52.2005.90
Pubblico concorso per aggiudicare la fornitura e l'installazione di impianti elettrici
12 maggio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.90
Data decisione, Autorità:
12.05.2005, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso per aggiudicare la fornitura e l'installazione di impianti elettrici
PROCEDURA
art. 33 cpv. 2 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.90
Lugano
12 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 2005 della
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 1° marzo 2005 del CO 2, che delibera
alla ditta CO 1 l'esecuzione degli impianti elettrici;
viste le risposte:
- 15 marzo 2005 dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio;
- 18 marzo 2005 del CO 2;
- 7 aprile 2005 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 25
giugno 2004 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e l'installazione
dei relativi impianti elettrici (FU n. 51/2004 pag. 4831);
che il capitolato (pag. 2) chiedeva, in
limine, ai concorrenti di fornire una serie di indicazioni sulla ditta,
specificando, fra l'altro:
Quadri e maestranze dell'intera ditta
Personale amministrativo (unità) .......
Personale tecnico (unità) .......
Maestranze domiciliate (unità) .......
Maestranze estere (unità) .......
Apprendisti (unità) .......
Totale .......
che lo stesso capitolato, alla posizione
224.100, stabiliva inoltre che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior
offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, ponderati come segue:
Criterio / Sottocriterio
%
Pmax
Economicità
55
55
Referenze
20
20
Potenzialità della ditta
20
--
Rapporto quadri / maestranze
--
25
5
Disponibilità di collaboratori
--
75
15
Formazione apprenditi
5
5
che ai fini dell'assegnazione del punteggio
relativo alle potenzialità della ditta la posizione 224.400 del
capitolato chiedeva ai concorrenti di compilare e inoltrare obbligatoriamente
le tabelle richieste (vedi punto 252.131.2) allegate a pag. 26A;
che la posizione 224.410 spiegava in
dettaglio le modalità di attribuzione del punteggio relativo al sottocriterio rapporto
tra quadri e maestranze, precisando fra l'altro che:
La nota minima 1 è assegnata alle ditte che presentano un rapporto
quadri / maestranze inferiore a Rmin = 0.125.
La nota massima 6 è assegnata alle ditte che presentano un rapporto
quadri / maestranze superiore a Rmax = 0.333.
La nota di ogni singola ditta Nditta è assegnata per
interpolazione lineare tra il valore Rmin ed il valore Rmax;
che la posizione 252.131.2, richiamata dalla
posizione 224.400 del capitolato, conteneva la seguente, ulteriore avvertenza:
Nota bene : la ditta deve compilare la seguente tabella e
allegarla a parte compilando la pag 26A, indicando il proprio organico anche se
alcune informazioni sono già richieste alle pagine riservate per le indicazioni
della ditta (Pagina 5 delle presenti disposizioni particolari). Il numero di
quadri e maestranze deve essere riferito al personale tecnico ed operativo
escluso il personale amministrativo;
che in tempo utile sono pervenute al committente
le offerte di sette ditte, fra cui quella della ricorrente RI 1 di fr. 183'794.75
e quella della resistente CO 1 di fr 187'315.90;
che l'RI 1, nelle informazioni generali
riguardanti la ditta, ha indicato di impiegare il seguente personale:
Quadri e maestranze dell'intera ditta
Personale amministrativo (unità) 16
Personale tecnico (unità)
9
Maestranze domiciliate (unità)
85
Maestranze estere (unità)
13
Apprendisti (unità)
61
Totale 184
che nell'apposita tabella, riprodotta a pag.
26A del capitolato, la ricorrente ha inoltre fornito le seguenti indicazioni:
1
Quadri tecnici della ditta
unità
10
Considerandi
2.
Maestranze della ditta (esclusi gli apprendisti)
unità
113.
Totale dei collaboratori (esclusi gli apprendisti)
totale
123.
che, valutate le offerte in base ai criteri
d'aggiudicazione, il committente ha allestito la seguente classifica:
Prezzo
Referenze
Quadri /
Maestranze
Disponibilità collaboratori
Apprendisti
Totale
CO 1
53.2
20.0
2.9
15.0
5.0
96.1
RI 1
55.0
20.0
0.8
15.0
5.0
95.8
che, fondandosi su queste risultanze, il 1°
marzo 2005 la delegazione del consorzio resistente ha deliberato i lavori alla CO
1, prima in graduatoria;
che contro la predetta decisione l'RI 1 si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e sollecitando la delibera in suo favore;
che l'insorgente si limita ad obiettare di
essere incorsa in un errore evidente nella compilazione della tabella relativa
al personale determinante per valutare il rapporto quadri/maestranze; i quadri,
allega, sarebbero 25 (16 unità di personale amministrativo e 9 di personale
tecnico), mentre le maestranze sarebbero soltanto 98 (85 unità domiciliate e 13
estere) e non 10, rispettivamente 113 come indicato dalla tabella in questione;
che secondo l'RI 1 si tratterebbe di un
errore evidente ed emendabile, che avrebbe dovuto essere rilevato dal
committente in base alle informazioni fornite in merito alla composizione del
personale della ditta;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono
il committente e l'aggiudicataria, che contestano le tesi dell'insorgente con
argomenti che saranno discussi qui appresso per quanto necessario;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara l'RI 1
è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che l'impugnativa, inoltrata nel termine di
15.
giorni indicato dalla committente, è da considerare tempestivo; anche se non
rispettasse il nuovo termine di ricorso di 10 giorni fissato dall'art. 36 cpv.
