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Decisione

52.2006.129

Pubblico concorso per la DL inerente la costruzione di un centro sociosanitario. Esclusione di due concorrenti. Una per non aver calcolato l'onorario lordo secondo i criteri SIA, l'altra per non aver

12 luglio 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti richiesti dalla committente, in particolare quelli attestanti

l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte, compresi i premi dell'assicurazione

perdita di guadagno in caso di malattia (per gli studi con dipendenti). In caso

di mancata presentazione di tali documenti, la committente ne avrebbe sollecitato

la produzione entro un termine perentorio, trascorso infruttuoso il quale

l'offerta sarebbe stata esclusa (cfr. fascicolo 4, p. 5).

B. Nel termine prestabilito sono pervenute alla committente le seguenti

offerte:

1. RI 1 fr.

310'606.55

Considerandi

2.

CO 1 fr.

357'125.25

3.

__________ fr.

367'045.12

4.

__________ fr.

474'961.15

5.

CO 2 fr.

506'368.85

Dopo aver scartato l'offerta della RI 1 per

mancata produzione delle specifiche referenze richieste e disattenzione dei

parametri di calcolo dell'onorario SIA (grado di difficoltà e fattore di adeguamento

scorretti), nonché quella della CO 1 in quanto priva

della dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'assicurazione perdita

di guadagno per malattia, il 28 marzo 2006 la CO 3 ha deciso

di aggiudicare la commessa a CO 2, risultato primo in graduatoria con 5.26

punti.

C. Contro la

predetta decisione entrambe le società estromesse sono insorte

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento e postulando che ai ricorsi venga concesso l'effetto sospensivo.

a) La CO

1.

ha criticato innanzi tutto la decisione impugnata in

quanto priva di spiegazioni circa le scelte operate dal committente. All'oscuro

in particolare delle ragioni che hanno indotto la CO 3 ad escluderla, la

ricorrente si è quindi limitata a contestare l'aggiudicazione in quanto lesiva

degli scopi che governano la legislazione vigente in materia di appalti

pubblici.

b) Esposti i fatti ed evocati i principi invalsi in materia di commesse

pubbliche, la RI 1 ha sottolineato che le prescrizioni di gara non precisavano

l'esatta portata dei Regolamenti SIA ai fini della determinazione

dell'onorario, né lasciavano intendere che essi fossero vincolanti per la

quantificazione dei parametri riferiti al grado di difficoltà e al fattore di

adeguamento che i concorrenti erano tenuti ad indicare nel formulario di

calcolo. A mente dell'insorgente, i partecipanti alla gara erano quindi

legittimati ad inserire dati di loro gradimento senza dover rigorosamente

rispettare le direttive SIA, fermo restando che la committente avrebbe valutato

il criterio dell'aspetto economico sulla scorta del solo prezzo offerto.

Quanto alle referenze, la ricorrente ha

annotato che la mancanza di esperienze specifiche nel settore sociosanitario non

può giustificare la sua esclusione dalla gara. Questa lacuna avrebbe potuto tutt'al

più indurre la committente ad assegnarle una nota negativa in esito alla valutazione

del relativo criterio di aggiudicazione.

D. All'accoglimento

di entrambi i ricorsi si è opposta la CO 1, contestando in dettaglio le tesi degli

insorgenti. La committente ha reso noto in particolare che l'offerta della CO 1

era stata esclusa poiché la società non aveva prodotto

la documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione perdita di

guadagno in caso di malattia.

La CO 1 ha rinunciato a presentare

osservazioni avverso il gravame della RI 1, mentre quest'ultima ha negato che

la concorrente fosse legittimata a ricorrere.

L'ULSA ha suggerito di respingere il ricorso

della CO 1, rimettendosi invece al giudizio del

tribunale in relazione all'impugnativa della RI 1.

Dal canto suo, CO 2

ha rinunciato a formulare proposte di giudizio.

E. In sede di

replica e di duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive

tesi, allegazioni e domande. Appresi i motivi che avevano indotto la committente

ad escluderla, la CO 1 ha illustrato le cause che le impediscono

di stipulare un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia, rilevando

peraltro che la situazione era già stata illustrata nell'offerta e che simile

copertura non è obbligatoria, per cui la CO 3 non poteva estrometterla dalla gara.

Considerato, in

diritto

1.

La

commessa posta a concorso rientra nel novero di quelle sottoposte al Concordato

intercantonale sugli appalti (CIAP).

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è quindi data dagli art. 15

cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP.

