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Decisione

52.2006.137

Revoca preventiva e cautelare della licenza di condurre a carico di un conducente che risulta positivo a controlli delle urine per consumo di canapa sull'arco di tre mesi

14 giugno 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe 1988, ha ottenuto la licenza di condurre della categoria

M (ciclomotori) nel gennaio del 2003. Dopo aver subito una revoca della licenza

di condurre di un mese nell'agosto del 2004, il 24 agosto 2005 è stato

interrogato dalla polizia cantonale in merito al possesso ed al consumo di

sostanze stupefacenti (cannabis).

B. Il 3 ottobre 2005, preso atto del contenuto del suddetto rapporto di

polizia e delle osservazioni presentate in merito dal ricorrente, la Sezione

della circolazione gli ha imposto dei controlli settimanali delle urine per la

durata di tre mesi al fine di accertare un'eventuale tossicodipendenza suscettibile

di influire sulla sua idoneità alla guida.

C. Essendo sempre risultato positivo alla canapa e avendo confessato di

non esser riuscito ad astenersi dal consumo di sostanze stupefacenti, il 16

febbraio 2006 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre

di RI 1 a titolo preventivo e cautelativo sulla scorta degli art. 16 cpv. 1

LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC. Nel contempo gli ha

ordinato di sottoporsi a nuovi controlli medici settimanali per la durata di 12

settimane e di presentare al termine di questo periodo un certificato medico

attestante l'esito degli esami e il suo grado di idoneità alla guida.

D. Con giudizio 4 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la

risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata

da RI 1.

L'Esecutivo

cantonale ha ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dagli

indizi di una dipendenza del ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti.

Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze

e imposta dalla necessità di preservare la sicurezza del traffico.

E. Contro tale giudizio governativo RI 1 si aggrava ora dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa

concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

L'insorgente

ripropone in sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di

ricorso di prime cure, ribadendo in pratica di non essere dipendente dall'uso

di sostanze stupefacenti e contestando di essere inidoneo alla guida. I

risultati medici non sarebbero scientificamente probanti e le deduzioni

trattene arbitrarie.

F. Il Consiglio

di Stato propone di respingere il gravame senza formulare particolari

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario

del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se

è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono

mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati

osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato

subordinato nel caso particolare. A norma di legge, la licenza di condurre può

essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla

guida dell'interessato (art. 30 OAC).

2.2

Nel caso di specie, a seguito di una

segnalazione da parte della polizia cantonale, la Sezione della circolazione ha

imposto a RI 1 di sottoporsi a dei controlli settimanali delle urine allo scopo

di stabilire la sua idoneità alla guida in relazione al consumo di sostanze

stupefacenti. L'autorità non ha adottato nessun provvedimento amministrativo

nei suoi confronti, riservandosi di valutare i risultati dei controlli medici

ordinati. Questa indagine ha avuto esiti del tutto sfavorevoli, ove solo si consideri

che l'interessato è sempre risultato positivo alla canapa.

La Sezione della circolazione ha quindi ordinato

ulteriori esami, revocandogli nel contempo la licenza di condurre della categoria

M a tempo indeterminato con effetto immediato (revoca di sicurezza a titolo

preventivo e cautelativo). L'insorgente avversa tale misura, producendo nuovi

esami attestanti l'astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.

Alla luce del complesso degli esami

esperiti e delle ammissioni del ricorrente stesso, riportate nel rapporto del

dr. __________ del 6 febbraio 2006, le argomentazioni sollevate si rivelano

però inconsistenti.

3.

Non

bisogna confondere la misura preventiva cautelare presa nei confronti del ricorrente

in base agli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC con le revoche di sicurezza a tempo

indeterminato disposte sulla scorta degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1

lett. b LCStr per accertata inidoneità alla guida dovuta in particolare a tossicodipendenza.

3.1

La

prima si configura alla stregua di un mero provvedimento cautelare che l'autorità

competente è tenuta ad adottare non appena sussistono seri dubbi sull'idoneità alla

guida di un conducente. La revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione

di tossicomania presuppone invece l'assodata esistenza di una dipendenza. Il

Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid. 3c) reputa affetto da

tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il

rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato – durevole o

temporaneo – pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del

traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il

consumo regolare di stupefacenti, qualora per quantità e frequenza, esso sia

suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità

può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita al consumo di

sostanze leggere non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida

di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante

sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti (DTF 124 II 559 consid.

3d). In alcuni casi, il consumo di canapa, che altera in modo momentaneo le

capacità del conducente, può giustificare una perizia medica specialistica sull'idoneità

alla guida dell'interessato (DTF 127 II 122 consid. 3b e 4b).

3.2

Preso atto del complesso degli

accadimenti, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario revocare la

licenza di condurre del ricorrente a titolo preventivo, imponendogli nel

contempo controlli medici settimanali per la durata di 12 settimane e la presentazione

di un certificato medico attestante per finire la sua idoneità alla guida.

La decisione regge alle critiche dell'insorgente,

che è sempre risultato positivo ai precedenti esami effettuati in un lasso di

tempo di tre mesi e che ha ammesso di non esser riuscito ad astenersi dal

consumo di droga. Queste circostanze assai preoccupanti impongono che la

situazione del ricorrente venga ulteriormente investigata con cura. L'autorità

è tenuta ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che RI 1, per sua

stessa ammissione, intrattiene con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze

di tale legame dal profilo della capacità alla guida. Nel frattempo, ricorrendo

senz'ombra di dubbio le premesse di cui all'art. 30 OAC, occorre estrometterlo

dalla circolazione a titolo preventivo nel preminente interesse della sicurezza

del traffico.

Posto che ogni caso deve essere valutato

singolarmente e che quello all'esame merita un approfondimento di indagine,

questo Tribunale ritiene in conclusione che la misura adottata dalla Sezione

della circolazione sia del tutto giustificata. Essa si avvera mezzo appropriato

e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un

processo inteso a determinare se sussistono le condizioni legali per il

rilascio della licenza di condurre dell'insorgente.

4.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. L'emanazione del

presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta a

concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d

LCStr; 11b, 30 e 33 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,

è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel

termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

;

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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