52.2005.97
delibera opere di ventilazione per una casa per anziani
13 aprile 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2005.97
Data decisione, Autorità:
13.04.2005, TRAM
Titolo:
delibera opere di ventilazione per una casa per anziani
AGGIUDICAZIONE
art. 61 cpv. 1 LPAMM
Incarto n.
52.2005.97
Lugano
13 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 marzo 2005 della
RI 1, ,
contro
la decisione 2 marzo 2005 della CO 2 che delibera
alla CO 1 l'installazione dell'impianto di ventilazione nell'ambito dei
lavori di ampliamento della C__________;
viste le risposte:
- 22 marzo 2005 della CO 1;
- 29 marzo 2005 della CO 2;
- 4 aprile 2005 dell'Ufficio
lavori sussidiati e appalti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2
dicembre 2004 la CO 2 (CO 2) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'installazione dell'impianto
di ventilazione dei servizi ed i canali di raccordo alla pompa di calore
occorrente nell'ambito dei lavori di ampliamento della C__________ a B__________
(FU n. 97/2004 pag. 8599);
che il bando di concorso (pos. 6) stabiliva
che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei
seguenti criteri d'aggiudicazione:
- economicità -
prezzo 60%
- referenze 35%
- formazione
apprendisti 5%
che in relazione al criterio delle referenze
il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione 234.310, precisava:
Referenze ed esperienza della ditta nell'ambito
dell'edilizia sanitaria e scolastica.
Sono ritenuti idonei lavori eseguiti (nuove
costruzioni e riattazioni) per l'edificazione di:
·
case per anziani
·
ospedali
·
alberghi, ostelli,
centri medicalizzati
Altri edifici non vengono considerati
Importo opera < 40'000.- fr (...
omissis ...)
Valutazione:
- con almeno 4 oggetti eseguiti punti
6
- con almeno 3 oggetti eseguiti punti
5
- con almeno 2 oggetti eseguiti punti
4
- con almeno 1 oggetto eseguito punti
3
- nessun oggetto eseguito punti
1
- mancata compilazione tabella punti
1
Indicare nella tabella sotto per ogni
lavoro eseguito, la denominazione dell'opera e il luogo d'esecuzione, l'anno di
esecuzione, il committente, il progettista e il costo
che alla gara hanno preso parte 5 ditte, fra
cui la RI 1 (RI 1), con un'offerta di fr. 58'711.85 e la CO 1 (CO 1), con un'offerta
di fr. 66'965.90 (+ 14%);
che la RI 1 ha allegato alla propria offerta
le seguenti referenze:
Impianto ventilazione, raffreddamento,
ristorante, bar, cucina, sala conferenze
2003
Albergo __________
Lugano
120'000.-
Impianto ventilazione, riscaldamento e
raffreddamento ristorante,
2003
Albergo __________
100'000.-
Impianto ventilazione studi medici e
locali secondari,
2003
__________
__________
145'000.-
Impianto ventilazione radiologia, annessi
e sale operatorie
.........
__________
__________
215'000.-
che le referenze allegate dalla CO 1 erano
invece le seguenti:
Impianto ventilazione sala multiuso
2000
Albergo B__________
171'527.95
Ventilazione garage, aspirazione servizi,
ventilazione cucina, condizionamento camere,
2000
Hotel E__________
1'737'433.10
Ventilazione piscina, aspirazione servizi,
ventilazione cucina
2000
Hotel A__________
405'96.20
Ventilazione sala da pranzo
2002
Casa S. __________
128'259.30
Ventilazione piscina, ventilazione
Wellness, aspirazione servizi,
2002
Albergo G__________
427'017.10
Ventilazione cucina, aspirazione servizi,
centrale ventilazione,
centro benessere
2001
Albergo G__________
517'451.55
Ventilazione laboratori, aspirazione servizi,
ventilazione locali vari
2002
L__________
402'127.60
Ventilazione oncologia, aspirazione
servizi, aspirazione vasche radioattive
2003
Ospedale __________
434'628.15
che la R__________ consulente della
committente, ha valutato le offerte come segue:
prezzo
referenze
apprendisti
totale
punti
nota
punti
nota
punti
nota
punti
CO 1
5.26
52.60
6.00
35.00
3.75
3.13
90.73
RI 1
6.00
60.00
4.00
23.33
4.75
3.96
87.29
che preso atto della classifica allestita
dalla sua consulente, il 2 marzo 2005 la committente ha deliberato i lavori
alla CO 1, prima in graduatoria con 90.73 punti;
che contro la predetta decisione la RI 1,
seconda classificata con 87.29 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente contesta essenzialmente la
valutazione delle referenze allegate alla sua offerta, reputandola
eccessivamente bassa ed ingiustificata per rapporto alla modica difficoltà dell'impianto
oggetto della commessa;
che la CO 2 chiede il rigetto dell'impugnativa
con succinte osservazioni, che rinviano in sostanza alle valutazioni della sua
consulente;
che la CO 1 si rimette alle osservazioni
della CO 2;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara la RI 1
è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione;
che il ricorso, inoltrato nel termine di 15
giorni indicato dalla committente, è da considerare tempestivo; anche se non
rispettasse il nuovo termine di ricorso di 10 giorni fissato dall'art. 36 cpv.
