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Decisione

52.2005.95

autorizzazione per posare una veranda davanti ad un esercizio pubblico

2 maggio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 27

agosto 2004 le resistenti S__________ e CO 2 hanno chiesto al municipio di CO 3

il permesso di posare sul suolo pubblico di piazza della R__________, davanti

ai bar T__________ ed A__________, una veranda smontabile, appoggiata su un

palco, destinata a riparare dalle intemperie gli avventori che fanno capo al

servizio esterno dei loro esercizi pubblici durante i mesi invernali.

Alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1

(__________), proprietaria di uno stabile situato ad una distanza di m 3.45

dalla parete nord del manufatto, che ha contestato l'intervento dal profilo

dell'art. 19 NAPR, disciplinante l'attività edilizia nella zona del nucleo

tradizionale (NT).

Con decisione 29 ottobre 2004, dichiarata

immediatamente esecutiva, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,

limitatamente al periodo 3 novembre 2004 - 15 maggio 2005. La veranda, larga

5.00 m, lunga m 13.70 ed alta circa 3 m, in vetro e metallo, è stata posata dopo pochi giorni.

B. Con

giudizio 23 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente RI 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che la

costruzione, di natura accessoria, potesse essere autorizzata in base all'art.

19 cpv. 8 NAPR, che disciplina i tinteggi e gli arredi nella zona del nucleo,

riservando al municipio un certo margine discrezionale; margine, di cui l'autorità

comunale non avrebbe abusato.

C. Contro il

predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo l'annullamento della controversa licenza.

L'insorgente si richiama in sostanza all'art.

19 cpv. 4 NAPR, che impone di mantenere tali gli spazi liberi da costruzioni.

Nega inoltre che l'opera abbia carattere accessorio.

D. All'accoglimento

dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio e le beneficiarie della controversa licenza, che contestano in

dettaglio le tesi dell'insorgente, negandole fra l'altro la legittimazione

attiva.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.

L'insorgente, proprietaria di uno stabile

situato a meno di 4 m dal

controverso manufatto e già opponente, è incontestabilmente legittimata ad

impugnare la licenza edilizia (art. 43 PAmm). In quanto proprietaria di quello

stabile, la RI 1 appartiene infatti a quella limitata e qualificata cerchia di

persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento

censurato da un rapporto talmente stretto ed intenso da permettere di distinguerla

da quella degli altri cittadini. L'interesse ad opporsi alla posa di un simile

manufatto, che per circa sei mesi all'anno ingombra l'area pubblica immediatamente

antistante l'ingresso al negozio P__________, situato a pianterreno dello stabile

della RI 1, è d'altro canto evidente.

Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). L'oggetto del

contendere è perfettamente noto a questo tribunale ed emerge chiaramente dai

piani. Il sopralluogo richiesto dalle parti non appare dunque atto a procurare

la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Nella zona

del nucleo tradizionale di L__________, l'art. 19 cpv. 2 NAPR ammette diversi

tipi di intervento: il restauro totale di edifici che presentano pregi

artistici e storici (cpv. 2.1), l'intervento conservativo degli edifici

che necessitano di essere conservati in quanto componenti culturali essenziali

del tessuto storico ed ambientale (cpv. 2.2) e l'intervento conservativo

limitato, previsto per quegli edifici che non possono essere demoliti e che

per aver subito modifiche sostanziali alle strutture originali non consentono

più né il restauro totale, né l'intervento conservativo (cpv. 2.3). Edificazioni

a nuovo (cpv. 2.4) sono ammesse solo nei limiti della ricostruzione di

edifici preesistenti, demoliti e riedificati nel rispetto delle volumetrie

(ingombro verticale) e del perimetro (sviluppo orizzontale). Per questi edifici

il municipio può autorizzare in via di deroga ampliamenti orizzontali, qualora le

caratteristiche ambientali non vi si oppongano (art. 19 cpv. 2.4. lett. a NAPR:

laddove la caratteristica ambientale non lo richiede, il municipio può

concedere una deroga al rispetto del perimetro della costruzione preesistente).

Le finalità

rigidamente conservative della norma sono evidenti e sono sottolineate dall'art.

19.

cpv. 4 NAPR, che impone di mantenere tali gli spazi liberi, salvo contraria

indicazione dei piani.

3.

