52.2006.144
tassa raccolta rifiuti
26 aprile 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
52.2006.144
Data decisione, Autorità:
26.04.2006, TRAM
Titolo:
tassa raccolta rifiuti
art. 46 LPAM
art. 9 LPAMM
art. 46 LPAMM
Incarto n.
52.2006.144
Lugano
26 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito
dalla segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 aprile 2006 di
RI 1
contro
la decisione 11 aprile 2006 (n. 1825) del Consiglio
di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dalla ricorrente
avverso la decisione 8 marzo 2006 del CO 1 in materia di tassa per la
raccolta dei rifiuti;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che con
scritto 16 marzo 2006 RI 1, qui ricorrente, ha contestato presso il Consiglio
di Stato la decisione 8 marzo 2006 del CO 1, inerente il pagamento della tassa
per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2005;
che non avendo allegato la risoluzione
municipale impugnata, con lettera raccomandata 20 marzo 2006, il Governo ha assegnato
alla RI 1 un termine perentorio per produrla avvertendo che, trascorso
infruttuoso tale termine, avrebbe dichiarato irricevibile il gravame;
che, essendo la ricorrente rimasta passiva,
con risoluzione 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
l'impugnativa , siccome non adempiente i requisiti di legge;
che contro predetto giudizio governativo la RI
1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo di
non riconoscere la tassa litigiosa e parimenti senza produrre la decisione
contestata;
considerato, in
diritto
che, prima di entrare nel merito di
un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i
presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il
richiamo degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o
manifestamente infondati;
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC;
che, la legittimazione attiva della
ricorrente, destinataria del provvedimento d'irricevibilità impugnato, è
pacifica (art. 43 PAmm);
che il gravame, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmm) e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il
ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa
esposizione dei fatti, con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una
breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;
che istanze e ricorsi che non adempiono i
requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti, vengono rinviati
all'interessato con l'invito di rifarli entro un termine perentorio, sotto
comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili
(art. 9 PAmm);
che, la giurisprudenza ha esplicitamente
riconosciuto che l'art. 9 PAmm deve valere non solo quando si giustifica un
rinvio del ricorso, ma anche quando si chiede la produzione di un atto che deve
necessariamente essere allegato al ricorso (Borghi / Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 46);
che, la mancata produzione della decisione
impugnata, scaduto infruttuoso il termine perentorio con cui si invitava il
ricorrente a produrla, rende il ricorso inammissibile (RDAT 1976 n. 43; Borghi
/ Corti, op. cit., n. 2 ad art. 46);
che, nel caso in esame, ritenuto che il
ricorso non adempiva i requisiti posti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm, il Consiglio
Fatti
di Stato ha invitato la ricorrente a voler trasmettere la risoluzione
impugnata, assegnandole un termine perentorio;
che, sulla scorta di quanto precede,
ritenuta la mancata trasmissione della risoluzione impugnata, la decisione di
Considerandi
rigetto del ricorso inoltrato al Governo non presta pertanto fianco a critiche;
che, sulla scorta di quanto precede,
l'impugnativa va dunque respinta;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 cpv. 1 LOC; 3, 9, 18, 28, 43, 46,
60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.- sono poste a carico della
ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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