Lexipedia

Decisione

52.2005.90

Pubblico concorso per aggiudicare la fornitura e l'installazione di impianti elettrici

12 maggio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.90

Data decisione, Autorità:

12.05.2005, TRAM

Titolo:

Pubblico concorso per aggiudicare la fornitura e l'installazione di impianti elettrici

PROCEDURA

art. 33 cpv. 2 RLCPUBB

Incarto n.

52.2005.90

Lugano

12 maggio

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 marzo 2005 della

RI 1, ,

patrocinata da: avv. PA 1, ,

contro

la decisione 1° marzo 2005 del CO 2, che delibera

alla ditta CO 1 l'esecuzione degli impianti elettrici;

viste le risposte:

- 15 marzo 2005 dei Servizi

generali del Dipartimento del territorio;

- 18 marzo 2005 del CO 2;

- 7 aprile 2005 della CO

1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 25

giugno 2004 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed

impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e l'installazione

dei relativi impianti elettrici (FU n. 51/2004 pag. 4831);

che il capitolato (pag. 2) chiedeva, in

limine, ai concorrenti di fornire una serie di indicazioni sulla ditta,

specificando, fra l'altro:

Quadri e maestranze dell'intera ditta

Personale amministrativo (unità) .......

Personale tecnico (unità) .......

Maestranze domiciliate (unità) .......

Maestranze estere (unità) .......

Apprendisti (unità) .......

Totale .......

che lo stesso capitolato, alla posizione

224.100, stabiliva inoltre che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior

offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, ponderati come segue:

Criterio / Sottocriterio

%

Pmax

Economicità

55

55

Referenze

20

20

Potenzialità della ditta

20

--

Rapporto quadri / maestranze

--

25

5

Disponibilità di collaboratori

--

75

15

Formazione apprenditi

5

5

che ai fini dell'assegnazione del punteggio

relativo alle potenzialità della ditta la posizione 224.400 del

capitolato chiedeva ai concorrenti di compilare e inoltrare obbligatoriamente

le tabelle richieste (vedi punto 252.131.2) allegate a pag. 26A;

che la posizione 224.410 spiegava in

dettaglio le modalità di attribuzione del punteggio relativo al sottocriterio rapporto

tra quadri e maestranze, precisando fra l'altro che:

La nota minima 1 è assegnata alle ditte che presentano un rapporto

quadri / maestranze inferiore a Rmin = 0.125.

La nota massima 6 è assegnata alle ditte che presentano un rapporto

quadri / maestranze superiore a Rmax = 0.333.

La nota di ogni singola ditta Nditta è assegnata per

interpolazione lineare tra il valore Rmin ed il valore Rmax;

che la posizione 252.131.2, richiamata dalla

posizione 224.400 del capitolato, conteneva la seguente, ulteriore avvertenza:

Nota bene : la ditta deve compilare la seguente tabella e

allegarla a parte compilando la pag 26A, indicando il proprio organico anche se

alcune informazioni sono già richieste alle pagine riservate per le indicazioni

della ditta (Pagina 5 delle presenti disposizioni particolari). Il numero di

quadri e maestranze deve essere riferito al personale tecnico ed operativo

escluso il personale amministrativo;

che in tempo utile sono pervenute al committente

le offerte di sette ditte, fra cui quella della ricorrente RI 1 di fr. 183'794.75

e quella della resistente CO 1 di fr 187'315.90;

che l'RI 1, nelle informazioni generali

riguardanti la ditta, ha indicato di impiegare il seguente personale:

Quadri e maestranze dell'intera ditta

Personale amministrativo (unità) 16

Personale tecnico (unità)

9

Maestranze domiciliate (unità)

85

Maestranze estere (unità)

13

Apprendisti (unità)

61

Totale 184

che nell'apposita tabella, riprodotta a pag.

26A del capitolato, la ricorrente ha inoltre fornito le seguenti indicazioni:

1

Quadri tecnici della ditta

unità

10

Considerandi

2.

Maestranze della ditta (esclusi gli apprendisti)

unità

113.

Totale dei collaboratori (esclusi gli apprendisti)

totale

123.

che, valutate le offerte in base ai criteri

d'aggiudicazione, il committente ha allestito la seguente classifica:

Prezzo

Referenze

Quadri /

Maestranze

Disponibilità collaboratori

Apprendisti

Totale

CO 1

53.2

20.0

2.9

15.0

5.0

96.1

RI 1

55.0

20.0

0.8

15.0

5.0

95.8

che, fondandosi su queste risultanze, il 1°

marzo 2005 la delegazione del consorzio resistente ha deliberato i lavori alla CO

