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Decisione

52.2005.91

permesso di soggiorno richiesto nell'ambito del ricongiungimento famigliare - abuso di diritto

26 aprile 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) Il

cittadino macedone RI 1 (1960) è entrato la prima volta in Svizzera il 24

maggio 1991 per lavorare in qualità di stagionale, lasciando nel suo Paese

d'origine la moglie N__________ (1959) e i figli Z__________ (1984), D__________

(1986), S__________ (1987) e G__________ (1990).

Con decisione 4 ottobre 1996, confermata su

ricorso dal Consiglio di Stato il 13 novembre successivo, l'allora Sezione

degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione) del Dipartimento delle

istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere la trasformazione

del suo permesso di dimora stagionale in annuale. Il 10 dicembre 1996, egli ha

lasciato il territorio elvetico.

Il 30 maggio 1997 l'insorgente ha divorziato

dalla moglie.

b) Il 12 agosto 1999 RI 1 si è sposato a B__________,

nella Repubblica di Macedonia, con la cittadina elvetica S__________ (1947).

Autorizzato il 10 novembre 1999 a entrare in

Svizzera per vivere insieme alla moglie, l'insorgente ha ottenuto un permesso

di dimora e, dal 10 novembre 2004, di domicilio con prossimo termine di

controllo fissato per il 9 novembre 2007.

B. a) Il 14

luglio 2004, S__________ e G__________ hanno chiesto alla Sezione dei permessi

e dell'immigrazione, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera in Macedonia,

l'autorizzazione a entrare nel nostro Paese per vivere presso il padre,

allegando la sentenza 18 maggio 2004 del Tribunale principale di T__________

con cui li ha affidati a quest'ultimo.

b) Il 26 gennaio 2005 l'autorità

dipartimentale ha deciso di non autorizzare la loro entrata in Svizzera e di

non rilasciare loro un permesso di dimora, sostanzialmente perché il

ricongiungimento con il padre era stato chiesto tardivamente ed era essenzialmente

volto a offrire loro condizioni di vita migliori che in Macedonia.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 4, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.

C. Con

giudizio 2 marzo 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non

fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare,

perché il legame tra padre e figli, questi ultimi ormai prossimi a entrare nel

mondo del lavoro, non appariva intenso ed effettivamente vissuto segnatamente a

causa della lunga separazione volontaria tra gli stessi.

Il Governo ha ritenuto inoltre che non vi

fossero interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come

erano state vissute fino a quel momento, rilevando che S__________ e G__________

sono nati e cresciuti in Macedonia dove vivono presso la madre e altri parenti,

che li hanno accuditi da quando il padre è partito per l'estero.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che i suoi figli S__________

e G__________ siano autorizzati a entrare in Svizzera e posti al beneficio di

un permesso di dimora. In via del tutto subordinata, egli chiede di permettere

il ricongiungimento familiare almeno con il figlio G__________.

Sostiene che il legame con i suoi figli è

intenso ed effettivamente vissuto e di avere sempre mantenuto i contatti con

gli stessi durante la loro separazione. Secondo l'insorgente, il ricongiungimento

è stato possibile solo a partire dalla sentenza del Tribunale di T__________

che glieli ha affidati. Di conseguenza, soggiunge il ricorrente, la domanda non

può essere considerata tardiva.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con

argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.

art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a

con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli

celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel

permesso di domicilio dei genitori, a condizione che vivano con questi ultimi.

RI 1 è domiciliato in Svizzera dal 10

novembre 2004 e i suoi figli S__________ e G__________ avevano, rispettivamente, 16 e 14 anni al momento del deposito della

domanda di ricongiungimento famigliare.

Conformemente alla norma menzionata, di

principio, essi dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato.

Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi

al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa

sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3

OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.

1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame

di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera

può invocare, a protezione della propria vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal

caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle

autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è

limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto

amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.

1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93

consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art.

10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo

straniero cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli

intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).

Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di

avere mantenuto con i figli un legame intenso e vivo. Per la soluzione della

vertenza non è necessario esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per

le ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art.

8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.

1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

L'art. 17

cpv. 2 LDDS ha per scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico

un'effettiva convivenza familiare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c). Tale disposto può

essere di conseguenza invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è

il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per

anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro

Paese, salvo che esistano validi motivi che hanno impedito un ricongiungimento

più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia stata

essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il

ricongiungimento dell'intero nucleo familiare, essa è applicabile per analogia

nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non

esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere

il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno diritto a essere inclusi nel

permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese solo se è con questo che

hanno le relazioni familiari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si

deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali

cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b).

Neppure può essere ritenuto come determinante unicamente il fatto che il figlio

abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti,

altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai

possibile. È necessario per contro accertare presso quale genitore il figlio

abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel

frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova

situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal

diritto civile.

Valgono per analogia i principi appena

esposti anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è

restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro

famigliare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588 segg. consid.

2c).

3.

3.1. Tra

il 1991 e il 1996, RI 1 ha soggiornato a più riprese in Svizzera come lavoratore

stagionale.

