apprezzamento. Essa deve, in particolare,
rispettare la latitudine di giudizio che la legge conferisce all'autorità
decidente in ordine alla necessità di adottare simili provvedimenti, evitando
di sostituire il suo apprezzamento a quello dell’autorità inferiore (Borghi
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 PAmm, n. 1 seg.).
2.3
La sospensione cautelare
dell’autorizzazione all’esercizio della professione costituisce per sua natura
un provvedimento che incide gravemente sulla situazione professione
dell’operato-re sanitario interessato. Il procedimento di merito va quindi avviato,
istruito e concluso con la massima sollecitudine possibile al fine di contenere
al minimo i disagi arrecati. (cfr. STF 2P.216/ 2000 del 29.11.2000 in re X consid.
4.
c, aa; Water Fellmann/ Gaudenz Zindel, Kommentar zum
Anwaltsgesetz, Zurigo 2005, ad art. 17 cpv. 3 n. 46). La
sospensione va inoltre revocata o sostituita da misure meno incisive, d'ufficio
o su istanza dell'interessato, quando i motivi che ne hanno giustificato
l'adozione vengono meno.
In quest'ottica, va in particolare tenuto
presente che una sospensione cautelare, adottata in seguito all'apertura di un
procedimento penale ed in previsione di una revoca dell'autorizzazione per
decadenza del presupposto della buona reputazione, può perdere con il
trascorrere del tempo la sua legittimazione iniziale. A causa dell'eccessiva
durata del procedimento penale, una simile misura può in effetti entrare in
conflitto insuperabile con il principio di proporzionalità, rendendone
inesigibile il mantenimento sino all'emanazione di un giudizio definitivo
suscettibile di giustificare l'adozione del provvedimento di merito ipotizzato
3.
3.1.
Nell'evenienza concreta, il ricorrente è stato sospeso dall'esercizio della
professione in seguito all'apertura di un procedimento penale, promosso a suo
carico per gravi reati patrimoniali, che avrebbe commesso in particolare
nell'ambito della sua attività di medico psichiatra, titolare di tre cliniche.
La gravità delle accuse rivolte dal PP al ricorrente giustificava senz'altro la
revoca dell'autorizzazione al libero esercizio della professione, decretata in
via provvisionale dal DOS il 22 dicembre 1998. Lo stesso ricorrente ne ha
implicitamente riconosciuto la fondatezza, dichiarando di rinunciarvi
"spontaneamente" sino alla crescita in giudicato della sentenza penale.
Il procedimento penale ha seguito e segue
tuttora faticosamente il suo corso. L'istruttoria predibattimentale è conclusa
da tempo, l’atto d’accusa è stato emanato da quasi un anno ed il ricorrente è
stato deferito al giudizio della Corte delle assise criminali di Lugano per i
reati di truffa ripetuta, continuata ed aggravata siccome commessa per mestiere
e di ripetuta falsità in documenti.
Il processo è aggiornato al prossimo mese di
aprile.
3.2
Il procedimento amministrativo di
merito è invece stato avviato appena un anno fa. Esso è tuttavia rimasto fermo
allo stadio preliminare in attesa delle risultanze del procedimento penale. Il
12.
gennaio scorso, la Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan), incaricata di
preavvisare un'eventuale revoca, ha anzi comunicato al ricorrente di aver
deciso di sospenderlo in attesa di conoscere l'esito del procedimento penale
e/o del ricorso qui in esame.
La controversa sospensione cautelare del
ricorrente dall'esercizio della professione dura ormai da più di sei anni.
Nella misura in cui il provvedimento si
fonda sull'art. 59 cpv. 2 lett. a LSan, segnatamente sul sospetto che sia
venuto meno il requisito della buona reputazione, al quale l'art. 56 cpv. 1
lett. b LSan subordina il rilascio dell'autorizzazione, l'ulteriore sospensione
appare palesemente contraria al principio di proporzionalità. Considerati i ritardi
accumulati nel procedimento penale ed il tempo che molto prevedibilmente potrà
ancora trascorrere prima di giungere ad un giudizio definitivo che permetta di
eventualmente revocare l'autorizzazione al libero esercizio della professione
per decadenza del requisito in esame, la misura cautelare non appare più
sorretta dai motivi che l'hanno inizialmente legittimata e che hanno continuato
a giustificarla almeno sino al 2001, quando questo tribunale ne ha confermato
il mantenimento. La sproporzione tra il pregiudizio che subisce il dr. RI 1 a seguito
del divieto di riprendere l'attività professionale e le esigenze di tutela
degli interessi posti a fondamento del requisito della buona reputazione è
evidente. Dal profilo del principio di proporzionalità, il rifiuto di revocare
la misura cautelare è ormai diventato insostenibile. A maggior ragione si
giustifica questa conclusione ove si consideri che gli interessi tutelati dal
requisito della buona reputazione sono stati semmai soltanto indirettamente pregiudicati
dai reati di natura finanziaria imputati al ricorrente, che non ha messo in pericolo
la salute dei suoi pazienti, ma ha eventualmente danneggiato gli interessi economici
delle assicurazioni sociali, delle casse malati e dei pazienti. Invano tenta
l'autorità cantonale di giustificare l'ulteriore sospensione ipotizzando che
possa anche aver messo a repentaglio la salute dei suoi pazienti attraverso sperimentazioni
condotte in modo scorretto, attraverso la somministrazione ingiustificata di
farmaci od attraverso il ricovero abusivo di pazienti. Questi particolari addebiti,
riconducibili a fatti emersi già nelle prime fasi dell'inchiesta penale, non
permettono di accreditare la tesi dell'autorità. Al riguardo basta considerare
che non si sono tradotti in imputazioni diverse da quelle ritenute dall'atto di
accusa, per cui non sono nemmeno in grado di sfociare in un giudizio di
condanna suscettibile di infrangere la buona reputazione del ricorrente per
motivi che non siano riconducibili ai reati oggetto del procedimento penale.
