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Decisione

52.2006.123

Contestazione per pretese salariali avanzate nei confronti di un comune

18 maggio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

il rapporto d'impiego può tuttavia anche essere retto dal diritto privato (DTF

118 II 213 consid. 3; RDAT 1990 n. 6 consid. 3; Peter

Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 38 seg.);

che, conformemente al quadro appena delineato, l'art. 126 LOC stabilisce che i dipendenti comunali sono nominati dal municipio,

previo concorso (cpv. 1); esso abilita tuttavia l'autorità comunale ad assumere anche altre persone a titolo di incarico in caso di

necessità, secondo le modalità previste dal regolamento comunale;

che l'art. 2 ROD di __________ suddivide a

sua volta i dipendenti del comune in due categorie: quella del personale

nominato in pianta stabile (lett. a) e quella del personale straordinario

(lett. b), le cui condizioni di lavoro non sono predeterminate dal ROD, ma sono

stabilite caso per caso (art. 3 cpv. 3 ROD);

che il conferimento al municipio della

facoltà di stabilire di volta in volta i termini del rapporto contrattuale del

personale assunto a titolo straordinario sta chiaramente ad indicare l'esistenza

di un'autonomia contrattuale, che per sua natura può essere soltanto ricondotta

al diritto privato;

che, nel caso concreto, l'insieme delle circostanze

risultanti dagli atti permette di stabilire con certezza che il ricorrente è

stato assunto a tre riprese per periodi prestabiliti in funzione del ripristino

del diritto all'indennità di disoccupazione;

che il fatto che l'assunzione non sia scaturita da un

pubblico concorso e non sia consegnata in una formale decisione di nomina,

rispettivamente che la retribuzione sia fissata ad ore e non in base ad una

classe di stipendio prevista dal ROD permettono di escludere che il rapporto d'impiego

del ricorrente sia retto dall'art. 2 lett. a ROD;

che destituita di qualsiasi fondamento è la tesi del

ricorrente secondo cui sarebbe stato nominato a tempo indeterminato, statuto

giuridico, questo, che l'art. 2 ROD nemmeno prevede;

che l'assenza di un pubblico concorso, la retribuzione

fissata ad ore ed i motivi che hanno indotto il municipio ad assumere il ricorrente

permettono di concludere che il rapporto d'impiego sia da ricondurre all'art. 2

lett. b ROD;

che, a giusta ragione, il Consiglio di Stato ha pertanto

Considerandi

ritenuto che il rapporto d'impiego dell'insorgente fosse retto dal diritto privato;

configurazione, questa, almeno all'inizio, è stata peraltro pienamente

condivisa dallo stesso ricorrente;

che, nell'ambito dei rapporti d'impiego dei dipendenti

comunali retti dal diritto pubblico, il municipio si pronuncia sull'esistenza,

inesistenza od estensione dei reciproci diritti ed obblighi mediante decisione

formale, adottata iure imperii, che può essere impugnata davanti al

Consiglio di Stato, il cui giudizio è ulteriormente deducibile davanti al

Tribunale cantonale amministrativo;

che nel quadro dei rapporti d'impiego assoggettati al diritto

privato, il municipio prende invece unicamente posizione su questi aspetti con

provvedimento che, nel merito, non può essere dedotto davanti all'autorità di

ricorso, poiché può essere soltanto configurato come una semplice

manifestazione di volontà di un soggetto giuridico equiparato alla controparte

e quindi sprovvisto di ius imperii;

che, dovendosi ricondurre il rapporto d'impiego del

ricorrente al diritto privato, le ripetute prese di posizione adottate dal

municipio sulle richieste da questi avanzate nei confronti del comune non si

configurano come decisioni impugnabili davanti all'autorità di ricorso, ma come

semplici prese di posizione, ovvero determinazioni insuscettibili di definire

in modo vincolante i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali;

che il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto dichiarare

l'impugnativa irricevibile non già perché tardiva, bensì per carenza di

giurisdizione, ovvero perché il municipio non doveva pronunciarsi con decisione

impugnabile sulle pretese avanzate dal ricorrente, rispettivamente perché le

determinazioni assunte al riguardo non costituivano provvedimenti impugnabili;

che, seppur per motivi parzialmente diversi da quelli addotti

dal giudizio in esame, il dispositivo che dichiara irricevibile il ricorso

inoltrato resiste comunque alla critica dell'insorgente;

che, riservate le competenze del giudice civile, questo tribunale

non giungerebbe a conclusioni più favorevoli all'insorgente nemmeno se dovesse

statuire nel merito dell'impugnativa, poiché appare sufficientemente provato

che il ricorrente è stato assunto soltanto al discutibile fine di ripristinare

il diritto alla disoccupazione, per un periodo che sarebbe giunto a scadenza il

22.

aprile 2005 e con una paga oraria netta, che escludeva qualsiasi ulteriore

rivendicazione;

che la natura pretestuosa delle pretese

avanzate dal ricorrente nei confronti del comune e la palese infondatezza delle

impugnative giustificano l'addebito di una tassa di giustizia, commisurata per

difetto al valore litigioso ed al lavoro occasionato, non potendosi pretendere

che i costi di simili irragionevoli procedimenti ricadano interamente sulla

collettività;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 125, 126, 135, 208 LOC; 2, 3 ROD di __________;

3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. municipio

di Muralto, 6600 Muralto,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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