52.2006.147
Delibera per opere da falegname
31 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.147
Data decisione, Autorità:
31.05.2006, TRAM
Titolo:
Delibera per opere da falegname
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 36 LCPUBB
art. 26c cpv. 2 LOG
Incarto n.
52.2006.147
Lugano
31 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 2006 della
RI 1
contro
la decisione 20 aprile 2006 del municipio di Lugano,
che delibera alla ditta CO 1 le opere da falegname (porte interne) della
nuova scuola di __________ Soragno;
viste le risposte:
- 11 maggio 2006 della
ditta CO 1;
- 12 maggio 2006 del
municipio di Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14
febbraio 2006 il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per opere da falegname
(porte interne) della nuova scuola elementare di __________;
che il capitolato stabiliva che la commessa
sarebbe stata aggiudicata in base ai seguenti criteri:
- minor costo
65%
- referenze 30%
- apprendisti
5%
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di otto ditte del ramo, fra cui quella della RI 1, qui
ricorrente, di fr. 163'257.15 e quella della resistente CO 1 di fr. 164'936.40;
che, previa valutazione in base ai criteri d'aggiudicazione,
Considerandi
il 20 aprile 2006 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, risultata
prima in graduatoria con 98.89 punti, 5.00 dei quali assegnati per i 21
apprendisti, che aveva dichiarato di aver occupato negli ultimi 5 anni;
che contro questa decisione la RI 1,
classificatasi al secondo posto con 98.54 punti, 3.54 dei quali assegnati per i
3.
apprendisti dichiarati, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo di voler verificare ed informarci in merito ai 21 apprendisti
annunciati dall'aggiudicataria, che non sarebbero stati occupati regolarmente
per tutto l'anno;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il municipio e l'ag-giudicataria, contestando le tesi dell'insorgente
con argomenti di cui si dirà qui appresso per quanto necessario;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la
legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa
(art. 36 cpv. 2 lcpub) sono pacificamente date;
che, non ponendo questioni di principio e
non essendo di rilevante importanza, il ricorso può essere evaso dal giudice
unico (art. 26c cpv. 2 LOG) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che il capitolato (pos. R 191.100) del
concorso in esame stabiliva che il criterio relativo alla formazione degli
apprendisti sarebbe stato valutato secondo l'apposita tabella elaborata dal
Cantone;
che, per le ditte che come la CO 1 occupano
da 8 a 12 dipendenti, tale tabella prevede che la nota massima (6), corrispondente
in concreto a 5.00 punti percentuali, viene assegnata già a partire da 8
apprendisti;
che, per prassi consolidata, quale numero
totale di apprendisti fa stato la somma degli apprendisti occupati per anno
scolastico negli ultimi cinque anni, indipendentemente dalla durata effettiva
del rapporto d'impiego durante il singolo anno scolastico;
che, in base a tale prassi, una ditta che
occupa un apprendista durante alcuni mesi dell'anno scolastico ed un altro
apprendista nella seconda parte dell'anno può dunque dichiarare di aver occupato
due apprendisti durante l'anno;
che la ditta CO 1 ha dichiarato di aver
occupato i seguenti apprendisti:
anno
n.
nominativi
2001-2002
5.
2002-2003
5.
2003-2004
4.
2004-2005
4.
2005-2006
3.
21.
allegando i relativi contratti di tirocinio,
come richiesto dal capitolato;
che il numero di apprendisti dichiarato
dalla CO 1 è talmente superiore al numero necessario (8) alle ditte con 8 -12
dipendenti per conseguire la nota massima (6) da giustificare la rinuncia ad
esperire ulteriori verifiche ed a disquisire in modo più approfondito sulla
questione;
che stando così le cose, il ricorso va senz'altro
respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 300.-
alla CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Vetti SA,
6710 Biasca,
1 patrocinata da: avv. Sara Gianoni
Pedroni, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
2. Municipio
di Lugano, 6900 Lugano,
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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