52.2006.150
Scioglimento di un rapporto d'impiego quale docente
12 giugno 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.150
Data decisione, Autorità:
12.06.2006, TRAM
Titolo:
Scioglimento di un rapporto d'impiego quale docente
RAPPORTO D'IMPIEGO
art. 60 LORD
art. 61 LPAMM
Incarto n.
52.2006.150
Lugano
12 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 2006 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato
(n. 1695) che scioglie con effetto al 31 ottobre 2006 il rapporto d'impiego
dell'insorgente quale docente di economia e diritto presso le SMS;
vista la risposta 23 maggio
2006 della Sezione amministrativa del DECS;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente prof. RI 1, dipendente dello Stato dal 1990, è docente di economia e
diritto, nominato presso le scuole medie superiori (SMS) con sede di servizio
presso il liceo di ____________________.
Lunedì 30 maggio 2005, un allievo della IVa C ha informato il
direttore del liceo di essere in possesso del testo integrale delle domande
dell'esame scritto di maturità dell'opzione specifica economia e diritto,
preparato dal prof. RI 1 e previsto per l'11 giugno seguente. A titolo di
prova, lo studente ha esibito una trascrizione manoscritta delle domande,
asserendo che sarebbero state rese note agli allievi dal medesimo insegnante,
il quale avrebbe loro raccomandato di mantenere il dovuto riserbo.
Constatato che la trascrizione corrispondeva
al testo depositato in cancelleria, il direttore ha interpellato il prof. RI 1,
che, dopo un'iniziale reticenza, ha per finire ammesso il fatto.
A seguito della segnalazione del direttore
alla Divisione della scuola del DECS, il 10 giugno 2005 il Consiglio di Stato
ha aperto un'inchiesta amministrativa nei confronti del ricorrente.
Le audizioni di cinque allievi, effettuate
nel corso dell'estate 2005 dall'autorità inquirente, hanno sostanzialmente
confermato che il prof. RI 1 aveva proiettato in classe il testo integrale
delle due domande d'esame, così formulate:
corso di diritto
Nell'introduzione al suo saggio L'età dei diritti il filosofo Norberto
Bobbio aveva affermato: "Il problema dei diritti dell'uomo è strettamente
connesso a quello della democrazia e a quello della pace. (...) La pace è, a
sua volta, il presupposto necessario per il riconoscimento e l'effettiva
protezione dei diritti dell'uomo nei singoli Stati e nel sistema internazionale".
Un altro filosofo, Umberto Eco, nel saggio del 1991, intitolato Pensare la
guerra, ha a sua volta affermato che è un "dovere intellettuale proclamare
l'impossibilità della guerra. Anche se (ad essa) non vi fosse
alternativa".
Partendo dal commento di queste osservazioni, la seconda delle quali
costituisce un apparente paradosso, costruite una riflessione sugli strumenti
che la più recente evoluzione del diritto internazionale ha messo a
disposizione della comunità degli Stati allo scopo di tutelare la pace e
prevenire i conflitti armati, facendo anche un rapido accenno alla situazione
presente.
corso di economia
Dopo aver messo in rilievo gli aspetti generali del fenomeno inflazionistico
(conseguenze sui prezzi e sulla stabilità del sistema economico), soffermatevi
in particolare sulle possibili cause dell'inflazione, con riferimento alle
interpretazioni date al fenomeno dalle scuole di pensiero neoclassica e keynesiana.
Richiamate le risultanze di questi
accertamenti, il 23 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha sospeso in via
provvisionale il prof. RI 1 dall'insegnamento senza privazione dello stipendio,
ritenendo che la sua permanenza in servizio non fosse positiva nell'interesse
della scuola. La decisione è stata confermata da questo tribunale con
sentenza 19 settembre 2005.
B. Preso atto
delle risultanze dell'inchiesta esperita, il 24 gennaio 2006 il Consiglio di
Stato ha prospettato al ricorrente la disdetta del rapporto d'impiego.
