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Decisione

52.2006.120

Ordine di sospensione lavori

22 giugno 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.120

Data decisione, Autorità:

22.06.2006, TRAM

Titolo:

Ordine di sospensione lavori

IMPRESA DI COSTRUZIONI O IMPRESARIO COSTRUTTORE

ISCRIZIONE ALL'ALBO

art. 1 cpv. 2 LEPIC

art. 2 LEPIC

art. 3 cpv. 2 LEPIC

art. 4 cpv. 1 LEPIC

art. 5 LEPIC

art. 28 RLCPUBB

Incarto n.

52.2006.120

Lugano

22 giugno

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 aprile 2006 di

RI 1

contro

la decisione 16 marzo 2006 della Commissione di

vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di

impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta alla ricorrente di proseguire i lavori

in corso sulle part. n. __________ e __________ RF di __________;

vista la risposta 24 aprile

2006 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che la

ricorrente RI 1, __________, è appaltatrice delle opere di impresario costruttore

per l’edificazione di due case monofamiliari a __________ (part. __________ e __________);

che l’insorgente, non iscritta all’albo

cantonale delle imprese, ha subappaltato i lavori alla ditta __________, __________,

regolarmente iscritta all’albo;

che il 16 marzo 2006, constatata la presenza

sul cantiere di 2 operai indipendenti, non remunerati dalla __________ e di 4 operai

stipendiati dalla RI 1, la CV-LEPIC ha fatto divieto a quest’ultima di

proseguire i lavori di impresario costruttore su suddetti sedimi, con la

comminatoria dell’art. 292 CPS e negando l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;

che avverso il provvedimento di sospensione

dei lavori, la RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l’annullamento;

che l’insorgente asserisce che l’effettiva

esecutrice dei lavori di cui si chiede la sospensione sarebbe __________ in

Considerandi

qualità di subappaltatrice, alla quale avrebbe unicamente dato in prestito

degli operai per un periodo limitato;

che all’accoglimento del ricorso si oppone

la CV-LEPIC, ribadendo sostanzialmente che, essendo presenti sul cantiere unicamente

operai della ricorrente, questa ne sarebbe la reale responsabile, ritenuto che __________

non sarebbe comunque in grado di gestire un cantiere simile vista l’esiguità

delle sue maestranze.

Considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 LEPIC;

RL 7.1.5.3);

che se

fosse vero che la ricorrente non opera sul cantiere, la legittimazione attiva

le andrebbe negata, poiché il divieto di proseguire i lavori non la toccherebbe

minimamente;

che la

lesione degli interessi fatta valere dalla RI 1 se da un lato giustifica il

riconoscimento della qualità per agire in giudizio, dall’altro permette di

dubitare seriamente del buon fondamento della tesi difensiva;

che il

gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che nel Canton Ticino, l’esercizio della

professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione rilasciata

dal Dipartimento competente (art. 2 LEPIC);

che allo scopo di garantire un corretto esercizio

della professione di impresario la LEPIC ha istituito un albo, al quale hanno

diritto ad essere iscritte le imprese che rispondono a determinati requisiti

professionali minimi (RDAT I-1993, N. 25; cfr. art. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2

LEPIC);

che, di principio, giusta l’art. 4 cpv. 1

LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono

abilitate ad eseguire lavori di sopra- e sottostruttura i cui costi

preventivabili superano l’importo di fr. 30’000.-;

che sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche,

le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un

organico proprio, eseguono lavori di sopra e sottostruttura (art. 1 cpv. 2

LEPIC);

che dagli art. 4 cpv. 1 ed 1 cpv. 2 LEPIC

discende che le imprese di costruzione iscritte all’albo devono per principio

operare con attrezzature e maestranze proprie; il prestito di manodopera non è

escluso, ma non deve essere di importanza tale da snaturare l’identità dell’impresa

(cfr. in tal senso art. 28 RLCPubb);

che giusta l’art. 21 cpv. 1 PAmm l’autorità

amministrativa adotta, d’ufficio o su istanza di parte, le opportune misure

provvisionali;

che il divieto di proseguire i lavori

avviati da un’impresa di costruzione su un cantiere è un provvedimento di

natura cautelare, volto ad assicurare lo status quo nell’attesa che sia

accertato se l’impresa ha diritto di eseguirli;

che il provvedimento si giustifica quando

sulla base di un giudizio di apparenza sussistono fondati dubbi sul diritto

dell’impresa di costruzione di eseguirli;

che, in concreto, la ricorrente sostiene di

aver subappaltato i lavori di costruzione delle due case alla __________, ditta

iscritta all’albo degli impresari costruttori, alla quale ha nel contempo

prestato gli operai necessari (cfr. rapporto d’intervento della polizia

intercomunale del 20 apriRI 1;

che nella misura in cui i lavori erano

eseguiti dalle maestranze della ricorrente con i macchinari della stessa,

sussiste il fondato sospetto che il cantiere sia effettivamente gestito da quest’ultima

e che il subappalto non sia altro che un negozio fittizio, volto ad aggirare l’impedimento

che le deriva dalla mancata iscrizione all’albo delle imprese;

che questo sospetto giustifica pienamente l’adozione

del controverso ordine di sospensione dei lavori;

che il ricorso va pertanto respinto;

che la tassa di giustizia e le spese vanno

poste a carico dell’insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3, 4, 5 e 15 LEPIC; 18, 21, 28, 43,

e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono poste a carico della

ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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