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Decisione

52.2006.127

Pubblico concorso per lavori di pavimentazione e manutenzione della rete delle strade cantonali

2 giugno 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. II 7 dicembre 2005

il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare quattro lotti

dei lavori di pavimentazione e manutenzione della rete delle strade cantonali,

biennio 2006 - 2007 (FU 99/2005; pag. 8258 seg.). I criteri d'aggiudicazione

erano definiti dalla posizione 224.100 delle disposizioni particolari del

capitolato. Il secondo criterio, inteso a verificare l'attendibilità dei prezzi

dell'offerta, era ponderato nella misura del 25% e definito come segue:

Valutazione dei prezzi

principali, soprattutto in rapporto ai quantitativi e a possibili travasi d'oneri

tra posizioni del capitolato. La valutazione dell'attendibilità del prezzo avviene

verificando il 20% delle posizioni più importanti dal punto di vista economico

dell'elenco prezzi (derivanti dal preventivo) producenti ca. l'80% del volume dell'offerta.

Verifica dell'importo risultante

dal 20% delle posizioni.

Tale importo viene confrontato

con l'analogo del preventivo del committente, assegnando il punteggio in base

alla seguente formula: omissis....

La posizione 238.300 delle disposizioni particolari del

concorso stabiliva inoltre che:

Con riferimento all'art. 34

LCPubb il committente si riserva di non deliberare i lavori qualora l'importo

dell'offerta non sia coperto dal credito o il rapporto costo-beneficio non sia

più sostenibile. A tale scopo il committente deposita presso la Cancelleria

dello Stato in busta chiusa sigillata, un preventivo quale importo massimo di

spesa che intende sopportare per i lavori oggetto del presente appalto. Il

committente si riserva di non deliberare qualora gli importi delle offerte ricevute

superino il preventivo depositato. La busta contenente il preventivo non verrà

aperta, ma sarà messa a disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in

caso di ricorso sulla eventuale decisione di annullamento.

B. In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre

consorzi, fra cui quella del consorzio RI 1 + RI 2 + RI 3 (__________) di fr. 1'247'137.80

+ 1'007'134.95 e quella del consorzio CO 1 (__________) di fr. 1'260'475.90 + 1'037'425.40.

Come emerge dal relativo verbale, in sede di apertura delle offerte il

committente ha reso noto che:

Prima di procedere all'apertura delle

offerte, il committente deposita in busta chiusa e sigillata mediante la firma

dei presenti, il preventivo di spesa che si intende sopportare quale importo massimo

per i lavori oggetto del presente appalto e quale base per la valutazione del

criterio attendibilità dei prezzi. La busta non verrà aperta, ma sarà messa a

disposizione del Tribunale cantonale amministrativo in caso di ricorso.

Valutate le offerte pervenutegli, con

decisione 21 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha aggiudicato i lavori al

consorzio CO 1, risultato primo in graduatoria

con 563.5 punti.

C. Contro questa decisione il

consorzio RI 1RI 2RI 3, classificatosi al secondo posto con 559.8 punti (- 3.7 punti) è

insorto davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via preliminare il

ricorrente ha eccepito una carenza di motivazione, lamentando fra l'altro di

non aver potuto prendere conoscenza delle posizioni in concreto considerate dal

committente per pronunciarsi sull'attendibilità dei prezzi, in quanto contenute

nel preventivo depositato in busta chiusa, che sarebbe stata messa a

disposizione del Tribunale cantonale amministrativo ed aperta solo in caso di

ricorso.

Ha inoltre

succintamente contestato la delibera anche dal profilo degli altri criteri d'aggiudicazione.

Considerandi

II 27 aprile 2004 il giudice delegato ha

aperto la busta in questione, notificando alle parti il preventivo ivi reperito.

D. All'accoglimento

del ricorso si sono opposti il committente per il tramite della Divisione delle

costruzioni del Dipartimento del territorio ed il consorzio aggiudicatario,

contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto

necessario saranno discussi qui appresso.

E. Preso atto delle

risultanze di tale preventivo, in particolare delle posizioni ritenute dal

committente per valutare l'offerta dal profilo dell'attendibilità dei prezzi,

con la replica il consorzio ricorrente ha rilevato che il 20% delle posizioni

ritenute dal committente non rappresentano l'80% del valore della commessa.

