52.2006.134
Fornitura di elementi di pietra naturale (rapporto di valutazione del consulente del committente)
8 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.134
Data decisione, Autorità:
08.05.2006, TRAM
Titolo:
Fornitura di elementi di pietra naturale (rapporto di valutazione del consulente del committente)
PROCEDURA
art. 36 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.134
Lugano
8 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 aprile 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 5 aprile 2006 del municipio di Osogna
che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura di elementi di pietra naturale per
la nuova sede delle scuole elementari;
viste le risposte:
- 27 aprile 2006 della CO
1;
- 28 aprile 2006 dell'ULSA;
- 2 maggio 2006 del
municipio di Osogna;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14
giugno 2005 il municipio di Osogna ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura
di elementi di pietra naturale per la nuova sede delle scuole elementari (FUC
n. 47, pag. 4179 seg.); la messa in opera degli elementi non era compresa;
che il modulo d'offerta stabiliva fra l'altro
che qualora l'attività della ditta concorrente si limitasse al commercio
della pietra, la ditta che ne effettua l'estrazione e la lavorazione sarà
assimilata a subappaltatore del concorrente stesso. Le ditte coinvolte nei
processi d'estrazione e/o lavorazione devono soddisfare tutti i requisiti posti
dalla LCPubb (pos. 226.200);
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di quattro ditte; fra queste, quella della ditta CO 1 __________,
di fr. 84'091.90 e quella della ricorrente RI 1 __________ di fr. 139'035.35;
che estromessa la LPM, il 17 ottobre 2005 il
municipio ha aggiudicato la fornitura ad una terza ditta, qui non comparente,
risultata prima in graduatoria con 550.40 punti;
che con giudizio 23 novembre 2005 il
Tribunale cantonale amministrativo ha accolto sia il ricorso inoltrato dalla CO
1 contro le decisioni di estromissione e di aggiudicazione, sia il ricorso interposto
dalla RI 1 contro la sola decisione di aggiudicazione;
che con nuova decisione del 19 dicembre 2005
il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, classificatasi al primo
posto con 543.8 punti in base alla nuova valutazione allestita dal consulente
del comune;
che con giudizio 26 gennaio 2006 il
Tribunale cantonale amministrativo ha annullato anche questa delibera,
accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla CO 1, che contestava l'idoneità
della RI 1, ritenendo che non fosse in grado di presentare tutte le
dichiarazioni richieste dall'art. 30 RLCPubb, in particolare quella della Commissione
paritetica del granito relativa al rispetto del CCL;
che il 15 marzo 2006 l'ULSA ha preavvisato
favorevolmente l'aggiudicazione alla CO 1, ritenendo che la RI 1 dovesse essere
scartata poiché non aveva dato seguito alla richiesta di produrre le
dichiarazioni attestanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte della
ditta G__________ SA, che le forniva il materiale oggetto della commessa;
che con nuova decisione 6 aprile 2006 il
municipio ha deliberato la fornitura alla CO 1;
che contro questa decisione la RI 1 insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e
che gli atti siano rinviati al municipio affinché annulli il concorso stesso;
che, prevalendosi di una frase del nuovo
rapporto di valutazione del 13 marzo 2006 del consulente del committente, nel
quale si afferma che:
dobbiamo purtroppo
prendere atto che, in stretta applicazione della LCPubb, la locale industria di
estrazione e lavorazione del granito non è in grado di offrire le condizioni
indispensabili al raggiungimento degli scopi della LCPubb (cfr. art. 1 lett. b
+ d) atti a promuovere la libera concorrenza degli imprenditori e l'impiego
parsimonioso delle finanze pubbliche,
l'insorgente sostiene che la CO 1 non
sarebbe in grado di fornire la prestazione messa a concorso; sarebbero dunque
date le premesse per annullare la gara;
che il ricorso è avversato dal municipio,
dall'ULSA e dall'aggiudicataria con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che il rapporto di valutazione 16 marzo 2006
del consulente del committente esclude la RI 1 dalla procedura di valutazione per
Fatti
i motivi rilevati dall'ULSA illustrati in narrativa, proponendo di aggiudicare
la commessa alla CO 1 quale unica concorrente idonea;
che, facendo proprio tale rapporto, la controversa
decisione di aggiudicazione estromette a sua volta implicitamente l'insorgente
dalla gara d'appalto;
che per risultare legittimata ad impugnare l'aggiudicazione,
la RI 1 avrebbe dovuto anzitutto contestare con successo l'estromissione dalla
procedura d'aggiudicazione;
che una simile contestazione sarebbe
comunque chiaramente votata all'insuccesso, poiché la RI 1, non avendo dato
seguito alla richiesta di produrre la documentazione attestante il pagamento
degli oneri sociali e delle imposte, nonché il rispetto del CCL da parte della
G__________ SA, sua fornitrice, ha creato le premesse per la sua estromissione conformemente
all'art. 30 cpv. 1 seconda frase RLCPubb ed alla prescrizione 252.110 del
capitolato;
Considerandi
che già per questo motivo, il ricorso,
sebbene tempestivo, andrebbe respinto;
che il ricorso non può comunque essere
accolto, poiché le verifiche esperite dal consulente del committente hanno
permesso di accertare che la CO 1 è in grado di fornire il materiale oggetto
della commessa;
che il passaggio del rapporto del
committente, che l'insorgente estrapola dal suo contesto per fondare la propria
impugnativa, è unicamente volto a rilevare le difficoltà di reperire fra le
ditte locali dell'industria del granito un concorrente in grado fornire la
prestazione messa a concorso;
che, come rileva il municipio nelle
osservazioni al ricorso attraverso le spiegazioni fornitegli dal suo
consulente, dal passaggio in questione non può in nessun caso essere dedotto
che la CO 1 non sia in grado di far fronte alle esigenze del capitolato;
che, anche da questo profilo, il ricorso va
senz'altro respinto siccome palesemente infondato;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 32, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr.1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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