In

quanto partecipanti al concorso, entrambe le ricorrenti sono indubbiamente legittimate

ad impugnare la decisione con cui la CO 3 ha escluso la loro offerta dalla gara

(art. 43 PAmm via art. 4 cpv. 2 DLACIAP). Le argomentazioni con le quali la RI

1.

contesta la qualità per agire della concorrente CO 1 sono del tutto prive di

fondamento.

I ricorsi,

tempestivi (art. 15 cpv. 2 CIAP) e proposti contro un atto impugnabile (cfr. §

33.

lett. d DirCIAP), sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi con

un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, dai quali deve essere

tuttavia stralciata la duplica che CO 2 ha presentato in assenza di replica avverso

la sua risposta nella procedura ricorsuale promossa dalla RI 1.

La sentenza può essere emanata senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). Posto che la

committente ha prodotto tutta la documentazione concernente il concorso, non

occorre assumere alcuna delle svariate prove notificate dalla ricorrente RI 1,

insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi

rilevanti per la decisione che è chiamato a rendere.

Resta

inteso che qualora dovesse risultare che una parte ricorrente è stata esclusa a

torto, essa sarà ammessa ad impugnare anche l'aggiudicazione (§ 33 lett. a DirCIAP).

2.

A mente

della CO 1 la decisione impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione.

La censura della ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione del

diritto di essere sentito, si rivela infondata.

2.1

La

natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto

dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 PAmm, ogni decisione

deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei

mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare

la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione

del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del

loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi

sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1).

Contrariamente alla legge cantonale (vedi

art. 33 cpv. 2 LCPubb), il CIAP non contempla alcuna disposizione circa l'obbligo

di motivazione delle decisioni di aggiudicazione e di esclusione dalla procedura.

Il § 30 cpv. 2 DirCIAP stabilisce unicamente che, su richiesta, il committente

comunica agli offerenti i motivi essenziali della loro esclusione

dall'aggiudicazione. Anche le decisioni di aggiudicazione ed estromissione devono

comunque essere convenientemente motivate. Per risultare adeguata, la

motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate

sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle

fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione può anche essere

succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione

prodotta dai partecipanti. I destinatari della decisione devono tuttavia essere

posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.

Eventuali carenze di motivazione possono

comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che

il committente apporti la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la

possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43;

STA 25 gennaio 2005 in re __________).

2.2

In concreto, nella decisione 28 marzo

2006.

intimata a tutti i concorrenti la CO 3 ha giustificato l'aggiudicazione della

commessa a CO 2 richiamandosi al rapporto di valutazione dell'8 marzo 2006, al

preavviso della Commissione di aggiudicazione e alla ratifica dell'ULSA.

Nessuna spiegazione è stata per contro fornita in merito all'estromissione

dalla gara delle ricorrenti e del concorrente __________, deducibile unicamente

dal fatto che le loro offerte non avevano conseguito alcun punteggio e quindi

non erano state nemmeno valutate.

La ricorrente non ha esaminato gli atti del

procedimento concorsuale prima dell’inoltro dell’impugnativa. Ha dunque

eccepito la sufficienza della motivazione esposta nella risoluzione impugnata

senza consultare la documentazione alla quale essa rinvia.

In sede di risposta la committente ha

spiegato le ragioni che l'avevano indotta ad escludere dal concorso la CO 1.

Dopo aver preso visione delle osservazioni

presentate dalla stazione appaltante e del documento ivi allegato (lo scritto

15.

marzo 2006 dell'ULSA), in replica la ricorrente ha avuto modo di contestare

in modo congruo e completo la decisione di esclusione, sottolineando che non le

si poteva rimproverare la mancata produzione di un'attestazione relativa ad una

copertura assicurativa non obbligatoria.

Si può dunque ammettere che le carenze di

motivazione denunciate dalla CO 1 siano state sanate.

3.

3.1. Il

CIAP assicura la trasparenza della procedura di aggiudicazione (art. 1 cpv. 2

lett. c CIAP), garantendo la parità di trattamento tra tutti gli offerenti

nonché un'aggiudicazione imparziale (art. 1 cpv. 2 lett. b CIAP). Il

conseguimento di quest'ultimo postulato presuppone che l'aggiudicazione abbia

luogo sulla base delle condizioni di gara fissate dal bando di concorso, che

vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti. Offerte che si scostano

dalle condizioni preventivamente stabilite non possono dunque essere prese in

considerazione.

