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Decisione

52.2005.98

delibera fornitura e installazione di un ascensore

6 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2005.98

Data decisione, Autorità:

06.04.2005, TRAM

Titolo:

delibera fornitura e installazione di un ascensore

ESCLUSIONE

art. 33 cpv. 2 RLCPUBB

Incarto n.

52.2005.98

Lugano

6 aprile 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 marzo 2005 della

RI 1

contro

la decisione 10 marzo 2005 della CO 2, che delibera

alla CO 1 la fornitura e l'installazione di un ascensore;

viste le risposte:

- 25 marzo 2005 della CO 2;

- 29 marzo 2005 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che

all'inizio di quest'anno la CO 2 ha invitato quattro ditte del ramo a

presentare un'offerta per la fornitura e l'installazione di un ascensore;

che

all'apertura delle offerte, prima in graduatoria è risultata l'offerta della

ditta CO 1 (__________: fr. 90'384.00); ultima, invece, quella della RI 1 (__________:

fr. 112'226.80);

che

valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, la

Considerandi

direzione della CO 2 ha aggiudicato la commessa alla __________, prima

classificata, per un importo di fr. 95'764.-;

che

contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che

l'insorgente osserva che l'importo ritenuto dalla decisione impugnata non corrisponde

a quello risultante dall'offerta della __________ al momento dell'apertura

delle offerte; non essendo stato rilevato alcun errore nell'apposito foglio di

correzione allegato al capitolato, l'offerta della __________ avrebbe dovuto essere

esclusa;

che la CO

2.

e la CO 1 postulano il rigetto dell'impugnativa rilevando che la differenza è

dovuta ad un errore di trascrizione;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva

dell'insorgente e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date

dagli art. 36 LCPubb e 43 PAmm;

che

giusta l’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le

offerte che presentano lacune formali rilevanti; errori aritmetici presenti

nell'elenco prezzi, precisa l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb, non sono comunque motivo

d'esclusione e devono essere rettificati dal committente;

che in

concreto il capitolato inviato dalla CO 2 alle ditte invitate prevedeva un importo

di fr. 5'000.-, fissato in modo vincolante dalla committente, per lavori

diversi (pos. 734.02);

che la CO

1.

ha omesso di sommare tale importo e l'IVA ad esso relativa al montante della

sua offerta; da qui la discrepanza tra l'importo figurante sulla copertina,

rilevato in sede di apertura delle offerte, e quello indicato nella

ricapitolazione;

che,

trattandosi di una svista evidente, l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb imponeva alla

committente di correggere l'offerta e di prenderla in considerazione ai fini

dell'aggiudicazione;

che il

fatto che la correzione non sia stata annunciata dalla CO 1 mediante il foglio

di correzione è irrilevante; tale foglio serve unicamente a permettere al

concorrente di apportare le rettifiche necessarie prima dell'inoltro

dell'offerta senza dover modificare mediante cancellazione le indicazioni

figuranti sul capitolato; non serve, evidentemente, ad apportare correzioni

degli errori sfuggiti al concorrente, che vengono riscontrati dal committente

dopo l'apertura delle offerte;

che il

ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto;

che la

tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza

(art. 28 e 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28,

31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico della ricorrente, che

rifonderà fr. 500.- alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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