52.2006.141
Opere di cinta
13 giugno 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.141
Data decisione, Autorità:
13.06.2006, TRAM
Titolo:
Opere di cinta
DOMANDA DI COSTRUZIONE
art. 1 RLE
art. 3 RLE
Incarto n.
52.2006.141
Lugano
13 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 aprile 2006 di
RI 1
RI 2
patrocinati da:
PA 1
contro
la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato
(n. 1799) che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato dagli insorgenti
avverso la decisione 15 dicembre 2005 con cui il municipio di CO 2 ha ordinato
loro di sospendere i lavori di costruzione e di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria per alcune opere di cinta realizzate sulla loro
proprietà (part. 195);
viste le risposte:
- 2 maggio 2006 di CO 1;
- 8 maggio 2006 del
municipio di CO 2;
- 9 maggio 2006 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
dietro segnalazione dei vicini qui resistenti, il 15 dicembre 2005 il municipio
di CO 2 ha ordinato ai ricorrenti RI 1 e RI 2 di sospendere i lavori e di
inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per un telone alto m 3 e lungo
15 e per una palizzata in legno di m 5 x 3, che avevano issato, rispettivamente
eretto senza permesso sul loro fondo (part. 195), situato nel nucleo del paese,
lungo il confine verso le part. 191 (__________) e 196 (CO 1);
che con giudizio 11 aprile 2006 il Consiglio
di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata da RI 1 e RI 2 contro
la predetta decisione, confermando l'ordine di inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria, ma annullando l'ordine di sospendere i lavori,
essendo quest'ultimi nel frattempo terminati;
che il Governo in sostanza ha ritenuto che
le opere in contestazione soggiacessero all'obbligo del permesso e che l'informazione
contraria, data loro dal tecnico comunale, non permettesse di prescindere da
questa formalità;
che contro il predetto giudizio RI 1 e RI 2
insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia
annullato assieme all'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
Considerandi
che, richiamandosi alle informazioni date
loro dal tecnico comunale, i ricorrenti lamentano anzitutto una violazione del
principio della buona fede;
che, dopo aver ulteriormente rimproverato al
municipio di aver violato il principio del contraddittorio durante gli
accertamenti esperiti, gli insorgenti negano poi che le opere in contestazione
soggiacciano a permesso di costruzione; il telone sarebbe un semplice arredo da
giardino, mentre la palizzata servirebbe a contenere il muro di confine,
pericolante e già parzialmente crollato;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano
osservazioni, rispettivamente i vicini CO 1, che contestano succintamente le
tesi dei ricorrenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE,
mentre la legittimazione attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) e la
tempestività dell'impugnativa sono certe;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza assumere le prove chieste dagli insorgenti (art. 18 PAmm);
in caso di lacune istruttorie, questo tribunale rinvierà semmai la causa al
Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa assunzione delle prove mancanti
(art. 65 cpv. 2 PAmm);
che la licenza edilizia è necessaria per la
costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il
cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché
per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2
LE);
che la licenza non è invece necessaria per i
lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie
(art. 1 cpv. 3 lett. b LE);
che la licenza è in particolare necessaria,
precisano gli art. 4 cpv. 1 lett. c e 6 cpv. 1 n. 4 RLE, per le opere di cinta;
che non soggiacciono invece a licenza la
sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo e le
costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno
contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per
deposito materiali e attrezzi (art. 3 cpv. 1 lett. g ed i RLE);
che la posa di un telone alto almeno m 2.50
e lungo 15 lungo il confine est del fondo dei ricorrenti, situato nel nucleo di
__________, che è dichiarato sito pittoresco, soggiace senz'ombra di dubbio a
permesso di costruzione;
che, addirittura occorre il preavviso della
CBN, come ha rilevato il Consiglio di Stato nel giudizio 8 novembre 2005,
statuente sul ricorso inoltrato da RI 1 e RI 2 contro la licenza rilasciata dal
municipio ai resistenti per un'opera di cinta fra i fondi delle stesse parti;
che la giustificazione addotta dai
ricorrenti secondo cui si tratterebbe di un'opera provvisoria, volta a
proteggere la siepe di bambù piantata lungo lo stesso confine, non appare
verosimile; basti al riguardo considerare l'eccezionale velocità di crescita di
questi vegetali e l'assenza di qualsiasi indicazione sulla durata dell'opera;
che l'opera in discussione, per la sua
collocazione nel nucleo e lungo il confine, rispettivamente per le sue
ragguardevoli dimensioni, non può nemmeno essere considerata un'usuale attrezzatura
di arredo del giardino;
che l'informazione data ai ricorrenti dal
tecnico comunale, secondo cui la licenza non sarebbe stata necessaria, non
permette loro di invocare con successo il principio della buona fede; nemmeno
una licenza preliminare potrebbe invero pregiudicare i diritti di parte dei
vicini qui resistenti (cfr. Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 15 LE
n. 887);
che, entro questi limiti, l'ordine di
inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, appare senz'altro conforme
al diritto;
che la palizzata eretta lungo il muro
pericolante lungo il confine verso il fondo dei resistente CO 1 può invece
essere considerata un'opera provvisoria, destinata a soddisfare un bisogno contingente
e quindi non soggetta a licenza (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE);
che, in questa misura, il ricorso va accolto,
riformando il giudizio impugnato nel senso che l'ordine censurato viene
circoscritto al controverso telone;
che il parziale successo dell'impugnativa
non giustifica una modifica del giudizio governativo in quanto riferito a tasse
e ripetibili;
che la tassa di giustizia è suddivisa fra le
parti proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va
esente, mentre le ripetibili, commisurate al parziale successo del ricorso, sono
poste a carico dei resistenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 3, 4, 6 RLE; 3, 18, 28, 31,
60, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2006 del
Consiglio di Stato (n. 1799) è riformata nel senso che l'ordine 15 dicembre 2005
di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, impartito dal municipio
di CO 2 ai ricorrenti, è circoscritto al telone issato lungo il confine est del
loro fondo.
2.La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti
nella misura di fr. 500.- e dei resistenti per la differenza (fr. 100.-).
3. I
resistenti CO 1 rifonderanno ai ricorrenti fr. 100.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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