52.2006.131
Mancata notifica di una domanda di costruzione al proprietario di un fondo non confinante
5 luglio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.131
Data decisione, Autorità:
05.07.2006, TRAM
Titolo:
Mancata notifica di una domanda di costruzione al proprietario di un fondo non confinante
DOMANDA DI COSTRUZIONE
art. 16 LE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2006.131
Lugano
5 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 aprile 2006 di
RI 1
contro
la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato
(n. 1509), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
comunicazione 19 gennaio 2006, con cui il municipio di CO 2 gli spiega perché
non gli ha notificato la domanda di costruzione inoltrata da CO 1 per la
costruzione di una stalla con fienile (part. 464);
viste le risposte:
- 3 maggio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 8 maggio 2006 di CO 1;
- 8 maggio 2006 del municipio
di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2
ottobre 2003 CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire una
stalla con fienile su un terreno (part. 464), situato __________, fuori della
zona edificabile, a monte di una strada agricola;
che la domanda di costruzione, notificata ai
proprietari di fondi confinanti, è stata pubblicata agli albi comunali e sul FU;
che in tempo utile è pervenuta al municipio
soltanto l’opposizione di una vicina __________, che l’ha in seguito ritirata;
che il 7 novembre 2003 anche il Dipartimento
del territorio si è opposto alla domanda, ritenendo che la stalla non
rispettasse la distanza minima dalla zona edificabile, alla quale era assegnata
parte del fondo dedotto in edificazione;
che la domanda di costruzione è rimasta
indecisa;
che con modifica di poco conto del PR il
limite della zona edificabile è stato arretrato, attribuendo l'intero fondo del
resistente alla zona agricola, in modo da permettere l’edificazione della stalla;
che la variante del PR è stata approvata dal
Dipartimento del territorio con decisione 19 aprile 2004, notificata ai
proprietari interessati e pubblicata agli albi comunali;
che contro la decisione di approvazione
della variante di PR non sono stati inoltrati ricorsi;
che il 16 giugno 2004 il Dipartimento del
territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, revocando la precedente opposizione;
che il 23 giugno 2004 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta;
che il 17 novembre 2005, quando la stalla si
trovava ormai in fase di avanzata costruzione, RI 1, proprietario di un fondo
(part. 820), situato a valle della strada agricola, ha chiesto al municipio di spiegargli
per qual motivo la domanda di costruzione non gli era stata notificata;
che con scritto del 3 gennaio 2005
l’autorità comunale ha spiegato al ricorrente che la domanda non gli era stata
notificata, perché il suo fondo non confina con quello dedotto in edificazione;
che con ulteriore scritto del 19 gennaio
2006 il municipio ha ribadito questa presa di posizione;
che con giudizio 28 marzo 2006 il Consiglio
di Stato ha respinto l’impugnativa presentata da RI 1 contro la predetta
determinazione dell’autorità comunale;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
la domanda di costruzione non dovesse essere notificata all’insorgente, poiché
il suo fondo non confina con quello dedotto in edificazione, ma è separato da
una strada agricola;
che contro il predetto giudizio RI 1 si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullato assieme alla controversa presa di posizione dell’autorità comunale;
che l’insorgente contesta sia la procedura
seguita, sia la costruzione in quanto tale con argomenti che non occorre qui
illustrare;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, dal municipio e da CO 1, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che il ricorrente è di principio legittimato
ad impugnare la decisione governativa qui in esame (art. 43 PAmm); se fosse
abilitato ad agire in giudizio anche contro la presa di posizione del 19
febbraio 2006 del municipio di CO 2 è questione che non deve essere esaminata,
poiché l’atto in questione non costituiva un provvedimento impugnabile;
che per decisione si intende infatti un
provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato dall’autorità iure imperii
nel singolo caso, per costituire, modificare od annullare diritti od
obblighi o per accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (art. 5 PA;
DTF 121 I 173 consid. 2a; RDAT 2000 II n. 16; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
Considerandi
II ed., n. 741 seg.);
che con lo scritto 19 febbraio 2006 il
municipio si è limitato a spiegare al ricorrente che la domanda di costruzione
della stalla, pubblicata agli albi comunali e sul FU, non gli era stata
notificata perché il suo fondo (part. 820) non confina con quello dedotto in
edificazione, dal quale è separato da una strada agricola;
che la spiegazione fornita dall'autorità
comunale non costituiva, né modificava, né annullava diritti od obblighi
dell’insorgente; parimenti, non ne accertava nemmeno l’esistenza, l’inesistenza
o l’estensione;
che la situazione giuridica dell'insorgente,
essenzialmente consistente in una preclusione, si è infatti determinata al
momento in cui è scaduto il termine per opporsi alla domanda di costruzione;
che se il ricorrente riteneva che l'autorità
avesse, a torto, omesso di notificargli la domanda di costruzione, avrebbe
dovuto semplicemente impugnare la licenza edilizia che ne è scaturita;
che RI 1 non ha mai impugnato la licenza
edilizia; nemmeno in questa sede, pur contestandola, ne chiede formalmente
l’annullamento;
che l’insorgente è intervenuto soltanto
quando la stalla si trovava ormai in uno stadio avanzato di costruzione, per
chiedere spiegazioni sui motivi che avevano indotto il municipio a non notificargli
la domanda di costruzione;
che in quanto riferito ad un atto che non
presenta le connotazioni di una decisione impugnabile, il ricorso va senz’altro
respinto siccome palesemente privo di fondamento;
che la tassa di giustizia, commisurata per
difetto al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico
dell’insorgente secondo soccombenza;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 21 LE; 3, 19, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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