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Decisione

52.2006.146

Ricorso contro la mancata consegna di una copia degli atti d'appalto da parte di un concorrente

28 aprile 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.146

Data decisione, Autorità:

28.04.2006, TRAM

Titolo:

Ricorso contro la mancata consegna di una copia degli atti d'appalto da parte di un concorrente

IRRECEVIBILITÀ

art. 15 cpv. 1 CIAP

art. 37 LCPUBB

art. 48 LPAMM

Incarto n.

52.2006.146

Lugano

28 aprile

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 aprile 2006 della

RI 1

per mancata consegna di una copia degli atti d'appalto

da parte della ditta __________ nell'ambito del concorso per l'aggiudicazione

della fornitura delle cappe d'aspirazione dei fumi per la galleria __________,

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

Considerandi

fatto

che nell'ambito

del concorso indetto dal Dipartimento del territorio per la della fornitura

delle cappe d'aspirazione dei fumi per la galleria __________, la concorrente RI

1.

è insorta davanti al Consiglio di Stato per eccepire la mancata consegna di

una copia degli atti d'appalto da parte della concorrente __________;

che il Consiglio di Stato ha dichiarato

irricevibile l'impugnativa e l'ha trasmessa a questo tribunale;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data sia che la commessa

soggiaccia al CIAP, sia che soggiaccia alla LCPubb;

che la legittimazione attiva dell'insorgente

e la tempestività dell'impugnativa sono fuori discussione;

che a norma dell'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente

o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il

ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che per l'art. 37 LCPubb sono considerate

decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo (a) gli elementi del bando; (b) l'esclusione dell'offerente;

(c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura

selettiva; (d) l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annulla-mento della

procedura;

che, analogamente, secondo l'art. 15 cpv. 1

bis CIAP per decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso s'intendono: (a)

il bando di concorso della commessa; (b) la decisione sull'inserimento di un

offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13 lett. e; (c) la

decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva; (d) l'esclusione

dalla procedura; (e) l'attribuzione dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione

della procedura d'aggiudicazione;

che la mancata consegna di una copia degli

atti d'appalto da parte di un concorrente non costituisce di certo un

provvedimento impugnabile;

che in assenza di decisione impugnabile il

ricorso appare dunque manifestamente irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 37 LCPubb; 15 CIAP; 3, 18, 28, 48, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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