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Decisione

52.2006.114

Ordine di cessare immediatamente di utilizzare parte di un fondo come posteggio per autoveicoli pesanti e ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria

20 novembre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. I ricorrenti

RI 1 e RI 2, sono comproprietari di un vasto terreno (part. 2014 di 6'844 mq),

situato nella zona residenziale semi-estensiva del Piano particolareggiato del

quartiere __________ di __________. Sul fondo sorgono diversi stabili ad uso abitativo,

commerciale e di deposito della ditta di trasporti O__________ SA, di cui il

ricorrente RI 1 è amministratore unico. Il subalterno p di questo fondo

è costituito in parte da un piazzale di 1'814 mq, che confina con via dei __________,

dalla quale si accede attraverso un varco del muretto di cinta. Il subalterno n

di 190 mq è invece adibito a giardino.

Il 15 aprile 2003 i ricorrenti hanno

notificato al municipio l'intenzione di allargare l'accesso al piazzale in questione,

eliminando il cancello a due ante, largo m 3.40 ed abbattendo il muretto di cinta

su un tratto di m 10.60.

Il 24 aprile 2003 il municipio ha rilasciato

la licenza richiesta, specificando, a titolo di condizione della licenza, che qualora

la destinazione dell'area fosse per posteggi, si dovrà inoltrare regolare

domanda, specificandone l'uso.

B. Constatato

che sul piazzale venivano parcheggiati dei veicoli pesanti, il 10 maggio 2006

il municipio ha ordinato ai ricorrenti di cessare immediatamente questa utilizzazione

dei subalterni p ed n, siccome contraria alla destinazione di

zona. Richiamata la condizione apposta nella licenza di cui si è detto sopra, l'autorità

comunale ha altresì ingiunto ai ricorrenti di inoltrare una domanda di

costruzione in sanatoria.

Contro questa decisione RI 1 e RI 2 sono

insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. In sostanza,

gli insorgenti hanno sostenuto che il piazzale era utilizzato da anni per

questo scopo.

C. Con

giudizio 7 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando

l'ordine di cessare immediatamente l'utilizzazione del subalterno p

quale posteggio per autoveicoli pesanti.

Pur riconoscendo che il subalterno p era

utilizzato da anni per il posteggio di veicoli, il Governo ha in sostanza

escluso che prima dell'allargamento dell'accesso potesse essere utilizzato per

posteggiarvi contemporaneamente 5 autoveicoli pesanti.

D. Contro il

predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa decisione

del municipio.

Gli insorgenti ripropongono e sviluppano in

questa sede con dovizia di argomenti le tesi sostenute senza successo in prima istanza.

Già prima dell'allargamento dell'accesso, obiettano, il piazzale era utilizzato

per il posteggio dei veicoli della ditta di trasporti. La decisione del

municipio violerebbe l'art. 72 LALPT, che tutela le destinazioni di edifici ed

impianti esistenti in contrasto con la funzione definita successivamente con la

zona di utilizzazione. La condizione apposta dal municipio nella licenza del 24

marzo 2003 sarebbe stata da intendere nel senso che un'eventuale estensione

dell'area adibita a posteggio avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata.

Nella misura in cui l'ordine concerne il subalterno n, adibito a

giardino, il ricorso avrebbe peraltro dovuto essere accolto.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che

per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

In sede di replica e di dupliche, la parti

si sono sostanzialmente confermate nelle precedenti allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente gravati

dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm). Ad eventuali

carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio annullando la decisione

governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovo

giudizio previo emendamento del difetto (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. L'ordine

di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è una decisione

amministrativa mediante la quale l'autorità, accertato che una determinata

opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il proprietario

a collaborare all'accertamento formale della sua conformità con il diritto

materiale concretamente applicabile.

Il divieto di utilizzare una determinata

opera edilizia, non sorretta da valido titolo che l'autorizzi, si configura

invece come un provvedimento volto ad inibirne la fruizione in via cautelare

nell'attesa che venga accertata la legittimità della destinazione, oppure in

via definitiva dopo che è stata accertata l'illegittimità dell'uso.

