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Decisione

52.2006.121

Revoca dell alicenza di condurre a tempo indeterminato per alcoolismo

12 settembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

classe 1970, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 23

luglio 1991. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a più

riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:

7.10.1993 revoca di 1 mese per aver

perso la padronanza della guida collidendo con un veicolo posteggiato ed

essersi allontanata;

7.03.1996 revoca di 4 mesi per aver

circolato in stato di ebrietà (2,14-2,38 gr per mille);

16.07.1998 revoca di 1 anno e 9 mesi

per essere incorsa in un incidente nel dicembre del 1997 e per aver circolato

in stato di ebrietà (2,13-2,47 gr per mille) con conseguente perdita di padronanza

di guida nel febbraio del 1998;

13.06.2002 revoca a tempo

indeterminato a titolo preventivo e cautelativo dopo esser risultata positiva a

THC, cocaina e alcool (2,49-3,12 gr per mille) il 10 febbraio 2002;

17.10.2002 Riammissione alla guida

condizionata a un monitoraggio medico astinenziale;

28.08.2003 revoca di 2 mesi per aver

ripreso l'abuso etilico nonostante la condizione imposta per la riammissione

alla guida.

B. Il 30

settembre 2005, verso le ore 00.40, RI 1 è stata fermata dalla polizia mentre

circolava ebbra (tasso di alcolemia massimo alla prova etanografica di 1.98 gr

per mille) alla guida del motoveicolo "Piaggio" targato TI __________.

Dal rapporto di polizia risulta che l'interessata si è opposta alla prova del

sangue e non ha sottoscritto il verbale d'interrogatorio, né quello di

sequestro della licenza di condurre.

Per questi fatti, il 27 ottobre 2005 la

Sezione della circolazione le ha revocato la patente a tempo indeterminato in

via preventiva e cautelativa, ordinandole nel contempo di sottoporsi ad una perizia

presso Ingrado, centro di cura per l'alcolismo (in seguito: Ingrado).

C. Preso atto delle risultanze emergenti dal rapporto peritale 29

gennaio 2006 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv.

2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b, c e 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4

OAC, con decisione 9 febbraio 2006 la Sezione della circolazione ha revocato

alla ricorrente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato

con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso

prima del mese di luglio 2007. La riammissione è stata subordinata alla presentazione

di un rapporto di Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti –

dopo un periodo di 18 mesi – l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di

qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche,

nonché il superamento di un esame psico-tecnico.

D. Con giudizio 14 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente

accolto il gravame presentato da RI 1 avverso la suddetta risoluzione,

riducendo il periodo di controllo a 12 mesi e fissando a febbraio 2007 il termine

per poter postulare la retrocessione della licenza di condurre.

In sostanza,

l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze

peritali che la ricorrente fosse effettivamente inidonea alla guida, sia per

motivi alcolcorrelati, sia per ragioni d'ordine caratteriale. Confermata dunque

la fondatezza della controversa misura di sicurezza, per ragioni dedotte dal

principio di proporzionalità il Governo ha tuttavia accorciato il periodo di

sospensione connesso con la revoca e la durata dei controlli necessari in vista

della riammissione alla guida.

E. Contro il predetto giudicato governativo la soccombente si aggrava

ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento

della decisione impugnata e la pronuncia di una revoca di ammonimento della

durata di sei mesi.

RI 1 sostiene innanzitutto che il periodo di

controllo di 12 mesi fissato dal Governo è impossibile da rispettare tenuto

conto della riduzione del periodo di attesa disposta dalla stessa autorità. In

seguito, contesta la competenza dello psicologo del traffico e le conclusioni cui

è pervenuto in relazione alla sua idoneità alla guida. A suffragio delle proprie

affermazioni produce un dettagliato referto redatto da un medico psichiatra di

sua fiducia. A mente della ricorrente, revocando la licenza di condurre a tempo

indeterminato per inidoneità l'autorità avrebbe violato il diritto federale e

abusato del proprio potere di apprezzamento, ritenuto in particolare che i

precedenti non sarebbero decisivi. L'esame psicotecnico sarebbe peraltro

inesigibile per insussistenza dei presupposti esatti dalla legge.

Fermo restando che la misura di sicurezza si

avvera del tutto ingiustificata, l'insorgente postula l'applicazione di una

revoca d'ammonimento, che sulla scorta del nuovo diritto non potrebbe superare la

durata di 6 mesi.

F.

All'accoglimento del gravame si oppone il

Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende

dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva della ricorrente,

direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art.

43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46

cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della

licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il

potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale

violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo

di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché

alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato

esatto e completo (art. 62 PAmm).

