52.2006.115
Prelievo di una partecipazione ai costi di refezione
26 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.115
Data decisione, Autorità:
26.04.2006, TRAM
Titolo:
Prelievo di una partecipazione ai costi di refezione
DECISIONE AMMINISTRATIVA
art. 208 LOC
Incarto n.
52.2006.115
Lugano
26 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 marzo 2006 del
RI 1, __________,
rappr. dal suo municipio,
contro
la decisione 14 marzo 2006 del Consiglio di Stato
(n. 1275), che accoglie il ricorso inoltrato da CO 1 contro il prelievo di
una partecipazione ai costi di refezione per la figlia __________;
viste le risposte:
- 7 aprile 2006 di CO 1;
- 11 aprile 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
mese di maggio del 2005 la Direzione dell'Istituto scolastico di Riva San Vitale
ha confermato alla resistente CO 1 l'iscrizione della figlia __________ alla
scuola dell'infanzia, precisando che la tassa di refezione era fissata in fr.
80.- al mese, pagabili il 6 di ogni mese;
che il 20 settembre 2005 CO 1 ha chiesto al
segretario comunale l'estratto della decisione con cui il municipio aveva
deciso di aumentare da 60.- ad 80.- fr. al mese la partecipazione dei genitori
ai costi di refezione degli allievi della scuola dell'infanzia;
che il 27 settembre 2005 il municipio ha
inviato alla richiedente gli estratti delle risoluzioni 9 novembre 2004 (n.
367), 16 novembre 2004 (n. 374) e 21 dicembre 2004 (n. 418) con le quali aveva
deciso, nell'ambito del preventivo 2005, di aumentare da 60.- ad 80.- fr. la
partecipazione ai costi di refezione degli allievi della scuola dell'infanzia;
che, dopo aver saldato le bollette relative
ai mesi da settembre a novembre 2005, notificatele dal municipio a titolo di
partecipazione ai costi di refezione della figlia __________, allieva della
scuola dell'infanzia, il 9 dicembre 2005 CO 1 ha impugnato la bolletta relativa
al mese di dicembre, che le era stata notificata nel mese di agosto,
contestandola per mancanza di base legale;
che con ulteriore ricorso del 25 gennaio
2005 CO 1 ha impugnato anche le bollette dei mesi da gennaio a giugno, che le
erano state notificate in data imprecisata, comunque successiva al 9 gennaio
2005;
che con giudizio 14 marzo 2005 il Consiglio
di Stato, dopo aver dichiarato tardivo il primo ricorso, ha accolto il secondo,
annullando per carenza di base legale le tasse fissate per i mesi da gennaio a
giugno 2006;
che contro il predetto giudizio governativo
il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che secondo il comune ricorrente, anche la
seconda impugnativa inoltrata da CO 1 sarebbe tardiva, poiché l'insorgente in
prima istanza avrebbe avuto piena conoscenza dell'aumento della partecipazione
ai costi di refezione sin dalla fine di settembre del 2005 quando il municipio
le ha fornito le informazioni richieste; le bollette notificate all'inizio di
gennaio di quest'anno non costituirebbero decisioni impugnabili;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni, rispettivamente da CO 1, che invece
contesta in dettaglio le tesi del comune insorgente con argomenti di cui si dirà
qui appresso per quanto necessario;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; la
legittimazione attiva del comune insorgente è certa; il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); i fatti sono chiari e
sostanzialmente incontestati;
che, in buona sostanza, secondo il comune
ricorrente, le bollette notificate all'insorgente all'inizio di gennaio di
quest'anno non costituirebbero decisioni impugnabili, ma semplici provvedimenti
attuativi di decisioni di carattere generale, prese in precedenza, contro le
quali la qui resistente ha omesso di insorgere tempestivamente;
che la tesi del comune ricorrente è
palesemente priva di fondamento;
che oggetto del secondo ricorso inoltrato da
CO 1 in prima istanza non era infatti la risoluzione di carattere generale,
adottata dal municipio per aumentare da fr. 60.- a fr. 80.- la partecipazione
delle famiglie ai costi di refezione degli allievi della scuola dell'infanzia,
bensì le decisioni concrete ed individuali, ad essa notificate dal municipio
mediante le bollette in questione, per imporle un contributo mensile di fr.
Fatti
80.- per la figlia __________, allieva di tale scuola;
che per decisione si intende un
provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato iure imperii dall'autorità
nel singolo caso e concernente la costituzione, la modificazione o l'annullamento
di diritti o di obblighi, l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o
dell'estensione di diritti o di obblighi, oppure il rigetto o la dichiarazione
d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento
o all'accertamento di diritti o di obblighi (cfr. art. 5 PA; RDAT II-1994 n. 8;
Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 1 n. 4 a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 744 seg.);
che il carattere di decisione delle bollette
in esame è evidente; soltanto attraverso tali provvedimenti il municipio ha
Considerandi
infatti definito in modo concreto ed individuale l'importo che la qui resistente
era tenuta a versare al comune a titolo di contributo per la refezione della
figlia, allieva della scuola d'infanzia;
che, a giusta ragione, il Consiglio di Stato
ne ha dunque ammesso l'impugnabilità;
che, come non si può negare al singolo
amministrato il diritto di insorgere contro un emolumento concretamente fissato
sulla base di un'ordinanza municipale che ha omesso di impugnare, non si può
nemmeno impedirgli di ricorrere contro un contributo impostogli nell'ambito
dell'attuazione concreta di decisioni di carattere generale, adottate in
precedenza e rimaste incontestate;
che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro
respinto, confermando il giudizio censurato siccome immune da violazioni del
diritto;
che, dato l'esito si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Alessandra
Galfetti, 6826 Riva S. Vitale,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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