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Decisione

52.2006.1

Realizzazione di un muro di pietra in zona agricola

20 febbraio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________

è proprietaria del fondo edificato n. 169 RFD di __________ (4'978 mq) situato

in località Roncaccio a cavallo della zona edificabile R2 e di quella

agricola.

L'11 marzo 2005 il marito RI 1 ha presentato

una domanda di costruzione in sanatoria per la realizzazione di un muro in

pietre in luogo di quello vecchio, demolito contestualmente ad alcuni interventi

di trasformazione all'interno della casa d'abitazione sub. A (realizzazione di

una nuova camera e di un locale per la posa di un serbatoio nafta).

Preso atto dell'avviso negativo formulato

dal Dipartimento del territorio, con risoluzione 20 luglio 2005 il CO 1 ha

negato al ricorrente il permesso richiesto.

B. Con giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il

gravame interposto dall'insorgente contro la suddetta determinazione

municipale. Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento non potesse

essere autorizzato, non essendo conforme alla zona agricola (art. 16a

LPT), né ad ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT) e non potendo neppure

beneficiare della tutela delle situazioni acquisite (art. 24c LPT).

C. Contro

questo giudicato governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Dal

profilo formale, il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere

sentito, poiché il Governo cantonale avrebbe negato l'instabilità del vecchio

muro senza esperire un sopralluogo. Nel merito, egli sostiene che il nuovo muro

sarebbe conforme alla zona agricola, perché eretto a sostegno del sedime

agricolo sovrastante la casa di abitazione. Il manufatto non si porrebbe inoltre

in contrasto con gli interessi dell'agricoltura siccome posto nelle immediate

vicinanze della casa d'abitazione e collocato in una zona con scarsa idoneità

agricola, ritenuta la forte pendenza del suolo oltretutto ricoperto in

prevalenza di piante. Sussidiariamente, egli afferma che il manufatto sarebbe

ad ubicazione vincolata in quanto necessario ad assicurare la stabilità del terreno.

Beneficerebbe in ogni caso della tutela delle situazioni acquisite, poiché il

vecchio muro è stato realizzato prima del 1972, precisamente prima del 1953, anno

in cui il padre dell'insorgente aveva acquistato il fondo in questione.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di Carabbietta,

senza formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva del ricorrente (art.

43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe.

Il

ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente

dagli atti e dalla documentazione fotografica. Come verrà illustrato nel

seguito, il sopralluogo invocato dal ricorrente non appare idoneo a procurare

la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Va dunque disattesa

in limine la censura ricorsuale secondo cui il Consiglio di Stato, rinunciando

all'esperimento di un sopralluogo, avrebbe violato il diritto del ricorrente di

essere sentito.

2.2.1. Di principio, l’autorizzazione a costruire può essere

rilasciata soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per

la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2

lett. a LPT).

Sono conformi alla zona agricola gli edifici

e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o

all’orticoltura oppure che servono all’ampliamento interno di un’azienda

agricola o orticola produttiva (art. 16a cpv. 1 e 2 LPT, 34 cpv. 1 OPT). A

determinate condizioni, sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e

gli impianti destinati alla preparazione, all’immagazzinamento o alla vendita

di prodotti agricoli (art. 34 cpv. 2 OPT) come pure quelli destinati al

fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda

agricola, compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva

(cpv. 3). Oltre al requisito della necessità, il rilascio del permesso

presuppone, tra l’altro, che all’intervento edilizio non si oppongano interessi

preponderanti (art. 34 cpv. 4 OPT).

2.2. In

concreto, la realizzazione del controverso muro di sostegno non è oggettivamente

necessaria ad alcuna utilizzazione agricola, peraltro neppure praticata sul

fondo in questione. Il fatto che esso sostenga il sedime sovrastante non è certo

sufficiente a riconoscerne la compatibilità con la zona agricola.

Il

ricorrente sembra contestare l'idoneità agricola del fondo, evidenziandone la

forte inclinazione e la presenza di numerose piante. Tale censura è del tutto

opinabile (numerosi tipi di coltivazione, in particolare quello della vigna,

privilegiano i pendii). È in ogni caso intempestiva, poiché andava semmai sollevata

nell'ambito dell'approvazione del PR di Carabbietta, che ha parzialmente

assegnato il mapp. 169 alla zona agricola.

Nemmeno i

requisiti posti dalle fattispecie previste dall’art. 34 cpv. 2 e 3 OPT sono

evidentemente adempiuti, senza che sia necessario esaminarli dettagliatamente.

Ritenuto

che il controverso manufatto non è conforme alla zona agricola, un permesso

edilizio ordinario non entra dunque in linea di conto.

3. 3.1. In

deroga all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono

essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il

cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione

prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione

esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 lett. a LPT) e che

non vi si oppongano interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT). Il requisito

dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione

devono essere poste esigenze severe (cfr. Scolari, Commentario, n. 530 ss).

Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori del

territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o

alla natura del terreno (DTF 119 Ib 442, consid. 4a). L'intervento edilizio

deve in particolare essere adeguato alle esigenze che esso deve soddisfare

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, n. 575). Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di

comodità (DTF 124 II 252 consid. 4/a). Il vincolo può anche essere negativo,

imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile.