Altrettanto insostenibile dal profilo
dell'adeguatezza appare l'ulteriore mantenimento della controversa sospensione
cautelare, anche nella misura in cui si riallaccia all'art. 59 cpv. 2 lett. b LSan,
che consente al Consiglio di Stato di revocare l'autorizzazione al libero
esercizio in caso di grave negligenza, di azioni immorali, di rilascio di certificati
falsi, di comportamenti lesivi dell'etica professionale, di ripetuta
inosservanza delle regole dell'arte e di gravi violazioni delle disposizioni di
legge.
L'autorità dipartimentale, pur avendo preso
da tempo conoscenza almeno parziale delle risultanze del procedimento penale, ha
in effetti atteso sino al 22 gennaio 2004 prima di incaricare formalmente la CVSan di istruire il procedimento amministrativo
aperto a carico del dr. RI 1. Essa ha altresì atteso sino al mese di luglio del
2004.
per procedere alla compulsazione degli atti istruttori, che la CRP aveva autorizzato sin dal 10 settembre 2003.
All'infuori dell'acquisizione agli atti dei verbali delle deposizioni rese dal
ricorrente e dalle altre persone coinvolte nell'inchiesta, della perizia medico-contabile
e di quella psichiatrica null'altro è stato sinora intrapreso dall'autorità
cantonale nell’ambito del procedimento amministrativo in questione. La CVSan, preso atto del rifiuto del Consiglio di
Stato di incaricare due periti esterni per approfondire determinate
problematiche legate ai nuovi addebiti mossi al ricorrente, ha a sua volta
deciso di sospendere i lavori, preferendo anch'essa attendere l'esito del procedimento
penale come indicato dallo stesso Governo.
Anche dal profilo dell'art. 59 cpv. 2 lett.
b LSan, il lungo tempo trascorso e la sostanziale rinuncia dell'autorità
amministrativa ad adottare provvedimenti di merito prima della conclusione del
procedimento penale hanno reso insostenibile - per rapporto al principio di
proporzionalità - l’ulteriore sospensione cautelare del ricorrente dall'esercizio
della professione. Ponendo il procedimento disciplinare in un rapporto di
subalternità con il procedimento penale, l'autorità amministrativa ha per il
momento rinunciato ad avvalersi dei mezzi che la legge le mette a disposizione.
Non può dunque pretendere di richiamarsi all'esistenza del procedimento penale
per giustificare il mantenimento a tempo indeterminato di un provvedimento
cautelare, che nei suoi effetti non si differenzia da una revoca
dell'autorizzazione pronunciata a titolo di sanzione. Valgono in proposito le
considerazioni appena sviluppate con riferimento all’impossibilità di mantenere
la misura provvisionale per motivi riconducibili al requisito della buona reputazione
di cui all’art. 59 cpv. 2 lett. a LSan.
In quanto fondata sui motivi che l’avevano a
suo tempo giustificata, la sospensione cautelare non può dunque essere confermata.
4.
Nell’ambito
della decisione 14 aprile 2004 con cui ha respinto l’istanza di revoca della
misura provvisionale in oggetto, il DSS ha prospettato l’eventualità di subordinare
la riammissione del ricorrente al libero esercizio ad una verifica della sua idoneità
psicofisica. La perizia psichiatrica allestita in sede penale nel 2000 dal Prof.
__________ gli ha in effetti riscontrato una leggera scemata responsabilità,
riconducibile ad un disturbo della personalità di tipo narcisistico.
L’idoneità del dr. RI 1 a riprendere
un’attività commisurata alle sue non perfette condizioni di salute è stata tuttavia
successivamente attestata da un certificato medico del dr. med. __________ del
26.
novembre 2003, confermato con scritto del 23 gennaio 2004 dello stesso
professionista e condiviso dal dr. med. __________ con referto del 5 febbraio
2004.
Non sussistono sufficienti ragioni per non
dare credito agli attestati in questione e sottoporre il ricorrente ad indagini
più approfondite.
5.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi
accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella del
Consiglio di Stato che la conferma, siccome lesive del principio di
proporzionalità. Gli atti vanno ritornati al DSS affinché riammetta il
ricorrente al libero esercizio della professione.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili di entrambe le istanze sono a carico
dello Stato secondo soccombenza (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 56, 59 LSan; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 7 dicembre 2004 del Consiglio
di Stato (n. 7) e la risoluzione 15 aprile 2004 del DSS sono annullate.
1.2. gli atti sono ritornati al DSS affinché
riammetta il ricorrente al libero esercizio della professione.
2.Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 2'000.- al
ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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