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Decisione

52.2006.141

Opere di cinta

13 giugno 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.141

Data decisione, Autorità:

13.06.2006, TRAM

Titolo:

Opere di cinta

DOMANDA DI COSTRUZIONE

art. 1 RLE

art. 3 RLE

Incarto n.

52.2006.141

Lugano

13 giugno

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 aprile 2006 di

RI 1

RI 2

patrocinati da:

PA 1

contro

la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato

(n. 1799) che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato dagli insorgenti

avverso la decisione 15 dicembre 2005 con cui il municipio di CO 2 ha ordinato

loro di sospendere i lavori di costruzione e di inoltrare una domanda di

costruzione in sanatoria per alcune opere di cinta realizzate sulla loro

proprietà (part. 195);

viste le risposte:

- 2 maggio 2006 di CO 1;

- 8 maggio 2006 del

municipio di CO 2;

- 9 maggio 2006 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che

dietro segnalazione dei vicini qui resistenti, il 15 dicembre 2005 il municipio

di CO 2 ha ordinato ai ricorrenti RI 1 e RI 2 di sospendere i lavori e di

inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per un telone alto m 3 e lungo

15 e per una palizzata in legno di m 5 x 3, che avevano issato, rispettivamente

eretto senza permesso sul loro fondo (part. 195), situato nel nucleo del paese,

lungo il confine verso le part. 191 (__________) e 196 (CO 1);

che con giudizio 11 aprile 2006 il Consiglio

di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata da RI 1 e RI 2 contro

la predetta decisione, confermando l'ordine di inoltrare una domanda di

costruzione in sanatoria, ma annullando l'ordine di sospendere i lavori,

essendo quest'ultimi nel frattempo terminati;

che il Governo in sostanza ha ritenuto che

le opere in contestazione soggiacessero all'obbligo del permesso e che l'informazione

contraria, data loro dal tecnico comunale, non permettesse di prescindere da

questa formalità;

che contro il predetto giudizio RI 1 e RI 2

insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia

annullato assieme all'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;

Considerandi

che, richiamandosi alle informazioni date

loro dal tecnico comunale, i ricorrenti lamentano anzitutto una violazione del

principio della buona fede;

che, dopo aver ulteriormente rimproverato al

municipio di aver violato il principio del contraddittorio durante gli

accertamenti esperiti, gli insorgenti negano poi che le opere in contestazione

soggiacciano a permesso di costruzione; il telone sarebbe un semplice arredo da

giardino, mentre la palizzata servirebbe a contenere il muro di confine,

pericolante e già parzialmente crollato;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano

osservazioni, rispettivamente i vicini CO 1, che contestano succintamente le

tesi dei ricorrenti;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE,

mentre la legittimazione attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) e la

tempestività dell'impugnativa sono certe;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza assumere le prove chieste dagli insorgenti (art. 18 PAmm);

in caso di lacune istruttorie, questo tribunale rinvierà semmai la causa al

Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa assunzione delle prove mancanti

(art. 65 cpv. 2 PAmm);

che la licenza edilizia è necessaria per la

costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il

cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché

per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2

LE);

che la licenza non è invece necessaria per i

lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie

(art. 1 cpv. 3 lett. b LE);

che la licenza è in particolare necessaria,

precisano gli art. 4 cpv. 1 lett. c e 6 cpv. 1 n. 4 RLE, per le opere di cinta;

che non soggiacciono invece a licenza la

sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo e le

costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno

contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per

deposito materiali e attrezzi (art. 3 cpv. 1 lett. g ed i RLE);

che la posa di un telone alto almeno m 2.50

e lungo 15 lungo il confine est del fondo dei ricorrenti, situato nel nucleo di

__________, che è dichiarato sito pittoresco, soggiace senz'ombra di dubbio a

permesso di costruzione;

che, addirittura occorre il preavviso della

CBN, come ha rilevato il Consiglio di Stato nel giudizio 8 novembre 2005,

statuente sul ricorso inoltrato da RI 1 e RI 2 contro la licenza rilasciata dal

municipio ai resistenti per un'opera di cinta fra i fondi delle stesse parti;

che la giustificazione addotta dai

ricorrenti secondo cui si tratterebbe di un'opera provvisoria, volta a

proteggere la siepe di bambù piantata lungo lo stesso confine, non appare

verosimile; basti al riguardo considerare l'eccezionale velocità di crescita di

questi vegetali e l'assenza di qualsiasi indicazione sulla durata dell'opera;

che l'opera in discussione, per la sua

collocazione nel nucleo e lungo il confine, rispettivamente per le sue

ragguardevoli dimensioni, non può nemmeno essere considerata un'usuale attrezzatura

di arredo del giardino;

che l'informazione data ai ricorrenti dal

tecnico comunale, secondo cui la licenza non sarebbe stata necessaria, non

permette loro di invocare con successo il principio della buona fede; nemmeno

una licenza preliminare potrebbe invero pregiudicare i diritti di parte dei

vicini qui resistenti (cfr. Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 15 LE

n. 887);

che, entro questi limiti, l'ordine di

inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, appare senz'altro conforme

al diritto;

che la palizzata eretta lungo il muro

pericolante lungo il confine verso il fondo dei resistente CO 1 può invece

essere considerata un'opera provvisoria, destinata a soddisfare un bisogno contingente

e quindi non soggetta a licenza (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE);

che, in questa misura, il ricorso va accolto,

riformando il giudizio impugnato nel senso che l'ordine censurato viene

circoscritto al controverso telone;

che il parziale successo dell'impugnativa

non giustifica una modifica del giudizio governativo in quanto riferito a tasse

e ripetibili;

che la tassa di giustizia è suddivisa fra le

parti proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va

esente, mentre le ripetibili, commisurate al parziale successo del ricorso, sono

poste a carico dei resistenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 3, 4, 6 RLE; 3, 18, 28, 31,

60, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2006 del

Consiglio di Stato (n. 1799) è riformata nel senso che l'ordine 15 dicembre 2005

di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, impartito dal municipio

di CO 2 ai ricorrenti, è circoscritto al telone issato lungo il confine est del

loro fondo.

2.La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti

nella misura di fr. 500.- e dei resistenti per la differenza (fr. 100.-).

3. I

resistenti CO 1 rifonderanno ai ricorrenti fr. 100.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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