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Decisione

52.2006.101

Revoca d'ammonimento della licenza di condurre. Il periodo di revoca non può essere frazionato, né può essere scelto a piacimento del conducente sanzionato

24 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.101

Data decisione, Autorità:

24.05.2006, TRAM

Titolo:

Revoca d'ammonimento della licenza di condurre. Il periodo di revoca non può essere frazionato, né può essere scelto a piacimento del conducente sanzionato

REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE

art. 16 LCSTR

Incarto n.

52.2006.101

Lugano

24 maggio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 marzo 2006 di

RI 1

contro

la decisione 7 marzo 2006 (no. 1101) del Consiglio

di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la

risoluzione 1° dicembre 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha

revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

vista la risposta 4 aprile

2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 23

gennaio 2002 RI 1 ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della

categoria B;

che il 22 ottobre 2005 l'insorgente ha

circolato alla guida dell'autovettura "__________" targata TI __________

ad una velocità accertata con apparecchio radar di 75 km/h (dedotto il margine

di tolleranza) su un tratto stradale dove vige il limite di 50 km/h;

che a seguito di questa infrazione commessa

nell'abitato di __________, con decreto di accusa 28 novembre 2005 il Procuratore

pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre a tassa e spese di

giudizio, per violazione dell'art. 90 cifra 2 LCStr; tale sanzione è cresciuta

in giudicato incontestata;

che preso atto di tale condanna, il 1°

dicembre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di

Considerandi

RI 1 per la durata di tre mesi (dal 22 dicembre 2005 al 21 marzo 2006 incluso),

autorizzando comunque in tale periodo la guida delle categorie speciali F, G e

M; la risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv.

2.

lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC;

che, adito dall'interessato, con giudizio 7

marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendolo adeguato

all'infrazione commessa; il Governo ha peraltro escluso che il periodo di

revoca potesse essere frazionato a piacimento del ricorrente;

che contro il predetto giudizio governativo

il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo in sostanza di poter depositare la licenza durante il tempo libero;

che all'accoglimento del gravame si oppone

il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio

impugnato;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. art. 10 cpv.

2.

LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm; il gravame è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che nel caso di specie il ricorrente non

contesta la revoca in quanto tale, né la sua durata, invero corrispondente al

minimo previsto dalla legge (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) per il

genere di violazione di cui si è reso autore (grave eccesso di velocità in abitato;

DTF 124 II 475 consid. 2);

che l'insorgente, autista presso un'impresa

di costruzioni, si limita a postulare un frazionamento del periodo di revoca,

in modo da poter depositare la licenza durante il tempo libero, segnatamente le

vacanze;

che la revoca della licenza di condurre a

scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed

educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior

prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito

della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii);

che la revoca limitata ai periodi di vacanza

come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito

dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita

la guida per un periodo determinato; l'effetto educativo del provvedimento di

revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a

motore, ancorché durante il solo tempo dedicato al lavoro (DTF 128 II 173

consid. 3b; STA del 4 luglio 2003 in re D.);

che la legge, segnatamente l'art. 16c

cpv. 2 LCStr per le infrazioni gravi, regola unicamente la durata minima della

revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie

ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura;

che l'ordinamento giuridico vigente non

offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca d'ammonimento

limitatamente al tempo libero; nel contesto del diritto della circolazione

stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere

l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid.

3c);

che il Tribunale federale ha d'altronde stabilito

che non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in cui una

revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere

scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine);

che, stante quanto precede, il ricorso deve

essere respinto; tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28

PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16c cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28,

43, 46 e 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.-, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro

30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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