Nonostante l'invito rivoltogli dalla
Commissione conciliativa, adita dal prof. RI 1, a sanzionare il comportamento
del ricorrente con una misura disciplinare, anche severa, l'11 aprile 2006 il
Governo ha licenziato il ricorrente per il 31 ottobre 2006, ritenendo che fosse
venuto meno il necessario rapporto di fiducia. Al ricorrente è stata
riconosciuta una rendita di fr. 3'503.- al mese a titolo di indennità d'uscita.
C. Contro la
predetta decisione il prof. RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia accertato il carattere ingiustificato della
disdetta e che il Consiglio di Stato sia invitato a riassumerlo come docente
presso un liceo cantonale.
Contestate alcune deposizioni di allievi interrogati
dall'autorità scolastica in sede d'inchiesta, l'insorgente rimprovera al Consiglio
di Stato di aver travalicato il proprio potere d'apprezzamento e di aver
violato il principio di proporzionalità. Il Governo, sostiene, non avrebbe dato
il giusto peso all'accaduto e non avrebbe tenuto debitamente conto dei suoi
interessi privati. I temi d'esame, allega, erano veramente difficili e
richiedevano all'allievo ottime tecniche di ragionamento nonché un'ottima padronanza
degli argomenti studiati. L'esperto delle materie ha in effetti esitato prima
di approvarli. La loro anticipazione agli allievi sarebbe stata di conseguenza
giustificata. L'anticipazione sarebbe del resto prassi presso il liceo di
Locarno in altre materie. Non avrebbe favorito alcun allievo in particolare e
non avrebbe nemmeno consentito agli allievi di far capo a consulenti esterni.
Si sarebbe trattato di un gesto inconsulto, non premeditato, frutto di una situazione
di stress e di un momento di debolezza.
Il Consiglio di Stato non avrebbe tenuto
conto della sua età, dei suoi trascorsi e del sincero pentimento.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che contesta le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. I
lett. f LOrd. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e
personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno l'insorgente postula invero l'assunzione
di particolari prove. I fatti, nella loro sostanza, sono pacifici. Le contestazioni
riguardano aspetti tutto sommato marginali.
2. Giusta l'art.
60 cpv. 1 LOrd, l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto d'impiego per
la fine di un mese con il preavviso di tre, rispettivamente di sei mesi,
prevalendosi di giustificati motivi. È considerata giustificato motivo, precisa
l'art. 60 cpv. 3 lett. c LOrd, qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva,
data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina
possa continuare il rapporto di impiego nella stessa funzione o in un'altra
funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.
La disdetta amministrativa, a differenza
della destituzione, non ha alcuna valenza afflittiva. Non è una sanzione
disciplinare. È un semplice provvedimento di natura amministrativa, che pone
termine al rapporto d'impiego. Essa non presuppone in particolare un
comportamento colpevole da parte del dipendente. Non dipende dalla violazione
di doveri di servizio. Può essere giustificata anche da motivi imputabili al datore
di lavoro. È sufficiente che subentrino circostanze tali da far apparire ragionevolmente
inesigibile la continuazione del rapporto d'impiego da parte di quest'ultimo.
La norma riserva all'autorità di nomina un
margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità di ricorso può
censurare unicamente nella misura in cui integra gli estremi di una violazione
del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso d'apprezzamento (art. 61
cpv. 1 PAmm). Ipotesi, questa, che si verifica quando l'apprezzamento è
esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza
davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e
la buona fede (DTF 119 Ib 452, 104 Ia 206; RDAT 1995 I n. 14; M. Borghi / G.
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm; A.
Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 413). Censurabili,
in particolare, sono decisioni di licenziamento che procedono da considerazioni
estranee alla materia, che si fondano su argomenti contrari alla logica o che
appaiono altrimenti insostenibili.
La protezione contro il licenziamento,
assicurata dalla LOrd ai dipendenti nominati, è quindi limitata all'arbitrio.
Essa è inoltre relativa, poiché l'autorità di ricorso non può comunque
annullare la disdetta, ma può soltanto dichiararla ingiustificata, riconoscendo
un'indennità al dipendente licenziato a torto (art. 67 cpv. 2 LOrd, 69 cpv. 2
PAmm).