2. L'insorgente

rivolge innanzitutto delle censure alla persona del perito. A tal proposito si

osserva che Roberto Ballerini è laureato in psicologia (psicologo della

circolazione SPC). Autore di numerose perizie, recepite senza obiezioni da

parte dell'autorità e dai diretti interessati, non sussistono ragionevoli

motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. In diverse occasioni,

la validità delle sue valutazioni è stata confermata dall'istituto di medicina

legale dell'Università di Zurigo, divisione per la medicina del traffico.

D'altra parte, all'occorrenza la ricorrente avrebbe dovuto contestare la scelta

del perito al momento in cui ha avuto conoscenza della sua identità. RI 1 si è

invece sottoposta all'esame dell'esperto, che peraltro già conosceva, senza

sollevare obiezioni, cosicché ora è malvenuta a metterne in dubbio le capacità

per avversare le conclusioni sfavorevoli alle quali è pervenuto.

3. 3.1. La

licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di

dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1

e 16d cpv. 1 lett. b LCStr) o non dà garanzia, per il suo comportamento,

di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per il prossimo (art. 14 cpv.

2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. c LCStr). In tale evenienza, l'autorità

competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione

contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre

Considerandi

dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). Se il

provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente

può richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare

(art. 17 cpv. 3 LCStr). Negli altri casi, segnatamente allorquando l'inidoneità

viene accertata a seguito di eventi che come nell'evenienza concreta avrebbero

provocato una revoca di ammonimento, deve essere invece fissato un periodo di

cosiddetta sospensione, fino alla scadenza della durata minima della revoca

prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). La licenza

può essere nuovamente rilasciata solo se il periodo di sospensione è trascorso

e il conducente può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (art. 17

cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua

guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno (STF 6A.23/2006 del

12.

maggio 2006, consid. 2.1.). La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione

tangibile della libertà personale del conducente colpito dal provvedimento.

Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare una tale

misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della persona

implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da alcool, deve

esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche e, ove

occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II 82

consid. 2.2).

3.2

La revoca

di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza.

L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata

consuma regolarmente delle quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la

sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o

di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato

presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in

uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione

stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.

1.

lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza

da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal

traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano

un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 6A.23/2006 del

12.

maggio 2006 consid. 2.1. e giurisprudenza ivi citata). Ne risulta che è

sufficiente stabilire se il conducente è sempre in grado di scindere sufficientemente

la consumazione di bevande alcoliche dalla guida di un veicolo (STF 6A.23/2006,

consid. 2.2.). Infatti, chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini

fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore

nel traffico quotidiano. L'idoneità a condurre non deve pertanto essere

circoscritta né ad uno spazio temporale né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo

di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per

l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per

le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, pag. 2).

4.

4.1. Sia

la Sezione della circolazione, che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca

della licenza di condurre disposta nei confronti della ricorrente sul rapporto

29.

gennaio 2006 allestito dallo psicologo Roberto Ballerini. Il perito ha

espresso il suo parere in base ad un ampio ventaglio di elementi di giudizio

(esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati

emergenti da test e questionari di stampo psicologico), comprese due precedenti

perizie. Nell'ultimo referto dipinge la ricorrente come una persona sostanzialmente

inaffidabile, in particolare per la sua tendenza all'attribuzione esterna

della responsabilità dei propri errori, come anche per una pericolosa tendenza

a impegnarsi più nella limitazione dei danni delle conseguenze di comportamenti

sbagliati, piuttosto che nella loro prevenzione. All'insorgente viene

principalmente rimproverato un certa problematica alcolcorrelata. La

problematicità maggiore del profilo appare essere anamnesticamente determinato

dagli aspetti inerenti la perdita del controllo, ben oltre la gravità sintomatica,

mentre attualmente permangono significative le problematiche socio-famigliari. La

ricorrente presenta inoltre una scarsa critica rispetto al proprio problema,

nonostante la recidiva.

Il perito conclude rilevando la presenza di un

quadro segnato da due aspetti di pari gravità che si intrecciano rendendo

difficile distinguere la diversa responsabilità nel determinare le azioni della

peritata. Da una parte, abbiamo un consumo alcolico chiaramente problematico,

tale da non permettere di ritenere realmente o costantemente garantita

l'idoneità alla guida, come il suo curriculum amministrativo chiaramente

dimostra. Sembra che le situazioni potorie sfuggano del tutto al suo controllo.

