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Decisione

52.2006.12

Pretesa di risarcimento nei confronti di un'azienda municipalizzata

4 febbraio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I pubblici servizi municipalizzati devono

essere amministrati separatamente e in modo distinto dagli altri rami della

gestione comunale; possono anche essere organizzati separatamente (art. 2

LMSP).

L'assemblea, rispettivamente il consiglio

comunale, adotta il regolamento organico (art. 7 lett. f, 15, 16 LMSP) e gli

altri regolamenti delle aziende (art. 7 lett. g LMSP). L'approvazione delle tariffe

(art. 13 lett. d LMSP) e dei regolamenti speciali (art. 17 LMSP) è invece di

competenza del municipio. I regolamenti delle aziende devono essere esposti al

pubblico e approvati dal Consiglio di Stato secondo le norme della LOC (art. 18

LMSP).

2.2. Le aziende municipalizzate della Città

di __________ (AMB) - sezione elettricità - sono un'azienda municipalizzata ai

sensi della LMSP.

Al pari delle altre aziende municipalizzate

del Comune, sono rette dal regolamento organico (ROAM) adottato dal consiglio comunale

il 18 dicembre 1995 e approvato dalla Sezione enti locali il 25 marzo 1996. Le

relazioni tra le AMB/Sezione elettricità (in seguito: Azienda) ed i suoi utenti

sono disciplinate in particolare dal regolamento per la fornitura di energia

elettrica (RFEL), anch'esso adottato dal consiglio comunale il 18 dicembre 1995

e approvato dalla suddetta autorità cantonale il 25 marzo 1996.

3.3.1. Come esposto in narrativa, il ricorrente esige che le AMB gli

risarciscano i danni da lui subiti in seguito al guasto verificatosi nell'ottobre

del 2003 al quadro elettrico principale della sua abitazione.

3.2. Giusta l'art. 9.1 REL, l'allacciamento

raccorda l'istallazione interna di uno stabile alla rete di distribuzione. Il

punto di fornitura, soggiunge l'art. 9.2 REL, coincide di regola con il limite

di proprietà degli impianti. Per la rete in cavo – come è il caso nella

fattispecie in esame – gli impianti dell'azienda si estendono sino alla valvola

d'introduzione compresa.

Per quanto attiene all'istallazione degli impianti interni e al loro controllo,

l'art. 11.1 RFEL stabilisce che l'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti

delle istallazioni interne sono interamente a carico del proprietario che dovrà

farli eseguire da istallatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata

dall'azienda previa notifica alla stessa. Tali impianti devono essere eseguiti

e mantenuti conformemente alla legge federale sugli impianti elettrici, alle

norme dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE) e alle prescrizioni

emanate dall'azienda (art. 11.3 RFEL). I proprietari di impianti interni sono

Considerandi

tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare

immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchio o parti

dell'impianto (art. 11.4 RFEL).

3.3

Ora, dalle tavole processuali, e in particolare dalla perizia allestita il

30.

dicembre 2003 dalla ditta __________ su incarico della __________

Assicurazioni, emerge chiaramente che il guasto in questione è consistito nell'allentamento

del morsetto del selezionatore neutro della valvola d'abbonato, ragione per la

quale non sussistono dubbi sul fatto che esso si è verificato al di là del

punto di fornitura, ossia nella parte d'impianto di proprietà e di competenza dell'abbonato.

Nella misura poi in cui nulla lascia intravedere che tale inconveniente sia stato

causato da un difetto nella prestazione fornita dalle AMB o dalla presenza di

campi elettromagnetici (cfr. lettere 16 marzo 2004 e 28 maggio 2004

dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte), appare del tutto

verosimile la tesi, formulata nel rapporto di guasto allestito dal responsabile

settore impianti interni delle AMB, secondo la quale il citato morsetto si sia

allentato per motivi di usura del materiale. Del tutto fantasiosa, in quanto

non supportata dal benché minimo indizio, risulta in ogni caso l'ipotesi formulata

dal ricorrente, a mente del quale il morsetto sarebbe stato volutamente

allentato dal personale dell'azienda elettrica per non meglio precisati motivi.

Data la situazione, non sussistono dunque gli estremi per ritenere che le AMB debbano

essere tenute a rispondere del danno subito dall'insorgente.

Nulla muta a questo proposito che, in base agli art. 26 e segg. dell'ordinanza

federale sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), i gestori di rete abbiano

l'obbligo di eseguire periodicamente dei controlli tecnici sugli impianti

elettrici interni alimentati dalla loro rete di distribuzione: tale circostanza

non riduce infatti la responsabilità che incombe agli istallatori e ai

proprietari di impianti in punto alla manutenzione di queste istallazioni (art.

11.5

ultimo periodo RFEL).

Irrilevante ai fini del presente giudizio appare inoltre il fatto che la parte dell'impianto

nella quale è avvenuto il guasto, pur essendo di proprietà dell'abbonato, sia sigillata.

Come giustamente rilevato sia dal municipio che dal Consiglio di Stato, la piombatura

di questo vano si rende necessaria per evitare che possa essere sottratta energia

senza alcun controllo da parte dell'azienda elettrica, trovandosi il punto di

fornitura a monte del contatore. Ciò non impedisce comunque all'utente di far

eseguire interventi di riparazione o di manutenzione su questa parte dell'impianto.

I piombi che sigillano il quadro elettrico principale possono infatti essere temporaneamente

rimossi, su richiesta del proprietario interessato, da persone incaricate

dall'azienda (art. 12.2 RFEL), così da permettere agli istallatori autorizzati di

eseguire i dovuti lavori. La lieve restrizione del diritto di proprietà che la

suddetta misura comporta per l'abbonato, oltre a poggiare su una valida base

legale, appare dunque dettata da preminenti interessi pubblici e risulta tutto

sommato rispettosa del principio di proporzionalità, ragione per la quale essa

non si pone in contrasto con l'ordinamento costituzionale (art. 26 e 36 cpv. 2

Cost).

4.

Stante

tutto quanto precede il ricorso, infondato, dev'essere respinto e la decisione

impugnata confermata.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26 e 36 Cost; 7, 13, 15, 16, 40 LMSP;

9, 11, 12 RFEL di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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