52.2006.114
Ordine di cessare immediatamente di utilizzare parte di un fondo come posteggio per autoveicoli pesanti e ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria
20 novembre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.114
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, TRAM
Titolo:
Ordine di cessare immediatamente di utilizzare parte di un fondo come posteggio per autoveicoli pesanti e ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria
OPERA IN CONTRASTO CON IL DIRITTO VIGENTE
art. 72 LALPT
Incarto n.
52.2006.114
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2006 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 7 marzo 2006 del Consiglio
di Stato (n. 1092) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 10 maggio 2005 con cui il municipio di CO 1 ha ingiunto
loro di cessare immediatamente di utilizzare i subalterni p ed n della part.
2014 quale posteggio per autoveicoli pesanti ed ha ordinato loro di presentare
una domanda di costruzione in sanatoria;
viste le risposte:
- 11 aprile 2006 del
Consiglio di Stato;
- 2 giugno 2006 del
municipio di CO 1;
preso atto della replica 10
luglio 2006 dei ricorrenti e delle dupliche:
- 22 agosto 2006 del
Consiglio di Stato;
- 31 agosto 2006 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. I ricorrenti
RI 1 e RI 2, sono comproprietari di un vasto terreno (part. 2014 di 6'844 mq),
situato nella zona residenziale semi-estensiva del Piano particolareggiato del
quartiere __________ di __________. Sul fondo sorgono diversi stabili ad uso abitativo,
commerciale e di deposito della ditta di trasporti O__________ SA, di cui il
ricorrente RI 1 è amministratore unico. Il subalterno p di questo fondo
è costituito in parte da un piazzale di 1'814 mq, che confina con via dei __________,
dalla quale si accede attraverso un varco del muretto di cinta. Il subalterno n
di 190 mq è invece adibito a giardino.
Il 15 aprile 2003 i ricorrenti hanno
notificato al municipio l'intenzione di allargare l'accesso al piazzale in questione,
eliminando il cancello a due ante, largo m 3.40 ed abbattendo il muretto di cinta
su un tratto di m 10.60.
Il 24 aprile 2003 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta, specificando, a titolo di condizione della licenza, che qualora
la destinazione dell'area fosse per posteggi, si dovrà inoltrare regolare
domanda, specificandone l'uso.
B. Constatato
che sul piazzale venivano parcheggiati dei veicoli pesanti, il 10 maggio 2006
il municipio ha ordinato ai ricorrenti di cessare immediatamente questa utilizzazione
dei subalterni p ed n, siccome contraria alla destinazione di
zona. Richiamata la condizione apposta nella licenza di cui si è detto sopra, l'autorità
comunale ha altresì ingiunto ai ricorrenti di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria.
Contro questa decisione RI 1 e RI 2 sono
insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. In sostanza,
gli insorgenti hanno sostenuto che il piazzale era utilizzato da anni per
questo scopo.
C. Con
giudizio 7 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando
l'ordine di cessare immediatamente l'utilizzazione del subalterno p
quale posteggio per autoveicoli pesanti.
Pur riconoscendo che il subalterno p era
utilizzato da anni per il posteggio di veicoli, il Governo ha in sostanza
escluso che prima dell'allargamento dell'accesso potesse essere utilizzato per
posteggiarvi contemporaneamente 5 autoveicoli pesanti.
D. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa decisione
del municipio.
Gli insorgenti ripropongono e sviluppano in
questa sede con dovizia di argomenti le tesi sostenute senza successo in prima istanza.
Già prima dell'allargamento dell'accesso, obiettano, il piazzale era utilizzato
per il posteggio dei veicoli della ditta di trasporti. La decisione del
municipio violerebbe l'art. 72 LALPT, che tutela le destinazioni di edifici ed
impianti esistenti in contrasto con la funzione definita successivamente con la
zona di utilizzazione. La condizione apposta dal municipio nella licenza del 24
marzo 2003 sarebbe stata da intendere nel senso che un'eventuale estensione
dell'area adibita a posteggio avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata.
Nella misura in cui l'ordine concerne il subalterno n, adibito a
giardino, il ricorso avrebbe peraltro dovuto essere accolto.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
In sede di replica e di dupliche, la parti
si sono sostanzialmente confermate nelle precedenti allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente gravati
dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm). Ad eventuali
carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio annullando la decisione
governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovo
giudizio previo emendamento del difetto (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. L'ordine
di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è una decisione
amministrativa mediante la quale l'autorità, accertato che una determinata
opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il proprietario
a collaborare all'accertamento formale della sua conformità con il diritto
materiale concretamente applicabile.
Il divieto di utilizzare una determinata
opera edilizia, non sorretta da valido titolo che l'autorizzi, si configura
invece come un provvedimento volto ad inibirne la fruizione in via cautelare
nell'attesa che venga accertata la legittimità della destinazione, oppure in
via definitiva dopo che è stata accertata l'illegittimità dell'uso.
2.2
In concreto, la controversa decisione
10.
maggio 2005 del municipio sollecita i ricorrenti ad inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria per l'uso come posteggio per automezzi pesanti del
piazzale di cui si è detto in narrativa. Accerta dunque implicitamente che
tale uso non sia sorretto da valido titolo che l'autorizzi. Il divieto d'uso è
invece un provvedimento cautelare consequenziale a tale accertamento.
Ai fini del giudizio occorre dunque
anzitutto stabilire se l'uso del piazzale a scopo di posteggio per automezzi
pesanti sia effettivamente sprovvisto di permesso.
2.3
Il municipio non contesta in sostanza
che il piazzale in oggetto fosse utilizzato da molti anni quale posteggio per
veicoli della ditta di trasporti O__________ SA. I sommari accertamenti
esperiti dal Consiglio di Stato del resto la confermano. Anche se non è stata
prodotta alcuna licenza edilizia che autorizzi questa utilizzazione, la legittimità
della destinazione a posteggio del piazzale non è messa in discussione. Controverso
è soltanto l'uso del piazzale per lo stazionamento di autoveicoli pesanti; uso
che secondo il municipio si sarebbe instaurato soltanto dopo l'allargamento dell'accesso,
mentre secondo i ricorrenti sarebbe preesistente.
2.4
Ora, gli atti di causa non consentono
di dirimere la questione. Poco è in effetti dato di sapere sulle modalità di
utilizzazione del posteggio prima dell'allargamento dell'accesso. I ricorrenti
hanno invero prodotto alcune licenze di circolazione di veicoli pesanti della
ditta ed una generica dichiarazione di due dipendenti della ditta di trasporti
attestante che già in precedenza il piazzale era utilizzato per lo stazionamento
di questo genere di mezzi. Non avendo il Consiglio di Stato dato compiutamente seguito
alla richiesta di prove formulata dai ricorrenti, scarse rimangono tuttavia le
informazioni oggettive sul tipo concreto e sul numero di veicoli che veniva parcheggiato
sul piazzale in questione. È ben vero che il cancello preesistente, largo m
3.
, rendeva difficoltoso l'accesso al piazzale ai veicoli pesanti e che le
dimensioni del piazzale non permettevano manovre interne a questo genere di
veicoli. È anche vero che nel 2002, rivolgendosi al municipio, i titolari della
ditta di trasporti hanno asserito che i parcheggi pubblici realizzati dal
comune su via dei __________ rendevano impossibile lo sfruttamento del piazzale
come parcheggio dei camioncini. Le ridotte dimensioni dell'accesso
preesistente e la suddetta asserzione dei ricorrenti non permettono tuttavia di
escludere con sufficiente certezza che il piazzale fosse già allora utilizzato
per lo stazionamento non occasionale di un certo numero di autoveicoli pesanti,
che la ditta avrebbe avuto in dotazione.
Relativamente carenti sono pure le
informazioni riguardanti l'uso attuale del piazzale. Gli atti non consentono in
effetti di stabilire con sufficiente certezza quali e quanti autoveicoli
pesanti vi verrebbero attualmente parcheggiati.
2.5
La mancanza di notizie certe sull'uso
preesistente ed attuale del piazzale preclude a questo tribunale la possibilità
di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa non tanto sull'esistenza di
un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione, quanto
piuttosto sull'esistenza di un'intensificazione dell'uso di un impianto
esistente in contrasto con la funzione residenziale della zona, che travalica i
limiti degli interventi ammissibili secondo l'art. 72 cpv. 1 e 2 LALPT. Aspetto,
questo, che il Consiglio di Stato ha omesso di prendere in considerazione.
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio
di Stato affinché, accertate le modalità dell'uso anteriore e di quello attuale
del piazzale, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli da RI 1 e RI 2. Il
Governo provvederà, in particolare, ad accertare mediante l'assunzione dei due
testi notificati dai ricorrenti e di altre testimonianze idonee (vicini) se ed
eventualmente quali e quanti veicoli venivano parcheggiati sul piazzale prima,
rispettivamente dopo l'ampliamento dell'accesso.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
un tassa di giustizia. Le ripetibili si ritengono invece compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 72 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 7 marzo 2006 (n. 1092) del Consiglio
di Stato è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato
affinché proceda ai sensi del considerando 3.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
1 patrocinato da: PA 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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