52.2006.124
Posa di segnaletica volta a limitare il traffico pesante all'interno di un comparto residenziale. Condizioni per poter concedere delle deroghe
13 settembre 2006Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.124
Data decisione, Autorità:
13.09.2006, TRAM
Titolo:
Posa di segnaletica volta a limitare il traffico pesante all'interno di un comparto residenziale. Condizioni per poter concedere delle deroghe
SEGNALETICA
STRADE
art. 101 LCSTR
art. 107 LCSTR
art. 17 OSSTR
art. 19 OSSTR
art. 101 OSSTR
art. 107 OSSTR
Incarto n.
52.2006.124
Lugano
13 settembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 2006 del
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 14 marzo 2006 (no. 1262) del Consiglio
di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dalla CO 1
avverso le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio
di Chiasso sul FU 18/2005 del 4 marzo 2005 (posa del segn. 2.09 "divieto
di circolazione per rimorchi" + tavola complementare "3.5t" a
carico di diverse strade del quartiere Soldini);
viste le risposte:
- 11 aprile 2006 del
Consiglio di Stato;
- 12 aprile 2006 del
Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
- 9 giugno 2006 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nel 2004
oltre 150 abitanti del quartiere Soldini di Chiasso si sono rivolti al municipio
per denunciare i problemi di sicurezza, di inquinamento atmosferico e di disturbo
fonico creati dal continuo transito di autoarticolati nella zona, che il
vigente PR destina alla residenza. A seguito di ulteriori vicissitudini che non
occorre evocare nel dettaglio, il 22 febbraio 2005 il municipio di Chiasso ha quindi
risolto l'introduzione delle seguenti prescrizioni locali concernenti il
traffico, pubblicandole sul FU 18/2005 del 4 marzo seguente:
Comparto Quartiere
di via Soldini
Via Gen. Guisan
intersezione con via 1. Agosto
* segn. 2.09
"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare "3.5t"
+ Eccezione: con permesso della Polizia comunale
Via Antonio Chiesa intersezione con via 1. Agosto
* segn. 2.09
"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare
"3.5t"
Via Antonio Chiesa intersezione con via Milano
* segn. 2.09
"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare
"3.5t"
Via Grütli intersezione con via Soldini
* segn. 2.09
"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare
"3.5t"
Via Torriani intersezione con via Soldini
* segn. 2.09
"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare
"3.5t"
Via Pier Francesco Mola intersezione con via Soldini
* segn. 2.09
"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare
"3.5t"
Via Guglielmo Tell intersezione con via Soldini
* segn. 2.09
"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare
"3.5t"
Via Giocondo Albertolli intersezione con via Soldini
* segn. 2.09
"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare
"3.5t" + Eccezione: con permesso della Polizia comunale
Via dei Canova intersezione con via Soldini
* segn. 2.09
"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare
"3.5t" + Eccezione: con permesso della Polizia comunale
Via Carlo Pasta intersezione con via Soldini
* segn. 2.09
"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare
"3.5t"
In calce alla pubblicazione erano indicati i
rimedi di diritto, con l'avvertenza che un'eventuale impugnativa avrebbe avuto
effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un asterisco. In pratica,
l'autorità comunale - fatte salve alcune eccezioni debitamente autorizzate - ha
deciso di vietare nel quartiere Soldini la circolazione a tutti i veicoli a
motore con rimorchio avente un peso totale superiore a 3.5t (vedi art. 19 cpv.
1 lett. f OSStr), rendendo immediatamente esecutiva tale disciplina.
B. Contro tali
misure è insorto davanti al Consiglio di Stato un gruppo di sette imprese
attive nel campo delle spedizioni, del trasporto e del commercio con sede nella
zona interessata dalla nuova segnaletica (CO 1). Identica iniziativa è stata
assunta da una ditta proprietaria di fondi siti all'interno del comprensorio
gravato dalle limitazioni (__________).
