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Decisione

52.2006.133

Realizzazione di un tetto "a botte"

16 maggio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'istante

in revisione è proprietario di una casa d'abitazione (part. 155), situata a __________

in località __________, nella zona residenziale semi-intensiva R3-06. L'edificio,

strutturato su due piani abitabili e coperto da un tetto a quattro falde, dista

circa 2 m dal confine verso la part. 154.

Il 6 maggio 2005 RI 1 ha chiesto al

municipio il permesso di sostituire il tetto esistente con un tetto a sezione

arcuata ("a botte") in modo da ricavare un appartamento nel

sottotetto, già parzialmente abitabile. Il progetto prevedeva di mantenere l'altezza

dell'attuale filo di gronda (m 7.48), innalzando invece da m 10.51 a m 10.95 il

colmo del tetto.

Alla domanda si sono opposti RI 1,

comproprietari di una casetta a schiera situata sull'attigua part. 154, che

hanno contestato l'intervento dal profilo dell'aumento degli ingombri, della

pendenza delle falde del tetto ed in quanto concernente un edificio che non

rispetta la distanza minima dal confine (m 5.00) prescritta dall'art. 40 NAPR

per edifici alti più di 8.00 m.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 13 luglio 2005 il municipio ha negato la

licenza richiesta, accogliendo l'opposizione dei vicini. La decisione non è

stata impugnata.

B. Il 29

luglio 2005 RI 1 ha presentato una variante che prevedeva nuovamente di realizzare

un tetto "a botte" a sezione semiellittica, mantenendo l'attuale

altezza del colmo (m 10.48), ma abbassando da m 7.48 a m 7.05 (Δ - 0.43) il

filo di gronda del tetto esistente.

m 10.48

m 7.48

m 7.05

CO 1 si sono opposti anche a questa domanda.

Il municipio l'ha invece accolta con decisione 8 settembre 2005, emanata senza

nuovamente interpellare il Dipartimento del territorio.

Con giudizio 14 febbraio 2006 il Consiglio

di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato

dai vicini opponenti. Il Governo ha in sostanza ritenuto che la pendenza massima

(40%) delle falde del tetto, prescritta dall'art. 40 NAPR, non fosse

applicabile e che la trasformazione rientrasse nei limiti dell'art. 39 RLE.

C. Con sentenza

5 aprile 2006 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il predetto

giudizio governativo, accogliendo parzialmente l'impugnativa contro di esso interposta

dai vicini opponenti.

Fondandosi sui piani del primo progetto,

questo tribunale ha in sostanza ritenuto che il tetto "a botte" non

potesse essere autorizzato, poiché determina un ingombro equivalente a quello

di un tetto a falde con una pendenza superiore al limite prescritto dall'art.

40 NAPR. La licenza è stata quindi confermata alla condizione che il colmo del

tetto fosse abbassato di 87 cm.

D. Contro la

predetta sentenza RI 1 ha inoltrato a questo tribunale un'istanza di revisione,

nella quale rileva in sostanza che il giudizio censurato si fonda sui piani

della prima domanda, respinta dal municipio, anziché sulla variante inoltrata

successivamente. L'abbassamento della gronda, soggiunge, sarebbe stato dettato

da semplici considerazioni di natura estetica.

Il Consiglio di Stato ed il municipio non

formulano particolari osservazioni.

CO 1 si rimettono al giudizio di questo

tribunale, rilevando comunque che il colmo dei tetti "a botte" deve

in ogni caso soggiacere al limite d'altezza che scaturisce dalla pendenza

massima ammissibile delle falde. Data la distanza tra le facciate (m 13.00), l'ingombro

del tetto "a botte" equivarrebbe a quello di un tetto a falde con una

pendenza del 52.77%. Per renderlo conforme al diritto, il colmo dovrebbe essere

comunque abbassato di 83 cm.

Considerato, in

diritto

1.Giusta l'art. 35 lett. b PAmm, contro le decisioni è dato rimedio

della revisione se l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti

rilevanti che risultano dagli atti.

