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Decisione

52.2006.11

Revoca di sicurezza della licenza di condurre per dedizione al bere (nuovo diritto)

18 agosto 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i due incidenti occorsi nel 2004.

Chiede infine di essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria, estesa al riconoscimento del gratuito patrocinio.

b. Mediante impugnativa 13 febbraio 2006 la

ricorrente contesta la decisione con la quale il Consiglio di Stato le ha

negato l'assistenza giudiziaria. A mente dell'insorgente, il referto peritale

di __________ era talmente arbitrario da lasciar senz'altro sperare in un esito

positivo del gravame.

G. All'accoglimento

del primo ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle

conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Il tribunale

ha rinunciato a richiedere osservazioni all'impugnativa inoltrata contro il

diniego dell'assistenza giudiziaria.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 10 cpv. 2

LALCStr e 35 cpv. 4 Lag.

La

legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dai

provvedimenti impugnati, è data (art. 43 PAmm).

I gravami,

tempestivi (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm e 35 cpv. 4 Lag), sono pertanto

ricevibile in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51

PAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

1.2. Oggetto del primo ricorso (a) è una revoca

della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto,

il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale

violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo

di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché

alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è

stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

Considerandi

2.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in

vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2).

Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli

art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza

di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

La fattispecie va quindi esaminata alla luce

del nuovo diritto, che del resto risulta più favorevole alla ricorrente dal

profilo della durata del periodo di sospensione (un tempo definito di prova; cfr.

art. 17 cpv. 1bis vLCStr e 33 cpv. 1 vOAC, i quali prescrivevano come minimo un

anno). L'applicazione del vecchio diritto è quindi esclusa anche in virtù del

principio della lex mitior.

3.

3.1. La

licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di

dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 16 cpv. 1, 14 cpv. 2 lett. c

LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di

sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei

e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art.

16d cpv. 1 LCStr). Se il provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente

medico, il conducente può richiedere la restituzione della patente non appena

l'inidoneità scompare (art. 17 cpv. 3 LCStr). Negli altri casi, segnatamente

allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che avrebbero in

ogni modo provocato una revoca di ammonimento, deve essere invece fissato un

periodo di cosiddetta sospensione, che va fino alla scadenza della durata

minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2

LCStr).

3.2

Nel giugno e nel settembre del 2004 la

ricorrente si è resa protagonista di due seri incidenti della circolazione, il

primo occorsole mentre si trovava sotto l'influsso di bevande alcoliche assunte

in quantità sufficiente per raggiungere uno stato di ebrietà non qualificata.

Questi sinistri, capitati in un lasso di tempo assai breve, hanno indotto la

competente autorità cantonale ad effettuare degli accertamenti circa la sua

idoneità alla guida, dai quali è emerso che essa soffriva quantomeno di affezioni

legate alla sfera psichica tali da compromettere la sua capacità di condurre

con sicurezza veicoli a motore. Donde l'imposizione di un esame peritale a cura

del __________, il quale ha avuto un colloquio personale con l'interessata,

l'ha sottoposta a diversi test ed ha tenuto conto delle risultanze dei referti

medici stilati da vari specialisti. Le risultanze di queste indagini hanno confermato

per cominciare la sussistenza di un disturbo depressivo a carattere distimico

su una struttura di personalità emotivamente instabile poco propensa a seguire con

regolarità un adeguato trattamento. Gli esami laboristici hanno dal canto loro evidenziato

valori elevati di CDT%, che secondo il perito sono indicativi di uno o più

abusi alcolici nelle due settimane prima della misurazione. Le risposte date ai

test specifici (KFA e TAI) hanno peraltro confermato in capo alla persona della

peritata l'esistenza di un potus sociale che perdura nonostante la percezione

della sua dannosità. Concludendo la propria valutazione peritale, il __________

ha ribadito la presenza di un quadro etilistico, segnato verosimilmente da un

bere automedicativo in funzione di una situazione ansioso-depressiva, con

espressioni reattive irregolari seppur frequenti.

Dall'esame

della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle

valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e

il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dalla ricorrente -

sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le opinioni espresse dai curanti

dell'insorgente sono state formulate in toni troppo dubitativi per poter

sovvertire radicalmente le conclusioni peritali.

3.3

Alla luce di questi elementi, la controversa

revoca della patente a tempo indeterminato e le condizioni poste per la riammissione

alla guida risultano adeguate alle circostanze, esistendo un rapporto

ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura si

avvera idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico

dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non

procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge

riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei

provvedimenti da adottare a tal fine.

4.

Stante

quanto precede il ricorso deve essere respinto, al pari della domanda di

concessione dell’assistenza giudiziaria formulata in questa sede. Il gravame

era infatti manifestamente privo di probabilità di successo (art. 14 cpv. 1

lett. a Lag).

Per gli stessi motivi deve essere respinta anche

l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il giudizio 24 gennaio 2006 del

Consiglio di Stato.

La tassa

di giustizia e le spese, volutamente contenute in funzione delle condizioni

economiche della ricorrente, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCStr; 30 OAC; 10 LALCStr; 14, 35 Lag; 1, 18, 28, 43,

46, 61, 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.-, sono poste a carico dell'insorgente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

Ufficio federale delle strade, Segreteria provvedimenti

amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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