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Decisione

52.2006.151

Procedura ad invito per l'aggiudicazione di prestazioni d'ingegneria

23 giugno 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti dovevano inoltre obbligatoriamente allegare all’offerta, le dichiarazioni

comprovanti l’avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte, l’analisi

del mandato e delle misure previste, nonché l’organigramma del progetto

(struttura organizzativa). La posizione in esame precisava che la mancata

presentazione di uno di questi due ultimi documenti obbligatori avrebbe potuto

provocare l’esclusione dalla gara dell’offerente.

La posizione 2.6, Elaborazione delle

offerte, del capitolato d’oneri stabiliva che gli elementi di calcolo

dell’offerta finanziaria dovranno essere allegati all’incarto. Essi serviranno

alla remunerazione di eventuali prestazioni supplementari; questo per tutta la

durata del progetto.

3.2. A differenza della ricorrente, la

resistente CO 1 non ha allegato all’offerta alcun documento specifico dal quale

risultassero gli elementi di calcolo dell’offerta finanziaria. Non per

questo l’offerta può essere considerata incompleta come pretende l’insorgente

in sede di replica. Il capitolato formula in modo esaustivo l’elenco dei

documenti che dovevano essere obbligatoriamente inoltrati assieme all’offerta.

Tale elenco non contempla la presentazione di un apposito documento indicante

gli elementi di calcolo dell’offerta finanziaria. Sarebbe dunque palesemente

contrario al principio della buona fede ravvisare nella mancata presentazione

di un simile documento una lacuna atta a giustificare l’esclusione dell’offerta

della resistente. A maggior ragione se si considera che il capitolato d’oneri

non comminava l’esclusione nemmeno per la mancata presentazione di due documenti

ben più importanti quali l’analisi del mandato e delle misure previste e

l’organigramma del progetto (struttura organizzativa).

4 4.1.

La ricorrente non rimprovera al committente di aver invitato anche la CO 1, che

in precedenza aveva allestito, su incarico dello stesso committente, uno studio

sul risanamento dell’impianto SOS. Né una simile censura potrebbe avere successo,

stante che il committente, già in sede d’invito, aveva portato tale circostanza

a conoscenza degli altri due studi concorrenti, senza che questi sollevassero

contestazioni di sorta.

4.2. La RI 1 rimprovera tuttavia al

committente di aver violato il principio della parità di trattamento per non

averle messo a disposizione, nonostante un’esplicita richiesta in tal senso,

tutta la documentazione riguardante quello studio preliminare.

La censura è fondata.

Gli atti di gara comprendevano invero un

documento denominato studio e concetto di risanamento dell’impianto SOS,

Considerandi

allestito dalla CO 1 e constante di 26 pagine. Il documento messo a disposizione

dei concorrenti era tuttavia incompleto, poiché privo delle ultime 5 pagine,

nelle quali venivano valutati i costi (pag. 22-23) e i termini

(pag. 24), rispettivamente venivano tratte le conclusioni (pag. 25).

Esso era inoltre privo degli allegati 6 (Impianti SOS negli oggetti SGE),

7.

(Analisi soluzioni e valutazione dei costi) ed 8 (Lista abbreviazioni).

Dietro esplicita richiesta della ricorrente,

il committente si è limitato a trasmetterle un riassunto, sotto forma di

tabella, dei costi previsti dalla CO 1 al capitolo 6 dello studio succitato. Le

conclusioni e gli allegati, in particolare, non le sono stati consegnati.

Ora, è evidente che inviandole soltanto una

parte dello studio in questione il committente ha discriminato la ricorrente,

già costretta a recuperare lo svantaggio che aveva in termini di conoscenze

rispetto alla CO 1, che aveva allestito lo studio in questione.

Le ragioni addotte dal committente non

giustificano l’amputazio-ne del documento. La parità di trattamento esige che

ai concorrenti venga messa a disposizione la medesima documentazione. A maggior

ragione deve essere scrupolosamente rispettato questo principio quando - come

nel caso concreto - un singolo concorrente, per contingenze particolari,

dispone di una documentazione più completa e quindi di un bagaglio di

conoscenze superiore a quello degli altri concorrenti. Invano sostiene il

committente di non aver messo a disposizione degli altri due concorrenti certe

informazioni allo scopo di evitare di indurli in erronee valutazioni. Non

spettava al committente, nelle particolari circostanze del caso concreto,

operare una selezione delle informazioni da mettere a disposizione dei

concorrenti in funzione dell’uso che avrebbero potuto farne. Se riteneva che

certe informazioni fossero atte ad indurli in errore, non aveva che da

avvertirli del pericolo. La discriminazione posta in essere dal committente a

scapito della ricorrente è ancor più censurabile se si considera che non è

stata compiutamente rimossa nemmeno dopo l’esplicita richiesta della CO 1 di

metterle a disposizione la documentazione mancante.

Irrilevante è la questione di sapere se la

documentazione che il committente si è rifiutato di mettere a disposizione

avrebbe permesso all’insorgente di operare una migliore analisi del mandato.

La parità di trattamento in tema di

informazioni ai concorrenti non tollera inflessioni dettate da contingenze come

quelle del caso qui in esame. La violazione sussiste indipendentemente dalla

natura dell’informazione sottaciuta e dell’influsso che poteva esercitare sulla

bontà dell’offerta.

5.

5.1.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto,

annullando la decisione impugnata senza che occorra esaminare le censure

riferite alla valutazione delle referenze. Trattandosi di un difetto d’impostazione

della gara non si fa luogo a rinvio degli atti al committente per nuova decisione.

5.2

La tassa di giustizia è a carico della

resistente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il committente

può esserne esentato, poiché si identifica con il beneficiario. Le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall’impugna-tiva ed al valore della

commessa, sono invece suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 36, 26, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,

43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2006 del

Consiglio di Stato (n. 1746) è annullata.

2.La tassa di giustizia è a carico della resistente nella misura di

fr. 1’000.-.

3. Le

ripetibili di fr. 2’000.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato e la

resistente.

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. IP Engineering

SA, 6928 Manno,

1 patrocinata da: avv. Massimo Bionda,

6901 Lugano,

2. Dipartimento

del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Dipartimento del territorio,

Divisione delle costruzioni, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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