52.2005.94
delibera per opere da impresario costruttore
13 aprile 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.94
Data decisione, Autorità:
13.04.2005, TRAM
Titolo:
delibera per opere da impresario costruttore
AGGIUDICAZIONE
art. 61 LPAMM
Incarto n.
52.2005.94
Lugano
13 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 2005 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 28 febbraio 2005 della delegazione del CO
2 che delibera al CO 1 l'esecuzione delle opere da impresario costruttore relative
al lotto 6 nord;
viste le risposte:
- 29 marzo 2005 del CO 1;
- 31 marzo 2005 del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 28
settembre 2004 il CO 2 (CO 2) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare l'esecuzione
dei lavori di posa del collettore consortile del lotto 6 dal pozzo 6.0 al pozzo
6.27 nei comuni di L__________ e S__________ (FU n.78 /2004 pag. 6947 seg.);
che il bando di concorso stabiliva che la
commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei
seguenti criteri d'aggiudicazione:
- prezzo 50%
- referenze
della ditta 35%
- relazione
tecnica 15%
- formazione
apprendisti 5%
che in relazione al criterio delle referenze
il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione R 191.200,
precisava:
Saranno prese in considerazione unicamente
le referenze che si riferiscono a lavori analoghi svolti negli ultimi cinque
anni.
Valutate le stesse e ritenuto che la ditta
sia in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto
dell'ambiente verrà assegnato il valore percentuale massimo (30).
Allegare 3 referenze con indicati:
- nome del progetto
- committente
- data di realizzazione
- importo dei lavori
- breve descrizione delle opere eseguite
che alla gara hanno preso parte 8 ditte, fra
cui la RI 1 (RI 1), con un'offerta di fr. 447'695.45 ed il CO 1 (CO 1) con un'offerta
di fr. 457'360.35 (Δ:
+ 2.1%);
che la RI 1 ha allegato alla propria offerta
le seguenti referenze:
G__________ lotto 7
canalizzazione AP AMB gas, TT, TV
1'355'000.-
2001
L__________
canalizzazione
AP SES TT TV
426'500.-
2003
G__________
canalizzazione AP AMB gas, TT, TV
682'500.-
2004
che le referenze allegate dal consorzio CO 1
erano invece le seguenti:
D__________ lotto 4
CDAMBB
2000
canalizzazione
infrastrutture SES
250'000.-
D__________ lotto 4
CDAMBB ,
2001
canalizzazione
infrastrutture SES
970'000.-
M__________ lotto 2
CDAMBB
2002
canalizzazione
infrastrutture SES
1'270'000.-
M__________ comune
2003
fognatura
285'000.-
Sistemazione via I__________
Dipartimento del territorio
2002
canalizzazione
infrastrutture SES, TT TV acquedotto
1'200'000.-
Lotto 0691.1
comune A__________
2003
Sistemazione via S__________
550'000.-
Lotto 3 M__________
CDAMBB
2004
collettore
850'000.-
P__________
2003
potabilizzazione sorgenti
50'000.-
che, previa verifica delle referenze addotte
dalla RI 1, lo studio d'ingegneria C__________ e M__________, consulente del committente,
ha attribuito alle offerte i seguenti punteggi:
prezzo
referenze
relazione tecnica
apprendisti
totale
RI 1
48.20
30.00
15.00
3.00
96.20
CO 1
46.82
30.00
15.00
3.00
94.82
proponendo di conseguenza di aggiudicare i
lavori alla RI 1;
che, scostandosi dalla classifica allestita
dal suo consulente, la delegazione del CO 2 ha ridotto a 28.00 i punti assegnati
alla RI 1 in base alle referenze, deliberando i lavori al consorzio CO 1;
che contro la predetta decisione la RI 1 insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente contesta essenzialmente la riduzione
apportata dalla delegazione consortile al punteggio attribuito dal consulente
alle referenze allegate alla sua offerta;
che il consorzio CO 2 postula il rigetto
dell'impugnativa, giustificando la riduzione del punteggio apportato con i
seguenti motivi:
- il consorzio CO 1 è l'unico concorrente ad aver chiesto ai progettisti
una copia dei piani esecutivi dell'opera;
- entrambe le ditte che compongono il consorzio conoscono bene il comparto
territoriale avendovi già lavorato;
- entrambe le ditte hanno la loro sede logistica nelle immediate
vicinanze;
- la RI 1 non avrebbe rispettato i tempi di consegna di opere appaltatele
dal comune di O__________;
che il consorzio CO 1 sollecita a sua volta
la conferma della decisione impugnata, con argomenti che verranno discussi nei
seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara la RI 1
è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione;
che malgrado l'erronea indicazione data dal
committente, il ricorso è stato inoltrato nel termine di 10 giorni fissato
dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, entrato in vigore il 4 febbraio 2005 (BU n. 4/
2005, pag. 24 e n. 7/2005, pag. 66); è dunque tempestivo;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la
violazione del diritto; costituisce in particolare violazione del diritto,
soggiunge il disposto (cpv. 2), l'errata o la mancata applicazione di una norma
stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di
una norma essenziale di procedura;
che il controllo dell'apprezzamento da parte
Fatti
di questo tribunale non è dunque illimitato, ma circoscritto alla verifica che
l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole
dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto; il
Tribunale cantonale amministrativo deve in particolare evitare di sostituire il
proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a
censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del
diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere: ipotesi, quest'ultima,
che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,
siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee
o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di
quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia
206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht,
4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.);
che nell'ambito dell'aggiudicazione di
commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso
riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai
fini della valutazione delle offerte; in questi casi, questo tribunale deve
limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini
prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti; particolare
riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle
conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate
e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente
(cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n.2P.285/ 1998, in re Consorzio T__________, consid.