Il

controverso manufatto si configura come un ampliamento orizzontale degli

stabili ai quali è addossato durante i mesi invernali. Non è una costruzione

accessoria, poiché serve all'esercizio di un'attività commerciale. Non è

nemmeno una costruzione mobiliare, poiché la posa - ripetuta annualmente per

periodi di tempo prolungati - gli conferisce un carattere di stabilità che

permette di assimilarlo ad una costruzione permanente. Con la conseguenza, che

- dal profilo del diritto edilizio - non deve essere sottoposto ogni anno a

procedura di rilascio del permesso, ma può essere autorizzato una tantum nei

limiti dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Gli edifici ai

quali l'ampliamento è connesso sono assoggettati all'intervento conservativo

limitato disciplinato dall'art. 19 cpv. 2.3 NAPR. In base a tale norma, per

le facciate ed i tetti si dovrà operare secondo i criteri stabiliti per l'intervento

conservativo, che ne impone il mantenimento (art. 19 cpv. 2.2 NAPR).

Per il resto è invece ammessa un'edificazione a nuovo (art. 19 cpv. 2.4 NAPR).

L'obbligo di mantenere le facciate, sancito dall'art. 19 cpv. 2.2, cui rinvia l'art.

19.

cpv. 2.3 NAPR, esclude a priori qualsiasi possibilità di autorizzare

ampliamenti che ne alterino la fisionomia. Ampliamenti sono ammessi in via

eccezionale, nei limiti dell'art. 19 cpv. 2.4 NAPR, soltanto nella misura in

cui interessano il resto dell'edificio.

Già per questo

motivo, il ricorso va accolto e la licenza annullata.

Essa andrebbe

comunque annullata anche se fosse applicabile l'art. 19 cpv. 2.4 NAPR, poiché

non si potrebbe ragionevolmente sostenere che le caratteristiche ambientali,

ovvero l'insieme degli edifici che fanno da corona a piazza della R__________,

non esigano il mantenimento del perimetro delle costruzioni esistenti.

L'art. 19 cpv.

4.

NAPR, invocato dall'insorgente, che impone di mantenere tali gli spazi

liberi, salvo contraria indicazione dei piani, non è direttamente applicabile,

poiché non si riferisce agli spazi liberi in quanto strade o piazze, bensì a

quelli in proprietà privata. Indirettamente, la norma in questione suffraga

tuttavia la conclusione appena tratta, poiché se, per principio, devono

rimanere inedificati gli spazi liberi in proprietà privata, a maggior ragione

devono rimanere sottratti all'edificazione gli spazi costituiti da strade e

piazze, che contribuiscono a definire l'aspetto caratteristico del nucleo

tradizionale.

Invano si

richiamano i resistenti all'art. 90 del regolamento edilizio (RE), che

disciplina la costruzione di balconi, sporti e pensiline sull'area pubblica.

Oggetto di questa norma sono unicamente manufatti che sporgono ad una certa

altezza dal suolo dalle facciate di edifici confinanti con l'area pubblica. La

veranda qui in discussione, appoggiata al suolo, non può in nessun caso essere

assimilato ad un bovindo (bow-window), ovvero ad uno sporto coperto e chiuso

sui lati, che fuoriesce dalla facciata di un edificio ad una certa altezza dal

suolo.

Prive di

fondamento sono le considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato con riferimento

all'art. 19 cpv. 8 NAPR, che impone di conformare il tinteggio e tutti gli

elementi compositivi della proprietà, delle facciate, dei portici e dei muri

perimetrali, comprese eventuali pensiline, arredi delle aperture, tendaggi,

orologi ecc. alle caratteristiche architettoniche dell'edificio, armonizzandole

con quelle degli edifici circostanti. La norma non disciplina affatto l'ammissibi-lità

degli ampliamenti. Stabilisce soltanto alcune regole di natura estetica, che

gli interventi edilizi nel nucleo devono rispettare.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la controversa licenza edilizia e la decisione governativa che la conferma, siccome

lesive del diritto. La tassa di giustizia è suddivisa fra le resistenti,

ritenuto che il comune ne va esente poiché non è intervenuto per tutelare suoi

interessi patrimoniali. Le ripetibili di entrambe le istanze (fr. 2'000.-) sono

invece poste in parte a carico delle resistenti ed in parte a carico del comune

secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 19 NAPR, 90 RE di L__________;

3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio

di Stato (n. 813);

1.2. la licenza edilizia 29 ottobre 2004

rilasciata dal municipio di CO 3 alle resistenti per la posa di un gazebo

davanti ai loro esercizi pubblici.

2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico delle

resistenti in ragione di metà ciascuna.

3. Le

ripetibili di fr. 2'000.- sono suddivise fra il comune (fr. 500.-) e le

resistenti (fr. 1'500.- in solido).

4. Intimazione

a:

patr. da: Lugano;

patr. da:;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

2 patrocinata da: PA 3

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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