52.2006.146
Ricorso contro la mancata consegna di una copia degli atti d'appalto da parte di un concorrente
28 aprile 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.146
Data decisione, Autorità:
28.04.2006, TRAM
Titolo:
Ricorso contro la mancata consegna di una copia degli atti d'appalto da parte di un concorrente
IRRECEVIBILITÀ
art. 15 cpv. 1 CIAP
art. 37 LCPUBB
art. 48 LPAMM
Incarto n.
52.2006.146
Lugano
28 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 aprile 2006 della
RI 1
per mancata consegna di una copia degli atti d'appalto
da parte della ditta __________ nell'ambito del concorso per l'aggiudicazione
della fornitura delle cappe d'aspirazione dei fumi per la galleria __________,
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
Considerandi
fatto
che nell'ambito
del concorso indetto dal Dipartimento del territorio per la della fornitura
delle cappe d'aspirazione dei fumi per la galleria __________, la concorrente RI
1.
è insorta davanti al Consiglio di Stato per eccepire la mancata consegna di
una copia degli atti d'appalto da parte della concorrente __________;
che il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile l'impugnativa e l'ha trasmessa a questo tribunale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data sia che la commessa
soggiaccia al CIAP, sia che soggiaccia alla LCPubb;
che la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono fuori discussione;
che a norma dell'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente
o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il
ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che per l'art. 37 LCPubb sono considerate
decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo (a) gli elementi del bando; (b) l'esclusione dell'offerente;
(c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura
selettiva; (d) l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annulla-mento della
procedura;
che, analogamente, secondo l'art. 15 cpv. 1
bis CIAP per decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso s'intendono: (a)
il bando di concorso della commessa; (b) la decisione sull'inserimento di un
offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13 lett. e; (c) la
decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva; (d) l'esclusione
dalla procedura; (e) l'attribuzione dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione
della procedura d'aggiudicazione;
che la mancata consegna di una copia degli
atti d'appalto da parte di un concorrente non costituisce di certo un
provvedimento impugnabile;
che in assenza di decisione impugnabile il
ricorso appare dunque manifestamente irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 37 LCPubb; 15 CIAP; 3, 18, 28, 48, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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