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Decisione

52.2006.132

Trasferimento di agenti di custiodia armati

26 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.132

Data decisione, Autorità:

26.04.2006, TRAM

Titolo:

Trasferimento di agenti di custiodia armati

COMPETENZA

art. 66 LORD

art. 67 LORD

art. 48 LPAMM

art. 60 LPAMM

Incarto n.

52.2006.132

Lugano

26 aprile

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 aprile 2006 di

RI 1

RI 2

entrambi patrocinati da: PA 1 ,

contro

la decisione 28 marzo 2006 (n. 1486) del Consiglio

di Stato, che ha stabilito il trasferimento dei ricorrenti, agenti di

custodia armati della Polizia cantonale, per un periodo di prova di 6 mesi,

presso la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

RI 1 e RI

2, qui ricorrenti, sono attivi presso la Polizia cantonale in qualità di agenti

di custodia armati dal 1980;

che in previsione dell'imminente apertura

del nuovo carcere giudiziario, con risoluzione 25 ottobre 2005 il Consiglio di

Stato ha aumentato di 23 unità il piano dei posti autorizzati dalla Sezione

dell'esecuzione delle pene e delle misure, disponendo l'assunzione di 18

aspiranti agenti di custodia e il trasferimento di 5 agenti della Polizia

cantonale;

che con risoluzione 28 marzo 2006 il Governo

Considerandi

ha stabilito il trasferimento di RI 1, RI 2, unitamente ad altri tre agenti

della Polizia cantonale, presso la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle

misure, a partire dal 1. agosto 2006 e per un periodo di prova di 6 mesi; il

trasferimento della sede di servizio avverrà alle medesime condizioni salariali;

che la risoluzione indica inoltre che i

restanti agenti armati nominati verranno trasferiti, a partire dal 1. ottobre

2006, sempre per un periodo di 6 mesi;

che con ricorso 14 aprile 2006 RI 1 e RI 2

si aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando

l'annullamento della decisione governativa;

che a mente degli insorgenti, malgrado la

qualifica di "agente di custodia armato" essi svolgerebbero funzioni

di ausiliari di polizia, non avendo peraltro alcuna formazione di agente di

custodia;

che in particolare si oppongono al

trasferimento, considerato che sarebbe a tutti gli effetti un cambiamento di

funzione;

che infine evidenziano, che malgrado quanto

disposto dall'art. 6 cpv. 3 LOrd, l'autorità di nomina non avrebbe ottenuto il

loro benestare;

considerato, in

diritto

che prima

di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio

la propria competenza (art. 3 PAmm);

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di

ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve

motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o

manifestamente infondato;

che il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è dato contro decisioni di un dipartimento, di commissioni

speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);

che la competenza di questo tribunale è

regolata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale; deve

quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita

mediante deduzione a contrario (M. Borghi / G. Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);

che per quanto concerne specificatamente i

rapporti d'impiego dei dipendenti statali, le decisioni rese dal Consiglio di

Stato in applicazione della LOrd sono impugnabili al Tribunale cantonale

amministrativo soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 67 cpv. 1 LOrd, ovvero

soltanto nel caso di provvedimenti disciplinari (lett. a-e) o di disdetta del

rapporto d'impiego (lett. f);

che le decisioni rese dal Consiglio di Stato

in applicazione della LOrd sono definitive, riservate le disposizioni degli

art. 67 e 68 della medesima legge (art. 66 cpv. 2 LOrd);

che in concreto, RI 1 e RI 2 impugnano una

decisione con cui il Governo prevede il loro trasferimento presso la Sezione

dell'esecuzione delle pene e delle misure;

che la decisione impugnata ha carattere di

semplice trasferimento amministrativo e non di sanzione disciplinare; il

provvedimento è infatti dettato da esigenze dell'amministrazione;

che tale decisione non rientra pertanto nel

novero dei provvedimenti impugnabili dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

elencati dall'art. 67 LOrd;

che il ricorso va pertanto dichiarato

irricevibile;

che la tassa di giustizia segue la

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 66, 67, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 400.- è a carico degli insorgenti in solido.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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