52.2006.133
Realizzazione di un tetto "a botte"
16 maggio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2006.133
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, TRAM
Titolo:
Realizzazione di un tetto "a botte"
DISTANZA DAL CONFINE
REVISIONE
art. 35 let. b LPAMM
Incarto n.
52.2006.133
Lugano
16 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 13 aprile 2006 di
RI 1
chiedente
la revisione della sentenza 5 aprile 2006 del Tribunale
cantonale amministrativo che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata
dall'istante avverso la decisione 14 febbraio 2006 (n. 760) con cui il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da CO 1 contro la
licenza edilizia 8 settembre 2005, rilasciatagli dal municipio di CO 1 per
ristrutturare il tetto di una casa d'abitazione (part. 155);
viste le risposte:
- 20 aprile 2006 del
municipio di CO 2;
- 26 aprile 2006 del
Consiglio di Stato;
- 8 maggio 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'istante
in revisione è proprietario di una casa d'abitazione (part. 155), situata a __________
in località __________, nella zona residenziale semi-intensiva R3-06. L'edificio,
strutturato su due piani abitabili e coperto da un tetto a quattro falde, dista
circa 2 m dal confine verso la part. 154.
Il 6 maggio 2005 RI 1 ha chiesto al
municipio il permesso di sostituire il tetto esistente con un tetto a sezione
arcuata ("a botte") in modo da ricavare un appartamento nel
sottotetto, già parzialmente abitabile. Il progetto prevedeva di mantenere l'altezza
dell'attuale filo di gronda (m 7.48), innalzando invece da m 10.51 a m 10.95 il
colmo del tetto.
Alla domanda si sono opposti RI 1,
comproprietari di una casetta a schiera situata sull'attigua part. 154, che
hanno contestato l'intervento dal profilo dell'aumento degli ingombri, della
pendenza delle falde del tetto ed in quanto concernente un edificio che non
rispetta la distanza minima dal confine (m 5.00) prescritta dall'art. 40 NAPR
per edifici alti più di 8.00 m.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 13 luglio 2005 il municipio ha negato la
licenza richiesta, accogliendo l'opposizione dei vicini. La decisione non è
stata impugnata.
B. Il 29
luglio 2005 RI 1 ha presentato una variante che prevedeva nuovamente di realizzare
un tetto "a botte" a sezione semiellittica, mantenendo l'attuale
altezza del colmo (m 10.48), ma abbassando da m 7.48 a m 7.05 (Δ - 0.43) il
filo di gronda del tetto esistente.
m 10.48
m 7.48
m 7.05
CO 1 si sono opposti anche a questa domanda.
Il municipio l'ha invece accolta con decisione 8 settembre 2005, emanata senza
nuovamente interpellare il Dipartimento del territorio.
Con giudizio 14 febbraio 2006 il Consiglio
di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato
dai vicini opponenti. Il Governo ha in sostanza ritenuto che la pendenza massima
(40%) delle falde del tetto, prescritta dall'art. 40 NAPR, non fosse
applicabile e che la trasformazione rientrasse nei limiti dell'art. 39 RLE.
C. Con sentenza
5 aprile 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il predetto
giudizio governativo, accogliendo parzialmente l'impugnativa contro di esso interposta
dai vicini opponenti.
Fondandosi sui piani del primo progetto,
questo tribunale ha in sostanza ritenuto che il tetto "a botte" non
potesse essere autorizzato, poiché determina un ingombro equivalente a quello
di un tetto a falde con una pendenza superiore al limite prescritto dall'art.
40 NAPR. La licenza è stata quindi confermata alla condizione che il colmo del
tetto fosse abbassato di 87 cm.
D. Contro la
predetta sentenza RI 1 ha inoltrato a questo tribunale un'istanza di revisione,
nella quale rileva in sostanza che il giudizio censurato si fonda sui piani
della prima domanda, respinta dal municipio, anziché sulla variante inoltrata
successivamente. L'abbassamento della gronda, soggiunge, sarebbe stato dettato
da semplici considerazioni di natura estetica.
Il Consiglio di Stato ed il municipio non
formulano particolari osservazioni.
