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Decisione

52.2005.9

revoca della sospensione cautelare dell'autorizzazione al libero esercizio della professione medica

3 marzo 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il DSS,

contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente. Il ritardo nell'apertura del procedimento

di merito, allega, sarebbe da ascrivere all'opposizione manifestata dal

ricorrente alla richiesta del dipartimento di esaminare gli atti dell'inchiesta

penale. Il mantenimento della sospensione, prosegue, sarebbe comunque scaturito

da una nuova valutazione degli elementi di giudizio disponibili, che concretizzano

le accuse mossegli dal PP per reati economici commessi nell'esercizio della

professione per un ammontare di 19 milioni di franchi. In ogni caso, conclude,

andrebbe ancora verificato l'adempimento del requisito dell'idoneità

psicofisica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 59 cpv. 5 LSan. La

legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla

decisione censurata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm),

è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il ricorrente non postula

l'assunzione di particolari prove.

1.3. Preliminarmente va respinta, siccome

manifestamente infondata, l'eccezione di violazione del principio ne bis in idem,

sollevata dall'insorgente con riferimento al rapporto tra il giudizio qui impugnato

ed il precedente giudizio 19 ottobre 2004, adottato dal Governo in presenza

della Consigliera di Stato direttrice del DSS, che si era comunque astenuta. La

revoca, disposta nel termine assegnato da questo tribunale al Governo per

rispondere all'eccezione sollevata dall'insorgente dopo l'inoltro del gravame,

riservava invero espressamente l'emanazione di un nuovo giudizio.

L'accoglimento dell'eccezione non gioverebbe peraltro all'insorgente, poiché

non comporterebbe anche l'accoglimento del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

2.1.

L'art. 56 LSan subordina l'autorizzazione al libero esercizio delle professioni

sanitarie al possesso di determinati titoli di studio (cpv. 1 lett. a), al

godimento di buona reputazione (cpv. 1 lett. b), documentata dall'estratto del

casellario giudiziale (cpv. 4 lett. b) ed al possesso dei necessari requisiti

psichici e fisici (cpv. 1 lett. c), comprovati da un certificato di idoneità

(cpv. 4 lett. c).

Se queste condizioni non sono soddisfatte,

l'autorizzazione è rifiutata (art. 59 cpv. 1 LSan). Se vengono meno, è invece

revocata per tempo determinato o indeterminato (art. 59 cpv. 2 lett. a LSan).

L'autorizzazione, soggiunge l'art. 59 cpv. 2 lett. b LSan, può inoltre essere

revocata in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di

certificati falsi, di comportamenti lesivi dell’etica professionale, di

ripetuta inosservanza delle regole dell’arte e di gravi violazioni delle

disposizioni di legge, nonché in caso di violazione delle norme deontologiche.

La revoca dell’autorizzazione per tempo

determinato o indeterminato può avere soltanto valore di semplice misura

amministrativa, mediante la quale l’autorità constata la decadenza dei presupposti

che ne avevano giustificato il rilascio. Essa può tuttavia anche presentare le

connotazioni di provvedimento afflittivo, ovvero di sanzione disciplinare. Nel

caso di reati commessi dall'operatore sanitario nell’esercizio della

professione o comunque contrari alla dignità della professione, la revoca

dell'autorizzazione per decadenza del presupposto della buona condotta (art. 56

cpv. 1 lett. b LSan) può in particolare sovrapporsi alla revoca disposta per

uno dei motivi indicati dall’art. 59 cpv. 2 lett. b LSan. A differenza della

revoca per grave negligenza, per azioni immorali, per rilascio di certificati

falsi, per comportamenti lesivi dell'etica professionale o per ripetuta

inosservanza delle regole dell'arte, che può essere pronunciata dell'autorità

amministrativa indipendentemente da qualsiasi giudizio penale, la revoca per

decadenza del requisito della buona condotta presuppone una condanna penale

iscritta a casellario giudiziale per un reato inconciliabile con il profilo di

dirittura morale richiesto all'operatore sanitario.

