52.2006.148
Lavori di ristrutturazione di un albergo
12 luglio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2006.148
Data decisione, Autorità:
12.07.2006, TRAM
Titolo:
Lavori di ristrutturazione di un albergo
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
DOMANDA DI COSTRUZIONE
art. 11 RLE
Incarto n.
52.2006.148
52.2006.149
Lugano
12 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) e (b) 28 aprile 2006 della
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n.
1505) che respinge le impugnative presentate dall'insorgente avverso:
a.
la decisione 22 novembre
2005 del municipio di CO 2 che le nega la licenza edilizia per lavori di
ristrutturazione dell'albergo A__________ (part. 805);
b.
la decisione 13
dicembre 2005 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) del
Dipartimento delle istituzioni che le nega il ripristino della patente d'esercizio
pubblico dell'albergo limitatamente ai piani inferiori;
viste le risposte:
- 16 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 8 giugno 2006 di CO 1;
- 30 giugno 2006 del
municipio di CO 2;
al ricorso sub a)
- 16 maggio 2005 del
Consiglio di Stato;
- 17 maggio 2006 della
Sezione permessi e immigrazione;
- 30 giugno 2006 del
municipio di CO 2;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
ricorrente RI 1 è proprietaria di uno stabile (part. 805), situato a L__________
nella zona residenziale R3i ed adibito ad albergo ristorante.
Il 6 luglio 2005 la ricorrente ha chiesto
mediante notifica al municipio il permesso di eseguire al secondo piano dell'edificio
una serie di lavori di ristrutturazione e miglioria. In particolare si trattava
di:
-
mettere in opera dei serramenti tagliafuoco T30;
-
adottare altri provvedimenti antincendio;
-
ripristinare tubature sanitarie;
-
dotare i locali di nuovi servizi sanitari;
-
cambiare il rivestimento di alcuni pavimenti;
-
riverniciare i locali;
-
chiudere una scanalatura praticata nella
facciata nord per posare un ascensore al quale ha tuttavia rinunciato.
Alla domanda è stata allegata una planimetria
raffigurante gli interventi in oggetto, che implicavano anche lo spostamento di
alcune pareti interne. La notifica precisava che la destinazione dell'immobile
sarebbe rimasta immutata.
Con decisione 25 agosto 2005, emanata in
seguito alle divergen-ze sorte tra istante e municipio circa la procedura da
seguire, il Dipartimento del territorio ha stabilito che gli interventi soggiacevano
alla procedura di notifica.
Nel termine di pubblicazione sono pervenute
al municipio le opposizioni di numerosi vicini, fra cui quella del resistente CO
1, che paventavano in sostanza l'insediamento di attività inconciliabili con la
funzione residenziale della zona.
B. Il 22
novembre 2005, il municipio ha deciso di respingere la domanda di costruzione, perché:
-
la documentazione allegata sarebbe lacunosa, siccome
priva della firma dei proprietari, non comprendeva la planimetria del
pianterreno e del primo piano, era priva dei calcoli dell'i.s. e dell'i.o., non
illustrava la sistemazione esterna;
-
la planimetria non era datata, non raffigurava
alcuna porta per i locali 9 e 10, mentre il locale 8 risultava privo di WC;
-
non sarebbero rispettate le indicazioni date
dalla SPI circa la configurazione delle camere;
-
non comprendeva l'attestato di conformità con le
norme antincendio per tutto l'immobile e non solo per il secondo piano;
-
non forniva indicazioni sullo smaltimento delle
acque meteoriche.
Le carenze summenzionate, stando all'autorità
comunale, le avrebbero in particolare impedito di esaminare compiutamente la
conformità dell'intervento per rapporto alle norme sul fabbisogno di posteggi
ed alla destinazione della zona, nella quale sono ammesse soltanto attività
lavorative non moleste.
Preso atto del diniego della licenza, il 13
dicembre 2005 la SPI si è dal canto suo rifiutata di ripristinare la patente d'esercizio
pubblico limitatamente ai piani inferiori dell'immobile.
C. Con
giudizio 28 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti,
respingendo le impugnative contro di essi inoltrate dalla RI 1.
Dopo aver affermato che la decisione del
municipio doveva rimanere circoscritta ai lavori oggetto della notifica, ad
esclusione di eventuali ulteriori opere abusive, il Governo ha ritenuto che il
fatto che la domanda non menzionasse gli altri lavori eseguiti pregiudicasse
una verifica dell'intervento edilizio nella sua globalità. Di conseguenza, ha
disposto il rinvio degli atti al municipio affinché una volta presentata una
domanda di costruzione completa, statuisca nel merito della stessa.
