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Decisione

52.2006.124

Posa di segnaletica volta a limitare il traffico pesante all'interno di un comparto residenziale. Condizioni per poter concedere delle deroghe

13 settembre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel 2004

oltre 150 abitanti del quartiere Soldini di Chiasso si sono rivolti al municipio

per denunciare i problemi di sicurezza, di inquinamento atmosferico e di disturbo

fonico creati dal continuo transito di autoarticolati nella zona, che il

vigente PR destina alla residenza. A seguito di ulteriori vicissitudini che non

occorre evocare nel dettaglio, il 22 febbraio 2005 il municipio di Chiasso ha quindi

risolto l'introduzione delle seguenti prescrizioni locali concernenti il

traffico, pubblicandole sul FU 18/2005 del 4 marzo seguente:

Comparto Quartiere

di via Soldini

Via Gen. Guisan

intersezione con via 1. Agosto

* segn. 2.09

"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare "3.5t"

+ Eccezione: con permesso della Polizia comunale

Via Antonio Chiesa intersezione con via 1. Agosto

* segn. 2.09

"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare

"3.5t"

Via Antonio Chiesa intersezione con via Milano

* segn. 2.09

"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare

"3.5t"

Via Grütli intersezione con via Soldini

* segn. 2.09

"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare

"3.5t"

Via Torriani intersezione con via Soldini

* segn. 2.09

"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare

"3.5t"

Via Pier Francesco Mola intersezione con via Soldini

* segn. 2.09

"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare

"3.5t"

Via Guglielmo Tell intersezione con via Soldini

* segn. 2.09

"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare

"3.5t"

Via Giocondo Albertolli intersezione con via Soldini

* segn. 2.09

"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare

"3.5t" + Eccezione: con permesso della Polizia comunale

Via dei Canova intersezione con via Soldini

* segn. 2.09

"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare

"3.5t" + Eccezione: con permesso della Polizia comunale

Via Carlo Pasta intersezione con via Soldini

* segn. 2.09

"Divieto di circolazione per rimorchi" + tavola complementare

"3.5t"

In calce alla pubblicazione erano indicati i

rimedi di diritto, con l'avvertenza che un'eventuale impugnativa avrebbe avuto

effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un asterisco. In pratica,

l'autorità comunale - fatte salve alcune eccezioni debitamente autorizzate - ha

deciso di vietare nel quartiere Soldini la circolazione a tutti i veicoli a

motore con rimorchio avente un peso totale superiore a 3.5t (vedi art. 19 cpv.

1 lett. f OSStr), rendendo immediatamente esecutiva tale disciplina.

B. Contro tali

misure è insorto davanti al Consiglio di Stato un gruppo di sette imprese

attive nel campo delle spedizioni, del trasporto e del commercio con sede nella

zona interessata dalla nuova segnaletica (CO 1). Identica iniziativa è stata

assunta da una ditta proprietaria di fondi siti all'interno del comprensorio

gravato dalle limitazioni (__________).

Sollecitato

il conferimento dell'effetto sospensivo alle loro impugnative, le ricorrenti hanno

avversato le prescrizioni pubblicate siccome ingiustificate, prive di base legale

e lesive del principio di proporzionalità, nonché di numerosi diritti costituzionali,

in particolare della libertà economica e della garanzia della proprietà.

C. Con

decisione 4 aprile 2005 il Presidente del Consiglio di Stato ha concesso l'effetto

sospensivo ai due gravami presentati contro la segnaletica riguardante il

quartiere Soldini. La misura provvisionale non è stata impugnata.

D. Il

Consiglio di Stato ha statuito nel merito il 14 marzo 2006, respingendo l'impugnativa

presentata dalla __________, da un lato, e accogliendo parzialmente ai sensi

dei considerandi il ricorso interposto dalla CO 1, dall'altro.

Narrati i fatti ed individuato nell'art. 3

cpv. 4 LCStr il fondamento delle controverse prescrizioni locali concernenti il

traffico, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che i

provvedimenti adottati fossero giustificati dalla necessità di limitare adeguatamente

l'intenso traffico pesante presente all'interno del comparto residenziale del quartiere

Soldini. A salvaguardia del principio di proporzionalità, ha tuttavia reputato

che quattro società operanti nella zona (__________) dovessero beneficiare di autorizzazioni

eccezionali di transito. Donde la conferma della segnaletica avversata, con l'ingiunzione

al municipio di rilasciare una deroga alle predette società.

E. Contro il

predetto giudizio governativo, segnatamente avverso il dispositivo che dispone la

concessione delle deroghe di transito, è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo il comune di Chiasso, postulandone l’annullamento.