2.2

L'autorizzazione all'esercizio della

professione, dispone in seguito l'art. 59 cpv. 4 LSan, può essere sospesa, a

titolo cautelativo e con effetto immediato, da parte del Consiglio di Stato, ove

le circostanze lo esigono.

La sospensione cautelare dell'autorizzazione

è una misura provvisionale destinata soprattutto ad evitare che operatori

sanitari abilitati all'esercizio della professione continuino la loro attività

allorché sussiste il fondato sospetto che ne siano venuti meno i presupposti o

che si siano verificati gli estremi per revocarla a titolo di misura

amministrativa od a titolo di sanzione. Se siano dati o meno i presupposti per

l’adozione del provvedimento ipotizzato deve essere accertato senza indugi nell'ambito

di uno specifico procedimento di merito. Tanto nell’uno, quanto nell’altro caso,

la sospensione dal libero esercizio della professione si giustifica in

particolare quando si verificano circostanze tali da farla apparire come una

misura necessaria ed inevitabile onde assicurare un’adeguata tutela delle

finalità perseguite dall'autorizzazione.

La norma in esame conferisce all’autorità

cantonale un vasto margine d'apprezzamento in ordine alla valutazione delle

circostanze suscettibili di giustificare la sospensione cautelare dell'autorizzazione.

Nell'ambito di tale valutazione, di natura sommaria e fondata sulle apparenze,

l'autorità deve verificare l'esistenza del cosiddetto fumus boni iuris,

soppesando attentamente gli interessi contrapposti, ma evitando di anticipare

il giudizio di merito. L'autorità di ricorso, chiamata a statuire su

un'impugnativa proposta contro un provvedimento cautelare, deve a sua volta limitarsi

a verificare che esso non violi il diritto, segnatamente sotto il profilo di un

esercizio abusivo del potere d'apprezzamento. Essa deve, in particolare,

rispettare la latitudine di giudizio che la legge conferisce all'autorità

decidente in ordine alla necessità di adottare simili provvedimenti, evitando

di sostituire il suo apprezzamento a quello dell’autorità inferiore (Borghi

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 PAmm, n. 1 seg.).

2.3

La sospensione cautelare

dell’autorizzazione all’esercizio della professione costituisce per sua natura

un provvedimento che incide gravemente sulla situazione professione

dell’operato-re sanitario interessato. Il procedimento di merito va quindi avviato,

istruito e concluso con la massima sollecitudine possibile al fine di contenere

al minimo i disagi arrecati. (cfr. STF 2P.216/ 2000 del 29.11.2000 in re X consid.

4.

c, aa; Water Fellmann/ Gaudenz Zindel, Kommentar zum

Anwaltsgesetz, Zurigo 2005, ad art. 17 cpv. 3 n. 46). La

sospensione va inoltre revocata o sostituita da misure meno incisive, d'ufficio

o su istanza dell'interessato, quando i motivi che ne hanno giustificato

l'adozione vengono meno.

In quest'ottica, va in particolare tenuto

presente che una sospensione cautelare, adottata in seguito all'apertura di un

procedimento penale ed in previsione di una revoca dell'autorizzazione per

decadenza del presupposto della buona reputazione, può perdere con il

trascorrere del tempo la sua legittimazione iniziale. A causa dell'eccessiva

durata del procedimento penale, una simile misura può in effetti entrare in

conflitto insuperabile con il principio di proporzionalità, rendendone

inesigibile il mantenimento sino all'emanazione di un giudizio definitivo

suscettibile di giustificare l'adozione del provvedimento di merito ipotizzato

3.

3.1.

Nell'evenienza concreta, il ricorrente è stato sospeso dall'esercizio della

professione in seguito all'apertura di un procedimento penale, promosso a suo

carico per gravi reati patrimoniali, che avrebbe commesso in particolare

nell'ambito della sua attività di medico psichiatra, titolare di tre cliniche.

La gravità delle accuse rivolte dal PP al ricorrente giustificava senz'altro la

revoca dell'autorizzazione al libero esercizio della professione, decretata in

via provvisionale dal DOS il 22 dicembre 1998. Lo stesso ricorrente ne ha

implicitamente riconosciuto la fondatezza, dichiarando di rinunciarvi

"spontaneamente" sino alla crescita in giudicato della sentenza penale.

