52.2006.139
Ritardata giustizia
13 luglio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.139
Data decisione, Autorità:
13.07.2006, TRAM
Titolo:
Ritardata giustizia
TERMINE
art. 13 LE
art. 45 LPAMM
Incarto n.
52.2006.139
Lugano
13 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Matteo
Cassina, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 aprile 2006 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 14 marzo 2006 del Consiglio di Stato
(n. 1270) che respinge l'impugnativa per ritardata giustizia presentata
dall'insorgente contro l'inazione del municipio di CO 1;
viste le risposte:
- 5 maggio 2006 della
Sezione degli enti locali;
- 9 maggio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 16 maggio 2006 del
municipio di CO 1;
preso atto della replica 8
giugno 2006 del ricorrente e delle dupliche:
- 14 giugno 2006 della
Sezione degli enti locali;
- 27 giugno 2006 del
municipio di CO 1;
- 27 giugno 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 12
luglio 2005 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 il permesso in sanatoria per
alcune modifiche apportate alla casa d'abitazione che aveva costruito in
località N__________ (part. 713); in particolare, si trattava di autorizzare
alcuni velux posati sul tetto ed un modico ingrandimento delle finestre
realizzate sulle facciate in corrispondenza dei vani del sottotetto;
che la domanda di costruzione è stata
pubblicata dal 29 agosto al 12 settembre 2005;
che il 21 novembre 2005 il municipio ha
ordinato la sospensione dei lavori di finitura dei vani del sottotetto,
paventando che fossero resi abitabili, con conseguente sorpasso dell'indice di
sfruttamento;
che contro questo provvedimento cautelare RI
1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che in seguito a certe rimostranze di G__________,
precedente proprietario del fondo, il 4 gennaio 2006 il municipio ha ripubblicato
la domanda di costruzione in sanatoria;
che il 30 gennaio 2006 RI 1 ha interposto ricorso
al Consiglio di Stato per denegata giustizia, ritenendo ingiustificato il
ritardo frapposto dal municipio all'evasione della domanda di costruzione
inoltrata il 12 luglio 2005;
che il 14 febbraio 2006 il Consiglio di
Stato ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata da RI 1
contro l'ordine di sospensione dei lavori del 21 novembre 2005;
che con giudizio 14 marzo 2006 l’Esecutivo
cantonale ha poi respinto il reclamo per denegata giustizia, ritenendo che il
ritardo frapposto dal municipio nell'evasione della domanda di costruzione in
sanatoria per le modifiche apportate in corso d'opera alle aperture del
sottotetto fosse giustificato dalle particolari circostanze del caso;
che contro il predetto giudizio RI 1 si
aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullato e che sia fatto ordine al municipio di evadere immediatamente la domanda
Fatti
di costruzione del 12 luglio 2005;
che con lunghe disquisizioni l'insorgente
contesta i fatti posti a fondamento del giudizio impugnato, negando in
particolare che vi sia stata una nuova pubblicazione della domanda e reputando
inammissibile il ritardo accumulato dal municipio nell'evasione della domanda
di costruzione del 12 luglio 2005;
che l'11 maggio 2006 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio,
che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno semmai
discussi nei seguenti considerandi;
che con la replica e le dupliche le parti si
sono sostanzialmente confermate nei precedenti allegati;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione
attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono
certe;
che il giudizio può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che con il rilascio della licenza richiesta,
il ricorso per denegata giustizia è diventato privo d'oggetto;
che, avendo il Consiglio di Stato condannato
il ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia, va comunque verificato se
il reclamo per denegata giustizia fosse effettivamente infondato;
che, giusta l’art. 45 PAmm, l'autorità di
ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o
ritardata giustizia;
che l'esistenza di un ritardo ingiustificato
nell'evasione di una pratica amministrativa dipende dalle circostanze concrete,
dalle necessità istruttorie e dalla complessità delle situazioni di fatto e di
diritto sollevate (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
Considerandi
amministrativa ticinese, ad art. 45 PAmm n. 2; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, II. ed., n. 474 seg.);
che, giusta l’art. 13 LE, il municipio statuisce
nel termine di 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione sulle domande di costruzione
presentate sotto forma di notifica;
che, pur essendo meramente d'ordine, il
termine è comunque indicativo dei tempi usualmente occorrenti per esaminare e
decidere una domanda di costruzione per opere di minore importanza;
che, nel caso concreto, al momento
dell'inoltro del reclamo per ritardata giustizia al Consiglio di Stato erano
ormai trascorsi quasi cinque mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione della
notifica inoltrata dal ricorrente il 12 luglio 2005;
che il tempo lasciato trascorrere dal
municipio dalla scadenza del termine di pubblicazione della notifica 12 luglio
2005, raffrontato al termine fissato dall’art. 13 LE, è sicuramente lungo;
che il ritardo nell’evasione della domanda
non era comunque del tutto ingiustificato, stante che le modifiche apportate
dal ricorrente alle aperture previste dal progetto approvato potevano essere
messe in relazione agli altri interventi, riscontrati dall’autorità co-munale
nel sottotetto all’inizio di novembre del 2005, per i quali aveva emanato l’ordine
di sospensione dei lavori di cui si è detto in narrativa;
che, non potendosi a priori escludere che
l’ingrandimento delle aperture del sottotetto, praticato dal ricorrente in
contrasto con i piani approvati, potesse far parte di un unico disegno,
preordinato a rendere abitabile i vani del sottotetto, non appare affatto fuori
luogo che il municipio, prima di evadere la notifica del 12 luglio 2005, attendesse
che l’autorità di ricorso si pronunciasse sull’im-pugnativa inoltrata da RI 1 contro
l’ordine di sospensione dei lavori del 21 novembre 2005;
che, trattandosi oltretutto di una domanda
di costruzione volta a conseguire il permesso in sanatoria per modifiche
comunque già eseguite abusivamente dal ricorrente, suscettibili di determinare
un aumento della SUL, il ritardo frapposto dal municipio nell’eva-sione della notifica
non appare privo di fondamento;
che, stando così le cose, nella misura in
cui non è diventato privo d’oggetto, il ricorso può essere respinto senza
esaminare le ulteriori censure sollevate dal ricorrente con riferimento alla ripubblicazione
della domanda di costruzione ed alle asserite violazioni del diritto di essere
sentito, nelle quali, a suo dire, il Consiglio di Stato sarebbe incorso,
statuendo sull’impugnativa senza dargli preventivamente la possibilità di
pronunciarsi su tutti i fatti addotti dal municipio con la risposta;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 21 LE; 2, 18, 28, 43, 45, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui non è diventato privo d’oggetto, il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. municipio
di Savosa, 6942 Savosa,
2. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
3. Dipartimento
delle istituzioni, Divisione degli Interni, 6501 Bellinzona,
4. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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