CO 1 si rimettono al giudizio di questo
tribunale, rilevando comunque che il colmo dei tetti "a botte" deve
in ogni caso soggiacere al limite d'altezza che scaturisce dalla pendenza
massima ammissibile delle falde. Data la distanza tra le facciate (m 13.00), l'ingombro
del tetto "a botte" equivarrebbe a quello di un tetto a falde con una
pendenza del 52.77%. Per renderlo conforme al diritto, il colmo dovrebbe essere
comunque abbassato di 83 cm.
Considerato, in
diritto
1.Giusta l'art. 35 lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio
della revisione se l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti
rilevanti che risultano dagli atti.
In concreto, il tribunale ha per
inavvertenza fondato il proprio giudizio sui piani del primo progetto invece
che su quelli della seconda domanda di costruzione, che non prevedevano alcun
innalzamento dell'attuale colmo del tetto. Trattandosi di una svista evidente,
la domanda di revisione, tempestivamente inoltrata dall'insorgente, appare
dunque ricevibile in ordine.
In quanto fondata su un accertamento
inesatto dei fatti rilevanti, la sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata,
mentre il ricorso inoltrato da CO 1 va sottoposto a nuovo esame sulla base dei
piani effettivamente approvati dall'autorità comunale.
2.2.1. L'art. 40 NAPR di __________, disciplinante l'attività edilizia
Considerandi
della zona R3 in cui è situato l'edificio del resistente, stabilisce che la
pendenza delle falde del tetto è del 30-40%. L'angolo sull'oriz-zonte può
quindi variare da un minimo di circa 22° ad un massimo di circa 27°. Anche se
non fissa un'altezza massima del colmo, limitando al 40% la pendenza delle
falde del tetto, la norma stabilisce comunque un limite all'ingombro che può
oltrepassare il filo di gronda senza essere computato sull'altezza. Rapportata
alla distanza che separa le gronde, la pendenza massima determina in effetti
indirettamente l'altezza del colmo.
L'art. 40 NAPR
non prende in considerazione i cosiddetti tetti arcuati ("a botte").
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, ciò non significa che
questo particolare tipo di copertura sfugga a qualsiasi limitazione dell'ingombro
che inevitabilmente comporta. Non è invero dato di vedere per qual motivo,
inarcando gli spioventi, si dovrebbero ammettere ingombri superiori a quelli di
un tradizionale tetto a due falde. Anche il colmo dei tetti "a botte"
deve dunque soggiacere al limite d'altezza che scaturisce dalla pendenza massima
ammissibile delle falde, mentre per quanto riguarda il maggior ingombro dovuto
all'inarcamento delle falde si
può al massimo
ammettere la formazione di archi di raggio (r), pari al rapporto
d . (1 + p2) : 4p
(in cui d è la distanza tra le gronde
e p la pendenza massima delle falde).
Ai fini del giudizio va ancora rilevato che
la pendenza delle falde è limitata indipendentemente dall'altezza dell'edificio
misurata in corrispondenza delle facciate. La pendenza massima prescritta non
vale soltanto per gli edifici che raggiungono l'altezza massima ammessa dalle
norme di zona, ma anche per quelli di altezza inferiore.
2.2
Nel caso concreto, le gronde del nuovo
tetto "a botte" distano fra loro m 13.00 e si situano ad una quota di
+ m 7.05 rispetto alla quota 0.00 assegnata al pianterreno. Il colmo del tetto
è invece collocato ad una quota di + m 10.48 (Δ + 3.43). Dati questi
parametri, la pendenza degli spioventi di un tetto a falde, il cui colmo e le
cui gronde fossero collocate alle stesse quote, sarebbe pari al 52.77%. Non
potrebbe dunque essere autorizzato perché supera abbondantemente la pendenza
massima (40%) prescritta dall'art. 40 NAPR. Ma se un tetto a falde così
configurato non potrebbe essere autorizzato, nemmeno un tetto "a
botte" con gli stessi parametri può essere posto al beneficio del permesso.
Il semplice inarcamento delle falde, che già di per sé aumenta gli ingombri,
non costituisce di certo un motivo che possa giustificarlo. Tanto meno in un
caso come quello in esame, nel quale, a causa della sezione semiellittica del
tetto, l'ingombro che eccede quello di un tetto a falde è maggiore in prossimità
delle gronde, ossia delle facciate.