Il procedimento penale ha seguito e segue

tuttora faticosamente il suo corso. L'istruttoria predibattimentale è conclusa

da tempo, l’atto d’accusa è stato emanato da quasi un anno ed il ricorrente è

stato deferito al giudizio della Corte delle assise criminali di Lugano per i

reati di truffa ripetuta, continuata ed aggravata siccome commessa per mestiere

e di ripetuta falsità in documenti.

Il processo è aggiornato al prossimo mese di

aprile.

3.2

Il procedimento amministrativo di

merito è invece stato avviato appena un anno fa. Esso è tuttavia rimasto fermo

allo stadio preliminare in attesa delle risultanze del procedimento penale. Il

12.

gennaio scorso, la Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan), incaricata di

preavvisare un'eventuale revoca, ha anzi comunicato al ricorrente di aver

deciso di sospenderlo in attesa di conoscere l'esito del procedimento penale

e/o del ricorso qui in esame.

La controversa sospensione cautelare del

ricorrente dall'esercizio della professione dura ormai da più di sei anni.

Nella misura in cui il provvedimento si

fonda sull'art. 59 cpv. 2 lett. a LSan, segnatamente sul sospetto che sia

venuto meno il requisito della buona reputazione, al quale l'art. 56 cpv. 1

lett. b LSan subordina il rilascio dell'autorizzazione, l'ulteriore sospensione

appare palesemente contraria al principio di proporzionalità. Considerati i ritardi

accumulati nel procedimento penale ed il tempo che molto prevedibilmente potrà

ancora trascorrere prima di giungere ad un giudizio definitivo che permetta di

eventualmente revocare l'autorizzazione al libero esercizio della professione

per decadenza del requisito in esame, la misura cautelare non appare più

sorretta dai motivi che l'hanno inizialmente legittimata e che hanno continuato

a giustificarla almeno sino al 2001, quando questo tribunale ne ha confermato

il mantenimento. La sproporzione tra il pregiudizio che subisce il dr. RI 1 a seguito

del divieto di riprendere l'attività professionale e le esigenze di tutela

degli interessi posti a fondamento del requisito della buona reputazione è

evidente. Dal profilo del principio di proporzionalità, il rifiuto di revocare

la misura cautelare è ormai diventato insostenibile. A maggior ragione si

giustifica questa conclusione ove si consideri che gli interessi tutelati dal

requisito della buona reputazione sono stati semmai soltanto indirettamente pregiudicati

dai reati di natura finanziaria imputati al ricorrente, che non ha messo in pericolo

la salute dei suoi pazienti, ma ha eventualmente danneggiato gli interessi economici

delle assicurazioni sociali, delle casse malati e dei pazienti. Invano tenta

l'autorità cantonale di giustificare l'ulteriore sospensione ipotizzando che

possa anche aver messo a repentaglio la salute dei suoi pazienti attraverso sperimentazioni

condotte in modo scorretto, attraverso la somministrazione ingiustificata di

farmaci od attraverso il ricovero abusivo di pazienti. Questi particolari addebiti,

riconducibili a fatti emersi già nelle prime fasi dell'inchiesta penale, non

permettono di accreditare la tesi dell'autorità. Al riguardo basta considerare

che non si sono tradotti in imputazioni diverse da quelle ritenute dall'atto di

accusa, per cui non sono nemmeno in grado di sfociare in un giudizio di

condanna suscettibile di infrangere la buona reputazione del ricorrente per

motivi che non siano riconducibili ai reati oggetto del procedimento penale.

Altrettanto insostenibile dal profilo

dell'adeguatezza appare l'ulteriore mantenimento della controversa sospensione

cautelare, anche nella misura in cui si riallaccia all'art. 59 cpv. 2 lett. b LSan,

che consente al Consiglio di Stato di revocare l'autorizzazione al libero

esercizio in caso di grave negligenza, di azioni immorali, di rilascio di certificati

falsi, di comportamenti lesivi dell'etica professionale, di ripetuta

inosservanza delle regole dell'arte e di gravi violazioni delle disposizioni di

legge.

