52.2006.109
Ripetibili assegnate ad un giurista patrocinato da un avvocato iscritto nel registro
2 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.109
Data decisione, Autorità:
02.05.2006, TRAM
Titolo:
Ripetibili assegnate ad un giurista patrocinato da un avvocato iscritto nel registro
RIPETIBILI
art. 31 LPAMM
Incarto n.
52.2006.109
Lugano
2 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1 PA 2
contro
la decisione 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n.
1084) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la
decisione 13 dicembre 2005 con cui il municipio di Lugano ha negato loro la licenza
in sanatoria per un grill (part. n. 894);
viste le risposte:
- 4 aprile 2006 del
Consiglio di Stato;
- 10 aprile 2006 del
municipio di Lugano;
- 24 aprile 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 16
settembre 2006 i resistenti CO 1 hanno chiesto al municipio di Lugano il
permesso in sanatoria per un camino-grill in muratura che avevano costruito
davanti al loro appartamento del condominio cui sono comproprietari assieme
Considerandi
alla ricorrente a __________ (part. n. 895);
che alla domanda si è opposta l'avv. RI 1,
proprietaria dell'appartamento sovrastante;
che con decisione 13 dicembre 2005 il
municipio ha respinto la domanda di costruzione;
che contro la predetta decisione CO 1 sono
insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il rilascio della licenza
rifiutata e contestando la tassa di decisione e le spese applicate dal municipio;
che l'opponente ha resistito all'impugnativa,
in quanto riferita al diniego della licenza, avvalendosi del patrocinio degli
avv. PA 1 e PA 2 e protestando le ripetibili;
che con giudizio 7 marzo 2006 il Consiglio
di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa, confermando il diniego della
licenza, ma riducendo la tassa e le spese;
che il Consiglio di Stato ha omesso di assegnare
un'indennità per ripetibili alla resistente;
che contro la mancata assegnazione di tale
indennità l'avv RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che le venga riconosciuta;
che il Consiglio di Stato riconosce l'omissione,
mentre il municipio e CO 1 si rimettono al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date;
che la domanda di revisione pendente davanti
al Consiglio di Stato non è atta a sospendere il presente giudizio, poiché il ricorso
di diritto amministrativo è un mezzo d'impugnazione ordinario, mentre la revisione
è un rimedio straordinario;
che giusta l'art. 31 PAmm il
Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di
ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla
controparte;
che l'indennità va adeguatamente commisurata alle spese sostenute
dalla parte vincente per la tutela dei suoi interessi;
che nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha per sua
stessa ammissione omesso di accordare un'indennità per ripetibili all'insorgente,
che, avvalendosi del patrocinio di due legali iscritti nel registro degli
avvocati, si era opposta con successo all'accoglimento dell'impugnativa
presentata da CO 1 contro la decisione 13 dicembre 2005 con cui il municipio
aveva negato loro la licenza in sanatoria per il camino-grill costruito
abusivamente davanti al loro appartamento;
che il fatto che l'insorgente sia a sua volta una valida
giurista non giustifica il diniego dell'indennità reclamata;
che il ricorso va dunque accolto, completando il giudizio impugnato
con un dispositivo di condanna dei ricorrenti soccombenti in prima istanza al
pagamento di un'adeguata indennità per ripetibili all'insorgente;
che dato che gli istanti in licenza non hanno resistito all'impugnativa,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili di
questa sede sono poste a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 7 marzo 2006 del
Consiglio di Stato (n. 1084) è completata con un dispositivo 2 bis che condanna
CO 1 a versare all'avv. RI 1 la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 300.- a titolo
di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 3
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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