Tenuto conto della distanza fra le gronde (m
13.
) e della pendenza massima delle falde (40%) prescritta dall'art. 40 NAPR,
il colmo del tetto "a botte" può essere collocato al massimo ad una
quota di m 2.60 superiore a quella delle gronde (+ m 7.05), ovvero, stando ai
piani, alla quota di + m 9.65.
Discutibile sarebbe pure la sezione
semiellittica del tetto. Non essendo tuttavia oggetto di specifiche
contestazioni e non scostandosi nemmeno in misura significativa dall'arco che può ancora
essere considerato un inarcamento delle falde rientrante nei limiti di una
ragionevole tolleranza, non occorre approfondire ulteriormente la questione.
2.3
La difformità riscontrata non
giustifica comunque l'annulla-mento del permesso. Il difetto può infatti essere
facilmente corretto, subordinando la licenza alla condizione alternativa che il
colmo del tetto venga abbassato di:
(a) m 0.83 se la gronda è abbassata alla quota di m 7.05,
oppure
(b) m 0.40, se la gronda è mantenuta alla quota attuale (+ 7.48).
Va inoltre riservata al beneficiario della
licenza la facoltà di proporre un'ulteriore variante che gli consenta di
mantenere l'attuale quota del colmo (+ m 10.48), dotando la costruzione di cornicioni
simili a quelli esistenti in modo da aumentare la distanza tra le gronde e
ridurre di conseguenza la pendenza di un ipotetico tetto a falde.
3.
3.1. 2.1. Per
principio, le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore
in epoca successiva alla loro edificazione possono essere soltanto mantenute e
riparate. Lavori di trasformazione sostanziali, che alterano dal profilo
qualitativo o quantitativo l'identità della costruzione preesistente, sono
esclusi. Modiche trasformazioni, eccedenti la semplice manutenzione, sono
tuttavia ammesse se il contrasto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse
pubblico o quello dei vicini (art. 39 RLE).
3.2
In concreto, l'edificio del resistente,
costruito prima dell'entrata in vigore del PR, non rispetta la distanza minima
dal confine (m 5.00), prescritta dall'art. 40 NAPR. Si tratta quindi di una costruzione
esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore.
Il municipio ha ritenuto che l'intervento
fosse ammissibile, escludendo che si tratti di una trasformazione sostanziale.
La modifica dell'aspetto esterno dell'edificio non è priva d'importanza. Reputando
che non sovvertisse in misura radicale l'identità dell'edificio e non
pregiudicasse l'interesse pubblico o quello dei vicini qui ricorrenti l'autorità
comunale non ha tuttavia abusato della latitudine di giudizio che l'art. 39 RLE
gli riserva ai fini dell'individuazione del limite tra interventi sostanziali e
trasformazioni ancora ammissibili. La valutazione è sostenibile.
Reputandola ammissibile l'autorità comunale
non ha dunque violato il diritto.
Da questo profilo, la licenza merita
pertanto di essere confermata.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso inoltrato da CO 1 va parzialmente
accolto, annullando il giudizio impugnato e confermando la licenza alla
condizione di abbassare il colmo del tetto "a botte" nei limiti
indicati al considerando 2.3.
Date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono poste a carico del resistente
al ricorso proporzionalmente al suo ridotto grado di soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 35, 36, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. L'istanza
di revisione di RI 1 è accolta.
§ Di conseguenza, la sentenza 5 aprile 2006 del
Tribunale cantonale amministrativo è annullata.
2.Il ricorso di CO 1 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1.
la decisione 14 febbraio 2006 del Consiglio di
Stato (n. 760) è annullata.
1.2.
la licenza edilizia 13 luglio 2005, rilasciata
dal municipio di CO 1 a CO 2 è confermata alla condizione alternativa che il
colmo del tetto venga abbassato:
(a) di m 0.83 se la gronda è abbassata alla quota di + m 7.05,
oppure
(b) di m 0.40, se la gronda è mantenuta alla quota
attuale (+ 7.48).
3. Non si
preleva tassa di giustizia.
4. Il
resistente __________ rifonderà fr. 500.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili
di entrambe le istanze.
5. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinata da: PA 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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