(...) Dall'altra, abbiamo un'inconsistenza o fatuità di origine caratteriale

che rende difficile sia una programmazione della propria vita che il

mantenimento di un impegno nel tempo (costanza), come eruibile emblematicamente

dal curriculum professionale. (...) A fronte della mancata evoluzione negli

anni intercorsi tra la mia prima e la terza valutazione psicotecnica del caso,

la prognosi appare negativa anche a lungo termine: è difficile ipotizzare che

un cambiamento effettivo abbia luogo nei prossimi cinque anni senza un reciso,

quanto doloroso confronto con la realtà. Le conclusioni risultano

inevitabilmente sfavorevoli.

4.2

A dispetto

delle lamentele espresse dalla ricorrente, la documentazione agli atti non

permette di scostarsi dalle precedenti risoluzioni. Il perito incaricato ha

avuto un colloquio con l'interessata, nel quale ha ripercorso gli eventi all'origine

della misura amministrativa adottata dalle autorità inferiori, come pure le circostanze

personali esistenti in quelle occasioni. Ciò che più colpisce è che la

ricorrente, nonostante sia già stata confrontata in passato e in più di

un'occasione con una misura amministrativa imposta poiché si era messa al

volante in stato di ebrietà, non abbia voluto o saputo far fronte a questa

problematica che si presenta a scadenza pressoché regolare ed in forma più o

meno grave. La peritata addirittura non si rammentava di aver già avuto dei

colloqui con lo psicologo del traffico. Malgrado gli avvertimenti già ricevuti

in passato, essa non ha saputo controllare le proprie pulsioni ed evitare consumi

smodati di alcool. Da queste certezze, sorge il giustificato sospetto che RI 1 non

riesca ancora a comprendere i reali rischi connessi al suo stato e le finalità

della misura impugnata, volta a farle recuperare l'idoneità alla guida, di cui

è attualmente priva per abuso – sporadico, ma eccessivo ed incontrollabile – di

bevande alcoliche, al fine di non più costituire un pericolo per la sicurezza

del traffico.

Ciò è pure confermato

dal rapporto medico 29 marzo 2006 della psichiatra e psicoterapeuta dr.ssa __________,

dal quale risulta che la ricorrente, pur non presentando segni internistici di

una dipendenza da sostanze alcoliche (etilismo cronico), ammette i propri abusi

occasionali di alcool. D'altra parte, la citata professionista evita con cura di

certificare esplicitamente un'idoneità alla guida della propria paziente.

Dalle tavole

processuali non emergono dunque motivi per scostarsi dalle valutazioni del

perito del traffico. Il referto dello psicologo Ballerini appare fondato ed

attendibile, e il suo impianto sufficientemente puntuale e scrupoloso.

4.3

Da quanto

esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di

sicurezza per problemi alcolcorrelati, che rendono l'insorgente inidonea a

condurre con sicurezza veicoli a motori sono ampiamente adempiute. Il provvedimento

di revoca a tempo indeterminato va quindi confermato, così come le condizioni

di cui è corredato, ma solo perché questo tribunale non può modificare la decisione

impugnata a danno dell'insorgente (art. 65 cpv. 4 PAmm). In effetti, il periodo

di sospensione fissato dal Consiglio di Stato disattende chiaramente i criteri

di commisurazione di tale lasso di tempo enunciati all'art. 16d cpv. 2

LCStr, atteso che in assenza di un provvedimento di sicurezza i gravi reati commessi

dalla ricorrente il 30 settembre 2005 - associati ai suoi numerosi e

qualificati precedenti - avrebbero senz'altro giustificato una revoca d'ammonimento

della durata minima di 18 mesi. Il periodo di sospensione correlato alla revoca

di sicurezza avrebbe quindi dovuto essere di pari ampiezza, come rettamente

stabilito in prima battuta dalla Sezione della circolazione (cfr. Mizel, Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004

p. 406).

Quanto agli

oneri che RI 1 dovrà soddisfare per tornare in possesso della patente, i

controlli imposti per la durata di 12 mesi non le creeranno alcun problema di

adempimento se, come afferma la sua psichiatra di fiducia nel certificato annesso

al gravame, sono effettivamente iniziati nel febbraio 2006 in ossequio a quanto

prescritto nella decisione di revoca. Del tutto priva di fondamento si avvera

dunque la censura sollevata dalla ricorrente circa la sussistenza di

un'incongruenza tra il periodo di controllo stabilito dal Governo e la prima

data utile per postulare la riammissione alla guida. Parimenti inconsistenti si

avverano le critiche sollevate avverso l'obbligo di esperire un nuovo esame

psico-tecnico, necessario per verificare se l'interessata avrà pienamente

recuperato l'idoneità alla guida al momento in cui chiederà di essere riammessa

alla guida.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto e la

decisione impugnata confermata.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 e 2,

17 cpv. 3 LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, fissate in complessivi fr. 1'000.-,

sono poste a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto

pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

Ufficio federale delle strade, Segreteria

provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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