1, prima in graduatoria;

che contro la predetta decisione l'RI 1 si

aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento

e sollecitando la delibera in suo favore;

che l'insorgente si limita ad obiettare di

essere incorsa in un errore evidente nella compilazione della tabella relativa

al personale determinante per valutare il rapporto quadri/maestranze; i quadri,

allega, sarebbero 25 (16 unità di personale amministrativo e 9 di personale

tecnico), mentre le maestranze sarebbero soltanto 98 (85 unità domiciliate e 13

estere) e non 10, rispettivamente 113 come indicato dalla tabella in questione;

che secondo l'RI 1 si tratterebbe di un

errore evidente ed emendabile, che avrebbe dovuto essere rilevato dal

committente in base alle informazioni fornite in merito alla composizione del

personale della ditta;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono

il committente e l'aggiudicataria, che contestano le tesi dell'insorgente con

argomenti che saranno discussi qui appresso per quanto necessario;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara l'RI 1

è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che l'impugnativa, inoltrata nel termine di

15.

giorni indicato dalla committente, è da considerare tempestivo; anche se non

rispettasse il nuovo termine di ricorso di 10 giorni fissato dall'art. 36 cpv.

1.

LCPubb, entrato in vigore il 4 febbraio 2005 (BU n. 4/2005, pag. 24 e n.

7/2005, pag. 66), il principio della buona fede impedirebbe comunque di

ritenerlo tardivo (DTF 117 Ia 421 consid. 2a; 116 Ib 141 consid. 2; LVGE 2003

III n. 5);

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che, dopo la loro apertura, le offerte non

possono più essere modificate; il principio della parità di trattamento e

quello della trasparenza esigono in effetti che l'aggiudicazione abbia luogo

sulla base delle offerte così come sono state inoltrate; resta riservata la

correzione di errori evidenti;

che, in quest'ottica, l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb obbliga il

committente a correggere errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi dandone comunicazione

a tutti i concorrenti;

che, per principio, la rettifica di errori di

scritturazione o di calcolo manifesti è ammessa soltanto nel caso di sviste

immediatamente riconoscibili, che non suscitano dubbi sulla correzione da apportare;

deve inoltre essere esclusa qualsiasi ipotesi di manovre scorrette (Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,

Zurigo 2003, n. 349 seg.);

che l'errore in cui l'insorgente sostiene di

essere incorsa non è anzitutto dimostrato;

che dall'organigramma, che l'RI 1 produce in

questa sede, senza peraltro corredarlo di particolari spiegazioni, non si

possono invero trarre conclusioni certe in merito ai ruoli effettivamente ricoperti

dai singoli dipendenti elencati; dai semplici nominativi non si può in

particolare dedurre la loro funzione e quindi l'appartenenza alla categoria dei

quadri od a quella delle maestranze;

che il preteso errore, semmai fosse dimostrato

dall'organigram-ma in questione, non sarebbe comunque nemmeno evidente; non si

spiega, ad esempio, perché i quadri tecnici sarebbero 10 secondo la tabella

compilata dalla ricorrente, mentre sarebbero soltanto 9 secondo l'organigramma

allegato al ricorso;

che è ben vero che dall'elenco dei quadri

e maestranze dell'intera ditta, che i concorrenti dovevano compilare a pag.

2.

del modulo d'offerta, si potrebbe dedurre che il committente intendesse

considerare quadri tanto il personale amministrativo, quanto il personale

tecnico, per cui la ricorrente, notificando di impiegare 16 unità di personale

amministrativo e 9 unità di personale tecnico, avrebbe indicato di disporre effettivamente

di 25 dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri;

che l'avvertenza (nota bene), posta

in calce alla posizione 252.131.2 del capitolato, rendeva tuttavia espressamente

attenti i concorrenti sul fatto che determinanti ai fini dell'accertamento del

rapporto quadri/maestranze sarebbero state le indicazioni fornite dalla tabella

che dovevano compilare a pag. 26A del modulo d'offerta e non le informazioni

sulle maestranze della ditta addotte in limine;

che l'indicazione, contenuta nella suddetta avvertenza,

secondo cui il numero di quadri e maestranze deve

essere riferito al personale tecnico ed operativo escluso il personale

amministrativo, impedisce in particolare di

estrapolare il numero dei dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri partendo

delle informazioni sulle unità di personale amministrativo e tecnico fornite

dai concorrenti a pag. 2 del modulo d'offerta;

che le informazioni fornite dalla ricorrente

a pag. 2 del modulo d'offerta sulla struttura del personale della ditta non

permettono dunque di correggere le indicazioni figuranti nella tabella che la

stessa ricorrente ha compilato a pag. 26A;

che del tutto ingiustificato è il rimprovero

che la ricorrente muove al committente, per non aver rilevato l'incongruità del

rapporto tra quadri e maestranze; se, come afferma la ricorrente, una ditta

con 184 dipendenti non può avere solo 10 quadri, la prima ad accorgersi

dell'anomalia di tale rapporto avrebbe dovuto essere la ricorrente stessa;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro

respinto, addebitando tassa di giustizia e ripetibili alla ricorrente secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28,

31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico

importo alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Elettrocrivelli

SA, 6932 Breganzona,

1 patrocinata da: avv. Riccardo

Schuhmacher, 6928 Manno,

2. Consorzio

per i Centri di attrezzature sportive e ricreativo-, 6950 Tesserete,

3. Dipartimento

del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster