52.2006.11
Revoca di sicurezza della licenza di condurre per dedizione al bere (nuovo diritto)
18 agosto 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2006.11
Data decisione, Autorità:
18.08.2006, TRAM
Titolo:
Revoca di sicurezza della licenza di condurre per dedizione al bere (nuovo diritto)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16d LCSTR
art. 16d cpv. 1 let. b LCSTR
art. 16d cpv. 2 LCSTR
art. 17 cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
52.2006.11-63
Lugano
18 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi a) 11 gennaio 2006 e b)
13 febbraio 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
a)
la decisione 20 dicembre 2005 (no. 6216) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 10 novembre 2005 con cui il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre a tempo
indeterminato;
b)
la decisione 24 gennaio 2006 (no. 367) del Consiglio
di Stato, che ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata
dalla ricorrente nell'ambito del contenzioso relativo alla revoca della sua
licenza di condurre;
viste le risposte:
- 24 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 25 gennaio 2006 della
Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1,
classe __________, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B nel novembre del 1973.
Il 1°
giugno 2004, verso le ore 06.00, la nominata ha circolato a __________ in stato
di ebrietà (0.67-0.92 g/kg), perdendo la padronanza di guida della propria
autovettura e fuoriuscendo dal sedime stradale sulla destra. Il 6 settembre
seguente è incappata in un altro incidente nell'abitato di __________, dove ha
invaso la corsia di contromano andando a cozzare contro un veicolo che procedeva
in senso inverso.
A fronte
di questi accadimenti, il 9 giugno 2005 la Sezione della circolazione le ha
richiesto la produzione di un certificato psichiatrico le cui risultanze hanno
indotto l'autorità a revocarle la licenza di condurre a titolo preventivo e
cautelativo, ordinandole nel contempo di sottoporsi a perizia presso __________
e ad una valutazione medico-internistica specialistica. Tale decisione è cresciuta
in giudicato incontestata.
B. Preso atto
delle risultanze emergenti dal rapporto peritale nel frattempo rassegnato da __________
e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e
cpv. 2 LCStr, con decisione 10 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato
la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo
che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di aprile 2006. La
riammissione è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________
e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo
di almeno 6 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia
dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché alla
presentazione di un certificato medico psichiatrico comprovante la sua idoneità
alla guida.
C. Il 20
dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime
cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che la ricorrente fosse
effettivamente inidonea alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma
della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e giustificata
dalla necessità di tutelare la sicurezza stradale.
D. Con
giudizio del 24 gennaio 2006 il Governo ha inoltre respinto la domanda di assistenza
giudiziaria presentata dall'insorgente, rilevando che il gravame era inconfutabilmente
sprovvisto di possibilità di esito positivo.
E. Contro i
predetti giudizi governativi la soccombente si aggrava dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento.
a. Con
ricorso 11 gennaio 2006 proposto avverso la conferma della revoca di sicurezza,
l'insorgente contesta in sostanza l'imparzialità e l'oggettività del perito,
nonché i metodi di valutazione utilizzati e le risultanze del suo referto. In
quanto basata esclusivamente su tale perizia, la decisione impugnata non
sarebbe peraltro sufficientemente motivata.
Messa in
dubbio l'applicabilità alla fattispecie del nuovo diritto, la ricorrente
postula che il provvedimento di sicurezza, del tutto infondato, venga tutt'al più sostituito da una revoca di ammonimento per
Fatti
i due incidenti occorsi nel 2004.
Chiede infine di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, estesa al riconoscimento del gratuito patrocinio.
b. Mediante impugnativa 13 febbraio 2006 la
ricorrente contesta la decisione con la quale il Consiglio di Stato le ha
negato l'assistenza giudiziaria. A mente dell'insorgente, il referto peritale
di __________ era talmente arbitrario da lasciar senz'altro sperare in un esito
positivo del gravame.
G. All'accoglimento
del primo ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Il tribunale
ha rinunciato a richiedere osservazioni all'impugnativa inoltrata contro il
diniego dell'assistenza giudiziaria.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 10 cpv. 2
LALCStr e 35 cpv. 4 Lag.
La
legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dai
provvedimenti impugnati, è data (art. 43 PAmm).
