52.2005.95
autorizzazione per posare una veranda davanti ad un esercizio pubblico
2 maggio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.95
Data decisione, Autorità:
02.05.2005, TRAM
Titolo:
autorizzazione per posare una veranda davanti ad un esercizio pubblico
AMPLIAMENTO
ZONA NUCLEO
art. 21 LE
Incarto n.
52.2005.95
Lugano
2 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 marzo 2005 della
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 813) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 28 ottobre 2004 rilasciata dal municipio di CO 3 alla CO 1
ed alla CO 2 per posare una veranda davanti ai loro esercizi pubblici su
piazza R__________;
viste le risposte:
- 24 marzo 2005 del
Dipartimento del territorio;
- 23 marzo 2005 del
Consiglio di Stato;
- 18 aprile del municipio
di CO 3;
- 14 aprile 2005 della CO
2;
- 19 aprile della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 27
agosto 2004 le resistenti S__________ e CO 2 hanno chiesto al municipio di CO 3
il permesso di posare sul suolo pubblico di piazza della R__________, davanti
ai bar T__________ ed A__________, una veranda smontabile, appoggiata su un
palco, destinata a riparare dalle intemperie gli avventori che fanno capo al
servizio esterno dei loro esercizi pubblici durante i mesi invernali.
Alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1
(__________), proprietaria di uno stabile situato ad una distanza di m 3.45
dalla parete nord del manufatto, che ha contestato l'intervento dal profilo
dell'art. 19 NAPR, disciplinante l'attività edilizia nella zona del nucleo
tradizionale (NT).
Con decisione 29 ottobre 2004, dichiarata
immediatamente esecutiva, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
limitatamente al periodo 3 novembre 2004 - 15 maggio 2005. La veranda, larga
5.00 m, lunga m 13.70 ed alta circa 3 m, in vetro e metallo, è stata posata dopo pochi giorni.
B. Con
giudizio 23 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
costruzione, di natura accessoria, potesse essere autorizzata in base all'art.
19 cpv. 8 NAPR, che disciplina i tinteggi e gli arredi nella zona del nucleo,
riservando al municipio un certo margine discrezionale; margine, di cui l'autorità
comunale non avrebbe abusato.
C. Contro il
predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento della controversa licenza.
L'insorgente si richiama in sostanza all'art.
19 cpv. 4 NAPR, che impone di mantenere tali gli spazi liberi da costruzioni.
Nega inoltre che l'opera abbia carattere accessorio.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e le beneficiarie della controversa licenza, che contestano in
dettaglio le tesi dell'insorgente, negandole fra l'altro la legittimazione
attiva.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.
L'insorgente, proprietaria di uno stabile
situato a meno di 4 m dal
controverso manufatto e già opponente, è incontestabilmente legittimata ad
impugnare la licenza edilizia (art. 43 PAmm). In quanto proprietaria di quello
stabile, la RI 1 appartiene infatti a quella limitata e qualificata cerchia di
persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento
censurato da un rapporto talmente stretto ed intenso da permettere di distinguerla
da quella degli altri cittadini. L'interesse ad opporsi alla posa di un simile
manufatto, che per circa sei mesi all'anno ingombra l'area pubblica immediatamente
antistante l'ingresso al negozio P__________, situato a pianterreno dello stabile
della RI 1, è d'altro canto evidente.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). L'oggetto del
contendere è perfettamente noto a questo tribunale ed emerge chiaramente dai
piani. Il sopralluogo richiesto dalle parti non appare dunque atto a procurare
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Nella zona
del nucleo tradizionale di L__________, l'art. 19 cpv. 2 NAPR ammette diversi
tipi di intervento: il restauro totale di edifici che presentano pregi
artistici e storici (cpv. 2.1), l'intervento conservativo degli edifici
che necessitano di essere conservati in quanto componenti culturali essenziali
del tessuto storico ed ambientale (cpv. 2.2) e l'intervento conservativo
limitato, previsto per quegli edifici che non possono essere demoliti e che
per aver subito modifiche sostanziali alle strutture originali non consentono
più né il restauro totale, né l'intervento conservativo (cpv. 2.3). Edificazioni
a nuovo (cpv. 2.4) sono ammesse solo nei limiti della ricostruzione di
edifici preesistenti, demoliti e riedificati nel rispetto delle volumetrie
(ingombro verticale) e del perimetro (sviluppo orizzontale). Per questi edifici
il municipio può autorizzare in via di deroga ampliamenti orizzontali, qualora le
caratteristiche ambientali non vi si oppongano (art. 19 cpv. 2.4. lett. a NAPR:
laddove la caratteristica ambientale non lo richiede, il municipio può
concedere una deroga al rispetto del perimetro della costruzione preesistente).
Le finalità
rigidamente conservative della norma sono evidenti e sono sottolineate dall'art.
19.
cpv. 4 NAPR, che impone di mantenere tali gli spazi liberi, salvo contraria
indicazione dei piani.
