52.2006.126
Dichiarazione di ritiro dell'impugnativa
18 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.126
Data decisione, Autorità:
18.05.2006, TRAM
Titolo:
Dichiarazione di ritiro dell'impugnativa
RIPETIBILI
TASSA DI GIUSTIZIA
art. 28 LPAMM
art. 31 LPAMM
Incarto n.
52.2006.126
Lugano
18 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 aprile 2006 del
Consorzio
·
RI 1
·
RI 2
·
RI 3
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 21 marzo 2006 del Consiglio di Stato
(n. 1298) che aggiudica al consorzio CO 1 i lavori di pavimentazione e manutenzione
della rete delle strade cantonali, biennio 2006 - 2007, lotto __________ L__________;
viste le risposte:
- 12 aprile 2006 dell'ULSA;
- 24 aprile 2006 del
consorzio CO 1;
- 25 aprile 2006 della
Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio;
preso atto dello scritto 12 maggio 2006 del
ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 7
dicembre 2005 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare
quattro lotti dei lavori di pavimentazione e manutenzione della rete delle
strade cantonali, biennio 2006 - 2007 (FU 99/2005; pag. 8258 seg.);
che la posizione 224.100 delle disposizioni
particolari del capitolato stabiliva i criteri d'aggiudicazione;
che il secondo criterio, inteso a verificare
l'attendibilità dei prezzi dell'offerta, era ponderato nella misura del
25% e definito come segue:
Valutazione dei prezzi principali,
soprattutto in rapporto ai quantitativi e a possibili travasi d'oneri tra
posizioni del capitolato.
La valutazione dell'attendibilità del
prezzo avviene verificando il 20% delle posizioni più importanti dal punto di
vista economico dell'elenco prezzi (derivanti dal preventivo) producenti ca. l'80%
del volume dell'offerta.
Verifica dell'importo risultante dal 20%
delle posizioni.
Tale importo viene confrontato con l'analogo
del preventivo del committente, assegnando il punteggio in base alla seguente
formula: .....omissis....
che la posizione 238.300 delle disposizioni
Considerandi
particolari del concorso stabiliva inoltre che:
Con riferimento all'art. 34 LCPubb il
committente si riserva di non deliberare i lavori qualora l'importo dell'offerta
non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non sia più
sostenibile:
A tale scopo il committente deposita presso
la Cancelleria dello Stato in busta chiusa sigillata, un preventivo quale
importo massimo di spesa che intende sopportare per i lavori oggetto del presente
appalto. Il committente si riserva di non deliberare qualora gli importi delle
offerte ricevute superino il preventivo depositato.
La busta contenente il preventivo non verrà aperta,
ma sarà messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in caso di
ricorso sulla eventuale decisione di annullamento.
che, come emerge dal relativo verbale, in
sede di apertura delle offerte il committente ha reso noto che:
Prima di procedere all'apertura delle
offerte, il committente deposita in busta chiusa e sigillata mediante la firma
dei presenti, il preventivo di spesa che si intende sopportare quale importo
massimo per i lavori oggetto del presente appalto e quale base per la valutazione
del criterio attendibilità dei prezzi.
La busta non verrà aperta, ma sarà messa a
disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in caso di ricorso.
che, valutate le offerte pervenutegli, con
decisione 21 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha aggiudicato i lavori al
consorzio CO 1, risultato primo in graduatoria con 566.9 punti;
che contro questa decisione il consorzio RI
1.
+ RI 2 + RI 3 (__________), classificatosi al secondo posto con 548.5 punti,
è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che in via preliminare il ricorrente ha
eccepito una carenza di motivazione della decisione di aggiudicazione,
lamentando fra l'altro di non aver potuto prendere conoscenza delle posizioni
concretamente considerate dal committente per pronunciarsi sull'attendibilità
dei prezzi, in quanto contenute nel preventivo depositato in busta chiusa, che
sarebbe stata messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo ed
aperta solo in caso di ricorso;
che il 27 aprile 2004 il giudice delegato ha
aperto la busta in questione, notificando alle parti il preventivo ivi
rinvenuto;
che, preso atto di tale preventivo, il 12
maggio 2006 il CRI 1RI 2RI 3 ha dichiarato di ritirare il ricorso, protestando
tasse e ripetibili;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb, la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm) ed il
ricorso è tempestivo;
che la dichiarazione di ritiro dell'impugnativa
pone di per sé termine al procedimento;
che il Tribunale cantonale amministrativo
applica alle proprie decisioni ed a carico del soccombente una tassa di
giustizia commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore di
causa (art. 28 PAmm);
che, di regola, in caso di ritiro del
ricorso questo tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che in concreto, non potendosi negare che il
ricorrente sia stato almeno in parte costretto ad adire questo tribunale per
prendere conoscenza del preventivo, allestito dal committente e depositato in
busta chiusa, sul quale si fonda la valutazione dell'attendibilità dei prezzi,
si giustifica prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;
che per l'art. 31 PAmm il Consiglio
di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso,
condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte
per le spese sostenute per contestare con successo una decisione lesiva del
diritto o per difendersi vittoriosamente da un ricorso infondato;
che, in caso di ritiro del ricorso, le ripetibili sono poste
a carico dell'insorgente in quanto soccombente per desistenza;
che, nel caso in esame, si prescinde anzitutto da una
condanna del ricorrente al pagamento di un'indennità per ripetibili al CCO 1,
poiché il resistente non era patrocinato da un legale iscritto nel registro
degli avvocati;
che resta da stabilire se il ricorrente,
benché soccombente per desistenza, debba essere risarcito per essere stato
almeno in parte costretto ad adire questo tribunale per prendere conoscenza del
preventivo, allestito dal committente e depositato in busta chiusa, sul quale
si fonda la valutazione dell'attendibilità dei prezzi;
che questo tribunale reputa che per
contestare una carenza di motivazione circoscritta a questo semplice e
specifico aspetto del provvedimento impugnato non occorresse il patrocinio di
un legale;
che l'intervento di un legale sarebbe semmai
occorso in sede di replica, che necessariamente avrebbe dovuto essere concessa
all'insorgente, qualora questi, preso atto del preventivo depositato, avesse
comunque perseverato a contestare la decisione di aggiudicazione;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono questo tribunale stralcia l'impugnativa dai ruoli prescindendo dal
prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di un'indennità per
ripetibili al ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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