52.2006.1
Realizzazione di un muro di pietra in zona agricola
20 febbraio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.1
Data decisione, Autorità:
20.02.2006, TRAM
Titolo:
Realizzazione di un muro di pietra in zona agricola
FUORI ZONA
art. 16a LPT
art. 22 LPT
art. 24 LPT
art. 24c LPT
art. 41 OPT
art. 42 OPT
Incarto n.
52.2006.1
Lugano
20 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 gennaio 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 13 dicembre 2005 (n. 6022) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente
contro la risoluzione 20 luglio 2005 con cui il CO 1 gli aveva negato il
permesso edilizio per la realizzazione di un nuovo muro di pietra sul fondo
n. 169 RF di __________, fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
- 18 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 18 gennaio 2006 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. __________
è proprietaria del fondo edificato n. 169 RFD di __________ (4'978 mq) situato
in località Roncaccio a cavallo della zona edificabile R2 e di quella
agricola.
L'11 marzo 2005 il marito RI 1 ha presentato
una domanda di costruzione in sanatoria per la realizzazione di un muro in
pietre in luogo di quello vecchio, demolito contestualmente ad alcuni interventi
di trasformazione all'interno della casa d'abitazione sub. A (realizzazione di
una nuova camera e di un locale per la posa di un serbatoio nafta).
Preso atto dell'avviso negativo formulato
dal Dipartimento del territorio, con risoluzione 20 luglio 2005 il CO 1 ha
negato al ricorrente il permesso richiesto.
B. Con giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il
gravame interposto dall'insorgente contro la suddetta determinazione
municipale. Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento non potesse
essere autorizzato, non essendo conforme alla zona agricola (art. 16a
LPT), né ad ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT) e non potendo neppure
beneficiare della tutela delle situazioni acquisite (art. 24c LPT).
C. Contro
questo giudicato governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Dal
profilo formale, il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere
sentito, poiché il Governo cantonale avrebbe negato l'instabilità del vecchio
muro senza esperire un sopralluogo. Nel merito, egli sostiene che il nuovo muro
sarebbe conforme alla zona agricola, perché eretto a sostegno del sedime
agricolo sovrastante la casa di abitazione. Il manufatto non si porrebbe inoltre
in contrasto con gli interessi dell'agricoltura siccome posto nelle immediate
vicinanze della casa d'abitazione e collocato in una zona con scarsa idoneità
agricola, ritenuta la forte pendenza del suolo oltretutto ricoperto in
prevalenza di piante. Sussidiariamente, egli afferma che il manufatto sarebbe
ad ubicazione vincolata in quanto necessario ad assicurare la stabilità del terreno.
Beneficerebbe in ogni caso della tutela delle situazioni acquisite, poiché il
vecchio muro è stato realizzato prima del 1972, precisamente prima del 1953, anno
in cui il padre dell'insorgente aveva acquistato il fondo in questione.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di Carabbietta,
senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva del ricorrente (art.
43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe.
Il
ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente
dagli atti e dalla documentazione fotografica. Come verrà illustrato nel
seguito, il sopralluogo invocato dal ricorrente non appare idoneo a procurare
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Va dunque disattesa
in limine la censura ricorsuale secondo cui il Consiglio di Stato, rinunciando
all'esperimento di un sopralluogo, avrebbe violato il diritto del ricorrente di
essere sentito.
2.2.1. Di principio, l’autorizzazione a costruire può essere
rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2
lett. a LPT).
Sono conformi alla zona agricola gli edifici
e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o
all’orticoltura oppure che servono all’ampliamento interno di un’azienda
agricola o orticola produttiva (art. 16a cpv. 1 e 2 LPT, 34 cpv. 1 OPT). A
determinate condizioni, sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e
gli impianti destinati alla preparazione, all’immagazzinamento o alla vendita
di prodotti agricoli (art. 34 cpv. 2 OPT) come pure quelli destinati al
fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda
agricola, compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva
(cpv. 3). Oltre al requisito della necessità, il rilascio del permesso
presuppone, tra l’altro, che all’intervento edilizio non si oppongano interessi
preponderanti (art. 34 cpv. 4 OPT).
2.2. In
concreto, la realizzazione del controverso muro di sostegno non è oggettivamente
necessaria ad alcuna utilizzazione agricola, peraltro neppure praticata sul
fondo in questione. Il fatto che esso sostenga il sedime sovrastante non è certo
sufficiente a riconoscerne la compatibilità con la zona agricola.
Il
ricorrente sembra contestare l'idoneità agricola del fondo, evidenziandone la
forte inclinazione e la presenza di numerose piante. Tale censura è del tutto
opinabile (numerosi tipi di coltivazione, in particolare quello della vigna,
privilegiano i pendii). È in ogni caso intempestiva, poiché andava semmai sollevata
nell'ambito dell'approvazione del PR di Carabbietta, che ha parzialmente
assegnato il mapp. 169 alla zona agricola.
Nemmeno i
requisiti posti dalle fattispecie previste dall’art. 34 cpv. 2 e 3 OPT sono
evidentemente adempiuti, senza che sia necessario esaminarli dettagliatamente.
Ritenuto
che il controverso manufatto non è conforme alla zona agricola, un permesso
edilizio ordinario non entra dunque in linea di conto.
3. 3.1. In
deroga all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono
essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il
cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione
esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che
non vi si oppongano interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT). Il requisito
dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione
devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, n. 530 ss).
Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori del
territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o
alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). L'intervento edilizio
deve in particolare essere adeguato alle esigenze che esso deve soddisfare
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, n. 575). Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di
comodità (DTF 124 II 252 consid. 4/a). Il vincolo può anche essere negativo,
imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile.
3.2. In
concreto, il muro di pietre non esige alcuna ubicazione fuori della zona edificabile.
Esso non è strettamente necessario a contenere il sedime sovrastante, che
potrebbe essere sistemato alternativamente,
ad esempio a gradoni, e stabilizzato con un'adeguata
vegetazione di copertura. Il ricorrente rileva che l'opera si sarebbe resa
necessaria a seguito della creazione di una nuova camera e di un locale serbatoio
nafta all'interno dell'edificio esistente. L'intervento non appare dunque
motivato da alcuna ragione oggettiva, ma piuttosto dalle esigenze personali dei
proprietari. Come più sopra osservato, questi motivi di comodo non sono però
sufficienti a vincolare il controverso manufatto al fondo in questione.
L'autorizzazione non può dunque essere
accordata nemmeno in base all'art. 24 LPT.
4. 4.1. Giusta
l’art. 24c cpv. 1 LPT, invocato dal ricorrente,
fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla
loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per
principio protetti nella propria situazione di fatto. Con l’autorizzazione
dell’autorità competente, soggiunge la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti
possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o
ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è
fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale. La norma, precisa l’art. 41 OPT, è applicabile a edifici e
impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto
materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o
piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona.
Riallacciandosi
all’ordinamento retto dal previgente art. 24 cpv. 2 LPT, l'art. 24c cpv. 2 LPT permette in sostanza di cambiare parzialmente la
destinazione, di ampliare con moderazione e di ricostruire gli edifici che per
effetto di modifiche dell'assetto pianificatorio subentrate in epoca successiva
alla loro edificazione sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione
della zona. Di regola, tale evento va ricondotto all’entrata in vigore della
prima legge federale sulla protezione delle acque contro l’inquinamento (LIA,
1° luglio 1972; RU 1972 I 950), che per la prima volta ha separato la zona
edificabile da quella non edificabile (DTF 129 II 398, consid. 4.2.1.; Peter
Karlen, Die Ausnah-mebewilligung nach Art. 24 - 24d RPG, in ZBl 2001,
pag. 296; UST, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Commenti
relativi all’OPT e raccomandazioni per l’attuazione, ad art. 24c LPT, n.
Considerandi
2.
).
Gli
interventi sono ammessi, nella misura in cui l'identità dell'edificio o
impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali (art.
42.
cpv. 1 OPT). Il quesito di sapere se l’identità dell’edificio o dell’impianto
resti sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto di tutte le
circostanze (art. 42 cpv. 3 OPT). Va in ogni caso risolto negativamente se la
superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona è ampliata
per più del 30 per cento (art. 42 cpv. 3 lett. a OPT), rispettivamente la
superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona dentro
o fuori del volume esistente dell’edificio è ampliata in totale per più di 100
mq (lett. b).
Giusta l'art. 42 cpv. 4 OPT un edificio o un
impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o
della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione ed era dato
un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione. Ove risulta indicato dal
profilo oggettivo il manufatto sostitutivo può divergere in misura minima da
quello preesistente.
4.2
In
concreto, il controverso muro consta di due lati pressoché ortogonali lunghi 3,
rispettivamente 6 metri e delimita lo spiazzo ricavato sul retro della casa
d'abitazione mediante l'asporto di circa 40 mc di terreno. Il lato maggiore del
nuovo manufatto sorge ad una distanza di circa tre metri rispetto al vecchio
muro di sostegno, che correva a sua volta ad una distanza di due metri
dall'edificio. Per ammissione dello stesso ricorrente, l'intervento è stato
eseguito, tra l'altro, poiché il muro preesistente non garantiva più la
sufficiente sicurezza e stabilità. Non era dunque più utilizzabile secondo
la sua destinazione, ovvero quella di sorreggere il terreno in declivio. Già
per questo motivo non può perciò beneficiare della tutela delle situazioni
acquisite. Lasciando irreparabilmente deperire un immobile, il proprietario
rinuncia infatti implicitamente a prevalersi della tutela dell'uso e del
possesso di un valore legittimamente costituito (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3; UST, op. cit., p. 47; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzone, N.
257).
Il nuovo muro
non soddisfa comunque neppure gli ulteriori requisiti posti dalla legislazione
federale. Dal profilo qualitativo, la sua identità è sostanzialmente diversa da
quella del manufatto preesistente, considerato oltretutto che l'intervento ha
comportato uno scavo di notevoli dimensioni, senz'altro suscettibile di modificare
la morfologia dei dintorni. Ritenuto che la superficie utilizzata dal nuovo
muro in modo non conforme alla destinazione della zona agricola à ampliata
all'incirca del 50 per cento, l'intervento non rispetta nemmeno i requisiti
quantitativi posti dall'art. 42 cpv. 3 LPT. Infine, la nuova ubicazione non
appare giustificata da alcun motivo oggettivo, ma piuttosto da esigenze
personali del proprietario, irrilevanti ai fini del giudizio.
Considerato
che non conserva l'identità di quello preesistente e che la nuova ubicazione
non è giustificata dal profilo oggettivo, il nuovo manufatto non può essere autorizzato
neppure in base all'art. 24c LPT.
5.
In
esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 24 c LPT; 41, 42 OPT; 21
LE; 2, 3, 18, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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