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Decisione

52.2006.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 agosto 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b; STA del 4

luglio 2003 in re D.). D'altra parte, la legge, segnatamente l'art. 16b

cpv. 2 LCStr per le infrazioni medio gravi, regola unicamente la durata minima

della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le

categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione

della misura. L'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base

Considerandi

legale per l'esecuzione di una revoca d'ammonimento limitatamente al tempo libero

o alle vacanze. Nel contesto del diritto della circolazione stradale

l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione

agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c).

6.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16b, 32, 90 LCStr; 33 OAC;

4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 Pamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro

30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti

amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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