3.
Il
controverso manufatto si configura come un ampliamento orizzontale degli
stabili ai quali è addossato durante i mesi invernali. Non è una costruzione
accessoria, poiché serve all'esercizio di un'attività commerciale. Non è
nemmeno una costruzione mobiliare, poiché la posa - ripetuta annualmente per
periodi di tempo prolungati - gli conferisce un carattere di stabilità che
permette di assimilarlo ad una costruzione permanente. Con la conseguenza, che
- dal profilo del diritto edilizio - non deve essere sottoposto ogni anno a
procedura di rilascio del permesso, ma può essere autorizzato una tantum nei
limiti dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
Gli edifici ai
quali l'ampliamento è connesso sono assoggettati all'intervento conservativo
limitato disciplinato dall'art. 19 cpv. 2.3 NAPR. In base a tale norma, per
le facciate ed i tetti si dovrà operare secondo i criteri stabiliti per l'intervento
conservativo, che ne impone il mantenimento (art. 19 cpv. 2.2 NAPR).
Per il resto è invece ammessa un'edificazione a nuovo (art. 19 cpv. 2.4 NAPR).
L'obbligo di mantenere le facciate, sancito dall'art. 19 cpv. 2.2, cui rinvia l'art.
19.
cpv. 2.3 NAPR, esclude a priori qualsiasi possibilità di autorizzare
ampliamenti che ne alterino la fisionomia. Ampliamenti sono ammessi in via
eccezionale, nei limiti dell'art. 19 cpv. 2.4 NAPR, soltanto nella misura in
cui interessano il resto dell'edificio.
Già per questo
motivo, il ricorso va accolto e la licenza annullata.
Essa andrebbe
comunque annullata anche se fosse applicabile l'art. 19 cpv. 2.4 NAPR, poiché
non si potrebbe ragionevolmente sostenere che le caratteristiche ambientali,
ovvero l'insieme degli edifici che fanno da corona a piazza della R__________,
non esigano il mantenimento del perimetro delle costruzioni esistenti.
L'art. 19 cpv.
4.
NAPR, invocato dall'insorgente, che impone di mantenere tali gli spazi
liberi, salvo contraria indicazione dei piani, non è direttamente applicabile,
poiché non si riferisce agli spazi liberi in quanto strade o piazze, bensì a
quelli in proprietà privata. Indirettamente, la norma in questione suffraga
tuttavia la conclusione appena tratta, poiché se, per principio, devono
rimanere inedificati gli spazi liberi in proprietà privata, a maggior ragione
devono rimanere sottratti all'edificazione gli spazi costituiti da strade e
piazze, che contribuiscono a definire l'aspetto caratteristico del nucleo
tradizionale.
Invano si
richiamano i resistenti all'art. 90 del regolamento edilizio (RE), che
disciplina la costruzione di balconi, sporti e pensiline sull'area pubblica.
Oggetto di questa norma sono unicamente manufatti che sporgono ad una certa
altezza dal suolo dalle facciate di edifici confinanti con l'area pubblica. La
veranda qui in discussione, appoggiata al suolo, non può in nessun caso essere
assimilato ad un bovindo (bow-window), ovvero ad uno sporto coperto e chiuso
sui lati, che fuoriesce dalla facciata di un edificio ad una certa altezza dal
suolo.
Prive di
fondamento sono le considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato con riferimento
all'art. 19 cpv. 8 NAPR, che impone di conformare il tinteggio e tutti gli
elementi compositivi della proprietà, delle facciate, dei portici e dei muri
perimetrali, comprese eventuali pensiline, arredi delle aperture, tendaggi,
orologi ecc. alle caratteristiche architettoniche dell'edificio, armonizzandole
con quelle degli edifici circostanti. La norma non disciplina affatto l'ammissibi-lità
degli ampliamenti. Stabilisce soltanto alcune regole di natura estetica, che
gli interventi edilizi nel nucleo devono rispettare.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la controversa licenza edilizia e la decisione governativa che la conferma, siccome
lesive del diritto. La tassa di giustizia è suddivisa fra le resistenti,
ritenuto che il comune ne va esente poiché non è intervenuto per tutelare suoi
interessi patrimoniali. Le ripetibili di entrambe le istanze (fr. 2'000.-) sono
invece poste in parte a carico delle resistenti ed in parte a carico del comune
secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 19 NAPR, 90 RE di L__________;
3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio
di Stato (n. 813);
1.2. la licenza edilizia 29 ottobre 2004
rilasciata dal municipio di CO 3 alle resistenti per la posa di un gazebo
davanti ai loro esercizi pubblici.
2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico delle
resistenti in ragione di metà ciascuna.
3. Le
ripetibili di fr. 2'000.- sono suddivise fra il comune (fr. 500.-) e le
resistenti (fr. 1'500.- in solido).
4. Intimazione
a:
patr. da: Lugano;
patr. da:;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
2 patrocinata da: PA 3
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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