52.2006.128
Strada forestale
26 gennaio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.128
Data decisione, Autorità:
26.01.2007, TRAM
Titolo:
Strada forestale
PATRIZIATO
art. 13 LCFO
Incarto n.
52.2006.128
Lugano
26 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 aprile 2006 del
RI 1
contro
la decisione 22 marzo 2006 (n. 1369) del Consiglio
di Stato, che ha accolto i ricorsi presentati da CO 1 e litisconsorti, rispettivamente
da CO 5, contro la risoluzione 24 gennaio 2006 con cui il RI 1 aveva: (a) approvato
il regolamento patriziale per l'uso delle strade forestali della montagna di __________
(b) autorizzato lo stanziamento di un credito di fr. 25'000.- per la posa di
una barriera all'imbocco della strada patriziale in zona __________;
viste le risposte:
- 21 aprile 2006 di CO 6;
- 25 aprile 2006 di CO 5;
- 26 aprile 2006 di CO 1 e
litisconsorti;
- 26 aprile 2006 del Consiglio
di Stato;
- 10 maggio 2006 del
Dipartimento del territorio, Sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il RI 1 qui
ricorrente è proprietario delle strade realizzate a partire dalla metà degli
anni settanta nell'ambito del risanamento pedemontano della montagna di __________.
Il sistema stradale raggiunge le località di __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ di __________.
Sentiti i pareri della commissione della
gestione e di quella edilizia, il 24 gennaio 2006 il consiglio patriziale di __________
ha adottato il regolamento per l'uso delle suddette strade patriziali, subordinandone
l'entrata in vigore all'approvazione del Consiglio di Stato. Ha inoltre risolto
di stanziare un credito di fr. 25'000.– per la posa di una barriera all'imbocco
della strada patriziale in località __________.
B. Il
Consiglio di Stato ha tuttavia annullato le suddette risoluzioni, accogliendo i
rispettivi gravami contro di esse interposti da CO 1 e litisconsorti e da CO 5.
Senza entrare nel merito delle censure
ricorsuali, l'Esecutivo cantonale ha in sostanza rilevato di non avere ancora
definito ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LCFo l'elenco delle strade forestali
sulle quali è ammessa la circolazione con veicoli a motore. Tale norma, che
insieme agli art. 31 ss RLCFo disciplina anche l'adozione del regolamento d'uso
delle strade forestali da parte dei proprietari (cfr. art. 34 RLCFo) e la posa
di barriere (cfr. art. 37 RLCFo), non sarebbe pertanto ancora applicabile alla
concreta fattispecie. Le risoluzioni patriziali all'esame sarebbero in sostanza
sprovviste di una base legale.
C. Contro il
suddetto giudicato governativo il patriziato di Claro insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino delle decisioni
patriziali e, eventualmente, la sospensione della procedura in attesa che venga
perfezionato l'elenco delle strade forestali.
Il ricorrente sostiene che l'impianto in
questione rientra nella nozione di strada forestale elaborata dalla
giurisprudenza federale e che è stato finanziato con i sussidi forestali sia
cantonali che federali. D'altra parte, la barriera prevista ed il regolamento
d'uso delle strade patriziali non farebbero che assicurare un uso della strada
conforme alla sua destinazione forestale.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato,
senza formulare osservazioni, come pure CO 5 e CO 1 e litisconsorti, con
argomenti che verranno eventualmente esaminati nei successivi considerandi. CO
6 e la Sezione forestale sollecitano invece l'accoglimento del gravame. Quest'ultima
rileva in particolare che le autorità cantonali e federali hanno già riconosciuto
il carattere forestale della strada in questione nell'ambito della suo
finanziamento e della sua realizzazione.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. Prima
di eventualmente entrare nel merito del gravame, occorre verificare se sia data
la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
Da questo profilo, va ricordato che il
ricorso a questo tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il
cosiddetto sistema enumerativo. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di
Stato è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1
PAmm; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2 e rimandi).
1.2. Giusta l'art. 34 RLCFo le autorizzazioni
eccezionali ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LCFo per la circolazione con veicoli a
motore su strade forestali possono essere rilasciate sulla base di un regolamento
d’uso allestito dal proprietario ed approvato dal Consiglio di Stato. A norma
dell'art. 124 LOC il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che
rientrano nelle sue competenze. I regolamenti patriziali diventano esecutivi
con l'approvazione del Consiglio di Stato, che agisce come autorità di vigilanza
sui patriziati (art. 126-128, 130 LOP). L'Esecutivo cantonale si esprime in
maniera definitiva sull'approvazione di un regolamento patriziale. Nessuna norma
di legge prevede infatti la possibilità di impugnare tale determinazione davanti
al Tribunale cantonale amministrativo.
1.3. In concreto, il regolamento d'uso della
strada forestale adottato dal patriziato in virtù dell'art. 34 RLCFo è un
regolamento patriziale ai sensi dell'art. 124 LOP. Annullando la risoluzione patriziale
nella misura in cui adotta il suddetto regolamento, il Consiglio di Stato ha in
sostanza risolto di non approvarlo. Come evidenziato dallo stesso Esecutivo
cantonale (v. dispositivo n. 3), tale determinazione è definitiva. Non è
pertanto impugnabile davanti a questo tribunale. Entro questi limiti, il
ricorso è dunque irricevibile. Nella misura in cui il patriziato contesta
invece l'annullamento del credito di fr. 25'000.– stanziato per la posa di una
barriera all'imbocco della strada patriziale in zona __________, il ricorso è
invece ammissibile, ma va respinto nel merito: la realizzazione di una barriera
su di una strada forestale presuppone infatti l'esistenza di un regolamento
d'uso ai sensi dell'art. 34 RLCFo, che, come appena illustrato, non è però
stato approvato.
Considerandi
2.
In esito a
quanto precede, il ricorso, in quanto ricevibile, va dunque respinto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 13 LCFo; 34 RLCFo; 124, 126, 128, 130, 146,
151 LOP; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si
prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione
a:
;
,
,
,
,
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
6. CO 6
7. CO 7
8. CO 8
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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