Il

ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella misura in cui disattende

la vigente pianificazione comunale (PPQS e piano viario) e si fonda su un

apprezzamento giuridico erroneo della situazione fattuale. L'autorità di ricorso

di prime cure avrebbe trascurato in particolare di considerare che all'interno

della zona di PP del quartiere Soldini, nel perimetro delimitato da via Chiesa -

via 1° Agosto - via Soldini - via ai Crotti, è già in fase di attuazione la

pedonalizzazione di via Guisan prevista dal piano viario. Questa circostanza, oltre

al fatto che via __________ è gravata da un "divieto di accesso"

posto all'intersezione con via __________, rende impraticabile la deroga a

favore della __________ così come prospettata nella pronunzia governativa, la

quale vanifica peraltro l'intento di preservare la zona residenziale del

quartiere Soldini da tutti gli inconvenienti legati all'odierno traffico

pesante che la percorre. D'altra parte, i veicoli della ditta in questione potrebbero

tranquillamente raggiungere la loro sede transitando da via __________, dove

potrebbe essere predisposta un'adeguata entrata alla proprietà. Questa

soluzione sarebbe attuabile, conforme al PR e rispettosa dell'asse pedonale

lungo via Guisan.

Secondo l'insorgente, per la __________ vale

lo stesso ragionamento di natura pianificatoria svolto in precedenza. La deroga

si appalesa peraltro inattuabile, ritenuto che già attualmente gli automezzi

pesanti della società devono effettuare molteplici manovre per accedere con

difficoltà al magazzino di via __________.

Quanto alle ditte __________, trattasi di

società che si sono insediate sul mapp. __________ solo nel 2004. Esse svolgono

un'attività incompatibile con la funzione residenziale assegnata al fondo che

le accoglie e hanno dato adito a un cambiamento di destinazione non

autorizzato, atteso che i vani occupati - in precedenza adibiti abusivamente a

coltivazione e deposito di canapa - beneficiano unicamente di una licenza

edilizia per essere utilizzati come uffici. Il Consiglio di Stato non poteva

dunque rifarsi alla tutela delle situazioni acquisite per imporre al municipio

il rilascio di deroghe di transito a loro favore.

F. All’accoglimento

del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad

identica conclusione sono pervenuti la CO 1, i quali si sono limitati a

contestare brevemente le tesi del ricorrente.

Il

Dipartimento del territorio, per il tramite dell’ufficio segnaletica stradale e

impianti pubblicitari, si è rimesso in pratica al giudizio del Tribunale

ricordando che in materia di segnaletica stradale il municipio di Chiasso fruisce

di delega dipartimentale ed è quindi abilitato ad adottare ogni provvedimento

che reputa necessario.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 107 cpv. 1

LCStr e 10 cpv. 2 LALCStr.

La

legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 1

LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv.

1 PAmm). Il Tribunale rinuncia all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente

siccome insuscettibili di procuragli la cognizione di ulteriori elementi

rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Non occorre in particolare

esperire un sopralluogo per visionare una situazione che emerge con sufficiente

chiarezza dalle tavole processuali ed è perfettamente nota al Tribunale per conoscenza

diretta. Per il resto, ad eventuali lacune nell'accertamento dei fatti poste in

essere dall'autorità inferiore si potrà se del caso porre rimedio rinviandole la

causa per nuovo giudizio previa adeguata sanatoria (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

Con il

giudizio impugnato il Consiglio di Stato ha in sostanza confermato la segnaletica

pubblicata, imponendo tuttavia il rilascio di deroghe a favore delle ricorrenti

__________. A fronte di questa soluzione, incomprensibile si avvera il dispositivo

2.

della pronunzia 14 marzo 2006 nella misura accoglie parzialmente il ricorso

proposto da tutti i litisconsorti facoltativi raggruppatisi attorno alla CO 1.

In realtà, coerentemente con le motivazioni addotte, il Governo avrebbe dovuto

accogliere parzialmente soltanto il gravame delle quattro società gratificate con

l'ottenimento di una deroga e respingere l'impugnativa presentata dagli altri

litisconsorti, soccombenti su tutta la linea al pari della __________, che ha

agito autonomamente inoltrando un atto di ricorso proprio. Il che avrebbe

dovuto indurre l'autorità di ricorso di prime cure a ripartire differentemente

spese e ripetibili, tenendo conto dell'effettivo grado di soccombenza

imputabile ad ogni comparente.

Il comune

di Chiasso ha impugnato anche il dispositivo 5 della querelata pronunzia

relativo alla suddivisione di spese e ripetibili, contestando in particolare

quest'ultimo aggravio. Su questo specifico punto il suo gravame si avvera di

primo acchito fondato per le ragioni dianzi esposte, indipendentemente

dall'esito delle censure sollevate sul tema cruciale delle deroghe imposte dal

Consiglio di Stato.

3.

3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo LCStr i

cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate

strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro quali limiti i

cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa

contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione

dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande

transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente. Il capoverso

seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere

emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente

toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o

la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni

locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere

limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4

LCStr).

Dalla

sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni

della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte

al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere tenuti

distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art. 3

cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla

legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 N. 60).

Nella

fattispecie è indubbio che i provvedimenti adottati dal municipio di Chiasso non

rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma

rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali,

ovvero dalla necessità di limitare una certa tipologia di traffico pesante all'interno

del quartiere residenziale delimitato a N da via Soldini. Una simile misura può essere adottata soltanto alle condizioni più

restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, la prescrizione

deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli

interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere

prescritti e collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte,

se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna

scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il

minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).

3.2

Le

controverse prescrizioni locali del traffico mirano all'eliminazione dell'intenso

traffico di autoarticolati all'interno della zona residenziale del quartiere

Soldini, la cui rete viaria è caratterizzata da semplici strade di servizio e

da una futura dorsale riservata al transito pedonale/ciclabile. Lo scopo

perseguito dal municipio è quello di ovviare all'inquinamento atmosferico, ai

disturbi fonici e alle situazioni pericolose create da una specifica categoria

di automezzi pesanti, particolarmente ingombranti, in un comparto territoriale

votato all'abitazione che ospita pure una scuola dell'infanzia. L’interesse

pubblico che sorregge la posa della segnaletica è pertanto indubbio. Le strade

di cui trattasi non sono state concepite né strutturate per essere percorse da

autoarticolati come accade attualmente. Né, così impiegate, risultano in sintonia

con la pianificazione vigente, segnatamente con il piano del traffico che il

Consiglio di Stato ha avvallato il 22 gennaio 2002 nel contesto dell'approvazione

del PP del quartiere Soldini (PPQS). La rete viaria all'interno del

quadrilatero racchiuso tra via Chiesa, via 1° Agosto, via Soldini e via ai Crotti

è infatti consacrata al mero traffico di servizio, con caratteristiche e calibri

delle strade predisposti in funzione di questa utilizzazione, mentre l'arteria

centrale è addirittura riservata a pedoni e ciclisti.

La

decisione di posare i segnali di "divieto di

circolazione per rimorchi" con la tavola complementare "3.5t" di

principio non presta dunque il fianco a critiche,

rivelandosi del tutto corretta anche dal profilo della necessità.

4.

Il

Consiglio di Stato è pervenuto a conclusione pressoché identica, ma per ragioni

dedotte dal principio di proporzionalità ha ordinato al municipio di rilasciare

delle deroghe di transito alle ricorrenti __________.

4.1

La deroga è notoriamente un'autorizzazione

eccezionale che l'autorità competente può rilasciare qualora la legge le conceda

simile facoltà al fine di attenuare le conseguenze derivanti da una rigida

applicazione delle norme a cui è riferita, nei casi particolari in cui

l'interesse pubblico - valutato in conformità degli scopi perseguiti dalla prescrizione

cui si intende derogare - non giustifica il sacrificio imposto al richiedente

(cfr. Scolari, Diritto amministrativo, N. 790 ss.; Imboden/Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 37 B III a e rimandi). Deroghe

possono essere accordate soltanto in casi veramente eccezionali. La situazione

del beneficiario deve insomma apparire del tutto straordinaria e tale da

giustificare un'applicazione della legge meno rigorosa di quella praticata nei

casi normali. Deroghe possono inoltre essere concesse soltanto nei casi in cui

l'interesse pubblico non giustifichi il sacrificio imposto al privato.

Eccezioni non si giustificano qualora l'interesse pubblico, valutato in

conformità degli scopi perseguiti dalla norma cui si intende derogare, prevale

su quello del singolo amministrato.

Questione di diritto è quella a sapere se

siano dati gli estremi del caso eccezionale. Rimessa all'apprezzamento

dell'autorità è invece quella a sapere quali provvedimenti debbano essere adottati

per attenuare le conseguenze derivanti da una rigida applicazione della legge

(RDAT I-1999 N. 21, II-1994 N. 50).

4.2

In materia di segnaletica, eccezioni

alle prescrizioni esposte devono essere menzionate su una tavola complementare

in applicazione delle disposizioni degli art. 63-65 (cfr. art. 17 cpv. 1

OSStr). La loro collocazione presuppone l'adempimento degli stessi obblighi

procedurali sanciti per la posa del segnale che vanno ad integrare. Quanto

disposto sulla tavola complementare (ad esempio: "autorizzazione con

permesso speciale scritto") costituisce in sostanza la base legale che

consente all'autorità, ricorrendo i necessari requisiti di eccezionalità, di

concedere deroghe alla prescrizione principale mediante l'adozione di una decisione

formale in tal senso (vedi Bussy-Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, N. 1.2. ad art. 17 OSR; GAAC 1992 N. 41).