In concreto, il tribunale ha per

inavvertenza fondato il proprio giudizio sui piani del primo progetto invece

che su quelli della seconda domanda di costruzione, che non prevedevano alcun

innalzamento dell'attuale colmo del tetto. Trattandosi di una svista evidente,

la domanda di revisione, tempestivamente inoltrata dall'insorgente, appare

dunque ricevibile in ordine.

In quanto fondata su un accertamento

inesatto dei fatti rilevanti, la sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata,

mentre il ricorso inoltrato da CO 1 va sottoposto a nuovo esame sulla base dei

piani effettivamente approvati dall'autorità comunale.

2.2.1. L'art. 40 NAPR di __________, disciplinante l'attività edilizia

Considerandi

della zona R3 in cui è situato l'edificio del resistente, stabilisce che la

pendenza delle falde del tetto è del 30-40%. L'angolo sull'oriz-zonte può

quindi variare da un minimo di circa 22° ad un massimo di circa 27°. Anche se

non fissa un'altezza massima del colmo, limitando al 40% la pendenza delle

falde del tetto, la norma stabilisce comunque un limite all'ingombro che può

oltrepassare il filo di gronda senza essere computato sull'altezza. Rapportata

alla distanza che separa le gronde, la pendenza massima determina in effetti

indirettamente l'altezza del colmo.

L'art. 40 NAPR

non prende in considerazione i cosiddetti tetti arcuati ("a botte").

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, ciò non significa che

questo particolare tipo di copertura sfugga a qualsiasi limitazione dell'ingombro

che inevitabilmente comporta. Non è invero dato di vedere per qual motivo,

inarcando gli spioventi, si dovrebbero ammettere ingombri superiori a quelli di

un tradizionale tetto a due falde. Anche il colmo dei tetti "a botte"

deve dunque soggiacere al limite d'altezza che scaturisce dalla pendenza massima

ammissibile delle falde, mentre per quanto riguarda il maggior ingombro dovuto

all'inarcamento delle falde si

può al massimo

ammettere la formazione di archi di raggio (r), pari al rapporto

d . (1 + p2) : 4p

(in cui d è la distanza tra le gronde

e p la pendenza massima delle falde).

Ai fini del giudizio va ancora rilevato che

la pendenza delle falde è limitata indipendentemente dall'altezza dell'edificio

misurata in corrispondenza delle facciate. La pendenza massima prescritta non

vale soltanto per gli edifici che raggiungono l'altezza massima ammessa dalle

norme di zona, ma anche per quelli di altezza inferiore.

2.2

Nel caso concreto, le gronde del nuovo

tetto "a botte" distano fra loro m 13.00 e si situano ad una quota di

+ m 7.05 rispetto alla quota 0.00 assegnata al pianterreno. Il colmo del tetto

è invece collocato ad una quota di + m 10.48 (Δ + 3.43). Dati questi

parametri, la pendenza degli spioventi di un tetto a falde, il cui colmo e le

cui gronde fossero collocate alle stesse quote, sarebbe pari al 52.77%. Non

potrebbe dunque essere autorizzato perché supera abbondantemente la pendenza

massima (40%) prescritta dall'art. 40 NAPR. Ma se un tetto a falde così

configurato non potrebbe essere autorizzato, nemmeno un tetto "a

botte" con gli stessi parametri può essere posto al beneficio del permesso.

Il semplice inarcamento delle falde, che già di per sé aumenta gli ingombri,

non costituisce di certo un motivo che possa giustificarlo. Tanto meno in un

caso come quello in esame, nel quale, a causa della sezione semiellittica del

tetto, l'ingombro che eccede quello di un tetto a falde è maggiore in prossimità

delle gronde, ossia delle facciate.

Tenuto conto della distanza fra le gronde (m

13.

) e della pendenza massima delle falde (40%) prescritta dall'art. 40 NAPR,

il colmo del tetto "a botte" può essere collocato al massimo ad una

quota di m 2.60 superiore a quella delle gronde (+ m 7.05), ovvero, stando ai

piani, alla quota di + m 9.65.