4b; STA 16.7.04 in re consorzio C__________; 13.5.2003 in re C__________ e
liteconsorti);
che, in relazione alle referenze, nel caso concreto,
il capitolato stabiliva quanto segue (pos. R 191.200):
Saranno prese in considerazione unicamente
le referenze che si riferiscono a lavori analoghi svolti negli ultimi cinque
anni.
Valutate le stesse e ritenuto che la ditta sia
in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto dell'ambiente
Considerandi
verrà assegnato il valore percentuale massimo (30).
che siffatta, singolare modalità di
valutazione limita in misura significativa il potere d'apprezzamento del committente:
una volta accertato, sulla base delle referenze addotte, che la ditta concorrente
è in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto
dell'ambiente, il committente è tenuto ad assegnarle il punteggio massimo previsto;
l'indicazione verrà assegnato non lascia spazio ad ulteriori
valutazioni;
che, nel caso in esame, il consulente ha
concretamente accertato che la RI 1 ha lavorato con soddisfazione dei
committenti indicati a titolo di referenza; reputandola di conseguenza in grado
di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto dell'ambiente,
le ha quindi assegnato il punteggio massimo;
che la valutazione del consulente è
perfettamente conforme alle regole di gara prestabilite;
che i motivi addotti dalla delegazione
consortile in sede di risposta al ricorso della RI 1 sono del tutto inidonee a
giustificare una riduzione del punteggio assegnato alla ricorrente per le
referenze;
che la richiesta dei progetti esecutivi, la
conoscenza del territorio da parte delle ditte del consorzio aggiudicatario, l'ubicazione
della loro sede logistica, la presunta inosservanza dei termini di consegna da
parte della ricorrente di un'opera appaltatale dal comune di O__________ ed i
precedenti lavori svolti per il CO 2 dalla ditta C__________ costituiscono
argomenti manifestamente estranei alle modalità di valutazione delle referenze
stabilite dal capitolato;
che nessuno di questi motivi è atto a
giustificare una riduzione da 30 a 28 del punteggio assegnato dal consulente alla
RI 1 per le referenze;
che la riduzione appare ancor più
ingiustificata ove si consideri che al consorzio resistente è stato mantenuto
il punteggio massimo, benché abbia prodotto soltanto referenze di una sola (C__________)
delle due ditte che lo costituiscono in modo paritetico;
che il ricorso va pertanto accolto,
annullando la decisione impugnata siccome lesiva delle modalità di valutazione
delle referenze fissate dal capitolato;
che, disponendo questo tribunale degli
elementi necessari per decidere direttamente nel merito (art. 41 cpv. 1 seconda
frase LCPubb), i lavori messi a concorso vanno aggiudicati alla ricorrente;
che la tassa di giudizio e le ripetibili
commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa
sono suddivise in parti uguali fra il CO 2 ed il CO 1 secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 febbraio 2005 della
delegazione del CO 2 è annullata;
1.2. i lavori messi a concorso sono deliberati
alla RI 1 per la somma di fr. 447'695.46.
2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del CO 2 nella
misura di fr. 1'000.- e del CO 1 per il resto.
3.I consorzi resistenti rifonderanno ciascuno fr. 1'000.- alla RI 1 a
titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
patr. da:;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 2
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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