Inammissibile, soggiunge, sarebbe pure la decisione del committente di prendere

in considerazione il 20% delle posizioni per ogni singolo capitolo delle

prestazioni messe a concorso. Prendendo in considerazione un maggior numero di

posizioni, rappresentanti un valore più vicino all'80%, la sua offerta sarebbe

risultata la migliore anche senza tener conto delle altre censure riferite alla

valutazione della sicurezza del cantiere.

F. Con la duplica, il

committente si è sostanzialmente confermato nelle tesi sostenute in sede di

risposta. Delle sue allegazioni si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La

legittimazione attiva dell'insorgente, partecipante alla gara, è certa (art. 43

PAmm). II ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. II giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, senza assumere particolari prove (art. 18 PAmm).

2.

2.1. Giusta l'art.

32.

cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta

più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,

la qualità, il prezzo, l'eco-nomicità, i costi di servizio, il servizio

clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità

ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma

(cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di

importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb

ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri

di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.

L'esigenza di fissare preventivamente i

criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal

principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle

commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti

in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere

indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare,

secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si

impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera.

Attraverso la predeterminazione di tali criteri e del loro ordine d'importanza

viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare

le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di

giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi;

STA 14.6.02 in re D__________ SA; 29.1.02 in re R__________; 26.2.02 in re C__________

sagl). Nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il

committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che

intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,

lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione

dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può

essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare

questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare

(STA 11.10.2002 in re V__________ e Ilcc; Peter Galli/André Moser/Elisabeth

Lang, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 443 seg.).

2.2

Nel caso in esame, il criterio d'aggiudicazione

dell'attendibilità dei prezzi dell'offerta è stato introdotto allo scopo

di prevenire travasi d'oneri tra posizioni del capitolato. La posizione 224.100

delle disposizioni particolari del capitolato stabiliva che la valutazione

avrebbe avuto luogo verificando il 20% delle posizioni più importanti dal

punto di vista economico dell'elenco prezzi (derivanti dal preventivo) producenti

ca. l'80% del volume

dell'offerta. Essa precisava inoltre la scala delle note che sarebbero state

assegnate. Il metodo di valutazione prospettato si riallaccia essenzialmente al principio di Pareto, ovvero alla legge 80/20, secondo

cui il 20% delle cause determina l'80% degli effetti. Questi due parametri non permettevano tuttavia di

individuare con precisione le posizioni del capitolato che sarebbero state prese

in considerazione per valutare l'attendibilità del prezzo offerto. Abbastanza

vasto è infatti Io spettro delle combinazioni possibili che si presenta nell'ambito

della scelta delle posizioni da conteggiare per far sì che il 20% delle stesse

corrisponda all'80% del valore della commessa.

Allo scopo di

eliminare questo margine d'incertezza e mettersi al riparo da qualsiasi

rimprovero di aver preso in considerazione certe posizioni del capitolato al

fine di privilegiare un determinato concorrente, prima di aprire le offerte il

committente ha annunciato di aver preventivamente selezionato le posizioni che

sarebbero state prese in considerazione, fissandole in modo vincolante nell'ambito

del preventivo che aveva allestito e depositato in busta chiusa per definire il

limite di spesa che era disposto a sopportare per i lavori messi a concorso.

Questa selezione non è stata resa nota ai partecipanti alla gara prima dell'inoltro

delle offerte onde evitare di alterare il gioco della concorrenza, inducendoli

a modulare artificiosamente le loro offerte in funzione delle posizioni

prescelte. I concorrenti, tuttavia, ne sono stati resi edotti al momento dell'apertura

delle offerte. Ciò basta per escludere qualsiasi violazione del principio della trasparenza.

2.3

II

consorzio ricorrente censura le posizioni prescelte dal committente obiettando che non rappresentano l'80% del volume dell'offerta e che il

limite del 20% non avrebbe dovuto essere riferito ai singoli capitoli nei quali

l'offerta è suddivisa, ma al suo complesso. Obietta in seguito che, aumentando

il numero delle posizioni considerate e riferendolo all'insieme delle

posizioni, il punteggio che gli verrebbe assegnato gli permetterebbe di conseguire

l'aggiudicazione.

