52.2006.137
Revoca preventiva e cautelare della licenza di condurre a carico di un conducente che risulta positivo a controlli delle urine per consumo di canapa sull'arco di tre mesi
14 giugno 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.137
Data decisione, Autorità:
14.06.2006, TRAM
Titolo:
Revoca preventiva e cautelare della licenza di condurre a carico di un conducente che risulta positivo a controlli delle urine per consumo di canapa sull'arco di tre mesi
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 11b cpv. 1 let. a OAC
art. 30 OAC
Incarto n.
52.2006.137
Lugano
14 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 aprile 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 4 aprile 2006 (n. 1659) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 16 febbraio 2006 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo
indeterminato con effetto immediato;
vista la risposta 3 maggio
2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, classe 1988, ha ottenuto la licenza di condurre della categoria
M (ciclomotori) nel gennaio del 2003. Dopo aver subito una revoca della licenza
di condurre di un mese nell'agosto del 2004, il 24 agosto 2005 è stato
interrogato dalla polizia cantonale in merito al possesso ed al consumo di
sostanze stupefacenti (cannabis).
B. Il 3 ottobre 2005, preso atto del contenuto del suddetto rapporto di
polizia e delle osservazioni presentate in merito dal ricorrente, la Sezione
della circolazione gli ha imposto dei controlli settimanali delle urine per la
durata di tre mesi al fine di accertare un'eventuale tossicodipendenza suscettibile
di influire sulla sua idoneità alla guida.
C. Essendo sempre risultato positivo alla canapa e avendo confessato di
non esser riuscito ad astenersi dal consumo di sostanze stupefacenti, il 16
febbraio 2006 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre
di RI 1 a titolo preventivo e cautelativo sulla scorta degli art. 16 cpv. 1
LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC. Nel contempo gli ha
ordinato di sottoporsi a nuovi controlli medici settimanali per la durata di 12
settimane e di presentare al termine di questo periodo un certificato medico
attestante l'esito degli esami e il suo grado di idoneità alla guida.
D. Con giudizio 4 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la
risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata
da RI 1.
L'Esecutivo
cantonale ha ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dagli
indizi di una dipendenza del ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti.
Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze
e imposta dalla necessità di preservare la sicurezza del traffico.
E. Contro tale giudizio governativo RI 1 si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
L'insorgente
ripropone in sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di
ricorso di prime cure, ribadendo in pratica di non essere dipendente dall'uso
di sostanze stupefacenti e contestando di essere inidoneo alla guida. I
risultati medici non sarebbero scientificamente probanti e le deduzioni
trattene arbitrarie.
F. Il Consiglio
di Stato propone di respingere il gravame senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario
del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e
art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se
è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono
mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati
osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato
subordinato nel caso particolare. A norma di legge, la licenza di condurre può
essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla
guida dell'interessato (art. 30 OAC).
2.2
Nel caso di specie, a seguito di una
segnalazione da parte della polizia cantonale, la Sezione della circolazione ha
imposto a RI 1 di sottoporsi a dei controlli settimanali delle urine allo scopo
di stabilire la sua idoneità alla guida in relazione al consumo di sostanze
stupefacenti. L'autorità non ha adottato nessun provvedimento amministrativo
nei suoi confronti, riservandosi di valutare i risultati dei controlli medici
ordinati. Questa indagine ha avuto esiti del tutto sfavorevoli, ove solo si consideri
che l'interessato è sempre risultato positivo alla canapa.
La Sezione della circolazione ha quindi ordinato
ulteriori esami, revocandogli nel contempo la licenza di condurre della categoria
M a tempo indeterminato con effetto immediato (revoca di sicurezza a titolo
preventivo e cautelativo). L'insorgente avversa tale misura, producendo nuovi
esami attestanti l'astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
Alla luce del complesso degli esami
esperiti e delle ammissioni del ricorrente stesso, riportate nel rapporto del
dr. __________ del 6 febbraio 2006, le argomentazioni sollevate si rivelano
però inconsistenti.
3.
Non
bisogna confondere la misura preventiva cautelare presa nei confronti del ricorrente
in base agli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC con le revoche di sicurezza a tempo
indeterminato disposte sulla scorta degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1
lett. b LCStr per accertata inidoneità alla guida dovuta in particolare a tossicodipendenza.
3.1
La
prima si configura alla stregua di un mero provvedimento cautelare che l'autorità
competente è tenuta ad adottare non appena sussistono seri dubbi sull'idoneità alla
guida di un conducente. La revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione
di tossicomania presuppone invece l'assodata esistenza di una dipendenza. Il
Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid. 3c) reputa affetto da
tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il
rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato – durevole o
temporaneo – pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del
traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il
consumo regolare di stupefacenti, qualora per quantità e frequenza, esso sia
suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità
può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita al consumo di
sostanze leggere non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida
di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante
sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti (DTF 124 II 559 consid.
3d). In alcuni casi, il consumo di canapa, che altera in modo momentaneo le
capacità del conducente, può giustificare una perizia medica specialistica sull'idoneità
alla guida dell'interessato (DTF 127 II 122 consid. 3b e 4b).
3.2
Preso atto del complesso degli
accadimenti, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario revocare la
licenza di condurre del ricorrente a titolo preventivo, imponendogli nel
contempo controlli medici settimanali per la durata di 12 settimane e la presentazione
di un certificato medico attestante per finire la sua idoneità alla guida.
La decisione regge alle critiche dell'insorgente,
che è sempre risultato positivo ai precedenti esami effettuati in un lasso di
tempo di tre mesi e che ha ammesso di non esser riuscito ad astenersi dal
consumo di droga. Queste circostanze assai preoccupanti impongono che la
situazione del ricorrente venga ulteriormente investigata con cura. L'autorità
è tenuta ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che RI 1, per sua
stessa ammissione, intrattiene con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze
di tale legame dal profilo della capacità alla guida. Nel frattempo, ricorrendo
senz'ombra di dubbio le premesse di cui all'art. 30 OAC, occorre estrometterlo
dalla circolazione a titolo preventivo nel preminente interesse della sicurezza
del traffico.
Posto che ogni caso deve essere valutato
singolarmente e che quello all'esame merita un approfondimento di indagine,
questo Tribunale ritiene in conclusione che la misura adottata dalla Sezione
della circolazione sia del tutto giustificata. Essa si avvera mezzo appropriato
e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un
processo inteso a determinare se sussistono le condizioni legali per il
rilascio della licenza di condurre dell'insorgente.
4.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. L'emanazione del
presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta a
concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d
LCStr; 11b, 30 e 33 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
;
;
;
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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