52.2006.132
Trasferimento di agenti di custiodia armati
26 aprile 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.132
Data decisione, Autorità:
26.04.2006, TRAM
Titolo:
Trasferimento di agenti di custiodia armati
COMPETENZA
art. 66 LORD
art. 67 LORD
art. 48 LPAMM
art. 60 LPAMM
Incarto n.
52.2006.132
Lugano
26 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 aprile 2006 di
RI 1
RI 2
entrambi patrocinati da: PA 1 ,
contro
la decisione 28 marzo 2006 (n. 1486) del Consiglio
di Stato, che ha stabilito il trasferimento dei ricorrenti, agenti di
custodia armati della Polizia cantonale, per un periodo di prova di 6 mesi,
presso la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
RI 1 e RI
2, qui ricorrenti, sono attivi presso la Polizia cantonale in qualità di agenti
di custodia armati dal 1980;
che in previsione dell'imminente apertura
del nuovo carcere giudiziario, con risoluzione 25 ottobre 2005 il Consiglio di
Stato ha aumentato di 23 unità il piano dei posti autorizzati dalla Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, disponendo l'assunzione di 18
aspiranti agenti di custodia e il trasferimento di 5 agenti della Polizia
cantonale;
che con risoluzione 28 marzo 2006 il Governo
Considerandi
ha stabilito il trasferimento di RI 1, RI 2, unitamente ad altri tre agenti
della Polizia cantonale, presso la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle
misure, a partire dal 1. agosto 2006 e per un periodo di prova di 6 mesi; il
trasferimento della sede di servizio avverrà alle medesime condizioni salariali;
che la risoluzione indica inoltre che i
restanti agenti armati nominati verranno trasferiti, a partire dal 1. ottobre
2006, sempre per un periodo di 6 mesi;
che con ricorso 14 aprile 2006 RI 1 e RI 2
si aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando
l'annullamento della decisione governativa;
che a mente degli insorgenti, malgrado la
qualifica di "agente di custodia armato" essi svolgerebbero funzioni
di ausiliari di polizia, non avendo peraltro alcuna formazione di agente di
custodia;
che in particolare si oppongono al
trasferimento, considerato che sarebbe a tutti gli effetti un cambiamento di
funzione;
che infine evidenziano, che malgrado quanto
disposto dall'art. 6 cpv. 3 LOrd, l'autorità di nomina non avrebbe ottenuto il
loro benestare;
considerato, in
diritto
che prima
di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio
la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato contro decisioni di un dipartimento, di commissioni
speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);
che la competenza di questo tribunale è
regolata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale; deve
quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita
mediante deduzione a contrario (M. Borghi / G. Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);
che per quanto concerne specificatamente i
rapporti d'impiego dei dipendenti statali, le decisioni rese dal Consiglio di
Stato in applicazione della LOrd sono impugnabili al Tribunale cantonale
amministrativo soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 67 cpv. 1 LOrd, ovvero
soltanto nel caso di provvedimenti disciplinari (lett. a-e) o di disdetta del
rapporto d'impiego (lett. f);
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato
in applicazione della LOrd sono definitive, riservate le disposizioni degli
art. 67 e 68 della medesima legge (art. 66 cpv. 2 LOrd);
che in concreto, RI 1 e RI 2 impugnano una
decisione con cui il Governo prevede il loro trasferimento presso la Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure;
che la decisione impugnata ha carattere di
semplice trasferimento amministrativo e non di sanzione disciplinare; il
provvedimento è infatti dettato da esigenze dell'amministrazione;
che tale decisione non rientra pertanto nel
novero dei provvedimenti impugnabili dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
elencati dall'art. 67 LOrd;
che il ricorso va pertanto dichiarato
irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 66, 67, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico degli insorgenti in solido.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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