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Decisione

52.2005.94

delibera per opere da impresario costruttore

13 aprile 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di questo tribunale non è dunque illimitato, ma circoscritto alla verifica che

l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole

dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto; il

Tribunale cantonale amministrativo deve in particolare evitare di sostituire il

proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a

censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del

diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere: ipotesi, quest'ultima,

che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,

siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee

o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di

quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia

206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht,

4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.);

che nell'ambito dell'aggiudicazione di

commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso

riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai

fini della valutazione delle offerte; in questi casi, questo tribunale deve

limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini

prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti; particolare

riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle

conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate

e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente

(cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n.2P.285/ 1998, in re Consorzio T__________, consid.

4b; STA 16.7.04 in re consorzio C__________; 13.5.2003 in re C__________ e

liteconsorti);

che, in relazione alle referenze, nel caso concreto,

il capitolato stabiliva quanto segue (pos. R 191.200):

Saranno prese in considerazione unicamente

le referenze che si riferiscono a lavori analoghi svolti negli ultimi cinque

anni.

Valutate le stesse e ritenuto che la ditta sia

in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto dell'ambiente

Considerandi

verrà assegnato il valore percentuale massimo (30).

che siffatta, singolare modalità di

valutazione limita in misura significativa il potere d'apprezzamento del committente:

una volta accertato, sulla base delle referenze addotte, che la ditta concorrente

è in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto

dell'ambiente, il committente è tenuto ad assegnarle il punteggio massimo previsto;

l'indicazione verrà assegnato non lascia spazio ad ulteriori

valutazioni;

che, nel caso in esame, il consulente ha

concretamente accertato che la RI 1 ha lavorato con soddisfazione dei

committenti indicati a titolo di referenza; reputandola di conseguenza in grado

di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto dell'ambiente,

le ha quindi assegnato il punteggio massimo;

che la valutazione del consulente è

perfettamente conforme alle regole di gara prestabilite;

che i motivi addotti dalla delegazione

consortile in sede di risposta al ricorso della RI 1 sono del tutto inidonee a

giustificare una riduzione del punteggio assegnato alla ricorrente per le

referenze;

che la richiesta dei progetti esecutivi, la

conoscenza del territorio da parte delle ditte del consorzio aggiudicatario, l'ubicazione

della loro sede logistica, la presunta inosservanza dei termini di consegna da

parte della ricorrente di un'opera appaltatale dal comune di O__________ ed i

precedenti lavori svolti per il CO 2 dalla ditta C__________ costituiscono

argomenti manifestamente estranei alle modalità di valutazione delle referenze

stabilite dal capitolato;

che nessuno di questi motivi è atto a

giustificare una riduzione da 30 a 28 del punteggio assegnato dal consulente alla

RI 1 per le referenze;

che la riduzione appare ancor più

ingiustificata ove si consideri che al consorzio resistente è stato mantenuto

il punteggio massimo, benché abbia prodotto soltanto referenze di una sola (C__________)

delle due ditte che lo costituiscono in modo paritetico;

che il ricorso va pertanto accolto,

annullando la decisione impugnata siccome lesiva delle modalità di valutazione

delle referenze fissate dal capitolato;

che, disponendo questo tribunale degli

elementi necessari per decidere direttamente nel merito (art. 41 cpv. 1 seconda

frase LCPubb), i lavori messi a concorso vanno aggiudicati alla ricorrente;

che la tassa di giudizio e le ripetibili

commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa

sono suddivise in parti uguali fra il CO 2 ed il CO 1 secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60,

61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 28 febbraio 2005 della

delegazione del CO 2 è annullata;

1.2. i lavori messi a concorso sono deliberati

alla RI 1 per la somma di fr. 447'695.46.

2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del CO 2 nella

misura di fr. 1'000.- e del CO 1 per il resto.

3.I consorzi resistenti rifonderanno ciascuno fr. 1'000.- alla RI 1 a

titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

patr. da:;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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