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Decisione

52.2006.148

Lavori di ristrutturazione di un albergo

12 luglio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

ricorrente RI 1 è proprietaria di uno stabile (part. 805), situato a L__________

nella zona residenziale R3i ed adibito ad albergo ristorante.

Il 6 luglio 2005 la ricorrente ha chiesto

mediante notifica al municipio il permesso di eseguire al secondo piano dell'edificio

una serie di lavori di ristrutturazione e miglioria. In particolare si trattava

di:

-

mettere in opera dei serramenti tagliafuoco T30;

-

adottare altri provvedimenti antincendio;

-

ripristinare tubature sanitarie;

-

dotare i locali di nuovi servizi sanitari;

-

cambiare il rivestimento di alcuni pavimenti;

-

riverniciare i locali;

-

chiudere una scanalatura praticata nella

facciata nord per posare un ascensore al quale ha tuttavia rinunciato.

Alla domanda è stata allegata una planimetria

raffigurante gli interventi in oggetto, che implicavano anche lo spostamento di

alcune pareti interne. La notifica precisava che la destinazione dell'immobile

sarebbe rimasta immutata.

Con decisione 25 agosto 2005, emanata in

seguito alle divergen-ze sorte tra istante e municipio circa la procedura da

seguire, il Dipartimento del territorio ha stabilito che gli interventi soggiacevano

alla procedura di notifica.

Nel termine di pubblicazione sono pervenute

al municipio le opposizioni di numerosi vicini, fra cui quella del resistente CO

1, che paventavano in sostanza l'insediamento di attività inconciliabili con la

funzione residenziale della zona.

B. Il 22

novembre 2005, il municipio ha deciso di respingere la domanda di costruzione, perché:

-

la documentazione allegata sarebbe lacunosa, siccome

priva della firma dei proprietari, non comprendeva la planimetria del

pianterreno e del primo piano, era priva dei calcoli dell'i.s. e dell'i.o., non

illustrava la sistemazione esterna;

-

la planimetria non era datata, non raffigurava

alcuna porta per i locali 9 e 10, mentre il locale 8 risultava privo di WC;

-

non sarebbero rispettate le indicazioni date

dalla SPI circa la configurazione delle camere;

-

non comprendeva l'attestato di conformità con le

norme antincendio per tutto l'immobile e non solo per il secondo piano;

-

non forniva indicazioni sullo smaltimento delle

acque meteoriche.

Le carenze summenzionate, stando all'autorità

comunale, le avrebbero in particolare impedito di esaminare compiutamente la

conformità dell'intervento per rapporto alle norme sul fabbisogno di posteggi

ed alla destinazione della zona, nella quale sono ammesse soltanto attività

lavorative non moleste.

Preso atto del diniego della licenza, il 13

dicembre 2005 la SPI si è dal canto suo rifiutata di ripristinare la patente d'esercizio

pubblico limitatamente ai piani inferiori dell'immobile.

C. Con

giudizio 28 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti,

respingendo le impugnative contro di essi inoltrate dalla RI 1.

Dopo aver affermato che la decisione del

municipio doveva rimanere circoscritta ai lavori oggetto della notifica, ad

esclusione di eventuali ulteriori opere abusive, il Governo ha ritenuto che il

fatto che la domanda non menzionasse gli altri lavori eseguiti pregiudicasse

una verifica dell'intervento edilizio nella sua globalità. Di conseguenza, ha

disposto il rinvio degli atti al municipio affinché una volta presentata una

domanda di costruzione completa, statuisca nel merito della stessa.

Non potendosi rilasciare la licenza

edilizia, non sarebbero nemmeno date le premesse per ripristinare la patente d'esercizio

pubblico.

D. Contro il

predetto giudizio la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo

con due distinti ricorsi, chiedendo che sia annullato assieme alle decisioni

che conferma.

Il diniego della licenza, sostiene l'insorgente,

sarebbe ingiustificato, poiché gli altri lavori che non sarebbero stati

notificati si ridurrebbero a tre pozzi luce, ad un viottolo lastricato, all'eliminazione

di un parco giochi pericolante ed a semplici lavori di pulizia del fondo.

Altrettanto illegittimo sarebbe il rifiuto

di ripristinare la patente d'esercizio pubblico, poiché i lavori oggetto della

notifica riguardano soltanto il secondo piano dell'edificio, nettamente

separato dall'esercizio pubblico sottostante.

