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Decisione

52.2006.115

Prelievo di una partecipazione ai costi di refezione

26 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

80.- per la figlia __________, allieva di tale scuola;

che per decisione si intende un

provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato iure imperii dall'autorità

nel singolo caso e concernente la costituzione, la modificazione o l'annullamento

di diritti o di obblighi, l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o

dell'estensione di diritti o di obblighi, oppure il rigetto o la dichiarazione

d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento

o all'accertamento di diritti o di obblighi (cfr. art. 5 PA; RDAT II-1994 n. 8;

Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 1 n. 4 a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 744 seg.);

che il carattere di decisione delle bollette

in esame è evidente; soltanto attraverso tali provvedimenti il municipio ha

Considerandi

infatti definito in modo concreto ed individuale l'importo che la qui resistente

era tenuta a versare al comune a titolo di contributo per la refezione della

figlia, allieva della scuola d'infanzia;

che, a giusta ragione, il Consiglio di Stato

ne ha dunque ammesso l'impugnabilità;

che, come non si può negare al singolo

amministrato il diritto di insorgere contro un emolumento concretamente fissato

sulla base di un'ordinanza municipale che ha omesso di impugnare, non si può

nemmeno impedirgli di ricorrere contro un contributo impostogli nell'ambito

dell'attuazione concreta di decisioni di carattere generale, adottate in

precedenza e rimaste incontestate;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro

respinto, confermando il giudizio censurato siccome immune da violazioni del

diritto;

che, dato l'esito si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Alessandra

Galfetti, 6826 Riva S. Vitale,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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