Lexipedia

Decisione

52.2006.130

Revoca della licenza di condurre ogni categoria di veicoli a motore per un mese confermata a carico di un conducente che per quasi due anni guida una moto di 1100 cm3 senza essere in possesso della pa

12 agosto 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore delle

cat. A1 (motoveicoli fino a 125 cm3) e B (autoveicoli fino a 3.5 t) nell'agosto del 1981.

Nel 1982 è stato ammonito per aver circolato

a velocità eccessiva.

B. Nell'agosto

del 2003 RI 1 ha acquistato un motoveicolo BMW R1100RT con il quale ha

circolato ripetutamente sino al 2 aprile 2005, allorquando è stato fermato nel

corso di un normale controllo di polizia e posto in contravvenzione per aver

circolato senza la necessaria licenza di condurre della cat. A.

A seguito di questa reiterata infrazione, la

Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 200.- per

violazione dell'art. 95 LCStr e con risoluzione 17 novembre 2005 gli ha

revocato la licenza di condurre per la durata di un mese, autorizzando comunque

in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. Quest'ultima

decisione è stata resa in applicazione degli art. 16b cpv. 1 lett. c LCStr,

nonché 33 cpv. 4 lett. b OAC.

C. Con

giudizio 22 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento

amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che

l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti

compiuto in sede penale, il Governo ha annotato che l'infrazione commessa dal

ricorrente, esplicitamente prevista dall'art. 16b cpv. 1 lett. c LCStr, era

di media gravità. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, fondata

su una chiara base legale e conforme al principio della proporzionalità siccome

corrispondente al minimo prescritto dalla legge.

D. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Criticata

l'insufficiente motivazione del giudizio impugnato, l'insorgente ripropone in

sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime

cure, ribadendo in pratica che l'estensione della revoca a tutte le categorie

della licenza di condurre è priva di base legale e lesiva della libertà

personale. La revoca del permesso B - soggiunge l'insorgente - non risponde ad

un interesse pubblico preponderante e viola il principio di proporzionalità.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

A mente di

RI 1 la decisione impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione.

2.1

La

natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto

dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 PAmm, ogni decisione

deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei

mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare

la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione

del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del

loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi

sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, N. 1 ad art. 26 PAmm).

2.2

In

concreto, il Governo ha respinto il gravame del ricorrente rilevando in sostanza

che l'infrazione commessa, prevista puntualmente da un'apposita norma di legge

(art. 16b cpv. 1 lett. c LCStr), impone una revoca della durata minima

di un mese per tutte le categorie contemplate dalla licenza di condurre

dell'interessato. Il Consiglio di Stato ha tuttavia omesso di valutare le ulteriori

contestazioni sollevate nel gravame, incorrendo in un diniego di giustizia formale

che per economia processuale sarà eccezionalmente sanato in questa sede. Dottrina (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665; Grisel, Traité

de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 126 I 68 consid. 2,

118.

Ib 269 consid. 3a) ammettono in effetti la possibilità di

rimediare a violazioni del diritto di essere udito commesse in primo grado quando

il ricorrente - come nel caso concreto - ha avuto la possibilità di

pronunciarsi liberamente davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata di

pieno potere d'esame. In materia di provvedimenti di revoca

adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale

amministrativo statuisce con pieno potere, identico a quello di cui dispone

nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la

commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61

PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti

applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU

(STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

3.

In

sostanza il ricorrente ritiene che la revoca inflittagli non possa essere

estesa alla categoria B necessaria per condurre autovetture. In altre parole,

pretende di poter continuare a circolare in automobile durante la revoca e che

la misura vada a colpire unicamente la cat. A, conseguita nel frattempo al fine

di poter guidare legittimamente motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3. A suo parere la soluzione adottata

dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 33 cpv. 1 OAC

sarebbe anticostituzionale, priva di interesse pubblico e lesiva del principio

di proporzionalità.

In realtà, il ricorrente dimostra di

ignorare del tutto la natura e gli scopi che caratterizzano le revoche

d'ammonimento della licenza di condurre.

3.1

Intanto val la pena di ricordare che

l'art. 33 OAC entrato in vigore il 1° gennaio 2005 riprende nella sostanza i

contenuti dell'art. 34 scaturito dalla modifica 3 luglio 2002 dell'OAC, che ha

abolito il principio secondo cui la revoca della licenza di condurre di una

determinata categoria comportava la revoca della licenza di tutte le categorie

di veicoli a motore (art. 34 cpv. 1 OAC 1976). Attualmente invece, la revoca

della licenza di una categoria (vedi art. 3 cpv. 1 OAC) o di una sottocategoria

(art. 3 cpv. 2 OAC) comporta la revoca di tutte le categorie e sottocategorie

contemplate dal documento, escluse però le cosiddette categorie speciali (art.

3.

cpv. 3 OAC), che vengono revocate unicamente in circostanze particolari (cfr.

art. 33 cpv. 4 OAC). Questo trattamento speciale trova la sua base legale negli

art. 106 cpv. 1 e 25 cpv. 1 lett. a LCStr (Mizel, Quelle base légale pour le

nouveau retrait différencié du permis de conduire? in RDAF 2003 I p. 204).

3.2

In passato, il Tribunale federale è

stato chiamato più volte a pronunciarsi sulla legittimità del principio sancito

dall'odierno art. 33 cpv. 1 OAC, che in caso di revoca della licenza di

condurre impone la revoca di tutte le categorie e sottocategorie considerate dal

documento. L'Alta Corte federale ha così avuto modo di affermare che il senso

della norma è chiarissimo (DTF 113 Ib 57 consid. 2), che essa poggia su una

base legale del tutto sufficiente (DTF 109 Ib 139) e che rispetta appieno il

principio di proporzionalità (DTF 104 Ib 87 consid. 5b).

Tanto basta per respingere le censure

sollevate in merito dall'insorgente.

3.3

La revoca d'ammonimento della licenza

di condurre è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo,

volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza

e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito

della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca

della sola cat. A come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo

scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve

essere assolutamente proibita la guida dei veicoli di tutte le categorie e

sottocategorie per un periodo determinato. L'effetto afflittivo ed educativo

del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di

continuare a guidare la propria autovettura come se nulla fosse. In questo

contesto, le invocazioni alla libertà personale ed all'interesse pubblico

contenute nel gravame risultano prive di qualsiasi fondamento.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16b, 25, 95, 106 LCStr; 33

OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,

3003 Berna.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster