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Decisione

52.2006.140

decisione relativa all'affitto di un bene patriziale

17 novembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) Il

patriziato di RI 1 è proprietario dell'Alpe di __________ (part. n. __________

di __________).

Fondandosi su una decisione del 10 luglio

1965 dell'assemblea patriziale, il 10 settembre 1973 l'amministrazione patriziale

di __________ ha stipulato con l'allora __________ SA, per la durata di 25 anni

a partire dal 1° settembre 1973, una "Convenzione relativa ai contratti

di affitto e locazione" per una porzione del fondo n. __________ di __________.

Il contratto aveva quale oggetto la realizzazione e la messa in esercizio di un

impianto di sciovia, mentre l'Alpe di __________, situata sul versante nord del

__________, avrebbe ospitato un rifugio, dotato di una buvette, destinato agli utenti

dello scilift.

b) Il 14 novembre 2000 la CO 6 ha comunicato

al patriziato di RI 1 quanto segue:

"La

convenzione del 10.9.1973 scaduta il 1.9.1998 non è ancora stata adeguata e rinnovata

a causa delle note vicissitudini intervenute negli ultimi anni ed in

particolare dopo la decisione del nostro consiglio di amministrazione di

procedere alla chiusura degli impianti invernali. Quest'anno gli impianti

invernali (scilift) non verranno messi in funzione e nel corso del/dei prossimo/i

anno/i la CO 6 dovrà, secondo le indicazioni dell'Ufficio federale dei

trasporti, provvedere allo smantellamento degli stessi. Per questi motivi, la CO

6 non ritiene per il momento di dover rinnovare o disdire la convenzione visto

che il contratto al terz'ultimo paragrafo prevede già che il contratto dovrà

essere considerato risolto nel caso in cui l'esercizio dello scilift dovesse

rimanere interrotto per due inverni consecutivi. La funivia __________ continuerà

a versare l'affitto di fr. 500.– annui fintanto che gli impianti invernali non

saranno rimossi così come verrà deciso dall'autorità federale. Per

l'utilizzazione futura della zona in questione sarà necessario al momento

opportuno indire una riunione tra le parti interessate per discutere come si

intende procedere e mantenere le strutture esistenti".

In seguito, RI 1 ha portato avanti con la CO

6 delle trattative per affittare l'Alpe di __________.

B. a) Il 16

dicembre 2005 si è svolta l'assemblea ordinaria del patriziato di RI 1.

Tra le varie trattande previste all'ordine

del giorno figurava, alla n. 4, l'"esame ed approvazione messaggio patriziale

inerente il contratto affitto Alpe __________ -CO 6 e rapporto della commissione

della gestione".

La seduta si è svolta alla presenza di 17

patrizi. Dopo ampia - e animata - discussione e dopo essersi espressa

unicamente sull'entrata in materia, l'assemblea ha risolto di prendere una decisione

in merito al progetto definitivo del contratto di affitto dell'alpe __________

in una successiva seduta straordinaria da convocare entro il 15 dicembre 2005.

La decisione non è stata impugnata.

b) Il 22 dicembre 2005, il patriziato di __________

ha stipulato con la CO 6 un "contratto di locazione" concernente l'Alpe

di __________ per la durata di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2006,

formalizzando nel contempo l'accordo per il periodo già trascorso tra il 1°

luglio 2004 al 31 dicembre 2005. È stato inoltre pattuito che la CO 6 avrebbe condotto, unitamente a

un alpigiano, la gestione dell'alpe con animali e attività legate all'alpeggio

o alla valorizzazione dei prodotti dell'alpe (formaggi, ecc.) e vendita degli

stessi. Con l'accordo si intendeva inoltre promuovere le infrastrutture

turistiche del __________ e destinare l'uso dell'alpe a scopi ricreativi e

turistici nell'interesse dell'intero comprensorio.

c) Il 5 gennaio 2006 la Sezione degli enti

locali ha informato l'Ufficio patriziale di __________ che la decisione

assembleare del 16 dicembre 2005 concernente la locazione dell'Alpe di __________

doveva essere considerata quale semplice rinvio della proposta contenuta nel relativo

messaggio e che spettava pertanto all'esecutivo patriziale riesaminarla alla

luce delle discussioni scaturite durante i lavori assembleari e rivalutarne in

seguito il modo di procedere.

d) Riunitosi l'11 febbraio 2006, l'Ufficio patriziale

di __________ ha risolto - tra l'altro - quanto segue:

"1. Lettera

Commissione della gestione

Si decide di

scrivere una lettera ai membri della Commissione della gestione e per conoscenza

anche alla sig.ra __________, nella quale li si informa che le risoluzioni dell'assemblea

del preventivo del 16 dicembre 2005 sono state definitivamente approvate. Per

quanto concerne la trattanda n. 4 contratto di affitto per l'alpe di __________,

la stessa non è di competenza dell'assemblea e per quanto non sarà oggetto di un'assemblea

straordinaria (...).

2. Contratto

di locazione con la CO 6 per l'affitto Alpe __________ Si approva il contratto

suindicato, stipulato in data 22 dicembre 2005 (...)".

C. a) CO 5 e CO

4 e, con separati ricorsi, CO 1, CO 2, CO 3, tutti cittadini patrizi attivi,

hanno impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di Stato,

chiedendone l'annullamento e postulando l'adozione di misure disciplinari nei

confronti dell'Ufficio patriziale, segnatamente del presidente.

Essi hanno censurato il modo di agire dell'amministrazione

patriziale in merito all'Alpe di __________. Secondo i ricorrenti, non raccogliendo

la decisione di principio dall'assemblea patriziale di autorizzare l'affitto

del bene, l'esecutivo avrebbe violato la procedura in materia.

b) Con giudizio 11 aprile 2006 il Consiglio

di Stato ha accolto i gravami e ha annullato le decisioni dell'Ufficio patriziale

di __________ dell'11 febbraio 2006 relative alla mancata convocazione

dell'assemblea straordinaria e alla ratifica del contratto sottoscritto il 22

dicembre 2005 con la CO 6.

Il Governo ha rilevato che con il versamento

del canone annuo anche dopo la scadenza, le parti avevano dimostrato con atti

concludenti la loro volontà di prorogare il contratto stipulato nel 1973 o di costituirne

quantomeno uno nuovo con il medesimo oggetto.

Tuttavia, ha soggiunto l'Esecutivo

cantonale, il contratto concluso il 22 dicembre 2005 perseguiva finalità

diverse da quello stipulato nel 1973 in quanto si prefiggeva degli obiettivi di

natura squisitamente agricola e non unicamente turistico-sportivi. Visto che le

condizioni di base erano mutate, ha soggiunto il Governo, prima di sottoscrivere

il nuovo contratto l'esecutivo patriziale avrebbe dovuto sottoporre all'assemblea

patriziale un messaggio con la proposta di autorizzazione di principio di affitto

o locazione dell'alpe.

Per quanto riguarda invece l'istanza

d'intervento nei confronti dell'esecutivo patriziale, il Consiglio di Stato ha trasmesso

gli atti alla Sezione degli enti locali per i propri incombenti.

D. Avverso la

predetta pronunzia governativa il patriziato di RI 1RI 1insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Sostiene di avere agito senza travalicare le

proprie competenze decisionali, rispettando le norme applicabili in materia.

Per dimostrare che l'oggetto del contratto è

sempre lo stesso, il patriziato versa agli atti della documentazione relativa a

un contratto di affitto relativo all'Alpe di __________ per motivi agricoli

stipulato con l'__________ e valido dal 1° marzo 1983, per il quale aveva

raccolto la relativa autorizzazione di principio dall'assemblea patriziale il

26 maggio 1982.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono CO 1, CO 2, CO 3, CO 5 e CO 4, con argomenti di cui si

dirà se del caso in seguito, mentre il Consiglio di Stato si limita a chiedere

la conferma della propria decisione.

Dal canto suo, la CO 6 pone in evidenza il

proprio interesse a mantenere il contratto in parola.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 146 cpv. 1 LOP),

il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del patriziato

ricorrente certa (art. 43 PAmm e 147 lett. b LOP).

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine,

ma solo nella misura in cui verte contro le risoluzioni adottate dall'Ufficio patriziale.

In quanto rivolta contro la decisione del Consiglio di Stato di trasmettere gli

atti alla Sezione degli enti locali, l'impugnativa è per contro irricevibile perché

la decisione censurata, di natura incidentale, non arreca alcun pregiudizio

irreparabile (art. 44 PAmm).

Il ricorso può inoltre essere deciso sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 68 lett. f LOP, l'assemblea patriziale autorizza, tra le altre

cose, l'affitto, la locazione, l'alienazione dei beni.

La competenza dell'assemblea ad autorizzare

la locazione o l'affitto di beni appartenenti al patriziato è in linea di

massima circoscritta all'enunciazione del principio. Spetta invece all'organo esecutivo

adottare in seguito i provvedimenti necessari per attuare concretamente la

volontà espressa in termini generali dal proprio legislativo, procedendo

tramite pubblico concorso o, in casi eccezionali, per trattative private (STA 9

dicembre 1994 in re B. e llcc, consid. 5.2.; RDAT II-1993, n. 2 consid. 2.2).

Ciò non significa tuttavia che l'assemblea patriziale – analogamente a quanto

avviene in ambito comunale (cfr. Ratti, Il comune, pag. 684) - non possa

pronunciarsi in determinate circostanze anche sulle condizioni alle quali il

bene in questione dovrà essere messo a disposizione di eventuali terzi

interessati. È il caso segnatamente

quando l'esecutivo non si limita a chiedere all'assemblea di autorizzare la

locazione o l'affitto di un certo immobile, ma formula delle proposte precise

in proposito, stabilendo ad esempio il canone minimo richiesto o la durata prevista

del rapporto di affitto o di locazione (STA 15 dicembre 2004 in re M., consid.

4.1

).

