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Decisione

52.2006.131

Mancata notifica di una domanda di costruzione al proprietario di un fondo non confinante

5 luglio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.131

Data decisione, Autorità:

05.07.2006, TRAM

Titolo:

Mancata notifica di una domanda di costruzione al proprietario di un fondo non confinante

DOMANDA DI COSTRUZIONE

art. 16 LE

art. 21 LE

Incarto n.

52.2006.131

Lugano

5 luglio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 aprile 2006 di

RI 1

contro

la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato

(n. 1509), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la

comunicazione 19 gennaio 2006, con cui il municipio di CO 2 gli spiega perché

non gli ha notificato la domanda di costruzione inoltrata da CO 1 per la

costruzione di una stalla con fienile (part. 464);

viste le risposte:

- 3 maggio 2006 del

Consiglio di Stato;

- 8 maggio 2006 di CO 1;

- 8 maggio 2006 del municipio

di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 2

ottobre 2003 CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire una

stalla con fienile su un terreno (part. 464), situato __________, fuori della

zona edificabile, a monte di una strada agricola;

che la domanda di costruzione, notificata ai

proprietari di fondi confinanti, è stata pubblicata agli albi comunali e sul FU;

che in tempo utile è pervenuta al municipio

soltanto l’opposizione di una vicina __________, che l’ha in seguito ritirata;

che il 7 novembre 2003 anche il Dipartimento

del territorio si è opposto alla domanda, ritenendo che la stalla non

rispettasse la distanza minima dalla zona edificabile, alla quale era assegnata

parte del fondo dedotto in edificazione;

che la domanda di costruzione è rimasta

indecisa;

che con modifica di poco conto del PR il

limite della zona edificabile è stato arretrato, attribuendo l'intero fondo del

resistente alla zona agricola, in modo da permettere l’edificazione della stalla;

che la variante del PR è stata approvata dal

Dipartimento del territorio con decisione 19 aprile 2004, notificata ai

proprietari interessati e pubblicata agli albi comunali;

che contro la decisione di approvazione

della variante di PR non sono stati inoltrati ricorsi;

che il 16 giugno 2004 il Dipartimento del

territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, revocando la precedente opposizione;

che il 23 giugno 2004 il municipio ha

rilasciato la licenza richiesta;

che il 17 novembre 2005, quando la stalla si

trovava ormai in fase di avanzata costruzione, RI 1, proprietario di un fondo

(part. 820), situato a valle della strada agricola, ha chiesto al municipio di spiegargli

per qual motivo la domanda di costruzione non gli era stata notificata;

che con scritto del 3 gennaio 2005

l’autorità comunale ha spiegato al ricorrente che la domanda non gli era stata

notificata, perché il suo fondo non confina con quello dedotto in edificazione;

che con ulteriore scritto del 19 gennaio

2006 il municipio ha ribadito questa presa di posizione;

che con giudizio 28 marzo 2006 il Consiglio

di Stato ha respinto l’impugnativa presentata da RI 1 contro la predetta

determinazione dell’autorità comunale;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che

la domanda di costruzione non dovesse essere notificata all’insorgente, poiché

il suo fondo non confina con quello dedotto in edificazione, ma è separato da

una strada agricola;

che contro il predetto giudizio RI 1 si

aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia

annullato assieme alla controversa presa di posizione dell’autorità comunale;

che l’insorgente contesta sia la procedura

seguita, sia la costruzione in quanto tale con argomenti che non occorre qui

illustrare;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di

Stato, dal municipio e da CO 1, che non formulano particolari osservazioni;

considerato, in diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che il ricorrente è di principio legittimato

ad impugnare la decisione governativa qui in esame (art. 43 PAmm); se fosse

abilitato ad agire in giudizio anche contro la presa di posizione del 19

febbraio 2006 del municipio di CO 2 è questione che non deve essere esaminata,

poiché l’atto in questione non costituiva un provvedimento impugnabile;

che per decisione si intende infatti un

provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato dall’autorità iure imperii

nel singolo caso, per costituire, modificare od annullare diritti od

obblighi o per accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (art. 5 PA;

DTF 121 I 173 consid. 2a; RDAT 2000 II n. 16; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Considerandi

II ed., n. 741 seg.);

che con lo scritto 19 febbraio 2006 il

municipio si è limitato a spiegare al ricorrente che la domanda di costruzione

della stalla, pubblicata agli albi comunali e sul FU, non gli era stata

notificata perché il suo fondo (part. 820) non confina con quello dedotto in

edificazione, dal quale è separato da una strada agricola;

che la spiegazione fornita dall'autorità

comunale non costituiva, né modificava, né annullava diritti od obblighi

dell’insorgente; parimenti, non ne accertava nemmeno l’esistenza, l’inesistenza

o l’estensione;

che la situazione giuridica dell'insorgente,

essenzialmente consistente in una preclusione, si è infatti determinata al

momento in cui è scaduto il termine per opporsi alla domanda di costruzione;

che se il ricorrente riteneva che l'autorità

avesse, a torto, omesso di notificargli la domanda di costruzione, avrebbe

dovuto semplicemente impugnare la licenza edilizia che ne è scaturita;

che RI 1 non ha mai impugnato la licenza

edilizia; nemmeno in questa sede, pur contestandola, ne chiede formalmente

l’annullamento;

che l’insorgente è intervenuto soltanto

quando la stalla si trovava ormai in uno stadio avanzato di costruzione, per

chiedere spiegazioni sui motivi che avevano indotto il municipio a non notificargli

la domanda di costruzione;

che in quanto riferito ad un atto che non

presenta le connotazioni di una decisione impugnabile, il ricorso va senz’altro

respinto siccome palesemente privo di fondamento;

che la tassa di giustizia, commisurata per

difetto al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico

dell’insorgente secondo soccombenza;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 21 LE; 3, 19, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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