52.2006.130
Revoca della licenza di condurre ogni categoria di veicoli a motore per un mese confermata a carico di un conducente che per quasi due anni guida una moto di 1100 cm3 senza essere in possesso della pa
12 agosto 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.130
Data decisione, Autorità:
12.08.2006, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre ogni categoria di veicoli a motore per un mese confermata a carico di un conducente che per quasi due anni guida una moto di 1100 cm3 senza essere in possesso della patente cat. A
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 LCSTR
art. 16b cpv. 1 let. c LCSTR
art. 33 OAC
Incarto n.
52.2006.130
Lugano
12 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 aprile 2006 di
RI 1
contro
la decisione 22 marzo 2006 (no. 1377) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 17 novembre 2005 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per
la durata di un mese;
vista la risposta 26 aprile
2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore delle
cat. A1 (motoveicoli fino a 125 cm3) e B (autoveicoli fino a 3.5 t) nell'agosto del 1981.
Nel 1982 è stato ammonito per aver circolato
a velocità eccessiva.
B. Nell'agosto
del 2003 RI 1 ha acquistato un motoveicolo BMW R1100RT con il quale ha
circolato ripetutamente sino al 2 aprile 2005, allorquando è stato fermato nel
corso di un normale controllo di polizia e posto in contravvenzione per aver
circolato senza la necessaria licenza di condurre della cat. A.
A seguito di questa reiterata infrazione, la
Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 200.- per
violazione dell'art. 95 LCStr e con risoluzione 17 novembre 2005 gli ha
revocato la licenza di condurre per la durata di un mese, autorizzando comunque
in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. Quest'ultima
decisione è stata resa in applicazione degli art. 16b cpv. 1 lett. c LCStr,
nonché 33 cpv. 4 lett. b OAC.
C. Con
giudizio 22 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento
amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che
l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti
compiuto in sede penale, il Governo ha annotato che l'infrazione commessa dal
ricorrente, esplicitamente prevista dall'art. 16b cpv. 1 lett. c LCStr, era
di media gravità. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, fondata
su una chiara base legale e conforme al principio della proporzionalità siccome
corrispondente al minimo prescritto dalla legge.
D. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Criticata
l'insufficiente motivazione del giudizio impugnato, l'insorgente ripropone in
sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime
cure, ribadendo in pratica che l'estensione della revoca a tutte le categorie
della licenza di condurre è priva di base legale e lesiva della libertà
personale. La revoca del permesso B - soggiunge l'insorgente - non risponde ad
un interesse pubblico preponderante e viola il principio di proporzionalità.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e
art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
A mente di
RI 1 la decisione impugnata deve essere annullata per carenza di motivazione.
2.1
La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto
dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 PAmm, ogni decisione
deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei
mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare
la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione
del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del
loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi
sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, N. 1 ad art. 26 PAmm).
2.2
In
concreto, il Governo ha respinto il gravame del ricorrente rilevando in sostanza
che l'infrazione commessa, prevista puntualmente da un'apposita norma di legge
(art. 16b cpv. 1 lett. c LCStr), impone una revoca della durata minima
di un mese per tutte le categorie contemplate dalla licenza di condurre
dell'interessato. Il Consiglio di Stato ha tuttavia omesso di valutare le ulteriori
contestazioni sollevate nel gravame, incorrendo in un diniego di giustizia formale
che per economia processuale sarà eccezionalmente sanato in questa sede. Dottrina (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665; Grisel, Traité
de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 126 I 68 consid. 2,
118.
Ib 269 consid. 3a) ammettono in effetti la possibilità di
rimediare a violazioni del diritto di essere udito commesse in primo grado quando
il ricorrente - come nel caso concreto - ha avuto la possibilità di
pronunciarsi liberamente davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata di
pieno potere d'esame. In materia di provvedimenti di revoca
adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale
amministrativo statuisce con pieno potere, identico a quello di cui dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la
commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61
PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti
applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU
(STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
3.
In
sostanza il ricorrente ritiene che la revoca inflittagli non possa essere
estesa alla categoria B necessaria per condurre autovetture. In altre parole,
pretende di poter continuare a circolare in automobile durante la revoca e che
la misura vada a colpire unicamente la cat. A, conseguita nel frattempo al fine
di poter guidare legittimamente motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3. A suo parere la soluzione adottata
dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 33 cpv. 1 OAC
sarebbe anticostituzionale, priva di interesse pubblico e lesiva del principio
di proporzionalità.
In realtà, il ricorrente dimostra di
ignorare del tutto la natura e gli scopi che caratterizzano le revoche
d'ammonimento della licenza di condurre.
3.1
Intanto val la pena di ricordare che
l'art. 33 OAC entrato in vigore il 1° gennaio 2005 riprende nella sostanza i
contenuti dell'art. 34 scaturito dalla modifica 3 luglio 2002 dell'OAC, che ha
abolito il principio secondo cui la revoca della licenza di condurre di una
determinata categoria comportava la revoca della licenza di tutte le categorie
di veicoli a motore (art. 34 cpv. 1 OAC 1976). Attualmente invece, la revoca
della licenza di una categoria (vedi art. 3 cpv. 1 OAC) o di una sottocategoria
(art. 3 cpv. 2 OAC) comporta la revoca di tutte le categorie e sottocategorie
contemplate dal documento, escluse però le cosiddette categorie speciali (art.
3.
cpv. 3 OAC), che vengono revocate unicamente in circostanze particolari (cfr.
art. 33 cpv. 4 OAC). Questo trattamento speciale trova la sua base legale negli
art. 106 cpv. 1 e 25 cpv. 1 lett. a LCStr (Mizel, Quelle base légale pour le
nouveau retrait différencié du permis de conduire? in RDAF 2003 I p. 204).
3.2
In passato, il Tribunale federale è
stato chiamato più volte a pronunciarsi sulla legittimità del principio sancito
dall'odierno art. 33 cpv. 1 OAC, che in caso di revoca della licenza di
condurre impone la revoca di tutte le categorie e sottocategorie considerate dal
documento. L'Alta Corte federale ha così avuto modo di affermare che il senso
della norma è chiarissimo (DTF 113 Ib 57 consid. 2), che essa poggia su una
base legale del tutto sufficiente (DTF 109 Ib 139) e che rispetta appieno il
principio di proporzionalità (DTF 104 Ib 87 consid. 5b).
Tanto basta per respingere le censure
sollevate in merito dall'insorgente.
3.3
La revoca d'ammonimento della licenza
di condurre è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo,
volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza
e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito
della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca
della sola cat. A come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo
scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve
essere assolutamente proibita la guida dei veicoli di tutte le categorie e
sottocategorie per un periodo determinato. L'effetto afflittivo ed educativo
del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di
continuare a guidare la propria autovettura come se nulla fosse. In questo
contesto, le invocazioni alla libertà personale ed all'interesse pubblico
contenute nel gravame risultano prive di qualsiasi fondamento.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16b, 25, 95, 106 LCStr; 33
OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi,
3003 Berna.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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