Sollecitato
il conferimento dell'effetto sospensivo alle loro impugnative, le ricorrenti hanno
avversato le prescrizioni pubblicate siccome ingiustificate, prive di base legale
e lesive del principio di proporzionalità, nonché di numerosi diritti costituzionali,
in particolare della libertà economica e della garanzia della proprietà.
C. Con
decisione 4 aprile 2005 il Presidente del Consiglio di Stato ha concesso l'effetto
sospensivo ai due gravami presentati contro la segnaletica riguardante il
quartiere Soldini. La misura provvisionale non è stata impugnata.
D. Il
Consiglio di Stato ha statuito nel merito il 14 marzo 2006, respingendo l'impugnativa
presentata dalla __________, da un lato, e accogliendo parzialmente ai sensi
dei considerandi il ricorso interposto dalla CO 1, dall'altro.
Narrati i fatti ed individuato nell'art. 3
cpv. 4 LCStr il fondamento delle controverse prescrizioni locali concernenti il
traffico, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che i
provvedimenti adottati fossero giustificati dalla necessità di limitare adeguatamente
l'intenso traffico pesante presente all'interno del comparto residenziale del quartiere
Soldini. A salvaguardia del principio di proporzionalità, ha tuttavia reputato
che quattro società operanti nella zona (__________) dovessero beneficiare di autorizzazioni
eccezionali di transito. Donde la conferma della segnaletica avversata, con l'ingiunzione
al municipio di rilasciare una deroga alle predette società.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, segnatamente avverso il dispositivo che dispone la
concessione delle deroghe di transito, è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo il comune di Chiasso, postulandone l’annullamento.
Il
ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella misura in cui disattende
la vigente pianificazione comunale (PPQS e piano viario) e si fonda su un
apprezzamento giuridico erroneo della situazione fattuale. L'autorità di ricorso
di prime cure avrebbe trascurato in particolare di considerare che all'interno
della zona di PP del quartiere Soldini, nel perimetro delimitato da via Chiesa -
via 1° Agosto - via Soldini - via ai Crotti, è già in fase di attuazione la
pedonalizzazione di via Guisan prevista dal piano viario. Questa circostanza, oltre
al fatto che via __________ è gravata da un "divieto di accesso"
posto all'intersezione con via __________, rende impraticabile la deroga a
favore della __________ così come prospettata nella pronunzia governativa, la
quale vanifica peraltro l'intento di preservare la zona residenziale del
quartiere Soldini da tutti gli inconvenienti legati all'odierno traffico
pesante che la percorre. D'altra parte, i veicoli della ditta in questione potrebbero
tranquillamente raggiungere la loro sede transitando da via __________, dove
potrebbe essere predisposta un'adeguata entrata alla proprietà. Questa
soluzione sarebbe attuabile, conforme al PR e rispettosa dell'asse pedonale
lungo via Guisan.
Secondo l'insorgente, per la __________ vale
lo stesso ragionamento di natura pianificatoria svolto in precedenza. La deroga
si appalesa peraltro inattuabile, ritenuto che già attualmente gli automezzi
pesanti della società devono effettuare molteplici manovre per accedere con
difficoltà al magazzino di via __________.
Quanto alle ditte __________, trattasi di
società che si sono insediate sul mapp. __________ solo nel 2004. Esse svolgono
un'attività incompatibile con la funzione residenziale assegnata al fondo che
le accoglie e hanno dato adito a un cambiamento di destinazione non
autorizzato, atteso che i vani occupati - in precedenza adibiti abusivamente a
coltivazione e deposito di canapa - beneficiano unicamente di una licenza
edilizia per essere utilizzati come uffici. Il Consiglio di Stato non poteva
dunque rifarsi alla tutela delle situazioni acquisite per imporre al municipio
il rilascio di deroghe di transito a loro favore.
F. All’accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad
identica conclusione sono pervenuti la CO 1, i quali si sono limitati a
contestare brevemente le tesi del ricorrente.
Il
Dipartimento del territorio, per il tramite dell’ufficio segnaletica stradale e
impianti pubblicitari, si è rimesso in pratica al giudizio del Tribunale
ricordando che in materia di segnaletica stradale il municipio di Chiasso fruisce
di delega dipartimentale ed è quindi abilitato ad adottare ogni provvedimento
che reputa necessario.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 107 cpv. 1
LCStr e 10 cpv. 2 LALCStr.