Non potendosi rilasciare la licenza
edilizia, non sarebbero nemmeno date le premesse per ripristinare la patente d'esercizio
pubblico.
D. Contro il
predetto giudizio la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo
con due distinti ricorsi, chiedendo che sia annullato assieme alle decisioni
che conferma.
Il diniego della licenza, sostiene l'insorgente,
sarebbe ingiustificato, poiché gli altri lavori che non sarebbero stati
notificati si ridurrebbero a tre pozzi luce, ad un viottolo lastricato, all'eliminazione
di un parco giochi pericolante ed a semplici lavori di pulizia del fondo.
Altrettanto illegittimo sarebbe il rifiuto
di ripristinare la patente d'esercizio pubblico, poiché i lavori oggetto della
notifica riguardano soltanto il secondo piano dell'edificio, nettamente
separato dall'esercizio pubblico sottostante.
E. Il
Consiglio di Stato postula la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
All'accoglimento del primo ricorso si oppone
anche CO 1, che con dovizia di argomenti e senza mezzi termini afferma in sostanza
che le trasformazioni sarebbero destinate ad insediare un bordello al secondo
piano dell'edificio.
La SPI dal canto suo sollecita il rigetto
della seconda impugnativa.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 LE e
71 LEsPubb. La legittimazione
attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio impugnato,
è indiscutibilmente data (art. 43 PAmm). I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm),
sono dunque ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto,
le impugnative possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione
emerge in misura sufficientemente chiara dalle tavole processuali ed è nota a
questo tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo, chiesto dalla
ricorrente e dall'opponente CO 1, non appare dunque atto a procurare la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Licenza
edilizia
2.1
Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, i
progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente
comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità,
soggiunge la norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere informazioni o
completamenti.
2.2
Oggetto della domanda di costruzione
inoltrata dalla RI 1 al municipio di CO 2 sono in concreto alcuni interventi di
ristrutturazione interna delle camere situate al secondo piano dell'albergo Al__________.
Si tratta di semplici, per non dir banali, modifiche dell'assetto interno del
piano, accompagnate da migliorie dei servizi igienici e da misure costruttive di
protezione contro gli incendi. Questi lavori non susciterebbero alcun problema,
se non facessero sorgere il fondato sospetto, espressamente affacciato dall'opponente
CO 1, che i locali così sistemati vengano utilizzati per esercitarvi la
prostituzione, a dispetto dell'esplicita dichiarazione della ricorrente di non
essere intenzionata a cambiare la loro attuale destinazione alberghiera. Gli
accorgimenti costruttivi adottati per separare fisicamente i locali del secondo
piano dai piani sottostanti conferma questo presagio.
La prospettiva di un abuso della
destinazione alberghiera, alla quale i locali in discussione risultano
attualmente asserviti, anche se concreta, non può tuttavia essere presa in
considerazione. Tanto il municipio, quanto l'autorità di ricorso devono limitarsi
a statuire sulla conformità dei lavori così come sono stati notificati, per
rapporto al diritto edilizio concretamente applicabile, evitando sia di
intraprendere un processo alle intenzioni, sia di avvalersi di pretesti
procedurali per impedire la realizzazione di un eventuale, recondito disegno volto
ad insediare un postribolo nelle camere del secondo piano dell'albergo.
Ferme queste premesse, non vi sono dubbi che
le opere oggetto della notifica siano conformi al diritto. Invano sostiene l'opponente
CO 1, che avrebbero dovuto formare oggetto di una domanda di costruzione
ordinaria. La procedura ordinaria invece di quella di notifica non gli avrebbe comunque
offerto maggiori possibilità di tutelare i suoi diritti. Né giova al municipio
obiettare che la notifica è carente dal profilo formale, perché non comprende
il calcolo degli indici ed il piano della sistemazione esterna o perché mancano
le porte a due locali o perché non indica come verrebbero smaltite le acque
residuali. Questi asseriti difetti, palesemente pretestuosi, non sono in nessun
caso atti a giustificare un diniego della licenza, poiché avrebbero potuto
essere facilmente emendati sollecitando l'istante a porvi rimedio, come del
resto espressamente previsto dall'art. 11 cpv. 3 RLE.
Parimenti, la licenza non può essere negata
perché i lavori per i quali è richiesta non corrispondono a quelli che sarebbero
già stati eseguiti senza permesso. L'autorità è tenuta a statuire sulla
conformità degli interventi così come sono previsti dalla domanda di
costruzione. Se le opere già eseguite non corrispondono a quelle notificate, il
municipio può soltanto sollecitare l'istante in licenza a presentare una domanda
di costruzione integrativa che rifletta l'effettiva situazione delle opere
realizzate. Non può tuttavia respingere la domanda di costruzione adducendo che
non collima con la situazione di fatto esistente. Nulla permette infatti di escludere
che il richiedente intenda adattare tale situazione a quella risultante dai
piani oggetto della notifica.
