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Decisione

52.2006.126

Dichiarazione di ritiro dell'impugnativa

18 maggio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.126

Data decisione, Autorità:

18.05.2006, TRAM

Titolo:

Dichiarazione di ritiro dell'impugnativa

RIPETIBILI

TASSA DI GIUSTIZIA

art. 28 LPAMM

art. 31 LPAMM

Incarto n.

52.2006.126

Lugano

18 maggio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 aprile 2006 del

Consorzio

·

RI 1

·

RI 2

·

RI 3

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 21 marzo 2006 del Consiglio di Stato

(n. 1298) che aggiudica al consorzio CO 1 i lavori di pavimentazione e manutenzione

della rete delle strade cantonali, biennio 2006 - 2007, lotto __________ L__________;

viste le risposte:

- 12 aprile 2006 dell'ULSA;

- 24 aprile 2006 del

consorzio CO 1;

- 25 aprile 2006 della

Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio;

preso atto dello scritto 12 maggio 2006 del

ricorrente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 7

dicembre 2005 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,

retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare

quattro lotti dei lavori di pavimentazione e manutenzione della rete delle

strade cantonali, biennio 2006 - 2007 (FU 99/2005; pag. 8258 seg.);

che la posizione 224.100 delle disposizioni

particolari del capitolato stabiliva i criteri d'aggiudicazione;

che il secondo criterio, inteso a verificare

l'attendibilità dei prezzi dell'offerta, era ponderato nella misura del

25% e definito come segue:

Valutazione dei prezzi principali,

soprattutto in rapporto ai quantitativi e a possibili travasi d'oneri tra

posizioni del capitolato.

La valutazione dell'attendibilità del

prezzo avviene verificando il 20% delle posizioni più importanti dal punto di

vista economico dell'elenco prezzi (derivanti dal preventivo) producenti ca. l'80%

del volume dell'offerta.

Verifica dell'importo risultante dal 20%

delle posizioni.

Tale importo viene confrontato con l'analogo

del preventivo del committente, assegnando il punteggio in base alla seguente

formula: .....omissis....

che la posizione 238.300 delle disposizioni

Considerandi

particolari del concorso stabiliva inoltre che:

Con riferimento all'art. 34 LCPubb il

committente si riserva di non deliberare i lavori qualora l'importo dell'offerta

non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non sia più

sostenibile:

A tale scopo il committente deposita presso

la Cancelleria dello Stato in busta chiusa sigillata, un preventivo quale

importo massimo di spesa che intende sopportare per i lavori oggetto del presente

appalto. Il committente si riserva di non deliberare qualora gli importi delle

offerte ricevute superino il preventivo depositato.

La busta contenente il preventivo non verrà aperta,

ma sarà messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in caso di

ricorso sulla eventuale decisione di annullamento.

che, come emerge dal relativo verbale, in

sede di apertura delle offerte il committente ha reso noto che:

Prima di procedere all'apertura delle

offerte, il committente deposita in busta chiusa e sigillata mediante la firma

dei presenti, il preventivo di spesa che si intende sopportare quale importo

massimo per i lavori oggetto del presente appalto e quale base per la valutazione

del criterio attendibilità dei prezzi.

La busta non verrà aperta, ma sarà messa a

disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in caso di ricorso.

che, valutate le offerte pervenutegli, con

decisione 21 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha aggiudicato i lavori al

consorzio CO 1, risultato primo in graduatoria con 566.9 punti;

che contro questa decisione il consorzio RI

1.

+ RI 2 + RI 3 (__________), classificatosi al secondo posto con 548.5 punti,

è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che in via preliminare il ricorrente ha

eccepito una carenza di motivazione della decisione di aggiudicazione,

lamentando fra l'altro di non aver potuto prendere conoscenza delle posizioni

concretamente considerate dal committente per pronunciarsi sull'attendibilità

dei prezzi, in quanto contenute nel preventivo depositato in busta chiusa, che

sarebbe stata messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo ed

aperta solo in caso di ricorso;

che il 27 aprile 2004 il giudice delegato ha

aperto la busta in questione, notificando alle parti il preventivo ivi

rinvenuto;

che, preso atto di tale preventivo, il 12

maggio 2006 il CRI 1RI 2RI 3 ha dichiarato di ritirare il ricorso, protestando

tasse e ripetibili;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb, la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm) ed il

ricorso è tempestivo;

che la dichiarazione di ritiro dell'impugnativa

pone di per sé termine al procedimento;

che il Tribunale cantonale amministrativo

applica alle proprie decisioni ed a carico del soccombente una tassa di

giustizia commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore di

causa (art. 28 PAmm);

che, di regola, in caso di ritiro del

ricorso questo tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che in concreto, non potendosi negare che il

ricorrente sia stato almeno in parte costretto ad adire questo tribunale per

prendere conoscenza del preventivo, allestito dal committente e depositato in

busta chiusa, sul quale si fonda la valutazione dell'attendibilità dei prezzi,

si giustifica prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;

che per l'art. 31 PAmm il Consiglio

di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso,

condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte

per le spese sostenute per contestare con successo una decisione lesiva del

diritto o per difendersi vittoriosamente da un ricorso infondato;

che, in caso di ritiro del ricorso, le ripetibili sono poste

a carico dell'insorgente in quanto soccombente per desistenza;

che, nel caso in esame, si prescinde anzitutto da una

condanna del ricorrente al pagamento di un'indennità per ripetibili al CCO 1,

poiché il resistente non era patrocinato da un legale iscritto nel registro

degli avvocati;

che resta da stabilire se il ricorrente,

benché soccombente per desistenza, debba essere risarcito per essere stato

almeno in parte costretto ad adire questo tribunale per prendere conoscenza del

preventivo, allestito dal committente e depositato in busta chiusa, sul quale

si fonda la valutazione dell'attendibilità dei prezzi;

che questo tribunale reputa che per

contestare una carenza di motivazione circoscritta a questo semplice e

specifico aspetto del provvedimento impugnato non occorresse il patrocinio di

un legale;

che l'intervento di un legale sarebbe semmai

occorso in sede di replica, che necessariamente avrebbe dovuto essere concessa

all'insorgente, qualora questi, preso atto del preventivo depositato, avesse

comunque perseverato a contestare la decisione di aggiudicazione;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono questo tribunale stralcia l'impugnativa dai ruoli prescindendo dal

prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di un'indennità per

ripetibili al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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