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Decisione

52.2006.134

Fornitura di elementi di pietra naturale (rapporto di valutazione del consulente del committente)

8 maggio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi rilevati dall'ULSA illustrati in narrativa, proponendo di aggiudicare

la commessa alla CO 1 quale unica concorrente idonea;

che, facendo proprio tale rapporto, la controversa

decisione di aggiudicazione estromette a sua volta implicitamente l'insorgente

dalla gara d'appalto;

che per risultare legittimata ad impugnare l'aggiudicazione,

la RI 1 avrebbe dovuto anzitutto contestare con successo l'estromissione dalla

procedura d'aggiudicazione;

che una simile contestazione sarebbe

comunque chiaramente votata all'insuccesso, poiché la RI 1, non avendo dato

seguito alla richiesta di produrre la documentazione attestante il pagamento

degli oneri sociali e delle imposte, nonché il rispetto del CCL da parte della

G__________ SA, sua fornitrice, ha creato le premesse per la sua estromissione conformemente

all'art. 30 cpv. 1 seconda frase RLCPubb ed alla prescrizione 252.110 del

capitolato;

Considerandi

che già per questo motivo, il ricorso,

sebbene tempestivo, andrebbe respinto;

che il ricorso non può comunque essere

accolto, poiché le verifiche esperite dal consulente del committente hanno

permesso di accertare che la CO 1 è in grado di fornire il materiale oggetto

della commessa;

che il passaggio del rapporto del

committente, che l'insorgente estrapola dal suo contesto per fondare la propria

impugnativa, è unicamente volto a rilevare le difficoltà di reperire fra le

ditte locali dell'industria del granito un concorrente in grado fornire la

prestazione messa a concorso;

che, come rileva il municipio nelle

osservazioni al ricorso attraverso le spiegazioni fornitegli dal suo

consulente, dal passaggio in questione non può in nessun caso essere dedotto

che la CO 1 non sia in grado di far fronte alle esigenze del capitolato;

che, anche da questo profilo, il ricorso va

senz'altro respinto siccome palesemente infondato;

che la tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 32, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3,

18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr.1'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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