1.
LCPubb, entrato in vigore il 4 febbraio 2005 (BU n. 4/2005, pag. 24 e n.
7/2005, pag. 66), il principio della buona fede impedirebbe comunque di
ritenerlo tardivo (DTF 117 Ia 421 consid. 2a; 116 Ib 141 consid. 2; LVGE 2003
III n. 5);
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che, dopo la loro apertura, le offerte non
possono più essere modificate; il principio della parità di trattamento e
quello della trasparenza esigono in effetti che l'aggiudicazione abbia luogo
sulla base delle offerte così come sono state inoltrate; resta riservata la
correzione di errori evidenti;
che, in quest'ottica, l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb obbliga il
committente a correggere errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi dandone comunicazione
a tutti i concorrenti;
che, per principio, la rettifica di errori di
scritturazione o di calcolo manifesti è ammessa soltanto nel caso di sviste
immediatamente riconoscibili, che non suscitano dubbi sulla correzione da apportare;
deve inoltre essere esclusa qualsiasi ipotesi di manovre scorrette (Peter
Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht,
Zurigo 2003, n. 349 seg.);
che l'errore in cui l'insorgente sostiene di
essere incorsa non è anzitutto dimostrato;
che dall'organigramma, che l'RI 1 produce in
questa sede, senza peraltro corredarlo di particolari spiegazioni, non si
possono invero trarre conclusioni certe in merito ai ruoli effettivamente ricoperti
dai singoli dipendenti elencati; dai semplici nominativi non si può in
particolare dedurre la loro funzione e quindi l'appartenenza alla categoria dei
quadri od a quella delle maestranze;
che il preteso errore, semmai fosse dimostrato
dall'organigram-ma in questione, non sarebbe comunque nemmeno evidente; non si
spiega, ad esempio, perché i quadri tecnici sarebbero 10 secondo la tabella
compilata dalla ricorrente, mentre sarebbero soltanto 9 secondo l'organigramma
allegato al ricorso;
che è ben vero che dall'elenco dei quadri
e maestranze dell'intera ditta, che i concorrenti dovevano compilare a pag.
2.
del modulo d'offerta, si potrebbe dedurre che il committente intendesse
considerare quadri tanto il personale amministrativo, quanto il personale
tecnico, per cui la ricorrente, notificando di impiegare 16 unità di personale
amministrativo e 9 unità di personale tecnico, avrebbe indicato di disporre effettivamente
di 25 dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri;
che l'avvertenza (nota bene), posta
in calce alla posizione 252.131.2 del capitolato, rendeva tuttavia espressamente
attenti i concorrenti sul fatto che determinanti ai fini dell'accertamento del
rapporto quadri/maestranze sarebbero state le indicazioni fornite dalla tabella
che dovevano compilare a pag. 26A del modulo d'offerta e non le informazioni
sulle maestranze della ditta addotte in limine;
che l'indicazione, contenuta nella suddetta avvertenza,
secondo cui il numero di quadri e maestranze deve
essere riferito al personale tecnico ed operativo escluso il personale
amministrativo, impedisce in particolare di
estrapolare il numero dei dipendenti appartenenti alla categoria dei quadri partendo
delle informazioni sulle unità di personale amministrativo e tecnico fornite
dai concorrenti a pag. 2 del modulo d'offerta;
che le informazioni fornite dalla ricorrente
a pag. 2 del modulo d'offerta sulla struttura del personale della ditta non
permettono dunque di correggere le indicazioni figuranti nella tabella che la
stessa ricorrente ha compilato a pag. 26A;
che del tutto ingiustificato è il rimprovero
che la ricorrente muove al committente, per non aver rilevato l'incongruità del
rapporto tra quadri e maestranze; se, come afferma la ricorrente, una ditta
con 184 dipendenti non può avere solo 10 quadri, la prima ad accorgersi
dell'anomalia di tale rapporto avrebbe dovuto essere la ricorrente stessa;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro
respinto, addebitando tassa di giustizia e ripetibili alla ricorrente secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico
importo alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Elettrocrivelli
SA, 6932 Breganzona,
1 patrocinata da: avv. Riccardo
Schuhmacher, 6928 Manno,
2. Consorzio
per i Centri di attrezzature sportive e ricreativo-, 6950 Tesserete,
3. Dipartimento
del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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