2.2

In concreto, la controversa decisione

10.

maggio 2005 del municipio sollecita i ricorrenti ad inoltrare una domanda di

costruzione in sanatoria per l'uso come posteggio per automezzi pesanti del

piazzale di cui si è detto in narrativa. Accerta dunque implicitamente che

tale uso non sia sorretto da valido titolo che l'autorizzi. Il divieto d'uso è

invece un provvedimento cautelare consequenziale a tale accertamento.

Ai fini del giudizio occorre dunque

anzitutto stabilire se l'uso del piazzale a scopo di posteggio per automezzi

pesanti sia effettivamente sprovvisto di permesso.

2.3

Il municipio non contesta in sostanza

che il piazzale in oggetto fosse utilizzato da molti anni quale posteggio per

veicoli della ditta di trasporti O__________ SA. I sommari accertamenti

esperiti dal Consiglio di Stato del resto la confermano. Anche se non è stata

prodotta alcuna licenza edilizia che autorizzi questa utilizzazione, la legittimità

della destinazione a posteggio del piazzale non è messa in discussione. Controverso

è soltanto l'uso del piazzale per lo stazionamento di autoveicoli pesanti; uso

che secondo il municipio si sarebbe instaurato soltanto dopo l'allargamento dell'accesso,

mentre secondo i ricorrenti sarebbe preesistente.

2.4

Ora, gli atti di causa non consentono

di dirimere la questione. Poco è in effetti dato di sapere sulle modalità di

utilizzazione del posteggio prima dell'allargamento dell'accesso. I ricorrenti

hanno invero prodotto alcune licenze di circolazione di veicoli pesanti della

ditta ed una generica dichiarazione di due dipendenti della ditta di trasporti

attestante che già in precedenza il piazzale era utilizzato per lo stazionamento

di questo genere di mezzi. Non avendo il Consiglio di Stato dato compiutamente seguito

alla richiesta di prove formulata dai ricorrenti, scarse rimangono tuttavia le

informazioni oggettive sul tipo concreto e sul numero di veicoli che veniva parcheggiato

sul piazzale in questione. È ben vero che il cancello preesistente, largo m

3.

, rendeva difficoltoso l'accesso al piazzale ai veicoli pesanti e che le

dimensioni del piazzale non permettevano manovre interne a questo genere di

veicoli. È anche vero che nel 2002, rivolgendosi al municipio, i titolari della

ditta di trasporti hanno asserito che i parcheggi pubblici realizzati dal

comune su via dei __________ rendevano impossibile lo sfruttamento del piazzale

come parcheggio dei camioncini. Le ridotte dimensioni dell'accesso

preesistente e la suddetta asserzione dei ricorrenti non permettono tuttavia di

escludere con sufficiente certezza che il piazzale fosse già allora utilizzato

per lo stazionamento non occasionale di un certo numero di autoveicoli pesanti,

che la ditta avrebbe avuto in dotazione.

Relativamente carenti sono pure le

informazioni riguardanti l'uso attuale del piazzale. Gli atti non consentono in

effetti di stabilire con sufficiente certezza quali e quanti autoveicoli

pesanti vi verrebbero attualmente parcheggiati.

2.5

La mancanza di notizie certe sull'uso

preesistente ed attuale del piazzale preclude a questo tribunale la possibilità

di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa non tanto sull'esistenza di

un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione, quanto

piuttosto sull'esistenza di un'intensificazione dell'uso di un impianto

esistente in contrasto con la funzione residenziale della zona, che travalica i

limiti degli interventi ammissibili secondo l'art. 72 cpv. 1 e 2 LALPT. Aspetto,

questo, che il Consiglio di Stato ha omesso di prendere in considerazione.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,

annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio

di Stato affinché, accertate le modalità dell'uso anteriore e di quello attuale

del piazzale, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli da RI 1 e RI 2. Il

Governo provvederà, in particolare, ad accertare mediante l'assunzione dei due

testi notificati dai ricorrenti e di altre testimonianze idonee (vicini) se ed

eventualmente quali e quanti veicoli venivano parcheggiati sul piazzale prima,

rispettivamente dopo l'ampliamento dell'accesso.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

un tassa di giustizia. Le ripetibili si ritengono invece compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 72 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 7 marzo 2006 (n. 1092) del Consiglio

di Stato è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato

affinché proceda ai sensi del considerando 3.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

1 patrocinato da: PA 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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