A maggior ragione si giustifica questa
conclusione nel caso in esame, ove si consideri che le altre opere che
andrebbero prese in considerazione per esprimere un giudizio globale sulla conformità
di tutti gli interventi di ristrutturazione si riducono ad alcuni
insignificanti pozzi-luce. Tanto il municipio, quanto il Consiglio di Stato non
specificano del resto con la necessaria chiarezza quali altri lavori dovrebbero
formare oggetto di una nuova domanda destinata a permettere al municipio di
statuire con piena cognizione di causa sul complesso degli interventi che la
ricorrente ha già messo in atto o intende ancora eseguire.
Analogamente, non giustifica un diniego della
licenza la mancanza di indicazioni sugli indici e sui posteggi, che restano immutati
o sulle misure dei locali, facilmente deducibili dalle planimetrie. Né
legittimano un rigetto della domanda la mancanza di indicazioni sulla
configurazione degli altri due piani dell'immobile, che non sono oggetto di
lavori o delle firme sui piani, che potevano senza difficoltà essere richieste
all'istante. Nemmeno la mancanza dell'attestato antincendio per tutto l'immobile
era atto a giustificare un rigetto della domanda di costruzione. Il documento,
prodotto in un secondo tempo dalla ricorrente, certifica in effetti che lo
stabile rispetta le norme applicabili in materia. Pretestuose appaiono dunque le
contestazioni sollevate al riguardo dal municipio e dall'opponente.
2.3
Sulla scorta delle considerazioni che
precedono, la decisione del Consiglio di Stato di esigere la ripetizione dell'intera
procedura di rilascio del permesso non può dunque essere confermata siccome
palesemente contraria al principio di proporzionalità. Gli atti vanno dunque
rinviati al municipio, affinché rilasci la licenza richiesta, subordinandola
semmai alle opportune condizioni. Resta ovviamente riservata al municipio la
facoltà di intervenire con adeguati provvedimenti qualora le opere realizzate e
l'utilizzazione dei locali del secondo piano non corrispondessero a quelle
notificate, in particolare se la destinazione di tali locali fosse diversa da
quella alberghiera.
3.
L'edificio
in cui ha sede l'albergo ristorante A__________ beneficiava di una patente d'esercizio
pubblico, intestata al precedente proprietario dell'immobile, che l'anno scorso
ne aveva chiesto la sospensione.
Con decisione 13 dicembre 2005 la SPI ha
respinto la richiesta della RI 1 di ripristinare la patente d'esercizio pubblico
limitatamente al pianterreno ed al primo piano, richiamandosi al diniego della
licenza edilizia per i lavori di ristrutturazione del secondo piano. La
giustificazione addotta, a torto condivisa dal Consiglio di Stato, appare
palesemente pretestuosa. La SPI non ha in effetti indicato alcun motivo che
permetta di escludere che i primi due piani dell'immobile non siano idonei all'esercizio
dell'attività alberghiera (art. 4 LEsPubb). Il fatto che il secondo piano rimanga escluso non costituisce
evidentemente un valido motivo per negare il ripristino della patente sospesa.
4.
Ferme
queste premesse, entrambi i ricorsi vanno dunque accolti, annullando le decisioni
del municipio e della SPI, nonché il giudizio governativo che le conferma.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'opponente
CO 1 proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il comune e lo
Stato ne vanno esenti, poiché non sono comparsi in causa a tutela di loro
interessi particolari.
Le ripetibili sono invece suddivise in parti
uguali fra lo Stato, il comune e l'opponente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11 RLE; 4, 71 LEsPubb; 3, 18, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
- la
decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1505);
- la
decisione 22 novembre 2005 del municipio di CO 2;
- la
decisione 13 dicembre 2005 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
1.2. gli atti sono
rinviati:
- al
municipio di CO 2 affinché rilasci la licenza richiesta dalla ricorrente con
notifica 6 luglio 2005;
- alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché ripristini la patente d'esercizio
pubblico sospesa, limitatamente ai primi due piani dell'albergo ristorante A__________.
2.La tassa di giustizia è a carico di CO 1 nella misura di fr. 500.-.
3. Le
ripetibili di fr. 1'500.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato, il
comune di CO 2 e l'opponente CO 1.
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 1
2. CO 2
2 patrocinato da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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