Tornato alla fine del 1996 in Macedonia, il

30.

maggio 1997 il ricorrente ha divorziato dalla prima moglie e, un paio di

anni più tardi, si è unito in matrimonio con la cittadina elvetica S__________.

Per vivere insieme a quest'ultima, il 10 novembre 1999 egli è quindi rientrato

in Svizzera, stabilendovisi definitivamente, mentre i suoi quattro figli, nati

rispettivamente nel 1984, 1986, 1987 e 1990, sono rimasti in Macedonia presso

la loro madre.

Tuttavia, malgrado che a quel momento i suoi

figli avessero un'età in cui avrebbero necessitato maggiormente della presenza

del padre, l'insorgente non si è prevalso immediatamente del diritto al

ricongiungimento familiare. È

solo nell'estate del 2004, qualche mese prima di ottenere un permesso di

domicilio, che ha chiesto all'autorità competente in materia di persone

straniere che S__________ e G__________, i quali

avevano ormai 16 rispettivamente 14 anni, fossero

autorizzati a entrare in Svizzera, senza peraltro documentare, oltre al puro

parlato, di aver mantenuto in qualche modo dei forti legami con gli stessi. Ora,

è vero che la procedura amministrativa è retta dalla massima inquisitoria (art.

18.

cpv. 1 PAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare

d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa. Va però ricordato

che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo

interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta

a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo

informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue

allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re C__________ consid. 4a). Nel

caso concreto, invece, malgrado i vari argomenti sollevati nel gravame, l'insorgente

non ha saputo dimostrare che il legame con i suoi due figli, i quali vivono attualmente

ancora presso la madre, sia di un'intensità tale da imporre il loro

trasferimento definitivo in Svizzera. Pertanto, anche se non si mettesse in

discussione che il ricorrente ha mantenuto in qualche modo i contatti con S__________ e G__________ trascorrendo le vacanze presso di loro,

questi contatti non possono essere definiti preponderanti, ritenuto che è del tutto naturale che padre e figli mantengano dei rapporti durante

gli anni di separazione.

3.2

Da quando RI 1 si è separato dai figli,

della cura e dell'educazione degli stessi si è sempre occupata la madre, cui

erano affidati (v. ricorso, pag. 2; scritto 20 gennaio 2005 del legale dell'insorgente

al dipartimento).

Inoltre S__________ e a G__________ risiedono

da sempre in Macedonia. È dunque

là che hanno i loro legami sociali e culturali più stretti. Dato che nel loro

Paese d'origine sono ancora presenti famigliari che continuano a occuparsi

degli stessi, non appare dunque appropriato inserirli in un ambiente di cui non

conoscono la lingua e in un sistema scolastico e professionale sensibilmente

diverso dal loro. Per di più, il loro soggiorno in Svizzera non farebbe altro

che separare ulteriormente e senza motivi preponderanti il nucleo famigliare

esistente in Macedonia.

Non va poi dimenticato che la domanda di

ricongiungimento è stata presentata dopo circa cinque anni di separazione,

senza che siano stati addotti validi motivi atti a giustificare un'attesa così

lunga.

Non sussistono pertanto interessi familiari

preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti e imponga a S__________

e a G__________ di trasferirsi in Svizzera presso il padre, unico legame che

hanno nel nostro Paese. Non è certo il fatto che, con sentenza 18 maggio 2004,

il Tribunale principale di T__________ li abbia ora affidati al ricorrente, che

permette di ritenere il contrario. Bisogna infatti considerare che la recente decisione

dell'autorità giudiziaria macedone è stata presa previo accordo delle parti e motivata

dal fatto che il padre sarebbe in grado di offrire, rispetto alla madre, migliori

condizioni materiali per la cura e il mantenimento dei figli. Non è dato infatti

a vedere come tale assistenza non possa essere fornita a partire dalla

Svizzera, tenuto pure conto che essi sono prossimi ormai alla maggiore età.

In siffatte circostanze, non si vedono

oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto S__________ e G__________

__________, che hanno già terminato la scuola dell'obbligo, ad avviare una

pratica di ricongiungimento familiare se non, verosimilmente, la volontà di

beneficiare di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire

professionale più favorevoli di quelli ottenibili in Macedonia.

3.3

Visto quanto precede, si deve concludere

che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il

principio della proporzionalità non è stato violato.

4.

Occorre

esaminare ora se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.

4.1

Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha

diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e

della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità

nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista

dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,

è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere

economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

4.2

L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la

relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona

residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo

familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere

separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior

ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il

permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare

comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b

con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza

di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2

CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla

Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e

dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e

straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno

sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della

famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non

sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle

relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed

infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate

dall'autorità (ibidem).

4.3

In concreto, è da escludere che l'art.

8.

CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo

violato. In primo luogo, padre e figli vivono definitivamente separati almeno

dal 1999. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano

una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché

l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica

restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve

essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione

se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che

fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera dei figli del ricorrente

risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente economica. Va

infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere le

relazioni personali con i figli come le ha intrattenute finora.

5.

Rifiutando

di rilasciare il permesso di dimora a S__________ e G__________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale

e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo

del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli

stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

Per il resto, si può rinviare alle

pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.

6.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS;

8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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