3.2. In

concreto, il muro di pietre non esige alcuna ubicazione fuori della zona edificabile.

Esso non è strettamente necessario a contenere il sedime sovrastante, che

potrebbe essere sistemato alternativamente,

ad esempio a gradoni, e stabilizzato con un'adeguata

vegetazione di copertura. Il ricorrente rileva che l'opera si sarebbe resa

necessaria a seguito della creazione di una nuova camera e di un locale serbatoio

nafta all'interno dell'edificio esistente. L'intervento non appare dunque

motivato da alcuna ragione oggettiva, ma piuttosto dalle esigenze personali dei

proprietari. Come più sopra osservato, questi motivi di comodo non sono però

sufficienti a vincolare il controverso manufatto al fondo in questione.

L'autorizzazione non può dunque essere

accordata nemmeno in base all'art. 24 LPT.

4. 4.1. Giusta

l’art. 24c cpv. 1 LPT, invocato dal ricorrente,

fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla

loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono per

principio protetti nella propria situazione di fatto. Con l’autorizzazione

dell’autorità competente, soggiunge la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti

possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o

ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è

fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione

territoriale. La norma, precisa l’art. 41 OPT, è applicabile a edifici e

impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto

materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o

piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona.

Riallacciandosi

all’ordinamento retto dal previgente art. 24 cpv. 2 LPT, l'art. 24c cpv. 2 LPT permette in sostanza di cambiare parzialmente la

destinazione, di ampliare con moderazione e di ricostruire gli edifici che per

effetto di modifiche dell'assetto pianificatorio subentrate in epoca successiva

alla loro edificazione sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione

della zona. Di regola, tale evento va ricondotto all’entrata in vigore della

prima legge federale sulla protezione delle acque contro l’inquinamento (LIA,

1° luglio 1972; RU 1972 I 950), che per la prima volta ha separato la zona

edificabile da quella non edificabile (DTF 129 II 398, consid. 4.2.1.; Peter

Karlen, Die Ausnah-mebewilligung nach Art. 24 - 24d RPG, in ZBl 2001,

pag. 296; UST, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Commenti

relativi all’OPT e raccomandazioni per l’attuazione, ad art. 24c LPT, n.

Considerandi

2.

).

Gli

interventi sono ammessi, nella misura in cui l'identità dell'edificio o

impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali (art.

42.

cpv. 1 OPT). Il quesito di sapere se l’identità dell’edificio o dell’impianto

resti sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto di tutte le

circostanze (art. 42 cpv. 3 OPT). Va in ogni caso risolto negativamente se la

superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona è ampliata

per più del 30 per cento (art. 42 cpv. 3 lett. a OPT), rispettivamente la

superficie utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona dentro

o fuori del volume esistente dell’edificio è ampliata in totale per più di 100

mq (lett. b).

Giusta l'art. 42 cpv. 4 OPT un edificio o un

impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o

della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione ed era dato

un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione. Ove risulta indicato dal

profilo oggettivo il manufatto sostitutivo può divergere in misura minima da

quello preesistente.

4.2

In

concreto, il controverso muro consta di due lati pressoché ortogonali lunghi 3,

rispettivamente 6 metri e delimita lo spiazzo ricavato sul retro della casa

d'abitazione mediante l'asporto di circa 40 mc di terreno. Il lato maggiore del

nuovo manufatto sorge ad una distanza di circa tre metri rispetto al vecchio

muro di sostegno, che correva a sua volta ad una distanza di due metri

dall'edificio. Per ammissione dello stesso ricorrente, l'intervento è stato

eseguito, tra l'altro, poiché il muro preesistente non garantiva più la

sufficiente sicurezza e stabilità. Non era dunque più utilizzabile secondo

la sua destinazione, ovvero quella di sorreggere il terreno in declivio. Già

per questo motivo non può perciò beneficiare della tutela delle situazioni

acquisite. Lasciando irreparabilmente deperire un immobile, il proprietario

rinuncia infatti implicitamente a prevalersi della tutela dell'uso e del

possesso di un valore legittimamente costituito (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3; UST, op. cit., p. 47; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzone, N.

257).

Il nuovo muro

non soddisfa comunque neppure gli ulteriori requisiti posti dalla legislazione

federale. Dal profilo qualitativo, la sua identità è sostanzialmente diversa da

quella del manufatto preesistente, considerato oltretutto che l'intervento ha

comportato uno scavo di notevoli dimensioni, senz'altro suscettibile di modificare

la morfologia dei dintorni. Ritenuto che la superficie utilizzata dal nuovo

muro in modo non conforme alla destinazione della zona agricola à ampliata

all'incirca del 50 per cento, l'intervento non rispetta nemmeno i requisiti

quantitativi posti dall'art. 42 cpv. 3 LPT. Infine, la nuova ubicazione non

appare giustificata da alcun motivo oggettivo, ma piuttosto da esigenze

personali del proprietario, irrilevanti ai fini del giudizio.

Considerato

che non conserva l'identità di quello preesistente e che la nuova ubicazione

non è giustificata dal profilo oggettivo, il nuovo manufatto non può essere autorizzato

neppure in base all'art. 24c LPT.

5.

In

esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 24 c LPT; 41, 42 OPT; 21

LE; 2, 3, 18, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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