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Decisione

52.2006.147

Delibera per opere da falegname

31 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.147

Data decisione, Autorità:

31.05.2006, TRAM

Titolo:

Delibera per opere da falegname

CRITERIO DI IDONEITÀ

art. 36 LCPUBB

art. 26c cpv. 2 LOG

Incarto n.

52.2006.147

Lugano

31 maggio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 aprile 2006 della

RI 1

contro

la decisione 20 aprile 2006 del municipio di Lugano,

che delibera alla ditta CO 1 le opere da falegname (porte interne) della

nuova scuola di __________ Soragno;

viste le risposte:

- 11 maggio 2006 della

ditta CO 1;

- 12 maggio 2006 del

municipio di Lugano;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 14

febbraio 2006 il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per opere da falegname

(porte interne) della nuova scuola elementare di __________;

che il capitolato stabiliva che la commessa

sarebbe stata aggiudicata in base ai seguenti criteri:

- minor costo

65%

- referenze 30%

- apprendisti

5%

che in tempo utile sono pervenute al

committente le offerte di otto ditte del ramo, fra cui quella della RI 1, qui

ricorrente, di fr. 163'257.15 e quella della resistente CO 1 di fr. 164'936.40;

che, previa valutazione in base ai criteri d'aggiudicazione,

Considerandi

il 20 aprile 2006 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, risultata

prima in graduatoria con 98.89 punti, 5.00 dei quali assegnati per i 21

apprendisti, che aveva dichiarato di aver occupato negli ultimi 5 anni;

che contro questa decisione la RI 1,

classificatasi al secondo posto con 98.54 punti, 3.54 dei quali assegnati per i

3.

apprendisti dichiarati, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo di voler verificare ed informarci in merito ai 21 apprendisti

annunciati dall'aggiudicataria, che non sarebbero stati occupati regolarmente

per tutto l'anno;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il municipio e l'ag-giudicataria, contestando le tesi dell'insorgente

con argomenti di cui si dirà qui appresso per quanto necessario;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la

legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa

(art. 36 cpv. 2 lcpub) sono pacificamente date;

che, non ponendo questioni di principio e

non essendo di rilevante importanza, il ricorso può essere evaso dal giudice

unico (art. 26c cpv. 2 LOG) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che il capitolato (pos. R 191.100) del

concorso in esame stabiliva che il criterio relativo alla formazione degli

apprendisti sarebbe stato valutato secondo l'apposita tabella elaborata dal

Cantone;

che, per le ditte che come la CO 1 occupano

da 8 a 12 dipendenti, tale tabella prevede che la nota massima (6), corrispondente

in concreto a 5.00 punti percentuali, viene assegnata già a partire da 8

apprendisti;

che, per prassi consolidata, quale numero

totale di apprendisti fa stato la somma degli apprendisti occupati per anno

scolastico negli ultimi cinque anni, indipendentemente dalla durata effettiva

del rapporto d'impiego durante il singolo anno scolastico;

che, in base a tale prassi, una ditta che

occupa un apprendista durante alcuni mesi dell'anno scolastico ed un altro

apprendista nella seconda parte dell'anno può dunque dichiarare di aver occupato

due apprendisti durante l'anno;

che la ditta CO 1 ha dichiarato di aver

occupato i seguenti apprendisti:

anno

n.

nominativi

2001-2002

5.

2002-2003

5.

2003-2004

4.

2004-2005

4.

2005-2006

3.

21.

allegando i relativi contratti di tirocinio,

come richiesto dal capitolato;

che il numero di apprendisti dichiarato

dalla CO 1 è talmente superiore al numero necessario (8) alle ditte con 8 -12

dipendenti per conseguire la nota massima (6) da giustificare la rinuncia ad

esperire ulteriori verifiche ed a disquisire in modo più approfondito sulla

questione;

che stando così le cose, il ricorso va senz'altro

respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili

sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 300.-

alla CO 1 a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Vetti SA,

6710 Biasca,

1 patrocinata da: avv. Sara Gianoni

Pedroni, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

2. Municipio

di Lugano, 6900 Lugano,

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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