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Decisione

52.2006.144

tassa raccolta rifiuti

26 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di Stato ha invitato la ricorrente a voler trasmettere la risoluzione

impugnata, assegnandole un termine perentorio;

che, sulla scorta di quanto precede,

ritenuta la mancata trasmissione della risoluzione impugnata, la decisione di

Considerandi

rigetto del ricorso inoltrato al Governo non presta pertanto fianco a critiche;

che, sulla scorta di quanto precede,

l'impugnativa va dunque respinta;

che la tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 cpv. 1 LOC; 3, 9, 18, 28, 43, 46,

60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.- sono poste a carico della

ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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