52.2005.98
delibera fornitura e installazione di un ascensore
6 aprile 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2005.98
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, TRAM
Titolo:
delibera fornitura e installazione di un ascensore
ESCLUSIONE
art. 33 cpv. 2 RLCPUBB
Incarto n.
52.2005.98
Lugano
6 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 marzo 2005 della
RI 1
contro
la decisione 10 marzo 2005 della CO 2, che delibera
alla CO 1 la fornitura e l'installazione di un ascensore;
viste le risposte:
- 25 marzo 2005 della CO 2;
- 29 marzo 2005 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
all'inizio di quest'anno la CO 2 ha invitato quattro ditte del ramo a
presentare un'offerta per la fornitura e l'installazione di un ascensore;
che
all'apertura delle offerte, prima in graduatoria è risultata l'offerta della
ditta CO 1 (__________: fr. 90'384.00); ultima, invece, quella della RI 1 (__________:
fr. 112'226.80);
che
valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, la
Considerandi
direzione della CO 2 ha aggiudicato la commessa alla __________, prima
classificata, per un importo di fr. 95'764.-;
che
contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che
l'insorgente osserva che l'importo ritenuto dalla decisione impugnata non corrisponde
a quello risultante dall'offerta della __________ al momento dell'apertura
delle offerte; non essendo stato rilevato alcun errore nell'apposito foglio di
correzione allegato al capitolato, l'offerta della __________ avrebbe dovuto essere
esclusa;
che la CO
2.
e la CO 1 postulano il rigetto dell'impugnativa rilevando che la differenza è
dovuta ad un errore di trascrizione;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date
dagli art. 36 LCPubb e 43 PAmm;
che
giusta l’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le
offerte che presentano lacune formali rilevanti; errori aritmetici presenti
nell'elenco prezzi, precisa l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb, non sono comunque motivo
d'esclusione e devono essere rettificati dal committente;
che in
concreto il capitolato inviato dalla CO 2 alle ditte invitate prevedeva un importo
di fr. 5'000.-, fissato in modo vincolante dalla committente, per lavori
diversi (pos. 734.02);
che la CO
1.
ha omesso di sommare tale importo e l'IVA ad esso relativa al montante della
sua offerta; da qui la discrepanza tra l'importo figurante sulla copertina,
rilevato in sede di apertura delle offerte, e quello indicato nella
ricapitolazione;
che,
trattandosi di una svista evidente, l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb imponeva alla
committente di correggere l'offerta e di prenderla in considerazione ai fini
dell'aggiudicazione;
che il
fatto che la correzione non sia stata annunciata dalla CO 1 mediante il foglio
di correzione è irrilevante; tale foglio serve unicamente a permettere al
concorrente di apportare le rettifiche necessarie prima dell'inoltro
dell'offerta senza dover modificare mediante cancellazione le indicazioni
figuranti sul capitolato; non serve, evidentemente, ad apportare correzioni
degli errori sfuggiti al concorrente, che vengono riscontrati dal committente
dopo l'apertura delle offerte;
che il
ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto;
che la
tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza
(art. 28 e 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28,
31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico della ricorrente, che
rifonderà fr. 500.- alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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