Decidere secondo apprezzamento non significa
comunque decidere come pare e piace. L'autorità di nomina è vincolata ai
criteri che scaturiscono dal senso e dagli scopi della norma applicabile, così
com'è legata ai principi generali del diritto. Essa deve accertare tutti gli
elementi di fatto suscettibili di determinare o di influenzare la decisione che
è chiamata a rendere. Deve comparare accuratamente gli interessi contrapposti
ed attenersi, nell'esercizio di tale potere, ai principi fondamentali del diritto.
Nel controllo dell'apprezzamento, l'autorità di ricorso deve, dal canto suo, limitarsi
a rilevare l'eventuale esistenza di un abuso, evitando in particolare di
sostituire il suo apprezzamento a quello dell'istanza inferiore.
3. Nel caso
concreto, il prof. RI 1 ammette in sostanza di aver proiettato in classe un
lucido che riproduceva testualmente le domande che aveva depositato presso la direzione
del liceo di Locarno in vista dell'esame di maturità che gli allievi avrebbero
sostenuto dieci giorni dopo. Già in sede di ricorso contro la decisione di
sospensione dall'insegnamento aveva ammesso di aver raccomandato agli allievi
di mantenere una certa discrezione.
Dal profilo oggettivo, non si può negare che
il comportamento dell'insorgente costituisca una grave infrazione delle regole
di procedura che disciplinano gli esami di maturità. Come già rilevato nel
precedente giudizio di questo tribunale, anticipare agli allievi le domande
esatte della prova scritta che erano chiamati a sostenere non costituisce
soltanto un'opinabile scelta didattica, ma costituisce un comportamento scorretto
suscettibile di vanificare l'attendibilità della prova, permettendo agli
allievi di preparare l'esame anche con l'aiuto di consulenze esterne. Anche se
Fatti
i temi proposti sono particolarmente ampi e difficili, la loro divulgazione
anticipata rende comunque impossibile qualsiasi verifica oggettiva del livello
delle conoscenze acquisite. L'aver offerto questa opportunità a tutti gli
allievi, nell'intento di garantire la parità di trattamento, non rende meno
grave il gesto.
Dal profilo soggettivo, le giustificazioni
addotte dal ricorrente con riferimento alla sua situazione personale di quel
momento nulla tolgono all'intenzionalità del gesto. Che sia stato premeditato,
come la preparazione dei lucidi lascerebbe supporre, o che sia un atto
inconsulto, frutto di particolari circostanze, come il ricorrente sostiene, non
è di decisivo rilievo. In ogni caso, appare decisamente fuori luogo la pretesa
di aver agito in buona fede. In quanto giurista, il ricorrente era anzi meglio
in condizione di altri di rendersi conto della gravità del gesto.
Valutati nel loro insieme gli aspetti
Considerandi
oggettivi e soggettivi della fattispecie, la decisione dell'autorità di porre
termine al rapporto d'impiego non appare affatto lesiva del diritto in quanto
procedente da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento sotto il
profilo dell'adeguatezza. Anche se severo, il provvedimento adottato appare tutto
sommato ancora sostenibile. Il gesto posto in essere dal ricorrente, in
effetti, non era soltanto atto a ledere il prestigio e la credibilità di cui il
docente deve godere, nella sua qualità di educatore, nei confronti degli
allievi, dei loro genitori e dell'opinione pubblica in generale, ma era anche
idoneo a minare irrimediabilmente la fiducia in lui riposta dall'autorità. È
ben vero che lo stato di servizio e l'età non più giovane del ricorrente
avrebbero potuto anche giustificare provvedimenti meno incisivi. La semplice prospettiva
di soluzioni alternative non permette tuttavia di concludere che in base alle
regole della buona fede si potesse esigere che l'autorità continuasse il
rapporto d'impiego, rinunciando al licenziamento. Benché opinabile, la disdetta
non era sicuramente abusiva.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 67, 68 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster