52.2006.121
Revoca dell alicenza di condurre a tempo indeterminato per alcoolismo
12 settembre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2006.121
Data decisione, Autorità:
12.09.2006, TRAM
Titolo:
Revoca dell alicenza di condurre a tempo indeterminato per alcoolismo
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 14 cpv. 2 let. d LCSTR
art. 16 LCSTR
Incarto n.
52.2006.121
Lugano
12 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 aprile 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 14 marzo 2006 (n. 1254) del Consiglio
di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 9 febbraio 2006 con cui il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la
licenza di condurre a tempo indeterminato;
vista la risposta 26 aprile
2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1,
classe 1970, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 23
luglio 1991. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a più
riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:
7.10.1993 revoca di 1 mese per aver
perso la padronanza della guida collidendo con un veicolo posteggiato ed
essersi allontanata;
7.03.1996 revoca di 4 mesi per aver
circolato in stato di ebrietà (2,14-2,38 gr per mille);
16.07.1998 revoca di 1 anno e 9 mesi
per essere incorsa in un incidente nel dicembre del 1997 e per aver circolato
in stato di ebrietà (2,13-2,47 gr per mille) con conseguente perdita di padronanza
di guida nel febbraio del 1998;
13.06.2002 revoca a tempo
indeterminato a titolo preventivo e cautelativo dopo esser risultata positiva a
THC, cocaina e alcool (2,49-3,12 gr per mille) il 10 febbraio 2002;
17.10.2002 Riammissione alla guida
condizionata a un monitoraggio medico astinenziale;
28.08.2003 revoca di 2 mesi per aver
ripreso l'abuso etilico nonostante la condizione imposta per la riammissione
alla guida.
B. Il 30
settembre 2005, verso le ore 00.40, RI 1 è stata fermata dalla polizia mentre
circolava ebbra (tasso di alcolemia massimo alla prova etanografica di 1.98 gr
per mille) alla guida del motoveicolo "Piaggio" targato TI __________.
Dal rapporto di polizia risulta che l'interessata si è opposta alla prova del
sangue e non ha sottoscritto il verbale d'interrogatorio, né quello di
sequestro della licenza di condurre.
Per questi fatti, il 27 ottobre 2005 la
Sezione della circolazione le ha revocato la patente a tempo indeterminato in
via preventiva e cautelativa, ordinandole nel contempo di sottoporsi ad una perizia
presso Ingrado, centro di cura per l'alcolismo (in seguito: Ingrado).
C. Preso atto delle risultanze emergenti dal rapporto peritale 29
gennaio 2006 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv.
2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b, c e 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4
OAC, con decisione 9 febbraio 2006 la Sezione della circolazione ha revocato
alla ricorrente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato
con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso
prima del mese di luglio 2007. La riammissione è stata subordinata alla presentazione
di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti –
dopo un periodo di 18 mesi – l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di
qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche,
nonché il superamento di un esame psico-tecnico.
D. Con giudizio 14 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente
accolto il gravame presentato da RI 1 avverso la suddetta risoluzione,
riducendo il periodo di controllo a 12 mesi e fissando a febbraio 2007 il termine
per poter postulare la retrocessione della licenza di condurre.
In sostanza,
l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze
peritali che la ricorrente fosse effettivamente inidonea alla guida, sia per
motivi alcolcorrelati, sia per ragioni d'ordine caratteriale. Confermata dunque
la fondatezza della controversa misura di sicurezza, per ragioni dedotte dal
principio di proporzionalità il Governo ha tuttavia accorciato il periodo di
sospensione connesso con la revoca e la durata dei controlli necessari in vista
della riammissione alla guida.
E. Contro il predetto giudicato governativo la soccombente si aggrava
ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento
della decisione impugnata e la pronuncia di una revoca di ammonimento della
durata di sei mesi.
RI 1 sostiene innanzitutto che il periodo di
controllo di 12 mesi fissato dal Governo è impossibile da rispettare tenuto
conto della riduzione del periodo di attesa disposta dalla stessa autorità. In
seguito, contesta la competenza dello psicologo del traffico e le conclusioni cui
è pervenuto in relazione alla sua idoneità alla guida. A suffragio delle proprie
affermazioni produce un dettagliato referto redatto da un medico psichiatra di
sua fiducia. A mente della ricorrente, revocando la licenza di condurre a tempo
indeterminato per inidoneità l'autorità avrebbe violato il diritto federale e
abusato del proprio potere di apprezzamento, ritenuto in particolare che i
precedenti non sarebbero decisivi. L'esame psicotecnico sarebbe peraltro
inesigibile per insussistenza dei presupposti esatti dalla legge.
Fermo restando che la misura di sicurezza si
avvera del tutto ingiustificata, l'insorgente postula l'applicazione di una
revoca d'ammonimento, che sulla scorta del nuovo diritto non potrebbe superare la
durata di 6 mesi.
F.
All'accoglimento del gravame si oppone il
Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente,
direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art.
43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46
cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della
licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il
potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo
di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato
esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. L'insorgente
rivolge innanzitutto delle censure alla persona del perito. A tal proposito si
osserva che Roberto Ballerini è laureato in psicologia (psicologo della
circolazione SPC). Autore di numerose perizie, recepite senza obiezioni da
parte dell'autorità e dai diretti interessati, non sussistono ragionevoli
motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. In diverse occasioni,
la validità delle sue valutazioni è stata confermata dall'istituto di medicina
legale dell'Università di Zurigo, divisione per la medicina del traffico.
D'altra parte, all'occorrenza la ricorrente avrebbe dovuto contestare la scelta
del perito al momento in cui ha avuto conoscenza della sua identità. RI 1 si è
invece sottoposta all'esame dell'esperto, che peraltro già conosceva, senza
sollevare obiezioni, cosicché ora è malvenuta a metterne in dubbio le capacità
per avversare le conclusioni sfavorevoli alle quali è pervenuto.
3. 3.1. La
licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di
dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1
e 16d cpv. 1 lett. b LCStr) o non dà garanzia, per il suo comportamento,
di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per il prossimo (art. 14 cpv.
2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. c LCStr). In tale evenienza, l'autorità
competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione
contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre
Considerandi
dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). Se il
provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente
può richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare
(art. 17 cpv. 3 LCStr). Negli altri casi, segnatamente allorquando l'inidoneità
viene accertata a seguito di eventi che come nell'evenienza concreta avrebbero
provocato una revoca di ammonimento, deve essere invece fissato un periodo di
cosiddetta sospensione, fino alla scadenza della durata minima della revoca
prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). La licenza
può essere nuovamente rilasciata solo se il periodo di sospensione è trascorso
e il conducente può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (art. 17
cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua
guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno (STF 6A.23/2006 del
12.
maggio 2006, consid. 2.1.). La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione
tangibile della libertà personale del conducente colpito dal provvedimento.
Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare una tale
misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della persona
implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da alcool, deve
esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche e, ove
occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II 82
consid. 2.2).
3.2
La revoca
di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza.
L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata
consuma regolarmente delle quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la
sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o
di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato
presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in
uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione
stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.
1.
lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza
da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal
traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano
un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 6A.23/2006 del
12.
maggio 2006 consid. 2.1. e giurisprudenza ivi citata). Ne risulta che è
sufficiente stabilire se il conducente è sempre in grado di scindere sufficientemente
la consumazione di bevande alcoliche dalla guida di un veicolo (STF 6A.23/2006,
consid. 2.2.). Infatti, chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini
fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore
nel traffico quotidiano. L'idoneità a condurre non deve pertanto essere
circoscritta né ad uno spazio temporale né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo
di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per
l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per
le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, pag. 2).
4.
4.1. Sia
la Sezione della circolazione, che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca
della licenza di condurre disposta nei confronti della ricorrente sul rapporto
29.
gennaio 2006 allestito dallo psicologo Roberto Ballerini. Il perito ha
espresso il suo parere in base ad un ampio ventaglio di elementi di giudizio
(esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati
emergenti da test e questionari di stampo psicologico), comprese due precedenti
perizie. Nell'ultimo referto dipinge la ricorrente come una persona sostanzialmente
inaffidabile, in particolare per la sua tendenza all'attribuzione esterna
della responsabilità dei propri errori, come anche per una pericolosa tendenza
a impegnarsi più nella limitazione dei danni delle conseguenze di comportamenti
sbagliati, piuttosto che nella loro prevenzione. All'insorgente viene
principalmente rimproverato un certa problematica alcolcorrelata. La
problematicità maggiore del profilo appare essere anamnesticamente determinato
dagli aspetti inerenti la perdita del controllo, ben oltre la gravità sintomatica,
mentre attualmente permangono significative le problematiche socio-famigliari. La
ricorrente presenta inoltre una scarsa critica rispetto al proprio problema,
nonostante la recidiva.
Il perito conclude rilevando la presenza di un
quadro segnato da due aspetti di pari gravità che si intrecciano rendendo
difficile distinguere la diversa responsabilità nel determinare le azioni della
peritata. Da una parte, abbiamo un consumo alcolico chiaramente problematico,
tale da non permettere di ritenere realmente o costantemente garantita
l'idoneità alla guida, come il suo curriculum amministrativo chiaramente
dimostra. Sembra che le situazioni potorie sfuggano del tutto al suo controllo.
(...) Dall'altra, abbiamo un'inconsistenza o fatuità di origine caratteriale
che rende difficile sia una programmazione della propria vita che il
mantenimento di un impegno nel tempo (costanza), come eruibile emblematicamente
dal curriculum professionale. (...) A fronte della mancata evoluzione negli
anni intercorsi tra la mia prima e la terza valutazione psicotecnica del caso,
la prognosi appare negativa anche a lungo termine: è difficile ipotizzare che
un cambiamento effettivo abbia luogo nei prossimi cinque anni senza un reciso,
quanto doloroso confronto con la realtà. Le conclusioni risultano
inevitabilmente sfavorevoli.
4.2
A dispetto
delle lamentele espresse dalla ricorrente, la documentazione agli atti non
permette di scostarsi dalle precedenti risoluzioni. Il perito incaricato ha
avuto un colloquio con l'interessata, nel quale ha ripercorso gli eventi all'origine
della misura amministrativa adottata dalle autorità inferiori, come pure le circostanze
personali esistenti in quelle occasioni. Ciò che più colpisce è che la
ricorrente, nonostante sia già stata confrontata in passato e in più di
un'occasione con una misura amministrativa imposta poiché si era messa al
volante in stato di ebrietà, non abbia voluto o saputo far fronte a questa
problematica che si presenta a scadenza pressoché regolare ed in forma più o
meno grave. La peritata addirittura non si rammentava di aver già avuto dei
colloqui con lo psicologo del traffico. Malgrado gli avvertimenti già ricevuti
in passato, essa non ha saputo controllare le proprie pulsioni ed evitare consumi
smodati di alcool. Da queste certezze, sorge il giustificato sospetto che RI 1 non
riesca ancora a comprendere i reali rischi connessi al suo stato e le finalità
della misura impugnata, volta a farle recuperare l'idoneità alla guida, di cui
è attualmente priva per abuso – sporadico, ma eccessivo ed incontrollabile – di
bevande alcoliche, al fine di non più costituire un pericolo per la sicurezza
del traffico.
Ciò è pure confermato
dal rapporto medico 29 marzo 2006 della psichiatra e psicoterapeuta dr.ssa __________,
dal quale risulta che la ricorrente, pur non presentando segni internistici di
una dipendenza da sostanze alcoliche (etilismo cronico), ammette i propri abusi
occasionali di alcool. D'altra parte, la citata professionista evita con cura di
certificare esplicitamente un'idoneità alla guida della propria paziente.
Dalle tavole
processuali non emergono dunque motivi per scostarsi dalle valutazioni del
perito del traffico. Il referto dello psicologo Ballerini appare fondato ed
attendibile, e il suo impianto sufficientemente puntuale e scrupoloso.
4.3
Da quanto
esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di
sicurezza per problemi alcolcorrelati, che rendono l'insorgente inidonea a
condurre con sicurezza veicoli a motori sono ampiamente adempiute. Il provvedimento
di revoca a tempo indeterminato va quindi confermato, così come le condizioni
di cui è corredato, ma solo perché questo tribunale non può modificare la decisione
impugnata a danno dell'insorgente (art. 65 cpv. 4 PAmm). In effetti, il periodo
di sospensione fissato dal Consiglio di Stato disattende chiaramente i criteri
di commisurazione di tale lasso di tempo enunciati all'art. 16d cpv. 2
LCStr, atteso che in assenza di un provvedimento di sicurezza i gravi reati commessi
dalla ricorrente il 30 settembre 2005 - associati ai suoi numerosi e
qualificati precedenti - avrebbero senz'altro giustificato una revoca d'ammonimento
della durata minima di 18 mesi. Il periodo di sospensione correlato alla revoca
di sicurezza avrebbe quindi dovuto essere di pari ampiezza, come rettamente
stabilito in prima battuta dalla Sezione della circolazione (cfr. Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004
p. 406).
Quanto agli
oneri che RI 1 dovrà soddisfare per tornare in possesso della patente, i
controlli imposti per la durata di 12 mesi non le creeranno alcun problema di
adempimento se, come afferma la sua psichiatra di fiducia nel certificato annesso
al gravame, sono effettivamente iniziati nel febbraio 2006 in ossequio a quanto
prescritto nella decisione di revoca. Del tutto priva di fondamento si avvera
dunque la censura sollevata dalla ricorrente circa la sussistenza di
un'incongruenza tra il periodo di controllo stabilito dal Governo e la prima
data utile per postulare la riammissione alla guida. Parimenti inconsistenti si
avverano le critiche sollevate avverso l'obbligo di esperire un nuovo esame
psico-tecnico, necessario per verificare se l'interessata avrà pienamente
recuperato l'idoneità alla guida al momento in cui chiederà di essere riammessa
alla guida.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la
decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 e 2,
17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, fissate in complessivi fr. 1'000.-,
sono poste a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto
pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
;
Ufficio federale delle strade, Segreteria
provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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