52.2006.10
Deroga d'orario
1 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.10
Data decisione, Autorità:
01.03.2006, TRAM
Titolo:
Deroga d'orario
RIPETIBILI
TASSA DI GIUSTIZIA
art. 28 LPAMM
art. 31 LPAMM
Incarto n.
52.2006.10
Lugano
1 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
Considerandi
la decisione 6 dicembre 2005 (n. 5828) del Consiglio
di Stato, che ha accolto entrambe le impugnative della CO 1 ed ha dichiarato
nulle le deroghe d'orario concesse dalla polizia comunale di __________ al RI
1.
(limitatamente all'assegnazione di tasse, spese e ripetibili);
viste le risposte:
- 11 gennaio 2006 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
- 12 gennaio 2006 di CO 1;
- 19 gennaio 2006 del CO 2;
- 18 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
RI 1, qui ricorrente, è titolare dell'autorizzazione a gestire l'omonimo hotel,
situato a __________;
che nel corso del 2005 il comando della Polizia comunale di __________
ha più volte concesso alla ricorrente, che ne aveva fatto esplicita richiesta,
di mantenere aperto l'esercizio pubblico oltre gli usuali orari d'apertura;
che, avverso due delle numerose deroghe d'orario concesse, la
CO 1, titolare dell'autorizzazione a gestire la discoteca di __________, è
insorta dinanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento;
che, con giudizio 6 dicembre 2005 il Governo ha accolto entrambi
ricorsi, dichiarando nulle le decisioni impugnate in quanto rilasciate da
un'autorità incompetente;
che le spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr.
500.
-, sono state poste a carico della RI 1, la quale è inoltre stata condannata
al pagamento di fr. 800.-, a titolo di ripetibili, alla CO 1 (dispositivo n.
2);
che avverso il predetto giudizio governativo, la RI 1 si
aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, limitatamente al
Dispositivo
dispositivo n. 2;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il
Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, sia la CO 1 con argomentazioni
di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso;
che tanto il municipio, quanto la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione si rimettono invece al giudizio di questa corte;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo può essere ammessa in base
all'art. 71 cpv. 3 LEsPubb, interpretato in modo estensivo al fine di
rispondere alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU (STA 3 settembre 2003 in re S. S.;
6 settembre 2002 in re C; STA 11 gennaio 2002 in re B.);
che la legittimazione attiva della
ricorrente è certa; il ricorso, tempestivo è dunque ricevibile in ordine e può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, nella misura in cui dichiara nulle
entrambe le decisioni impugnare, in materia di deroghe d'orario, la risoluzione
governativa non è stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato: l'impugnativa
verte unicamente sulle tasse e le ripetibili addebitate in toto all'insorgente;
che, giusta l'art. 28 PAmm, il Consiglio di
Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa
di giustizia variante da fr. 10.- a fr. 10'000.-, a seconda della natura pecuniaria
o meno del procedimento;
che la tassa di giustizia va posta, di
regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di
copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28
PAmm); la tassa deve, in particolare, risultare adeguatamente commisurata al
dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa;
che soccombente è da intendersi la parte che
propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso
fondato;
che, di principio, anche l'ente pubblico, in
quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere chiamato a sopportare le
spese;
che nell'evenienza concreta, il Consiglio di
Stato ha accolto i ricorsi inoltrati dalla CO 1 dichiarando nulle entrambe le
decisioni impugnate;
che la RI 1, patrocinata da un avvocato, ha
resistito, chiedendo la reiezione di entrambi i gravami; anche il municipio ha
resistito senza successo;
che, ritenuto che il municipio è comparso in
causa soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i
propri interessi particolari (STA 30 ottobre 1992 in re C., in RDAT I - 1993 N.
19), il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo interamente a
carico della RI 1 l'intera tassa di giustizia;
che la tassa di giustizia applicata appare adeguatamente
commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa;
che in tema di ripetibili giova ricordare
che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale
amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità
alla controparte;
che l'assegnazione di ripetibili alla parte
vincente, rappresentata da un avvocato iscritto nel registro cantonale, è
obbligatoria;
che, di principio, anche l'ente pubblico, in
quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento
di un'indennità alla parte vincente; occorre tuttavia debitamente considerare
la particolarità della sua comparsa in causa;
che la condanna dell'ente pubblico
soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte si giustifica
soltanto se lo stesso è comparso in causa quale unico antagonista della parte
che ha avuto successo; in questi casi, il fatto che abbia partecipato alla lite
soltanto per i motivi derivanti dalla sua funzione di autorità decidente non
permette di dispensarlo dal pagamento di un'indennità alla parte vincente (Borghi/Corti,
op. cit., N. 2 ad art. 31 Pamm; RDAT I - 1993, n. 19);
che, a torto, la RI 1 chiede di essere
liberata dall'obbligo di rifondere alla CO 1, vincente dinanzi al Consiglio di
Stato, un'indennità per ripetibili;
che, come già detto, sia la RI 1 che il
comune, hanno resistito senza successo;
che avendo il comune partecipato al
procedimento ricorsuale al fianco della qui ricorrente, il Consiglio di Stato
non ha violato il diritto addossando le ripetibili esclusivamente alla RI 1;
che interessato all'esito della procedura di
ricorso di prima istanza non era infatti il comune, bensì la RI 1 che ha
chiesto il rilascio delle deroghe d'orario, poi dichiarate nulle;
che per il calcolo dell'indennità,
l'autorità amministrativa si appoggia alla TOA; occorrerà pertanto avere
riguardo dell'insieme delle circostanze (RDAT II - 1994 n. 12);
che in concreto l'importo calcolato dall'autorità
di prime cure non viola la TOA ed appare equo e ragionevole;
che di conseguenza il ricorso va respinto;
che, dato l'esito, anche per questa sede la
tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate alla ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 38, 71 cpv. 3 LEsPubb; 3, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alla CO
1 fr 200.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. Grease
SA, 6900 Lugano,
1 patrocinata da: avv. Nello Bernasconi, 6903
Lugano 3 Stazione Caselle,
2. Municipio
di Paradiso, 6900 Paradiso,
3. Dipartimento
delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, 6500 Bellinzona,
4. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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