4.3

Poste queste premesse, risulta evidente

che laddove impone il rilascio di una deroga alla __________ per transitare su

via __________, la decisione del Consiglio di Stato risulta inattuabile e

lesiva del diritto già solo perché dispone la concessione di un'autorizzazione

eccezionale senza la necessaria base legale, atteso che all'intersezione via __________

/via __________ non è prevista alcuna tavola complementare recante la scritta "autorizzazione

con permesso speciale scritto" o dicitura simile e il Governo ha omesso di

imporne l'esposizione. Agli atti mancano inoltre elementi per valutare se la

situazione della __________ - che ha sede in via __________ e che in via __________

possiede un semplice magazzino - presenta effettivamente caratteristiche di straordinarietà

tali da giustificare il rilascio di una deroga al controverso divieto di

circolazione per rimorchi (attività svolte in via __________, numero e natura

dei trasporti, possibilità di far capo ad automezzi pesanti non soggetti alle

limitazioni previste, eventuali operazioni di sdoganamento o di altro genere esperibili

altrove, ecc.).

Analogo discorso vale per la __________. La

deroga prospettata dalla prima istanza di ricorso nel senso di permettere il

transito degli articolati in via Chiesa/via Grütli/via Soldini non è ammissibile

per assenza di base legale, nonché per il contrasto intollerabile che si

verrebbe a creare con il PPQS, segnatamente con la futura zona pedonale

prevista proprio a partire dall'incrocio via __________ /via __________ situato

a ridosso del mapp. __________ che ospita la società. Stando così le cose, bisogna

prioritariamente cercare delle alternative verso E, studiando tutte le possibili

varianti di accesso da via __________, ove esiste un'entrata al fondo di ottime

dimensioni. Qualora una soluzione in questo senso non fosse oggettivamente concretizzabile,

in subordine occorrerà valutare come per la __________ se esistono i

presupposti di eccezionalità per il rilascio di una deroga, che in ogni modo

potrà essere accordata solo per percorrere via Chiesa e l'estrema parte meridionale

di via Grütli.

Quanto alla __________, di recente insediatesi

sul mapp. __________ all'intersezione via __________ /via __________, il

Consiglio di Stato ha ritenuto in sostanza che pur trovandosi in conflitto con

l'utilizzazione residenziale prevista dal pregresso PPQS, entrambe le ditte di

trasporti dovessero essere poste al beneficio di una deroga di transito in

forza della garanzia della proprietà - intesa quale tutela delle situazioni

acquisite - stante l'assenza di una comprovata modifica delle condizioni di utilizzazione

dei locali in cui hanno preso sede. Sennonché il Governo non ha svolto alcuna

indagine circa il genere di attività ammessa nello stabile al mapp. __________

(segnatamente nell'ala che si affaccia su via dei __________), né ha accertato altrimenti

la sussistenza di procedure o licenze edilizie volte ad autorizzare eventuali

cambiamenti di destinazione succedutisi nel tempo. A torto, poiché la documentazione

prodotta in questa sede dal ricorrente dimostra che nel febbraio del 2003 il

Governo è intervenuto quale autorità di ricorso in materia edilizia confermando

un ordine emanato dal municipio di Chiasso al fine di sospendere un'attività abusiva

di coltivazione della canapa svolta in alcuni vani dell'edificio, che potevano

essere adibiti unicamente ad ufficio (ris. no. 788 del 18 febbraio 2003). Non è

detto che si tratti degli stessi locali attualmente occupati dalla __________,

ma a fronte di tali accadimenti e in mancanza di adeguate verifiche il

Consiglio di Stato non poteva lapidariamente affermare che le due società hanno

ripreso senza soluzione di continuità l'attività esercitata in loco da un'altra

ditta di trasporti e quindi dovevano beneficiare di una deroga di transito siccome

protette dagli effetti della garanzia della proprietà.

5.

Sulla

scorta di quanto precede l'impugnativa del comune di Chiasso deve essere

parzialmente accolta, annullando i dispositivi 2, 4 e 5 del giudizio querelato

e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché emani una nuova decisione

in esito ad un'adeguata istruttoria.

Date

le circostanze, non si preleva tassa di giudizio. Le ripetibili sono invece

poste a carico dei resistenti proporzionalmente al loro grado di soccombenza

(art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 5 LCStr; 17, 19, 63-65, 101, 106,

107, 108 OSStr; 5, 10 LALCStr; 24 RLACS; 3, 18, 28, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. i

dispositivi 2, 4 e 5 della decisione 14 marzo 2006 (no. 1262) del Consiglio di

Stato sono annullati;

1.2. gli

atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione

esperiti i necessari accertamenti.

2. Non si

prelevano spese, né tassa di giustizia. Ogni membro del litisconsorzio guidato

dalla __________ verserà al ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro

30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione

a:

patr. dagli e;

patr. dall'avv.;

;

;

Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 3

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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