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Decisione

52.2006.139

Ritardata giustizia

13 luglio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di costruzione del 12 luglio 2005;

che con lunghe disquisizioni l'insorgente

contesta i fatti posti a fondamento del giudizio impugnato, negando in

particolare che vi sia stata una nuova pubblicazione della domanda e reputando

inammissibile il ritardo accumulato dal municipio nell'evasione della domanda

di costruzione del 12 luglio 2005;

che l'11 maggio 2006 il municipio ha rilasciato

la licenza richiesta;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio,

che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno semmai

discussi nei seguenti considerandi;

che con la replica e le dupliche le parti si

sono sostanzialmente confermate nei precedenti allegati;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione

attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono

certe;

che il giudizio può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che con il rilascio della licenza richiesta,

il ricorso per denegata giustizia è diventato privo d'oggetto;

che, avendo il Consiglio di Stato condannato

il ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia, va comunque verificato se

il reclamo per denegata giustizia fosse effettivamente infondato;

che, giusta l’art. 45 PAmm, l'autorità di

ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o

ritardata giustizia;

che l'esistenza di un ritardo ingiustificato

nell'evasione di una pratica amministrativa dipende dalle circostanze concrete,

dalle necessità istruttorie e dalla complessità delle situazioni di fatto e di

diritto sollevate (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

Considerandi

amministrativa ticinese, ad art. 45 PAmm n. 2; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, II. ed., n. 474 seg.);

che, giusta l’art. 13 LE, il municipio statuisce

nel termine di 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione sulle domande di costruzione

presentate sotto forma di notifica;

che, pur essendo meramente d'ordine, il

termine è comunque indicativo dei tempi usualmente occorrenti per esaminare e

decidere una domanda di costruzione per opere di minore importanza;

che, nel caso concreto, al momento

dell'inoltro del reclamo per ritardata giustizia al Consiglio di Stato erano

ormai trascorsi quasi cinque mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione della

notifica inoltrata dal ricorrente il 12 luglio 2005;

che il tempo lasciato trascorrere dal

municipio dalla scadenza del termine di pubblicazione della notifica 12 luglio

2005, raffrontato al termine fissato dall’art. 13 LE, è sicuramente lungo;

che il ritardo nell’evasione della domanda

non era comunque del tutto ingiustificato, stante che le modifiche apportate

dal ricorrente alle aperture previste dal progetto approvato potevano essere

messe in relazione agli altri interventi, riscontrati dall’autorità co-munale

nel sottotetto all’inizio di novembre del 2005, per i quali aveva emanato l’ordine

di sospensione dei lavori di cui si è detto in narrativa;

che, non potendosi a priori escludere che

l’ingrandimento delle aperture del sottotetto, praticato dal ricorrente in

contrasto con i piani approvati, potesse far parte di un unico disegno,

preordinato a rendere abitabile i vani del sottotetto, non appare affatto fuori

luogo che il municipio, prima di evadere la notifica del 12 luglio 2005, attendesse

che l’autorità di ricorso si pronunciasse sull’im-pugnativa inoltrata da RI 1 contro

l’ordine di sospensione dei lavori del 21 novembre 2005;

che, trattandosi oltretutto di una domanda

di costruzione volta a conseguire il permesso in sanatoria per modifiche

comunque già eseguite abusivamente dal ricorrente, suscettibili di determinare

un aumento della SUL, il ritardo frapposto dal municipio nell’eva-sione della notifica

non appare privo di fondamento;

che, stando così le cose, nella misura in

cui non è diventato privo d’oggetto, il ricorso può essere respinto senza

esaminare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente con riferimento alla ripubblicazione

della domanda di costruzione ed alle asserite violazioni del diritto di essere

sentito, nelle quali, a suo dire, il Consiglio di Stato sarebbe incorso,

statuendo sull’impugnativa senza dargli preventivamente la possibilità di

pronunciarsi su tutti i fatti addotti dal municipio con la risposta;

che la tassa di giustizia è posta a carico

del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 21 LE; 2, 18, 28, 43, 45, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui non è diventato privo d’oggetto, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. municipio

di Savosa, 6942 Savosa,

2. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Dipartimento

delle istituzioni, Divisione degli Interni, 6501 Bellinzona,

4. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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