E. Il

Consiglio di Stato postula la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che

per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

All'accoglimento del primo ricorso si oppone

anche CO 1, che con dovizia di argomenti e senza mezzi termini afferma in sostanza

che le trasformazioni sarebbero destinate ad insediare un bordello al secondo

piano dell'edificio.

La SPI dal canto suo sollecita il rigetto

della seconda impugnativa.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 LE e

71 LEsPubb. La legittimazione

attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio impugnato,

è indiscutibilmente data (art. 43 PAmm). I ricorsi, tempestivi (art. 46 PAmm),

sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto,

le impugnative possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione

emerge in misura sufficientemente chiara dalle tavole processuali ed è nota a

questo tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo, chiesto dalla

ricorrente e dall'opponente CO 1, non appare dunque atto a procurare la

conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Licenza

edilizia

2.1

Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, i

progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente

comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità,

soggiunge la norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere informazioni o

completamenti.

2.2

Oggetto della domanda di costruzione

inoltrata dalla RI 1 al municipio di CO 2 sono in concreto alcuni interventi di

ristrutturazione interna delle camere situate al secondo piano dell'albergo Al__________.

Si tratta di semplici, per non dir banali, modifiche dell'assetto interno del

piano, accompagnate da migliorie dei servizi igienici e da misure costruttive di

protezione contro gli incendi. Questi lavori non susciterebbero alcun problema,

se non facessero sorgere il fondato sospetto, espressamente affacciato dall'opponente

CO 1, che i locali così sistemati vengano utilizzati per esercitarvi la

prostituzione, a dispetto dell'esplicita dichiarazione della ricorrente di non

essere intenzionata a cambiare la loro attuale destinazione alberghiera. Gli

accorgimenti costruttivi adottati per separare fisicamente i locali del secondo

piano dai piani sottostanti conferma questo presagio.

La prospettiva di un abuso della

destinazione alberghiera, alla quale i locali in discussione risultano

attualmente asserviti, anche se concreta, non può tuttavia essere presa in

considerazione. Tanto il municipio, quanto l'autorità di ricorso devono limitarsi

a statuire sulla conformità dei lavori così come sono stati notificati, per

rapporto al diritto edilizio concretamente applicabile, evitando sia di

intraprendere un processo alle intenzioni, sia di avvalersi di pretesti

procedurali per impedire la realizzazione di un eventuale, recondito disegno volto

ad insediare un postribolo nelle camere del secondo piano dell'albergo.

Ferme queste premesse, non vi sono dubbi che

le opere oggetto della notifica siano conformi al diritto. Invano sostiene l'opponente

CO 1, che avrebbero dovuto formare oggetto di una domanda di costruzione

ordinaria. La procedura ordinaria invece di quella di notifica non gli avrebbe comunque

offerto maggiori possibilità di tutelare i suoi diritti. Né giova al municipio

obiettare che la notifica è carente dal profilo formale, perché non comprende

il calcolo degli indici ed il piano della sistemazione esterna o perché mancano

le porte a due locali o perché non indica come verrebbero smaltite le acque

residuali. Questi asseriti difetti, palesemente pretestuosi, non sono in nessun

caso atti a giustificare un diniego della licenza, poiché avrebbero potuto

essere facilmente emendati sollecitando l'istante a porvi rimedio, come del

resto espressamente previsto dall'art. 11 cpv. 3 RLE.

Parimenti, la licenza non può essere negata

perché i lavori per i quali è richiesta non corrispondono a quelli che sarebbero

già stati eseguiti senza permesso. L'autorità è tenuta a statuire sulla

conformità degli interventi così come sono previsti dalla domanda di

costruzione. Se le opere già eseguite non corrispondono a quelle notificate, il

municipio può soltanto sollecitare l'istante in licenza a presentare una domanda

di costruzione integrativa che rifletta l'effettiva situazione delle opere

realizzate. Non può tuttavia respingere la domanda di costruzione adducendo che

non collima con la situazione di fatto esistente. Nulla permette infatti di escludere

che il richiedente intenda adattare tale situazione a quella risultante dai

piani oggetto della notifica.

