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Decisione

52.2006.128

Strada forestale

26 gennaio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il RI 1 qui

ricorrente è proprietario delle strade realizzate a partire dalla metà degli

anni settanta nell'ambito del risanamento pedemontano della montagna di __________.

Il sistema stradale raggiunge le località di __________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________ di __________.

Sentiti i pareri della commissione della

gestione e di quella edilizia, il 24 gennaio 2006 il consiglio patriziale di __________

ha adottato il regolamento per l'uso delle suddette strade patriziali, subordinandone

l'entrata in vigore all'approvazione del Consiglio di Stato. Ha inoltre risolto

di stanziare un credito di fr. 25'000.– per la posa di una barriera all'imbocco

della strada patriziale in località __________.

B. Il

Consiglio di Stato ha tuttavia annullato le suddette risoluzioni, accogliendo i

rispettivi gravami contro di esse interposti da CO 1 e litisconsorti e da CO 5.

Senza entrare nel merito delle censure

ricorsuali, l'Esecutivo cantonale ha in sostanza rilevato di non avere ancora

definito ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LCFo l'elenco delle strade forestali

sulle quali è ammessa la circolazione con veicoli a motore. Tale norma, che

insieme agli art. 31 ss RLCFo disciplina anche l'adozione del regolamento d'uso

delle strade forestali da parte dei proprietari (cfr. art. 34 RLCFo) e la posa

di barriere (cfr. art. 37 RLCFo), non sarebbe pertanto ancora applicabile alla

concreta fattispecie. Le risoluzioni patriziali all'esame sarebbero in sostanza

sprovviste di una base legale.

C. Contro il

suddetto giudicato governativo il patriziato di Claro insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino delle decisioni

patriziali e, eventualmente, la sospensione della procedura in attesa che venga

perfezionato l'elenco delle strade forestali.

Il ricorrente sostiene che l'impianto in

questione rientra nella nozione di strada forestale elaborata dalla

giurisprudenza federale e che è stato finanziato con i sussidi forestali sia

cantonali che federali. D'altra parte, la barriera prevista ed il regolamento

d'uso delle strade patriziali non farebbero che assicurare un uso della strada

conforme alla sua destinazione forestale.

D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato,

senza formulare osservazioni, come pure CO 5 e CO 1 e litisconsorti, con

argomenti che verranno eventualmente esaminati nei successivi considerandi. CO

6 e la Sezione forestale sollecitano invece l'accoglimento del gravame. Quest'ultima

rileva in particolare che le autorità cantonali e federali hanno già riconosciuto

il carattere forestale della strada in questione nell'ambito della suo

finanziamento e della sua realizzazione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Prima

di eventualmente entrare nel merito del gravame, occorre verificare se sia data

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).

Da questo profilo, va ricordato che il

ricorso a questo tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il

cosiddetto sistema enumerativo. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di

Stato è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1

PAmm; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2 e rimandi).

1.2. Giusta l'art. 34 RLCFo le autorizzazioni

eccezionali ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 LCFo per la circolazione con veicoli a

motore su strade forestali possono essere rilasciate sulla base di un regolamento

d’uso allestito dal proprietario ed approvato dal Consiglio di Stato. A norma

dell'art. 124 LOC il patriziato disciplina mediante regolamenti le materie che

rientrano nelle sue competenze. I regolamenti patriziali diventano esecutivi

con l'approvazione del Consiglio di Stato, che agisce come autorità di vigilanza

sui patriziati (art. 126-128, 130 LOP). L'Esecutivo cantonale si esprime in

maniera definitiva sull'approvazione di un regolamento patriziale. Nessuna norma

di legge prevede infatti la possibilità di impugnare tale determinazione davanti

al Tribunale cantonale amministrativo.

1.3. In concreto, il regolamento d'uso della

strada forestale adottato dal patriziato in virtù dell'art. 34 RLCFo è un

regolamento patriziale ai sensi dell'art. 124 LOP. Annullando la risoluzione patriziale

nella misura in cui adotta il suddetto regolamento, il Consiglio di Stato ha in

sostanza risolto di non approvarlo. Come evidenziato dallo stesso Esecutivo

cantonale (v. dispositivo n. 3), tale determinazione è definitiva. Non è

pertanto impugnabile davanti a questo tribunale. Entro questi limiti, il

ricorso è dunque irricevibile. Nella misura in cui il patriziato contesta

invece l'annullamento del credito di fr. 25'000.– stanziato per la posa di una

barriera all'imbocco della strada patriziale in zona __________, il ricorso è

invece ammissibile, ma va respinto nel merito: la realizzazione di una barriera

su di una strada forestale presuppone infatti l'esistenza di un regolamento

d'uso ai sensi dell'art. 34 RLCFo, che, come appena illustrato, non è però

stato approvato.

Considerandi

2.

In esito a

quanto precede, il ricorso, in quanto ricevibile, va dunque respinto.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 13 LCFo; 34 RLCFo; 124, 126, 128, 130, 146,

151 LOP; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione

a:

;

,

,

,

,

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

8. CO 8

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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