La
legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 1
LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv.
1 PAmm). Il Tribunale rinuncia all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente
siccome insuscettibili di procuragli la cognizione di ulteriori elementi
rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Non occorre in particolare
esperire un sopralluogo per visionare una situazione che emerge con sufficiente
chiarezza dalle tavole processuali ed è perfettamente nota al Tribunale per conoscenza
diretta. Per il resto, ad eventuali lacune nell'accertamento dei fatti poste in
essere dall'autorità inferiore si potrà se del caso porre rimedio rinviandole la
causa per nuovo giudizio previa adeguata sanatoria (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
Con il
giudizio impugnato il Consiglio di Stato ha in sostanza confermato la segnaletica
pubblicata, imponendo tuttavia il rilascio di deroghe a favore delle ricorrenti
__________. A fronte di questa soluzione, incomprensibile si avvera il dispositivo
2.
della pronunzia 14 marzo 2006 nella misura accoglie parzialmente il ricorso
proposto da tutti i litisconsorti facoltativi raggruppatisi attorno alla CO 1.
In realtà, coerentemente con le motivazioni addotte, il Governo avrebbe dovuto
accogliere parzialmente soltanto il gravame delle quattro società gratificate con
l'ottenimento di una deroga e respingere l'impugnativa presentata dagli altri
litisconsorti, soccombenti su tutta la linea al pari della __________, che ha
agito autonomamente inoltrando un atto di ricorso proprio. Il che avrebbe
dovuto indurre l'autorità di ricorso di prime cure a ripartire differentemente
spese e ripetibili, tenendo conto dell'effettivo grado di soccombenza
imputabile ad ogni comparente.
Il comune
di Chiasso ha impugnato anche il dispositivo 5 della querelata pronunzia
relativo alla suddivisione di spese e ripetibili, contestando in particolare
quest'ultimo aggravio. Su questo specifico punto il suo gravame si avvera di
primo acchito fondato per le ragioni dianzi esposte, indipendentemente
dall'esito delle censure sollevate sul tema cruciale delle deroghe imposte dal
Consiglio di Stato.
3.
3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo LCStr i
cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate
strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro quali limiti i
cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa
contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione
dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande
transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente. Il capoverso
seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere
emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente
toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o
la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni
locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere
limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4
LCStr).
Dalla
sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni
della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte
al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere tenuti
distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art. 3
cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla
legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 N. 60).
Nella
fattispecie è indubbio che i provvedimenti adottati dal municipio di Chiasso non
rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma
rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali,
ovvero dalla necessità di limitare una certa tipologia di traffico pesante all'interno
del quartiere residenziale delimitato a N da via Soldini. Una simile misura può essere adottata soltanto alle condizioni più
restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, la prescrizione
deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli
interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere
prescritti e collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte,
se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna
scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il
minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).
3.2
Le
controverse prescrizioni locali del traffico mirano all'eliminazione dell'intenso
traffico di autoarticolati all'interno della zona residenziale del quartiere
Soldini, la cui rete viaria è caratterizzata da semplici strade di servizio e
da una futura dorsale riservata al transito pedonale/ciclabile. Lo scopo
perseguito dal municipio è quello di ovviare all'inquinamento atmosferico, ai
disturbi fonici e alle situazioni pericolose create da una specifica categoria
di automezzi pesanti, particolarmente ingombranti, in un comparto territoriale
votato all'abitazione che ospita pure una scuola dell'infanzia. L’interesse
pubblico che sorregge la posa della segnaletica è pertanto indubbio. Le strade
di cui trattasi non sono state concepite né strutturate per essere percorse da
autoarticolati come accade attualmente. Né, così impiegate, risultano in sintonia
con la pianificazione vigente, segnatamente con il piano del traffico che il
Consiglio di Stato ha avvallato il 22 gennaio 2002 nel contesto dell'approvazione
del PP del quartiere Soldini (PPQS). La rete viaria all'interno del
quadrilatero racchiuso tra via Chiesa, via 1° Agosto, via Soldini e via ai Crotti
è infatti consacrata al mero traffico di servizio, con caratteristiche e calibri
delle strade predisposti in funzione di questa utilizzazione, mentre l'arteria
centrale è addirittura riservata a pedoni e ciclisti.