I gravami,
tempestivi (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm e 35 cpv. 4 Lag), sono pertanto
ricevibile in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51
PAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Oggetto del primo ricorso (a) è una revoca
della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto,
il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo
di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Considerandi
2.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in
vigore, avvenuta il 1. gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2).
Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli
art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2 lett. e nLCStr alle revoche della licenza
di condurre disposte giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.
La fattispecie va quindi esaminata alla luce
del nuovo diritto, che del resto risulta più favorevole alla ricorrente dal
profilo della durata del periodo di sospensione (un tempo definito di prova; cfr.
art. 17 cpv. 1bis vLCStr e 33 cpv. 1 vOAC, i quali prescrivevano come minimo un
anno). L'applicazione del vecchio diritto è quindi esclusa anche in virtù del
principio della lex mitior.
3.
3.1. La
licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di
dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 16 cpv. 1, 14 cpv. 2 lett. c
LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di
sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei
e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art.
16d cpv. 1 LCStr). Se il provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente
medico, il conducente può richiedere la restituzione della patente non appena
l'inidoneità scompare (art. 17 cpv. 3 LCStr). Negli altri casi, segnatamente
allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che avrebbero in
ogni modo provocato una revoca di ammonimento, deve essere invece fissato un
periodo di cosiddetta sospensione, che va fino alla scadenza della durata
minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2
LCStr).
3.2
Nel giugno e nel settembre del 2004 la
ricorrente si è resa protagonista di due seri incidenti della circolazione, il
primo occorsole mentre si trovava sotto l'influsso di bevande alcoliche assunte
in quantità sufficiente per raggiungere uno stato di ebrietà non qualificata.
Questi sinistri, capitati in un lasso di tempo assai breve, hanno indotto la
competente autorità cantonale ad effettuare degli accertamenti circa la sua
idoneità alla guida, dai quali è emerso che essa soffriva quantomeno di affezioni
legate alla sfera psichica tali da compromettere la sua capacità di condurre
con sicurezza veicoli a motore. Donde l'imposizione di un esame peritale a cura
del __________, il quale ha avuto un colloquio personale con l'interessata,
l'ha sottoposta a diversi test ed ha tenuto conto delle risultanze dei referti
medici stilati da vari specialisti. Le risultanze di queste indagini hanno confermato
per cominciare la sussistenza di un disturbo depressivo a carattere distimico
su una struttura di personalità emotivamente instabile poco propensa a seguire con
regolarità un adeguato trattamento. Gli esami laboristici hanno dal canto loro evidenziato
valori elevati di CDT%, che secondo il perito sono indicativi di uno o più
abusi alcolici nelle due settimane prima della misurazione. Le risposte date ai
test specifici (KFA e TAI) hanno peraltro confermato in capo alla persona della
peritata l'esistenza di un potus sociale che perdura nonostante la percezione
della sua dannosità. Concludendo la propria valutazione peritale, il __________
ha ribadito la presenza di un quadro etilistico, segnato verosimilmente da un
bere automedicativo in funzione di una situazione ansioso-depressiva, con
espressioni reattive irregolari seppur frequenti.
Dall'esame
della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle
valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e
il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dalla ricorrente -
sufficientemente puntuale e scrupoloso. Le opinioni espresse dai curanti
dell'insorgente sono state formulate in toni troppo dubitativi per poter
sovvertire radicalmente le conclusioni peritali.
3.3
Alla luce di questi elementi, la controversa
revoca della patente a tempo indeterminato e le condizioni poste per la riammissione
alla guida risultano adeguate alle circostanze, esistendo un rapporto
ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura si
avvera idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico
dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non
procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge
riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei
provvedimenti da adottare a tal fine.
4.
Stante
quanto precede il ricorso deve essere respinto, al pari della domanda di
concessione dell’assistenza giudiziaria formulata in questa sede. Il gravame
era infatti manifestamente privo di probabilità di successo (art. 14 cpv. 1
lett. a Lag).
Per gli stessi motivi deve essere respinta anche
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il giudizio 24 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato.
La tassa
di giustizia e le spese, volutamente contenute in funzione delle condizioni
economiche della ricorrente, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d
cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCStr; 30 OAC; 10 LALCStr; 14, 35 Lag; 1, 18, 28, 43,
46, 61, 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono respinti.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.-, sono poste a carico dell'insorgente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
Ufficio federale delle strade, Segreteria provvedimenti
amministrativi, 3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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