52.2006.142
Richiesta di progettare un contenitore per il combustibile dell'impianto di riscaldamento di una scuola
5 maggio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2006.142
Data decisione, Autorità:
05.05.2006, TRAM
Titolo:
Richiesta di progettare un contenitore per il combustibile dell'impianto di riscaldamento di una scuola
IRRECEVIBILITÀ
art. 208 LOC
art. 48 LPAMM
Incarto n.
52.2006.142
Lugano
5 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice
Matteo Cassina impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 aprile 2006 di
RI 1, arch., patr. da avv. PA 1, ,
contro
la decisione 4 aprile 2006 del Consiglio di Stato,
che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente arch. RI 1
avverso la risoluzione 7 dicembre 2005 con cui il municipio di CO 1 gli ha
chiesto di progettare un silos per lo stoccaggio dei pellets destinati
all'impianto di riscaldamento della nuova scuola dell'infanzia;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente, arch. RI 1, nel 2002, ha vinto il concorso d'architettura indetto
dal municipio di __________ per la progettazione della nuova scuola dell'infanzia;
che, conformemente all'esito del concorso,
il 1° ottobre 2004 l'autorità comunale l'ha incaricato della progettazione
esecutiva e della direzione dei lavori;
che il 13 marzo 2005 il municipio del comune
di CO 1, sorto dalla fusione del comune di __________ con altri comuni della
regione, ha chiesto all'arch. RI 1 di progettare un silos di almeno 40 mc all'esterno
dell'edifico scolastico al fine di stoccarvi i trucioli (pellets)
destinati all'impianto di riscaldamento;
che il 7 dicembre 2005 il municipio ha ordinato
all'arch. RI 1 di sospendere i lavori di costruzione e di allestire con
sollecitudine un progetto per la costruzione del silos esterno del combustibile;
che contro questa richiesta l'arch. RI 1 è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ha in sostanza contestato l'opportunità,
Fatti
i costi e la sicurezza della soluzione preconizzata dal committente;
che con giudizio 4 aprile 2005 il Consiglio
di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto rivolto contro un atto
che non integra gli estremi della decisione impugnabile;
che contro il predetto giudizio il
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa richiesta del municipio;
che, ravvisate nel provvedimento le
connotazioni di una decisione impugnabile, l'insorgente ribadisce in questa
sede le censure sollevate senza successo in prima istanza dall'arch. RI 1 con riferimento
all'insostenibilità della richiesta rivoltagli dall'autorità comunale;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che l'arch. RI 1, direttamente e
personalmente toccato dal giudizio censurato, è legittimato ad impugnarlo;
che il ruolo della società a garanzia
limitata di cui è titolare non deve essere esaminato ulteriormente, poiché l'arch.
RI 1 si immedesima e si confonde con essa al punto di chiedere di considerare l'impugnativa
come interposta da un unico ricorrente;
che, entro questi limiti, il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); se
la controversa richiesta rivolta all'arch. RI 1 dal municipio configurasse una
decisione impugnabile è questione di merito che verrà esaminata più avanti;
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità
di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che per decisione si intende generalmente un provvedimento
fondato sul diritto pubblico, adottato iure imperii dall'autorità nel
singolo caso, allo scopo di costituire, modificare o annullare diritti od
Considerandi
obblighi o di accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensio-ne (art. 5 PA;
RDAT II-1999 n. 6; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa, ad art. 1 PAmm, n. 4 a);
che, nel caso concreto, la richiesta di progettare un
contenitore per il combustibile dell'impianto di riscaldamento della nuova
scuola d'infanzia, avanzata dal municipio di CO 1 nei confronti del ricorrente,
non integra gli estremi di un provvedimento impugnabile;
che la controversa richiesta non si fonda in effetti sul
diritto pubblico, ma si inserisce nel quadro del contratto, retto esclusivamente
dal diritto privato, che il comune ha stipulato con il ricorrente per la
progettazione esecutiva e la direzione dei lavori della nuova scuola d'infanzia;
che la richiesta in oggetto, avanzata dal municipio non già iure
imperii, ma in qualità di organo del committente, non costituisce, non
modifica e non annulla diritti od obblighi del ricorrente, né si pronuncia
sulla loro esistenza, estensione od inesistenza;
che, in difetto di decisione impugnabile, il giudizio con cui
il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltratagli
dall'arch. RI 1 merita quindi di essere confermato;
che l'esito dell'impugnativa non sarebbe diverso nemmeno nel
caso in cui si volesse ravvisare nella controversa richiesta dell'autorità
comunale un incarico supplementare, conferito direttamente al ricorrente in
base alla legislazione sulle commesse pubbliche e quindi deducibile mediante
ricorso diretto a questo tribunale (art. 36 LCPubb);
che, anche in questa ipotesi, che l'insorgente nemmeno adombra,
il ricorso andrebbe comunque respinto, stante che una scelta di mera
opportunità come quella qui in contestazione non viola alcuna disposizione di
legge;
che anche la tassa di giustizia applicata dal Consiglio di
Stato, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, appare giustificata;
che è ben vero che, di regola, in caso di erronea indicazione
dei mezzi e dei termini di ricorso, si giustifica prescindere dal prelievo di
una tassa di giustizia;
che tale regola non è tuttavia assoluta; non viola dunque il
diritto prelevare comunque una tutto sommato modica tassa di giustizia, quando
l'erroneità dell'indicazione apposta in calce all'atto censurato appare
evidente e non poteva dunque sfuggire ad un legale avveduto;
che, stando così le cose, il ricorso va di conseguenza senz'altro
respinto;
che la tassa di giustizia, contenuta entro limiti modesti
grazie all'applicazione dell'art. 48 PAmm, è posta a carico del ricorrente,
secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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