52.2005.92
costruzione di un piazzale in cemento
13 luglio 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2005.92
Data decisione, Autorità:
13.07.2005, TRAM
Titolo:
costruzione di un piazzale in cemento
ACCERTAMENTO INESATTO DEI FATTI
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.92
Lugano
13 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 2005 di
RI 1
RI 2
RI 3
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 815) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 26 ottobre 2004 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro il permesso
in sanatoria per la costruzione di un piazzale in cemento antistante il
deposito della C__________ Sagl (part. 273);
viste le risposte:
- 18 marzo 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 4 aprile 2005 del
municipio di CO 1;
- 5 aprile 2005 del
Consiglio di Stato;
- 12 aprile 2005 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti sono comproprietari di un fondo (part. 273), situato a S__________
nella zona residenziale R4, sul quale sorge il deposito della C__________ Sagl.
Sul retro del magazzino v'è una fascia di terreno, larga 5 m e lunga circa 20,
che senza chie-dere alcun permesso i ricorrenti hanno pavimentato gettando una
soletta di cemento.
Sollecitati dal municipio, il 27 agosto 2004
hanno chiesto il rilascio del permesso in sanatoria.
Alla domanda si è opposta CO 2, proprietaria
del fondo contermine (part. 41).
Con decisione 26 ottobre 2004 il municipio
si è rifiutato di rilasciare la licenza richiesta, ordinando lo sgombero del
materiale depositato, la demolizione della soletta ed il ripristino dell'area
verde preesistente.
B. Con
giudizio 23 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1, RI 2 ed RI 3. Il
Governo ha in sostanza ritenuto che l'area verde del fondo, già inferiore al
minimo prescritto non potesse essere ulteriormente ridotta.
C. Contro il
predetto giudizio i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa decisione
del municipio.
Fatti
I ricorrenti sostengono che la fascia di
terreno era già utilizzata per il deposito di materiali. Producono al riguardo
una dichiarazioni in tal senso di un dipendente della ditta e di un vicino. Con
l'intervento in contestazione, eseguito a due riprese, si sarebbero limitati a
sostituire ed ampliare la pavimentazione preesistente in lastre di beola.
Il diniego della licenza e l'ordine di
ripristino violerebbero la garanzia della proprietà ed il principio di
proporzionalità.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e la vicina opponente, contestando succintamente le tesi dei
ricorrenti.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Non rientra nei compiti specifici di questo
tribunale porre rimedio ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dall'istanza
inferiore (cfr. art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta l'art.
12.
cpv. 1 NAPR di S__________, per tutte le costruzioni è obbligatoria la
formazione di un'area verde direttamente accessibile a tutti gli utenti dell'edificio.
Quest'area, soggiunge la norma, non può essere pavimentata o servire da posteggio,
deposito o simili (cpv. 2).
Per la zona residenziale R4, che qui
interessa, l'art. 39 NAPR prescrive un'area verde pari ad almeno il 40% della
superficie edificabile del fondo.
3.
In
concreto, è controverso se la superficie pavimentata senza permesso facesse o
meno parte dell'area verde.
Dalle dichiarazioni prodotte dai ricorrenti
in questa sede sembrerebbe che fosse già utilizzata per il deposito di
materiali. Non è tuttavia dato di sapere in che misura. Stando alle allegazioni
dei ricorrenti parte della superficie in discussione sarebbe già stata
lastricata con lastre di beola. La scheda del registro degli indici (art. 38b
LE) non è stata prodotta.
Dando per acquisito, nonostante le
contestazioni sollevate dai ricorrenti, che l'intera area fosse adibita a
verde, il Consiglio di Stato ha violato il diritto. L'accertamento delle
preesistenti modalità d'uso della superficie in discussione costituisce un presupposto
irrinunciabile per l'emanazione di un giudizio corretto.
Già per questo motivo, il ricorso va quindi
parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando
gli atti all'istanza inferiore, affinché statuisca nuovamente sul gravame
inoltratogli dai titolari della C__________ Sagl dopo aver debitamente accertato
se ed eventualmente in che misura ed a partire da quando l'area pavimentata
abusivamente era già utilizzata per il deposito di materiali, era già
lastricata o rispondeva ai dettami dell'art. 12 NAPR.
Va per contro respinta la domanda dei
ricorrenti volta al conseguimento dell'autorizzazione in sanatoria rifiutata.
4.
Dato l'esito,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili si ritengono
invece compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 12, 39 NAPR di S__________; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1.
la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di
Stato (n. 815);
1.2.
la decisione 26 ottobre del municipio di S__________.
2. Gli atti
sono rinviati al municipio di S__________ affinché statuisca nuovamente sul
ricorso inoltratogli da RI 1, RI 2 e RI 3 dopo aver debitamente accertato i
fatti rilevanti.
3. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. municipio
di Savosa, 6942 Savosa,
2. Lora
Foletti, 6942 Savosa,
2 patrocinata da: avv. Aldo Ferrini, 6901
Lugano,
3. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
4. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster