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Decisione

52.2005.99

Divieto di inganno in materia di derrate alimentari. Provvedimenti amministrativi per ovviare all'inganno posto in essere da un produttore di vino che ha commerciato i suoi prodotti della cat. 2 con i

20 novembre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è

attivo nella produzione vitivinicola. Per motivi suoi che non occorre approfondire,

egli ha deliberatamente classato i propri vini nella seconda categoria di

qualità (categoria 2) giusta la legislazione federale e cantonale in materia di

agricoltura, rispettivamente di derrate alimentari.

Durante un'ispezione

effettuata nel maggio del 2004, la Commissione federale per il controllo del

commercio dei vini ha rinvenuto presso le cantine del ricorrente a __________ alcune

centinaia di bottiglie di vino rosso recanti alternativamente le seguenti etichette:

-

2002 __________,

Vino da Tavola, Vinificato in botti di rovere esclusivamente con uve Merlot dal

mio vigneto di __________, 75 cl;

-

2002 Riserva __________,

Vino da Tavola, Vinificato in botti di rovere esclusivamente con uve Merlot dal

mio vigneto di __________, 75 cl;

-

2002 Riserva __________,

Vino da Tavola, Vinificato in botti di rovere esclusivamente con uve Merlot dal

mio vigneto di __________, 37.5 cl.

A seguito di questo accertamento, il Laboratorio

cantonale ha avviato un procedimento amministrativo e contravvenzionale nei

confronti di RI 1. Sentito l'interessato, con decisione 19 gennaio 2005 l'autorità

cantonale ha adottato per finire i seguenti provvedimenti a partire dalla

vendemmia 2004:

·

obbligo di completare la caratterizzazione del

proprio prodotto, aggiungendo alla denominazione "vino da tavola" un'indicazione

della provenienza geografica conforme alla legge (ad esempio "della Svizzera italiana");

·

divieto di utilizzare l'indicazione geografica "__________",

toponimo iscritto a RF e riservato ad un vino DOC.

Nel contempo, il Laboratorio cantonale ha inflitto

al ricorrente una multa di fr. 250.- in applicazione dell'art. 48 cpv. 1 LDerr

per aver messo in commercio del vino con caratterizzazione non conforme. RI 1 ha

impugnato quest'ultima sanzione davanti alla Pretura penale, mentre ha adito il

Consiglio di Stato per contestare le misure di natura amministrativa.

B. Con

giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.

Rifiutata

l'assunzione delle prove offerte e negata la necessità di sospendere il procedimento

in attesa delle conclusioni penali, nel merito l'autorità di ricorso di prime

cure ha ricordato che a norma di legge i vini della categoria 2 nella quale il

ricorrente ha inserito i propri prodotti devono recare obbligatoriamente la

denominazione specifica "vino da tavola", completata con

l'indicazione della provenienza geografica. Il toponimo "__________" utilizzato

da RI 1 non rientra tra quelli ammessi per i vini della categoria 2,

trattandosi di un'indicazione (nome di un podere) riservata esclusivamente ai

vini con denominazione d'origine controllata, appartenenti alla categoria 1. Donde

la fondatezza dei provvedimenti amministrativi emanati dal Laboratorio

cantonale, atteso che l'inclusione volontaria dei vini nella categoria 2

operata dall'insorgente impone che egli abbia a rispettare tutti i criteri di

denominazione previsti dalla legge per questa specifica qualità di prodotto.

Il

Governo ha inoltre respinto le censure proposte dal ricorrente circa la

validità del regolamento cantonale concernente l’attribu-zione della

denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004 (R-DOC).

La normativa cantonale è conforme alla legislazione federale di rango superiore,

la quale non viola né la libertà economica, né il principio della parità di

trattamento.

C. Contro il

predetto giudicato governativo RI 1 si è aggravato davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento, unitamente ai dispositivi n. 1 e 2

della risoluzione 19 gennaio 2005 del Laboratorio cantonale.

L'insorgente

ha postulato in via preliminare di sospendere il giudizio in attesa della

conclusione del procedimento penale in atto, avente carattere pregiudiziale.

Nel merito, il ricorrente ha ribadito in

sostanza che l'indicazione d'origine geografica "__________" non viola

il divieto d'inganno istituito agli art. 18 LDerr e 19 ODerr. Sull'etichetta

delle bottiglie non è riportata la dicitura "denominazione di origine controllata",

per cui il riferimento al podere di provenienza del prodotto non sarebbe atto a

trarre in inganno il consumatore circa la qualità del vino messo in commercio.

Neppure il divieto previsto dall'art. 19 cpv. 1 lett. g ODerr di caratterizzare

le derrate alimentari con indicazioni o presentazioni che possano dare origine

a confusione con definizioni protette secondo la legislazione cantonale sarebbe

stato infranto. Nella misura in cui la legislazione ticinese riserva l'utilizzo

di denominazioni geografiche, di località e di toponimi esclusivamente ai vini DOC

(art. 2 R-DOC), essa sarebbe inapplicabile stante la forza derogatoria del

diritto federale, che disciplinerebbe ormai in maniera esaustiva l'uso di tali

denominazioni.

D'altra parte, l'art. 372 cpv. 2 ODerr posto

a fondamento del giudizio impugnato, non vieterebbe di caratterizzare i vini di

categoria 2 con un'indicazione d'origine, purché essa sia veritiera. Una

diversa interpretazione di tale normativa trascenderebbe i limiti del divieto

d'inganno sancito dall'art. 18 LDerr e violerebbe la libertà economica dei produttori

che non intendono soggiacere agli standard qualitativi fissati dalla legislazione

federale e cantonale in materia di denominazione di origine controllata.

Il divieto e l'ordine impartiti dal Laboratorio

cantonale nei confronti del ricorrente sarebbero in ogni caso sprovvisti di

base legale, poiché non si inserirebbero fra i provvedimenti espressamente contemplati

dagli art. 28-30 LDerr.

D. Il

Consiglio di Stato ha proposto di respingere il ricorso, riconfermandosi nella

propria decisione senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione sono pervenuti sia

il Laboratorio cantonale che la Sezione dell'agricoltura, i quali hanno

avversato le tesi del ricorrente richiamandosi agli argomenti già esposti innanzi

alla precedente istanza.

E. Con

sentenza 22 gennaio 2007 la Pretura penale ha confermato la multa di fr. 250.- che

il Laboratorio Cantonale aveva inflitto a RI 1. Adito dal soccombente, il 31 maggio

2007 la Corte di diritto penale del Tribunale federale ne ha rigettato

l'impugnativa, confermando a sua volta la sanzione applicata dall'autorità

cantonale per le violazioni alla LDerr accertate nel maggio del 2004.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 3 della legge cantonale di applicazione

della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LALDerr;

RL 6.2.1.1.). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e

personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm).

1.2. Ritenuto

che le misure amministrative contenute nella risoluzione impugnata non si fondano

sull'art. 24 LDerr (ispezione e controllo) e non costituiscono nemmeno un

provvedimento giusta gli art. 28-30 LDerr, il termine di ricorso viene determinato

in base al diritto cantonale (cfr. i combinati disposti degli art. 55 cpv. 1 e

Considerandi

2.

e contrario e art. 53 LDerr; DTF 124 IV 307 consid. 4) e non - come

sostenuto dal ricorrente - secondo l'art. 55 cpv. 2 LDerr, norma che prevede un

termine di ricorso di dieci giorni. Con questa precisazione, il gravame, tempestivo

siccome inoltrato entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 46

cpv. 1 PAmm, è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.

Il 31

maggio 2007 il Tribunale federale ha statuito in maniera definitiva sulla sanzione

penale irrogata all'insorgente, confermandola appieno. La domanda del ricorrente

volta ad ottenere una sospensione del giudizio di questo tribunale in attesa

della conclusione del procedimento penale è quindi divenuta priva di oggetto.

3.

In

sostanza, il Laboratorio cantonale ha imputato al ricorrente di aver violato gli

art. 18 LDerr e 19 cpv. 1 lett. g ODerr (divieto di inganno, con particolare

riferimento all'utilizzo di indicazioni e presentazioni suscettibili di dare

origine a confusione con definizioni protette), nonché 372 cpv. 2 ODerr

(denominazione scorretta di vini appartenenti alla categoria 2).

Il 1°

gennaio 2006 è entrata in vigore la nuova ODerr del 23 novembre 2005 (RS

817.

) e altre disposizioni di applicazione della LDerr volte ad adeguare il diritto

svizzero alle norme europee in materia di igiene nel settore alimentare. Per

quanto qui interessa, l'art. 10 cpv. 2 lett. f nODerr ha ripreso i contenuti dell'art.

19.

cpv. 1 lett. g vODerr, mentre i principi racchiusi nell'art. 372 vODerr sono

stati traslati nell'art. 9 dell'Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche,

entrata in vigore contemporaneamente alla nODerr (RS 817.022.110). Dal profilo

materiale, le norme che il ricorrente avrebbe infranto e le sanzioni ad esse

connesse sono rimaste immutate. Non occorre quindi approfondire se alla

fattispecie sia applicabile il nuovo o il vecchio diritto, poiché in assenza di

una lex mitior l'insorgente non ne trarrebbe in ogni modo alcun giovamento. Dato

che sia il Laboratorio cantonale, sia il Consiglio di Stato, hanno applicato il

vecchio diritto, altrettanto farà questo Tribunale, tanto più che di principio

una persona va giudicata sulla scorta dell'ordinamento vigente al momento in

cui sono state commesse le irregolarità che le vengono rimproverate.

4.

Giusta

l'art. 18 della legge sulle derrate alimentari del 1. marzo 1995 (LDerr; RS

817.

), la qualità pubblicizzata, come anche tutte le altre indicazioni sulla

derrata alimentare devono corrispondere ai fatti (cpv. 1). La pubblicità, la

presentazione e l'imballaggio della derrata alimentare non devono ingannare il

consumatore (cpv. 2). In particolare, sono considerate ingannevoli le indicazioni

e le presentazioni atte a suscitare nel consumatore false concezioni circa la

fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la

conservazione, l'origine, gli effetti particolari e il valore della derrata

alimentare (cpv. 3). Queste disposizioni erano precisate nell'art. 19 vODerr

(odierno art. 10), il quale vietava in particolare indicazioni o presentazioni

di ogni genere suscettibili di originare confusione con definizioni protette

dalle normative vigenti in materia di DOP e IGP.

Riprendendo

principi e classificazioni proprie della legislazione agricola (cfr. art. 64

LAgr e 10 ss. Ordinanza sul vino, abbr. OVino; RS 916.140), la vODerr

suddivideva i vini in tre categorie. Alla categoria 1 erano assegnati i vini

con denominazione di origine controllata, alla categoria 2 i vini con

denominazione di provenienza ed alla categoria 3 i vini senza denominazione di

origine controllata o di provenienza (art. 367 cpv. 1 lett. a-c vODerr = art. 7

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche). Dal canto suo, l'art. 372 vODerr

(marginale: denominazione specifica) indicava che per i vini della categoria 1

poteva essere usata, invece della denominazione specifica "vino", l'origine

geografica (cpv. 1). Il vino della categoria 2 doveva invece recare la denominazione

specifica "vino da tavola", completata con l’indicazione della provenienza

geografica. Identiche esigenze sono attualmente imposte dall'art. 9 dell'Ordinanza

del DFI sulle bevande alcoliche.

Le

nozioni di denominazione d'origine controllata (riservata al vino di categoria

1) e di denominazione di provenienza (assegnata al vino di categoria 2) sono

definite nell'Ordinanza sul vino. Giusta l'art. 11 cpv. 1 di tale ordinanza la

denominazione di origine controllata (DOC) designa uve, mosti d'uva e vini di

qualità che provengono da un'area determinata geograficamente quale un cantone,

una regione, un comune, una località, uno château o un podere (lett. a),

adempiono i requisiti minimi della categoria 1 sanciti dall'art. 14 cpv. 2

della medesima ordinanza (lett. b) e soddisfano infine le esigenze

supplementari stabilite dai cantoni, che definiscono almeno i criteri previsti

dall'art. 11 cpv. 1 lett. c cifre 1-7 (delimitazione delle zone di produzione,

tipi di vitigno, metodi di coltivazione, tenori naturali minimi in zucchero,

resa massima per unità di superficie, tecniche di vinificazione, analisi ed

esame organolettico). Secondo l'art. 12 cpv. 1 OVino, la denominazione di

provenienza designa invece uve, mosti d'uva o vini di una determinata regione

geografica. Come denominazione di provenienza può essere utilizzato il nome di

un Paese o parte di esso, di dimensioni maggiori di quella di un Cantone,

oppure un'indicazione tradizionale che si riferisce a una regione geografica.

5.

In

concreto, il ricorrente ha declassato le proprie uve inserendole volontariamente

nella categoria 2 (cfr. art. 55 cpv. 2 lett. i RALAgr) ed ha commerciato il

vino ricavatone utilizzando un'indicazione ammessa unicamente per i prodotti

della categoria 1. Come illustrato al considerando precedente, la legislazione

federale non consente tuttavia di qualificare i vini della categoria 2 con una indicazione

d'origine geografica. Tale caratterizzazione è riservata ai vini DOC, prodotti cioè

con uve della categoria 1. La denominazione dei vini rinvenuti nelle cantine

del ricorrente viola dunque il chiaro disposto dell'art. 372 cpv. 2 vODerr, in

quanto non identifica il vino prodotto con un'indicazione di provenienza

geografica ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 OVino. Contrariamente a quanto afferma RI

1, il chiaro tenore letterario dei suddetti disposti non consente di ritenere

che i vini prodotti con uve della categoria 2 possano essere identificati con

un'indicazione d'origine geografica.

6.

L'insorgente

ritiene tuttavia di non aver indotto in inganno i consumatori. A torto.

Sulla

questione si è infatti già chinato lungamente il Tribunale federale (vedi STF

31.

maggio 2007, consid 3.2.), annotando che l'etichetta con la quale il

ricorrente ha commerciato il suo vino indica un podere (__________) quale luogo

di provenienza del vino stesso. Tale indicazione non è compatibile con quanto ammesso

dal diritto federale per un vino di categoria 2. Con ciò - rileva l'Alta Corte

federale - è palese l'utilizzo ingannevole della denominazione, che induce il

consumatore medio a ritenere il vino con la denominazione "__________"

un vino a denominazione di origine controllata, quando in realtà si tratta di

un prodotto di 2.a categoria a denominazione di provenienza. La denominazione adottata

dal ricorrente è dunque oggettivamente atta a trarre in inganno il consumatore

medio, suscitando in lui false concezioni circa la qualità del vino acquistato

(DTF 124 II 398 consid. 3b).

D'altra parte, la decisione del legislatore

federale di riservare le indicazione di origine geografica ai vini di categoria

1.

è perfettamente in linea con il diritto europeo e non viola la libertà economica

del ricorrente, al quale non è di certo preclusa la facoltà di commerciare i

propri prodotti nel rispetto delle denominazioni riservate ai vini della

categoria 2 da lui stesso prescelta per qualificarli.

Ritenuto che la risoluzione del Laboratorio

cantonale non è stata resa in applicazione del R-DOC, ai fini del presente

giudizio non occorre esaminarne la conformità per rapporto al diritto federale

di rango superiore.

7.

L'insorgente

sostiene che le misure amministrative applicate nei suoi confronti sono

sprovviste di base legale.

Secondo

la giurisprudenza federale (DTF 124 IV 311 consid. 4 c/a e bb), gli organi

cantonali di controllo in materia di derrate alimentari agiscono in qualità di

funzionari della polizia giudiziaria (cfr. art. 50 cpv. 4 LDerr; 2 RALDerr). Essi

non svolgono soltanto una funzione coadiuvante nell'esecuzione della legge.

Laddove il rispetto della LDerr lo esige, dispongono di un potere decisionale

che si estende oltre i casi e i provvedimenti espressamente previsti agli art.

24, 27 e 28-30 LDerr. Le disposizioni concretamente adottate dal Laboratorio

cantonale si avverano dunque legittime nella misura in cui sono atte ad

impedire l'utilizzo futuro di indicazioni contrarie al divieto d'inganno sancito

dall'art. 18 LDerr, divieto di cui l'autorità cantonale di controllo è tenuta a

garantire il rispetto (cfr. DTF 124 II 398 consid. 3b).

8.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, con la conseguente

conferma del giudizio impugnato.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

gli art. 18, 24, 27, 28, 31, 40, 50, 55 LDerr; 19, 367, 372 vODerr; 3 LALDerr;

2, 3 RALDerr; 7 ss. Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche; art. 64 LAgr;

11, 12, 14 Ordinanza sul vino; 3, 7, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico

al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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