3.2

Nel caso di specie, le prescrizioni del

concorso - che costituiscono notoriamente la lex specialis della gara d'appalto

- stabilivano chiaramente in più punti che l'ammontare dell'onorario,

segnatamente la somma di onorario lorda, doveva essere calcolato secondo le

normative SIA (vedi cifra 11.1 e 16.2 fascicolo 1). Questa esigenza emergeva

peraltro in maniera altrettanto inequivocabile dal fascicolo 3 denominato parametri

base di calcolo e calcolo dell'onorario, atteso che per la prestazione di direzione

lavori posta a concorso il documento (cfr. cifra 3.1 e 4.1) richiamava puntualmente

il vigente Regolamento SIA 102 e ne riprendeva il metodo di computo dell'onorario

ivi previsto (onorario secondo il costo dell'opera; art. 7), fornendo addirittura

ai concorrenti un formulario obbligatorio per l'elaborazione dell'onorario

complessivo impostato sui criteri SIA (allegato 3.A). In questa cornice predefinita,

i costi determinanti per il calcolo dell'onorario (fr. 13'715'000.- per la DL)

e la percentuale della prestazione totale per fase di lavoro (40.5%) erano già

stati fissati inderogabilmente dalla committente, mentre tutti gli altri

parametri (coefficienti Z1 e Z2, grado di difficoltà n, fattore

di adeguamento r e costo medio all'ora h) dovevano essere

indicati dal singolo concorrente nel rispetto delle relative disposizioni contenute

nell'apposito Regolamento SIA 102. Regolamento, sia detto di transenna, che dopo

esser stato modificato nel 2003 su invito della ComCo al fine di renderlo conforme

alla legge sui cartelli e di promuovere una sana concorrenza, contempla attualmente

una modalità di calcolo dell'onorario basata sul tempo necessario alla corretta

esecuzione del mandato, ritenuta compatibile con il criterio dell'offerta più

vantaggiosa proprio del diritto delle commesse pubbliche (sul tema cfr. Dubey,

Le concours en droit des marchés publics, N. 1130-1137; Zufferey, Les normes de

la construction: un état des lieux, pubbl. in JDC 2005 p. 21).

La RI 1 ha rinunciato ad impugnare le

predette regole contenute negli atti del concorso ed ha partecipato alla gara

senza sollevare obiezioni, né chiedere delucidazioni alla committenza giusta la

cifra 18.2 del documento base (fascicolo 1), per cui ora non le può rimettere

in discussione senza violare il principio della buona fede. Accettate dunque le

prescrizioni di gara che per la direzione lavori imponevano un calcolo

dell'onorario in applicazione delle norme SIA 102, la ricorrente le ha nondimeno

disattese al momento della stesura dell'offerta, inserendo - per sua stessa

ammissione a ragion veduta - il valore 0.80 nella posizione "grado di

difficoltà" e la cifra 0.68 in corrispondenza della posizione "fattore

di adeguamento secondo art. 7.8" (p. 10 e 15 formulario 3). Dati, quelli

scelti dall'insorgente, che si pongono in netto contrasto con le pertinenti

disposizioni del Regolamento SIA, le quali prevedono che un'opera come quella

posta a concorso debba rientrare come minimo nella categoria IV caratterizzata

da un grado di difficoltà n di 1.0 (art. 7.2 e 7.8 SIA 102) e che non

prendono in considerazione fattori di adeguamento r inferiori a 0.8

(art. 7.10.3 SIA 102). L'offerta così stilata non poteva essere accettata, come

pretende l'insorgente sostenendo in questa sede che le regole della gara erano

ambigue e non vincolanti laddove evocavano l'applicazione delle norme SIA, ma

andava esclusa per ragioni dedotte dal principio della parità di trattamento

tra i concorrenti. Non solo perché dal complesso degli atti inviati agli

interessati era invero facilmente desumibile l'obbligo di calcolare l'onorario

lordo secondo l'apposito Regolamento SIA (102 per la DL) e la ricorrente ha quindi

infranto una precisa disposizione della gara, ma anche perché la violazione ha

impedito alla committenza di procedere ad un confronto immediato tra le offerte

pervenutegli ed ha avvantaggiato il suo autore, il quale ha esposto per finire una

cifra inattendibile relativamente al tempo medio necessario per fornire la

prestazione richiesta (TM) e, di riflesso, un onorario lordo di gran lunga inferiore a quello

che sarebbe scaturito da una corretta compilazione dell'offerta. Particolarmente

discutibile in questo contesto risulta l'ammontare delle ore di lavoro da

dedicare alla DL emergente dal calcolo della RI 1, la quale da un lato sottolinea

rettamente l'esigenza della committente di disporre di professionisti qualificati

capaci di eseguire il mandato in modo ineccepibile e dall'altro, senza alcuna

esperienza specifica, pretende di potere svolgere quel compito in un tempo quasi

dimezzato per rapporto a quello ritenuto oggettivamente necessario secondo i

criteri degli specialisti della SIA.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

la sua offerta non può essere riammessa in gara siccome in ogni modo conforme

al Regolamento SIA 112, già solo perché tale normativa - concepita per essere

applicata congiuntamente con i regolamenti per le prestazioni e gli onorari

(vedi Regolamento SIA 112, p. 3) che nel caso di specie sono stati elusi - dal

profilo della quantificazione della mercede non ha portata autonoma, né

carattere sostitutivo. Non per nulla le prescrizioni SIA 112 erano contemplate

dalla documentazione del concorso unicamente per descrivere il progetto in

generale, segnatamente per definire i tempi di esecuzione della progettazione (vedi

fascicolo 1 cifra 4.2).

Quanto alla recente sentenza del Tribunale

cantonale friburghese invocata dalla RI 1 per suffragare le proprie teorie (doc.

P), essa non solo non costituisce giurisprudenza vincolante per il Tribunale

cantonale amministrativo, ma non concerne nemmeno una fattispecie comparabile a

quella dedotta in giudizio. Nel caso friburghese infatti il committente aveva

esatto un'offerta finanziaria forfetaria, mentre il concorso all'esame imponeva

la presentazione di un'offerta calcolata sulla scorta del tempo necessario e

della tariffa oraria media, con la possibilità di un aggiornamento in caso di

modifiche sostanziali al progetto (vedi cifra 16.5 fascicolo 1).

In quanto volta a contestare l'estromissione

dal concorso per aver disatteso le regole del concorso in materia di computo

dell'onorario lordo, l'impugnativa della RI 1 va dunque respinta.

4.

4.1. Le

cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del

concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire

la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente.

La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina, ammette tuttavia la possibilità

di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione (AGVE 1999, 329 e rimandi).

Di regola, le referenze sono costituite da

lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in

epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti).

Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale,

la mancata presentazione di referenze corrispondenti alle esigenze fissate dal

committente non costituisce motivo di esclusione dalla procedura, fatta salva

l'ipotesi di un'esplicita comminatoria in tal senso disposta nelle prescrizioni

di gara. Diversamente, la partecipazione al concorso verrebbe preclusa a tutti

i concorrenti che non sono in grado di produrre le referenze richieste (STA 12

aprile 2006 in re P. SA, STA 8 settembre 2004 in re G. & P.).

4.2

Per permettere alla committenza di

valutare il criterio di aggiudicazione 2 (aspetto formale della struttura) i

concorrenti erano tenuti a presentare almeno tre oggetti referenziali di opere

realizzate negli ultimi 10 anni, di cui una almeno nell'ambito del settore ospedaliero, paraospedaliero e/o sociosanitario, escluse le opere di ingegneria civile. Referenze

di case per anziani avrebbero costituito titolo preferenziale.

La RI 1 non è stata in grado di produrre alcuna

delle referenze specialistiche richieste. La sua offerta non poteva tuttavia

essere estromessa per questo motivo, poiché le prescrizioni di gara non prospettavano

una simile conseguenza in caso di assenza di referenze

corrispondenti alle esigenze fissate dalla committente. Se quest'ultima

intendeva limitare l'intervento alla gara a professionisti in possesso di

determinate esperienze, doveva selezionare i concorrenti tramite appositi criteri

di idoneità, in aggiunta alle condizioni di partecipazione pubblicate nel bando.

Certo, una prescrizione di gara pretendeva

il raggiungimento dei livelli minimi in tutte le posizioni, ma non specificava

che i concorrenti incapaci di soddisfare tali aspettative sarebbero stati esclusi.

Stando così le cose, le offerte di questi concorrenti non potevano essere

scartate, ma andavano valutate negativamente, secondo il metodo preannunciato alla

cifra 2 del fascicolo 3.

Ne segue che la censura dell'RI 1, secondo cui la sua offerta non poteva essere estromessa a

cagione della mancata presentazione di referenze nel

settore ospedaliero, paraospedaliero e/o sociosanitario,

risulta fondata senza tuttavia poter influire sull'esito finale

dell'impugnativa (cfr. consid. 3 che precede).

5.