Discutibile sarebbe pure la sezione

semiellittica del tetto. Non essendo tuttavia oggetto di specifiche

contestazioni e non scostandosi nemmeno in misura significativa dall'arco che può ancora

essere considerato un inarcamento delle falde rientrante nei limiti di una

ragionevole tolleranza, non occorre approfondire ulteriormente la questione.

2.3

La difformità riscontrata non

giustifica comunque l'annulla-mento del permesso. Il difetto può infatti essere

facilmente corretto, subordinando la licenza alla condizione alternativa che il

colmo del tetto venga abbassato di:

(a) m 0.83 se la gronda è abbassata alla quota di m 7.05,

oppure

(b) m 0.40, se la gronda è mantenuta alla quota attuale (+ 7.48).

Va inoltre riservata al beneficiario della

licenza la facoltà di proporre un'ulteriore variante che gli consenta di

mantenere l'attuale quota del colmo (+ m 10.48), dotando la costruzione di cornicioni

simili a quelli esistenti in modo da aumentare la distanza tra le gronde e

ridurre di conseguenza la pendenza di un ipotetico tetto a falde.

3.

3.1. 2.1. Per

principio, le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore

in epoca successiva alla loro edificazione possono essere soltanto mantenute e

riparate. Lavori di trasformazione sostanziali, che alterano dal profilo

qualitativo o quantitativo l'identità della costruzione preesistente, sono

esclusi. Modiche trasformazioni, eccedenti la semplice manutenzione, sono

tuttavia ammesse se il contrasto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse

pubblico o quello dei vicini (art. 39 RLE).

3.2

In concreto, l'edificio del resistente,

costruito prima dell'entrata in vigore del PR, non rispetta la distanza minima

dal confine (m 5.00), prescritta dall'art. 40 NAPR. Si tratta quindi di una costruzione

esistente in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore.

Il municipio ha ritenuto che l'intervento

fosse ammissibile, escludendo che si tratti di una trasformazione sostanziale.

La modifica dell'aspetto esterno dell'edificio non è priva d'importanza. Reputando

che non sovvertisse in misura radicale l'identità dell'edificio e non

pregiudicasse l'interesse pubblico o quello dei vicini qui ricorrenti l'autorità

comunale non ha tuttavia abusato della latitudine di giudizio che l'art. 39 RLE

gli riserva ai fini dell'individuazione del limite tra interventi sostanziali e

trasformazioni ancora ammissibili. La valutazione è sostenibile.

Reputandola ammissibile l'autorità comunale

non ha dunque violato il diritto.

Da questo profilo, la licenza merita

pertanto di essere confermata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso inoltrato da CO 1 va parzialmente

accolto, annullando il giudizio impugnato e confermando la licenza alla

condizione di abbassare il colmo del tetto "a botte" nei limiti

indicati al considerando 2.3.

Date le circostanze, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono poste a carico del resistente

al ricorso proporzionalmente al suo ridotto grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18,

28, 31, 35, 36, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. L'istanza

di revisione di RI 1 è accolta.

§ Di conseguenza, la sentenza 5 aprile 2006 del

Tribunale cantonale amministrativo è annullata.

2.Il ricorso di CO 1 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.

la decisione 14 febbraio 2006 del Consiglio di

Stato (n. 760) è annullata.

1.2.

la licenza edilizia 13 luglio 2005, rilasciata

dal municipio di CO 1 a CO 2 è confermata alla condizione alternativa che il

colmo del tetto venga abbassato:

(a) di m 0.83 se la gronda è abbassata alla quota di + m 7.05,

oppure

(b) di m 0.40, se la gronda è mantenuta alla quota

attuale (+ 7.48).

3. Non si

preleva tassa di giustizia.

4. Il

resistente __________ rifonderà fr. 500.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili

di entrambe le istanze.

5. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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