A maggior ragione si giustifica questa

conclusione nel caso in esame, ove si consideri che le altre opere che

andrebbero prese in considerazione per esprimere un giudizio globale sulla conformità

di tutti gli interventi di ristrutturazione si riducono ad alcuni

insignificanti pozzi-luce. Tanto il municipio, quanto il Consiglio di Stato non

specificano del resto con la necessaria chiarezza quali altri lavori dovrebbero

formare oggetto di una nuova domanda destinata a permettere al municipio di

statuire con piena cognizione di causa sul complesso degli interventi che la

ricorrente ha già messo in atto o intende ancora eseguire.

Analogamente, non giustifica un diniego della

licenza la mancanza di indicazioni sugli indici e sui posteggi, che restano immutati

o sulle misure dei locali, facilmente deducibili dalle planimetrie. Né

legittimano un rigetto della domanda la mancanza di indicazioni sulla

configurazione degli altri due piani dell'immobile, che non sono oggetto di

lavori o delle firme sui piani, che potevano senza difficoltà essere richieste

all'istante. Nemmeno la mancanza dell'attestato antincendio per tutto l'immobile

era atto a giustificare un rigetto della domanda di costruzione. Il documento,

prodotto in un secondo tempo dalla ricorrente, certifica in effetti che lo

stabile rispetta le norme applicabili in materia. Pretestuose appaiono dunque le

contestazioni sollevate al riguardo dal municipio e dall'opponente.

2.3

Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, la decisione del Consiglio di Stato di esigere la ripetizione dell'intera

procedura di rilascio del permesso non può dunque essere confermata siccome

palesemente contraria al principio di proporzionalità. Gli atti vanno dunque

rinviati al municipio, affinché rilasci la licenza richiesta, subordinandola

semmai alle opportune condizioni. Resta ovviamente riservata al municipio la

facoltà di intervenire con adeguati provvedimenti qualora le opere realizzate e

l'utilizzazione dei locali del secondo piano non corrispondessero a quelle

notificate, in particolare se la destinazione di tali locali fosse diversa da

quella alberghiera.

3.

L'edificio

in cui ha sede l'albergo ristorante A__________ beneficiava di una patente d'esercizio

pubblico, intestata al precedente proprietario dell'immobile, che l'anno scorso

ne aveva chiesto la sospensione.

Con decisione 13 dicembre 2005 la SPI ha

respinto la richiesta della RI 1 di ripristinare la patente d'esercizio pubblico

limitatamente al pianterreno ed al primo piano, richiamandosi al diniego della

licenza edilizia per i lavori di ristrutturazione del secondo piano. La

giustificazione addotta, a torto condivisa dal Consiglio di Stato, appare

palesemente pretestuosa. La SPI non ha in effetti indicato alcun motivo che

permetta di escludere che i primi due piani dell'immobile non siano idonei all'esercizio

dell'attività alberghiera (art. 4 LEsPubb). Il fatto che il secondo piano rimanga escluso non costituisce

evidentemente un valido motivo per negare il ripristino della patente sospesa.

4.

Ferme

queste premesse, entrambi i ricorsi vanno dunque accolti, annullando le decisioni

del municipio e della SPI, nonché il giudizio governativo che le conferma.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'opponente

CO 1 proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il comune e lo

Stato ne vanno esenti, poiché non sono comparsi in causa a tutela di loro

interessi particolari.

Le ripetibili sono invece suddivise in parti

uguali fra lo Stato, il comune e l'opponente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11 RLE; 4, 71 LEsPubb; 3, 18, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono accolti.

§. Di conseguenza:

1.1. sono annullate:

- la

decisione 28 marzo 2006 del Consiglio di Stato (n. 1505);

- la

decisione 22 novembre 2005 del municipio di CO 2;

- la

decisione 13 dicembre 2005 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione

1.2. gli atti sono

rinviati:

- al

municipio di CO 2 affinché rilasci la licenza richiesta dalla ricorrente con

notifica 6 luglio 2005;

- alla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché ripristini la patente d'esercizio

pubblico sospesa, limitatamente ai primi due piani dell'albergo ristorante A__________.

2.La tassa di giustizia è a carico di CO 1 nella misura di fr. 500.-.

3. Le

ripetibili di fr. 1'500.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato, il

comune di CO 2 e l'opponente CO 1.

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 1

2. CO 2

2 patrocinato da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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