1 LCPubb, entrato in vigore il 4 febbraio 2005 (BU n. 4/2005, pag. 24 e n.
7/2005, pag. 66), il principio della buona fede impedirebbe comunque di
ritenerlo tardivo (DTF 117 Ia 421 consid. 2a; 116 Ib 141 consid. 2; LVGE 2003
III n. 5);
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la
violazione del diritto; costituisce in particolare violazione del diritto,
soggiunge il disposto (cpv. 2), l'errata o la mancata applicazione di una norma
stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di
una norma essenziale di procedura;
che il controllo dell'apprezzamento da parte
di questo tribunale non è dunque illimitato, ma circoscritto alla verifica che
l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole
dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto;
il Tribunale cantonale amministrativo deve in particolare evitare di sostituire
il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a
censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del
diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere: ipotesi, quest'ultima,
che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,
siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee
o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di
quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia
206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht,
4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.);
che nell'ambito dell'aggiudicazione di
commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso
riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai
fini della valutazione delle offerte; in questi casi, questo tribunale deve
limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini
prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti; particolare
riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle
conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate
e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente
(cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n.2P.285/ 1998, in re Consorzio T2000, consid. 4b;
STA 16.7.04 in re consorzio CRE-CSD; 13.5.2003 in re CEE e liteconsorti);
che, in concreto, il punteggio assegnato
alla CO 1 in base alla nota 6 attribuitale per le referenze addotte non è messo
in discussione: né potrebbe essere contestato, avendo l'aggiudi-cataria
allegato almeno 4 referenze per lavori analoghi;
che controversa è unicamente la nota 4
attribuita alla ricorrente per le prime 3 referenze, complete delle indicazioni
richieste, che ha allegato alla sua offerta;
che per 3 referenze la tabella di
valutazione di cui alla posizione 234.310 del capitolato prevedeva l'assegnazione
della nota 5;
che la CO 2 non ha minimamente spiegato per
qual motivo le referenze della RI 1 meritassero una nota inferiore; in
particolare, non ha fornito alcuna delucidazione atta a giustificare l'as-segnazione
della nota 4, prevista per 2 referenze valide;
che dalle note manoscritte (1/2; totale
referenze 1½ = punti 3½, arr. a 4),
figuranti sulla tabella di valutazione allestita dalla consulente, sembrerebbe
che certe referenze allegate dalla ricorrente siano state considerate soltanto
per metà;
che una simile deduzione non può essere
accreditata in quanto non conforme allo schema di valutazione stabilito dalla
pos. 224.310 del capitolato, che non lascia spazio all'apprezzamento in ordine
al giudizio sull'ammissibilità della singola referenza: o si tratta di lavori
analoghi (idonei) ed allora sono computabili per intero come
referenza, o si tratta di lavori non analoghi ed allora non possono essere
conteggiati nemmeno per metà: tertium non datur;
che gli impianti addotti a titolo di
referenza, per quanto è dato di giudicare, sono sostanzialmente simili a quello
oggetto della commessa (ventilazione servizi, canali di raccordo alla pompa calore);
che, in mancanza di spiegazioni atte a
giustificare la nota assegnata alla ricorrente, quest'ultima va corretta,
aumentandola da 4 a 5 (+ 1) e
rettificando di conseguenza il relativo punteggio parziale (+ 5.83);
che con questa correzione, il punteggio
complessivo della ricorrente aumenta da 87.29 a 93.12, superando quello della CO 1
(90.73);
che il ricorso va pertanto accolto,
annullando la decisione impugnata;
che, disponendo questo tribunale degli
elementi necessari per decidere direttamente nel merito (art. 41 cpv. 1 seconda
frase LCPubb), i lavori messi a concorso vanno aggiudicati alla ricorrente;
che la tassa di giudizio è posta a carico
della CO 2 secondo soccombenza, ritenuto che la CO 1 non si è esplicitamente
opposta all'accoglimento del ricorso.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 2 marzo 2005 della CO 2 è
annullata;
1.2.
Fatti
i lavori d'installazione dell'impianto di
ventilazione nell'ambito dei lavori di ampliamento della C__________ sono
deliberati alla RI 1 per l'importo di fr. 58'711.85.
2. La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è a carico della CO 2.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Clima SA,
6528 Camorino,
Considerandi
2.
Società
Cooperativa Costruzioni Bellinzona, 6500 Bellinzona,
3.
Dipartimento
del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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