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Decisione

52.2006.150

Scioglimento di un rapporto d'impiego quale docente

12 giugno 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i temi proposti sono particolarmente ampi e difficili, la loro divulgazione

anticipata rende comunque impossibile qualsiasi verifica oggettiva del livello

delle conoscenze acquisite. L'aver offerto questa opportunità a tutti gli

allievi, nell'intento di garantire la parità di trattamento, non rende meno

grave il gesto.

Dal profilo soggettivo, le giustificazioni

addotte dal ricorrente con riferimento alla sua situazione personale di quel

momento nulla tolgono all'intenzionalità del gesto. Che sia stato premeditato,

come la preparazione dei lucidi lascerebbe supporre, o che sia un atto

inconsulto, frutto di particolari circostanze, come il ricorrente sostiene, non

è di decisivo rilievo. In ogni caso, appare decisamente fuori luogo la pretesa

di aver agito in buona fede. In quanto giurista, il ricorrente era anzi meglio

in condizione di altri di rendersi conto della gravità del gesto.

Valutati nel loro insieme gli aspetti

Considerandi

oggettivi e soggettivi della fattispecie, la decisione dell'autorità di porre

termine al rapporto d'impiego non appare affatto lesiva del diritto in quanto

procedente da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento sotto il

profilo dell'adeguatezza. Anche se severo, il provvedimento adottato appare tutto

sommato ancora sostenibile. Il gesto posto in essere dal ricorrente, in

effetti, non era soltanto atto a ledere il prestigio e la credibilità di cui il

docente deve godere, nella sua qualità di educatore, nei confronti degli

allievi, dei loro genitori e dell'opinione pubblica in generale, ma era anche

idoneo a minare irrimediabilmente la fiducia in lui riposta dall'autorità. È

ben vero che lo stato di servizio e l'età non più giovane del ricorrente

avrebbero potuto anche giustificare provvedimenti meno incisivi. La semplice prospettiva

di soluzioni alternative non permette tuttavia di concludere che in base alle

regole della buona fede si potesse esigere che l'autorità continuasse il

rapporto d'impiego, rinunciando al licenziamento. Benché opinabile, la disdetta

non era sicuramente abusiva.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 67, 68 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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