5.1. Il

fascicolo 4 degli atti di gara prescriveva agli studi con dipendenti di

allegare all'offerta le dichiarazioni attestanti l’avve-nuto pagamento di:

- AVS/AI/IPG;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso

di malattia;

- SUVA o istituto analogo (assicurazione infortuni);

- Cassa pensione (LPP);

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Rispetto del CCL;

- Imposte cantonali e comunali cresciute in

giudicato.

Lo stesso fascicolo, a pagina 5, avvertiva i

concorrenti che in caso di mancata presentazione dei suddetti documenti, la

committente ne avrebbe sollecitato la produzione entro un termine perentorio,

trascorso infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata esclusa.

Questa disciplina, mutuata fedelmente dal

diritto cantonale (vedi art. 5 lett. c LCPubb e 30 cpv. 1 RLCPubb), istituisce

in sostanza un criterio d'idoneità generale volto a garantire le conquiste sociali

e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio

del Consiglio di Stato concernente la LCPubb, ad art. 5). Accanto a questo

scopo di politica sociale, la prescrizione tende inoltre ad assicurare la

parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti

vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (Galli/Lehmann/Rech-steiner,

Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 225 ss.).

Per principio, le offerte inoltrate senza questo

genere di dichiarazioni non sono da considerare incomplete. Siffatti documenti,

attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti l'offerta in quanto tale,

ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha alcun potere di disposizione

sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del termine per la

presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una

modifica dell'offerta. La possibilità di sanare il difetto, producendo entro un

termine perentorio le dichiarazioni mancanti, va quindi concessa. Negarla, escludendo

siccome incomplete le offerte prive delle dichiarazioni richieste, configurerebbe

una disattenzione del principio di proporzionalità. Le offerte sprovviste delle

dichiarazioni richieste sono da considerare incomplete e quindi da scartare

soltanto quando il bando di concorso o la documentazione di gara commina

esplicitamente questa conseguenza in caso di mancata produzione entro il

termine fissato per la loro presentazione. In tal caso, l'estromissione non

viola il principio di proporzionalità, poiché si fonda su una prescrizione di

gara che non può essere rimessa in discussione in sede di aggiudicazione. Una sanatoria

del difetto non può essere concessa.

5.2

In concreto, la CO 1 non ha presentato

alcun documento comprovante il pagamento dell'assicurazione perdita di guadagno

in caso di malattia, spiegando già in sede di presentazione dell'offerta che lo

studio non aveva potuto stipulare tale copertura assicurativa per ragioni

riconducibili alle precarie condizioni di salute del titolare e del

disegnatore.

A fronte di queste spiegazioni prodotte in

luogo del documento richiesto (vedi allegato 2 fascicolo 4 offerta CO 1), la committente non era evidentemente tenuta ad assegnare alla

società un termine del tutto inutile per produrre l'atto mancante. Il difetto però

la legittimava ad estromettere dalla gara lo studio di cui trattasi in forza

della comminatoria in tal senso contenuta nelle prescrizioni del concorso. Invano

la ricorrente contesta il provvedimento appellandosi alla sua situazione

particolare ed al fatto che nessuna norma di legge federale, cantonale o

comunale impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione per perdita di guadagno

in caso di malattia. Tale imposizione è prevista infatti dal vigente contratto

collettivo di lavoro per i disegnatori del 1998, che all'art. 19 astringe i

datori di lavori ad assicurare questa categoria professionale presso una cassa

malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal trentunesimo giorno

di malattia almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di

900.

giorni consecutivi.

In simili evenienze, l'esclusione dalla gara

disposta nei confronti della CO 1 non presta il fianco

a critiche. Di certo non crea una discriminazione come sostiene l'insorgente,

dimenticando che sarebbe proprio il suo reinserimento nel concorso a provocare

una disparità di trattamento a danno di coloro che vi hanno partecipato con tutte

le carte in regola dal profilo delle esigenze sancite dal fascicolo 4 degli

atti di gara.

6.

Sulla scorta di quanto precede entrambi i gravami devono essere

respinti. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione delle

domande volte a concedere effetto sospensivo alle impugnative.

La tassa di giudizio e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dai ricorsi ed al valore di causa, sono a

carico delle insorgenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 1, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17

CIAP; § 21, 23, 24, 30, 33 DirCIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 26, 28, 31, 43, 60 e 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di fr.

1'000.- ciascuna.

3. Ogni

ricorrente verserà alla CO 3 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

patr. da:

patr. da: Brissago;

patr. da: avv. Locarno;

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

3 patrocinata da: PA 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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