La prescrizione di gara definita dal

committente all'ultimo mo-mento, prima dell'apertura delle offerte, precisa le

indicazioni date dalla posizione 224.100 del capitolato a proposito delle modalità

di valutazione del criterio dell'attendibilità dei prezzi. Definendo le

posizioni del capitolato che sarebbero entrate in considerazione a tale scopo, il committente ha deliberatamente escluso

qualsiasi libertà di sceglierle in modo da rispondere al rapporto 80/20 che

aveva inizialmente stabilito.

Le contestazioni che il ricorrente solleva

nei confronti di questa nuova regola sono in linea di massima inammissibili siccome

tardive. Avendo per oggetto una prescrizione di gara, che precisa e, almeno in

parte, modifica una regola fissata dal capitolato, esse avrebbero infatti

dovuto essere proposte mediante ricorso contro

un elemento del bando (art. 37 lett. a LCPubb), che avrebbe dovuto

essere inoltrato entro 10 giorni dalla notifica, rispettivamente dalla presa di

conoscenza del provvedimento (art. 36 cpv.

1.

e 46 cpv. 1 PAmm) e non soltanto nell'ambito di un ricorso contro la

decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb) risultatagli sfavorevole.

Contro la decisione di aggiudicazione non possono infatti più essere proposte

eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando (art. 38

cpv. 3 LCPubb).

Ma anche se si ammettesse, a dispetto delle

legittime aspettative del consorzio aggiudicatario, che la censura possa essere

ancora sollevata contro la decisione di aggiudicazione in considerazione del fatto che il committente ha omesso

di abbinare alla controversa, nuova prescrizione di gara l'indicazione

dei mezzi e dei termini di ricorso, essa non potrebbe comunque essere accolta

nel merito. La nuova disposizione, attraverso la quale il committente ha

specificato le posizioni del capitolato che avrebbe preso in considerazione per

verificare l'attendibilità dei prezzi, sostituisce infatti le modalità di

valutazione definite sino a quel momento dalla posizione 224.100, che viene di

fatto superata. Invano eccepisce dunque il consorzio ricorrente che le posizioni

d'offerta definite dal committente immediatamente prima dell'apertura delle

offerte, non rispondono al criterio di ripartizione "80/20" previsto

sino a quel momento. Fissando preventivamente in dettaglio le posizioni che

sarebbero state prese in considerazione per valutare l'attendibilità dei

prezzi, il committente non ha soltanto rinunciato a sceglierle dopo l'apertura

delle offerte in modo da rispondere alla ripartizione suddetta, ma anche

stabilito rigidamente una nuova, precisa ripartizione, della quale non importa

conoscere gli estremi. Irrilevante è invero il fatto che il nuovo rapporto sia

60/40, 75/25 o n/(100 - n) e non risponda al

rapporto 80/20 inizialmente previsto.

Decisivo è unicamente il fatto che le modalità di determinazione di tali estremi sono state

rigidamente prestabilite.

Il ricorrente

potrebbe al massimo obiettare che la nuova regola di valutazione

non giustifica l'abbandono della prescrizione iniziale, ma l'obiezione andrebbe

comunque disattesa, poiché il nuovo metodo di valutazione, sottraendo il

committente a qualsiasi sospetto di aver

scelto determinate posizioni allo scopo di privilegiare una certa

offerta, dal profilo della trasparenza, è senz'altro preferibile al precedente.

Né potrebbe il consorzio RI 1RI 2RI 3 sostenere con successo che le posizioni d'offerta

concretamente scelte dal committente nell'ambito del preventivo depositato in

busta chiusa non sono in grado di fornire valide indicazioni circa l'attendibilità

dei prezzi. Definendo preventivamente le posizioni del capitolato sulle quali

intendeva fondare la sua valutazione, il committente ha in effetti anche

stabilito in modo vincolante i limiti oggettivi della verifica che intendeva

esperire. Inconferente sarebbe l'obiezione che altri parametri avrebbero

permesso un accertamento più approfondito od oggettivamente migliore.

Inammissibile, da questo profilo, è dunque

la domanda del ricorrente di aumentare il

numero delle posizioni da prendere in considerazione o di prenderne in

considerazione altre, diverse da quelle selezionate dal committente.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato ed al valore della commessa (> 1 mio), è posta a carico del

consorzio ricorrente, ovvero delle ditte consorziate in solido, secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e

pronuncia:

1.II ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico del consorzio ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

2 rappr. da: RA 1

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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