Lexipedia

Decisione

52.2006.142

Richiesta di progettare un contenitore per il combustibile dell'impianto di riscaldamento di una scuola

5 maggio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i costi e la sicurezza della soluzione preconizzata dal committente;

che con giudizio 4 aprile 2005 il Consiglio

di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto rivolto contro un atto

che non integra gli estremi della decisione impugnabile;

che contro il predetto giudizio il

soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa richiesta del municipio;

che, ravvisate nel provvedimento le

connotazioni di una decisione impugnabile, l'insorgente ribadisce in questa

sede le censure sollevate senza successo in prima istanza dall'arch. RI 1 con riferimento

all'insostenibilità della richiesta rivoltagli dall'autorità comunale;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che l'arch. RI 1, direttamente e

personalmente toccato dal giudizio censurato, è legittimato ad impugnarlo;

che il ruolo della società a garanzia

limitata di cui è titolare non deve essere esaminato ulteriormente, poiché l'arch.

RI 1 si immedesima e si confonde con essa al punto di chiedere di considerare l'impugnativa

come interposta da un unico ricorrente;

che, entro questi limiti, il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); se

la controversa richiesta rivolta all'arch. RI 1 dal municipio configurasse una

decisione impugnabile è questione di merito che verrà esaminata più avanti;

che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità

di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve

motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente

infondato;

che per decisione si intende generalmente un provvedimento

fondato sul diritto pubblico, adottato iure imperii dall'autorità nel

singolo caso, allo scopo di costituire, modificare o annullare diritti od

Considerandi

obblighi o di accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensio-ne (art. 5 PA;

RDAT II-1999 n. 6; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa, ad art. 1 PAmm, n. 4 a);

che, nel caso concreto, la richiesta di progettare un

contenitore per il combustibile dell'impianto di riscaldamento della nuova

scuola d'infanzia, avanzata dal municipio di CO 1 nei confronti del ricorrente,

non integra gli estremi di un provvedimento impugnabile;

che la controversa richiesta non si fonda in effetti sul

diritto pubblico, ma si inserisce nel quadro del contratto, retto esclusivamente

dal diritto privato, che il comune ha stipulato con il ricorrente per la

progettazione esecutiva e la direzione dei lavori della nuova scuola d'infanzia;

che la richiesta in oggetto, avanzata dal municipio non già iure

imperii, ma in qualità di organo del committente, non costituisce, non

modifica e non annulla diritti od obblighi del ricorrente, né si pronuncia

sulla loro esistenza, estensione od inesistenza;

che, in difetto di decisione impugnabile, il giudizio con cui

il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltratagli

dall'arch. RI 1 merita quindi di essere confermato;

che l'esito dell'impugnativa non sarebbe diverso nemmeno nel

caso in cui si volesse ravvisare nella controversa richiesta dell'autorità

comunale un incarico supplementare, conferito direttamente al ricorrente in

base alla legislazione sulle commesse pubbliche e quindi deducibile mediante

ricorso diretto a questo tribunale (art. 36 LCPubb);

che, anche in questa ipotesi, che l'insorgente nemmeno adombra,

il ricorso andrebbe comunque respinto, stante che una scelta di mera

opportunità come quella qui in contestazione non viola alcuna disposizione di

legge;

che anche la tassa di giustizia applicata dal Consiglio di

Stato, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, appare giustificata;

che è ben vero che, di regola, in caso di erronea indicazione

dei mezzi e dei termini di ricorso, si giustifica prescindere dal prelievo di

una tassa di giustizia;

che tale regola non è tuttavia assoluta; non viola dunque il

diritto prelevare comunque una tutto sommato modica tassa di giustizia, quando

l'erroneità dell'indicazione apposta in calce all'atto censurato appare

evidente e non poteva dunque sfuggire ad un legale avveduto;

che, stando così le cose, il ricorso va di conseguenza senz'altro

respinto;

che la tassa di giustizia, contenuta entro limiti modesti

grazie all'applicazione dell'art. 48 PAmm, è posta a carico del ricorrente,

secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster