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Decisione

52.2006.109

Ripetibili assegnate ad un giurista patrocinato da un avvocato iscritto nel registro

2 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.109

Data decisione, Autorità:

02.05.2006, TRAM

Titolo:

Ripetibili assegnate ad un giurista patrocinato da un avvocato iscritto nel registro

RIPETIBILI

art. 31 LPAMM

Incarto n.

52.2006.109

Lugano

2 maggio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 marzo 2006 di

RI 1

patrocinata da: PA 1 PA 2

contro

la decisione 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n.

1084) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la

decisione 13 dicembre 2005 con cui il municipio di Lugano ha negato loro la licenza

in sanatoria per un grill (part. n. 894);

viste le risposte:

- 4 aprile 2006 del

Consiglio di Stato;

- 10 aprile 2006 del

municipio di Lugano;

- 24 aprile 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 16

settembre 2006 i resistenti CO 1 hanno chiesto al municipio di Lugano il

permesso in sanatoria per un camino-grill in muratura che avevano costruito

davanti al loro appartamento del condominio cui sono comproprietari assieme

Considerandi

alla ricorrente a __________ (part. n. 895);

che alla domanda si è opposta l'avv. RI 1,

proprietaria dell'appartamento sovrastante;

che con decisione 13 dicembre 2005 il

municipio ha respinto la domanda di costruzione;

che contro la predetta decisione CO 1 sono

insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il rilascio della licenza

rifiutata e contestando la tassa di decisione e le spese applicate dal municipio;

che l'opponente ha resistito all'impugnativa,

in quanto riferita al diniego della licenza, avvalendosi del patrocinio degli

avv. PA 1 e PA 2 e protestando le ripetibili;

che con giudizio 7 marzo 2006 il Consiglio

di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa, confermando il diniego della

licenza, ma riducendo la tassa e le spese;

che il Consiglio di Stato ha omesso di assegnare

un'indennità per ripetibili alla resistente;

che contro la mancata assegnazione di tale

indennità l'avv RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che le venga riconosciuta;

che il Consiglio di Stato riconosce l'omissione,

mentre il municipio e CO 1 si rimettono al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione

attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date;

che la domanda di revisione pendente davanti

al Consiglio di Stato non è atta a sospendere il presente giudizio, poiché il ricorso

di diritto amministrativo è un mezzo d'impugnazione ordinario, mentre la revisione

è un rimedio straordinario;

che giusta l'art. 31 PAmm il

Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di

ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla

controparte;

che l'indennità va adeguatamente commisurata alle spese sostenute

dalla parte vincente per la tutela dei suoi interessi;

che nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha per sua

stessa ammissione omesso di accordare un'indennità per ripetibili all'insorgente,

che, avvalendosi del patrocinio di due legali iscritti nel registro degli

avvocati, si era opposta con successo all'accoglimento dell'impugnativa

presentata da CO 1 contro la decisione 13 dicembre 2005 con cui il municipio

aveva negato loro la licenza in sanatoria per il camino-grill costruito

abusivamente davanti al loro appartamento;

che il fatto che l'insorgente sia a sua volta una valida

giurista non giustifica il diniego dell'indennità reclamata;

che il ricorso va dunque accolto, completando il giudizio impugnato

con un dispositivo di condanna dei ricorrenti soccombenti in prima istanza al

pagamento di un'adeguata indennità per ripetibili all'insorgente;

che dato che gli istanti in licenza non hanno resistito all'impugnativa,

si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili di

questa sede sono poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 7 marzo 2006 del

Consiglio di Stato (n. 1084) è completata con un dispositivo 2 bis che condanna

CO 1 a versare all'avv. RI 1 la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 300.- a titolo

di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 3

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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