L'autorità dipartimentale, pur avendo preso

da tempo conoscenza almeno parziale delle risultanze del procedimento penale, ha

in effetti atteso sino al 22 gennaio 2004 prima di incaricare formalmente la CVSan di istruire il procedimento amministrativo

aperto a carico del dr. RI 1. Essa ha altresì atteso sino al mese di luglio del

2004.

per procedere alla compulsazione degli atti istruttori, che la CRP aveva autorizzato sin dal 10 settembre 2003.

All'infuori dell'acquisizione agli atti dei verbali delle deposizioni rese dal

ricorrente e dalle altre persone coinvolte nell'inchiesta, della perizia medico-contabile

e di quella psichiatrica null'altro è stato sinora intrapreso dall'autorità

cantonale nell’ambito del procedimento amministrativo in questione. La CVSan, preso atto del rifiuto del Consiglio di

Stato di incaricare due periti esterni per approfondire determinate

problematiche legate ai nuovi addebiti mossi al ricorrente, ha a sua volta

deciso di sospendere i lavori, preferendo anch'essa attendere l'esito del procedimento

penale come indicato dallo stesso Governo.

Anche dal profilo dell'art. 59 cpv. 2 lett.

b LSan, il lungo tempo trascorso e la sostanziale rinuncia dell'autorità

amministrativa ad adottare provvedimenti di merito prima della conclusione del

procedimento penale hanno reso insostenibile - per rapporto al principio di

proporzionalità - l’ulteriore sospensione cautelare del ricorrente dall'esercizio

della professione. Ponendo il procedimento disciplinare in un rapporto di

subalternità con il procedimento penale, l'autorità amministrativa ha per il

momento rinunciato ad avvalersi dei mezzi che la legge le mette a disposizione.

Non può dunque pretendere di richiamarsi all'esistenza del procedimento penale

per giustificare il mantenimento a tempo indeterminato di un provvedimento

cautelare, che nei suoi effetti non si differenzia da una revoca

dell'autorizzazione pronunciata a titolo di sanzione. Valgono in proposito le

considerazioni appena sviluppate con riferimento all’impossibilità di mantenere

la misura provvisionale per motivi riconducibili al requisito della buona reputazione

di cui all’art. 59 cpv. 2 lett. a LSan.

In quanto fondata sui motivi che l’avevano a

suo tempo giustificata, la sospensione cautelare non può dunque essere confermata.

4.

Nell’ambito

della decisione 14 aprile 2004 con cui ha respinto l’istanza di revoca della

misura provvisionale in oggetto, il DSS ha prospettato l’eventualità di subordinare

la riammissione del ricorrente al libero esercizio ad una verifica della sua idoneità

psicofisica. La perizia psichiatrica allestita in sede penale nel 2000 dal Prof.

__________ gli ha in effetti riscontrato una leggera scemata responsabilità,

riconducibile ad un disturbo della personalità di tipo narcisistico.

L’idoneità del dr. RI 1 a riprendere

un’attività commisurata alle sue non perfette condizioni di salute è stata tuttavia

successivamente attestata da un certificato medico del dr. med. __________ del

26.

novembre 2003, confermato con scritto del 23 gennaio 2004 dello stesso

professionista e condiviso dal dr. med. __________ con referto del 5 febbraio

2004.

Non sussistono sufficienti ragioni per non

dare credito agli attestati in questione e sottoporre il ricorrente ad indagini

più approfondite.

5.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi

accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella del

Consiglio di Stato che la conferma, siccome lesive del principio di

proporzionalità. Gli atti vanno ritornati al DSS affinché riammetta il

ricorrente al libero esercizio della professione.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Le ripetibili di entrambe le istanze sono a carico

dello Stato secondo soccombenza (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 56, 59 LSan; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 7 dicembre 2004 del Consiglio

di Stato (n. 7) e la risoluzione 15 aprile 2004 del DSS sono annullate.

1.2. gli atti sono ritornati al DSS affinché

riammetta il ricorrente al libero esercizio della professione.

2.Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 2'000.- al

ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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