La
decisione di posare i segnali di "divieto di
circolazione per rimorchi" con la tavola complementare "3.5t" di
principio non presta dunque il fianco a critiche,
rivelandosi del tutto corretta anche dal profilo della necessità.
4.
Il
Consiglio di Stato è pervenuto a conclusione pressoché identica, ma per ragioni
dedotte dal principio di proporzionalità ha ordinato al municipio di rilasciare
delle deroghe di transito alle ricorrenti __________.
4.1
La deroga è notoriamente un'autorizzazione
eccezionale che l'autorità competente può rilasciare qualora la legge le conceda
simile facoltà al fine di attenuare le conseguenze derivanti da una rigida
applicazione delle norme a cui è riferita, nei casi particolari in cui
l'interesse pubblico - valutato in conformità degli scopi perseguiti dalla prescrizione
cui si intende derogare - non giustifica il sacrificio imposto al richiedente
(cfr. Scolari, Diritto amministrativo, N. 790 ss.; Imboden/Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 37 B III a e rimandi). Deroghe
possono essere accordate soltanto in casi veramente eccezionali. La situazione
del beneficiario deve insomma apparire del tutto straordinaria e tale da
giustificare un'applicazione della legge meno rigorosa di quella praticata nei
casi normali. Deroghe possono inoltre essere concesse soltanto nei casi in cui
l'interesse pubblico non giustifichi il sacrificio imposto al privato.
Eccezioni non si giustificano qualora l'interesse pubblico, valutato in
conformità degli scopi perseguiti dalla norma cui si intende derogare, prevale
su quello del singolo amministrato.
Questione di diritto è quella a sapere se
siano dati gli estremi del caso eccezionale. Rimessa all'apprezzamento
dell'autorità è invece quella a sapere quali provvedimenti debbano essere adottati
per attenuare le conseguenze derivanti da una rigida applicazione della legge
(RDAT I-1999 N. 21, II-1994 N. 50).
4.2
In materia di segnaletica, eccezioni
alle prescrizioni esposte devono essere menzionate su una tavola complementare
in applicazione delle disposizioni degli art. 63-65 (cfr. art. 17 cpv. 1
OSStr). La loro collocazione presuppone l'adempimento degli stessi obblighi
procedurali sanciti per la posa del segnale che vanno ad integrare. Quanto
disposto sulla tavola complementare (ad esempio: "autorizzazione con
permesso speciale scritto") costituisce in sostanza la base legale che
consente all'autorità, ricorrendo i necessari requisiti di eccezionalità, di
concedere deroghe alla prescrizione principale mediante l'adozione di una decisione
formale in tal senso (vedi Bussy-Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, N. 1.2. ad art. 17 OSR; GAAC 1992 N. 41).
4.3
Poste queste premesse, risulta evidente
che laddove impone il rilascio di una deroga alla __________ per transitare su
via __________, la decisione del Consiglio di Stato risulta inattuabile e
lesiva del diritto già solo perché dispone la concessione di un'autorizzazione
eccezionale senza la necessaria base legale, atteso che all'intersezione via __________
/via __________ non è prevista alcuna tavola complementare recante la scritta "autorizzazione
con permesso speciale scritto" o dicitura simile e il Governo ha omesso di
imporne l'esposizione. Agli atti mancano inoltre elementi per valutare se la
situazione della __________ - che ha sede in via __________ e che in via __________
possiede un semplice magazzino - presenta effettivamente caratteristiche di straordinarietà
tali da giustificare il rilascio di una deroga al controverso divieto di
circolazione per rimorchi (attività svolte in via __________, numero e natura
dei trasporti, possibilità di far capo ad automezzi pesanti non soggetti alle
limitazioni previste, eventuali operazioni di sdoganamento o di altro genere esperibili
altrove, ecc.).