2.2

Giusta l’art. 12 cpv. 1 e 2 LOP, le

alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà del patriziato

devono essere fatti tramite un concorso pubblico, aperto a chiunque e

annunciato all’albo per un periodo di almeno 15 giorni. La norma persegue un

duplice scopo: da un lato mira a salvaguardare l’interesse della comunità,

permettendo all’ente pubblico di scegliere l’offerta più vantaggiosa,

dall’altro tende invece ad assicurare a tutti i concorrenti le stesse

possibilità di riuscita (STA 22 gennaio 2003 in re O. SA consid. 2.1.).

Un'eccezione a questo principio è data, previa autorizzazione del Dipartimento

delle istituzioni, quando al patriziato non ne può derivare un danno e quando

l’interesse generale lo giustifica (art. 13 cpv. 1 LOP). In questo caso, il

dipartimento può esonerare il patriziato dall'obbligo del pubblico concorso

(lett. a) oppure concedere segnatamente che l'alienazione, la locazione e

l'affitto siano fatti per licitazione o a trattative private (lett. b).

Va comunque rilevato che, giusta l'art. 7

LCAA, gli alpi di proprietà degli enti di diritto pubblico devono essere messi

a pubblico concorso, secondo la procedura istituita dalla LOP, indicandone le

condizioni, il canone massimo approvato, entro il 31 dicembre dell'anno di

scadenza del contratto.

2.3

Giusta l'art. 150 LOP, le singole

decisioni degli organi patriziali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a

norme della costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero

violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

3.

3.1. In

concreto il "contratto di locazione e affitto" stipulato dall'amministrazione

patriziale di __________ con la __________ SA per la durata di 25 anni a partire

dal 1° settembre 1973 concernente la part. n. __________, aveva per oggetto una

striscia di terreno della larghezza di 8 m e della lunghezza di 600 m in zona __________,

sulla quale si intendeva realizzare un impianto di scilift per l'esercizio

degli sport invernali, e l'Alpe di __________, da adibire quale rifugio per gli

sciatori con il diritto di insediarvi una buvette.

Il "contratto di locazione"

dell'Alpe di __________, concluso il 22 dicembre 2005 dal patriziato di RI 1

con la CO 6 per la durata di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2006 concerne

l'intero mappale n. __________ e prevede la gestione con un alpigiano dell'alpe

con animali e l'esercizio di attività legate all'alpeggio o alla valorizzazione

dei prodotti dell'alpe (formaggi, ecc.) e vendita degli stessi.

3.2

Ora, come ha rilevato il Consiglio di

Stato nella decisione impugnata, il contratto sottoscritto il 22 dicembre 2005

non può essere considerato una semplice proroga di quello concluso nel 1973.

Certo, la società ha continuato a versare il

canone di affitto anche dopo il 1° settembre 1998. Tuttavia, anche se si ammettesse

che a quel momento e per atti concludenti le parti avevano deciso di dare origine

a un nuovo contratto avente lo stesso oggetto e le medesime condizioni del

precedente oppure di prorogarlo, tal circostanza non è qui determinante. La

convenzione del 1973 ha in ogni caso perso di validità con lo smantellamento

dell'impianto dello scilift, come prevedeva la clausola contrattuale accennata

in narrativa (v. scritto 14 novembre 2000 della CO 6 al patriziato di RI 1).

Inoltre il contratto del dicembre 2005,

vertendo su aspetti essenzialmente di natura agricola, persegue finalità

diverse da quello del 1973 che regolava l'uso dell'alpe per scopi sciistici e

concerne pure una superficie di terreno diversa da quella che era stata ceduta

in locazione con il precedente contratto.

3.3

Il patriziato ricorrente, peraltro per

la prima volta dall'inizio della procedura ricorsuale e al fine di dimostrare

che l'oggetto del contratto sarebbe rimasto invariato, produce davanti al tribunale

un contratto di affitto per scopi agricoli relativo all'Alpe di __________ stipulato

con __________ e valido dal 1° marzo 1983, ponendo in evidenza che lo stesso

aveva ottenuto preliminarmente la necessaria autorizzazione di principio

all'uso della stessa da parte dell'assemblea patriziale.

Sennonché, a prescindere del fatto che non

risulta che tale contratto sia ancora in vigore, lo stesso riguarda un'altra

parte contrattuale e non può pertanto essere qui preso in considerazione.

3.4

In siffatte circostanze, come ha

correttamente rilevato il Consiglio di Stato, la decisione dell'Ufficio patriziale

di locare o affittare l'Alpe di __________ doveva preventivamente raccogliere

l'autorizzazione di principio da parte dell'assemblea patriziale giusta l'art.

68.

lett. f LOP. Nella misura in cui ciò non è stato fatto, l'ufficio patriziale

ha disatteso detta norma.

Per il resto, si può rinviare alle

pertinenti considerazioni della risoluzione governativa impugnata.

4.

Posta

questa premessa, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere respinto

e la decisione del Consiglio di Stato confermata in quanto immune da violazioni

di diritto.

Date le particolari circostanze della

presente fattispecie, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 13, 68 lett. f, 146, 147, 150 LOP;

3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

6. CO 6

7. CO 7

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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