Analogo discorso vale per la __________. La
deroga prospettata dalla prima istanza di ricorso nel senso di permettere il
transito degli articolati in via Chiesa/via Grütli/via Soldini non è ammissibile
per assenza di base legale, nonché per il contrasto intollerabile che si
verrebbe a creare con il PPQS, segnatamente con la futura zona pedonale
prevista proprio a partire dall'incrocio via __________ /via __________ situato
a ridosso del mapp. __________ che ospita la società. Stando così le cose, bisogna
prioritariamente cercare delle alternative verso E, studiando tutte le possibili
varianti di accesso da via __________, ove esiste un'entrata al fondo di ottime
dimensioni. Qualora una soluzione in questo senso non fosse oggettivamente concretizzabile,
in subordine occorrerà valutare come per la __________ se esistono i
presupposti di eccezionalità per il rilascio di una deroga, che in ogni modo
potrà essere accordata solo per percorrere via Chiesa e l'estrema parte meridionale
di via Grütli.
Quanto alla __________, di recente insediatesi
sul mapp. __________ all'intersezione via __________ /via __________, il
Consiglio di Stato ha ritenuto in sostanza che pur trovandosi in conflitto con
l'utilizzazione residenziale prevista dal pregresso PPQS, entrambe le ditte di
trasporti dovessero essere poste al beneficio di una deroga di transito in
forza della garanzia della proprietà - intesa quale tutela delle situazioni
acquisite - stante l'assenza di una comprovata modifica delle condizioni di utilizzazione
dei locali in cui hanno preso sede. Sennonché il Governo non ha svolto alcuna
indagine circa il genere di attività ammessa nello stabile al mapp. __________
(segnatamente nell'ala che si affaccia su via dei __________), né ha accertato altrimenti
la sussistenza di procedure o licenze edilizie volte ad autorizzare eventuali
cambiamenti di destinazione succedutisi nel tempo. A torto, poiché la documentazione
prodotta in questa sede dal ricorrente dimostra che nel febbraio del 2003 il
Governo è intervenuto quale autorità di ricorso in materia edilizia confermando
un ordine emanato dal municipio di Chiasso al fine di sospendere un'attività abusiva
di coltivazione della canapa svolta in alcuni vani dell'edificio, che potevano
essere adibiti unicamente ad ufficio (ris. no. 788 del 18 febbraio 2003). Non è
detto che si tratti degli stessi locali attualmente occupati dalla __________,
ma a fronte di tali accadimenti e in mancanza di adeguate verifiche il
Consiglio di Stato non poteva lapidariamente affermare che le due società hanno
ripreso senza soluzione di continuità l'attività esercitata in loco da un'altra
ditta di trasporti e quindi dovevano beneficiare di una deroga di transito siccome
protette dagli effetti della garanzia della proprietà.
5.
Sulla
scorta di quanto precede l'impugnativa del comune di Chiasso deve essere
parzialmente accolta, annullando i dispositivi 2, 4 e 5 del giudizio querelato
e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché emani una nuova decisione
in esito ad un'adeguata istruttoria.
Date
le circostanze, non si preleva tassa di giudizio. Le ripetibili sono invece
poste a carico dei resistenti proporzionalmente al loro grado di soccombenza
(art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 5 LCStr; 17, 19, 63-65, 101, 106,
107, 108 OSStr; 5, 10 LALCStr; 24 RLACS; 3, 18, 28, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. i
dispositivi 2, 4 e 5 della decisione 14 marzo 2006 (no. 1262) del Consiglio di
Stato sono annullati;
1.2. gli
atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione
esperiti i necessari accertamenti.
2. Non si
prelevano spese, né tassa di giustizia. Ogni membro del litisconsorzio guidato
dalla __________ verserà al ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro
30 giorni dalla sua intimazione.
4. Intimazione
a:
patr. dagli e;
patr. dall'avv.;
;
;
Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 3
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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