52.2006.151
Procedura ad invito per l'aggiudicazione di prestazioni d'ingegneria
23 giugno 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2006.151
Data decisione, Autorità:
23.06.2006, TRAM
Titolo:
Procedura ad invito per l'aggiudicazione di prestazioni d'ingegneria
COMPETENZA
art. 26 LCPUBB
Incarto n.
52.2006.151
Lugano
23 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 2006 della
contro
la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato
(n. 1746) che aggiudica alla CO 1 le prestazioni d’ingegneria per il
risanamento generale dell’impianto SOS tratta Chiasso/San Gottardo;
viste le risposte:
- 8 maggio 2005 dell’ULSA;
- 15 maggio 2006 della
Divisione delle costruzioni;
- 15 maggio 2006 della CO
1;
preso atto della replica 29
maggio 2006 della ricorrente e delle dupliche:
- 12 giugno 2006 della
Divisione delle costruzioni;
- 12 giugno 2006 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25
luglio 2005 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha
invitato tre studi d’ingegneria, fra cui la ricorrente RI 1 e la resistente CO
1, a presentare un’offerta per le prestazioni d’ingegneria per il risanamento
generale dell’impianto SOS tratta Chiasso/San Gottardo. Il committente ha
fissato i seguenti criteri d’aggiudicazione:
1. Prezzo 30%
2. Attendibilità
del prezzo 25%
2.1. ore
previste per le singole fasi di progettazione 25%
2.2. ore
previste per il progetto completo 25%
2.3. tariffa
oraria media proposta 50%
3. Analisi del
mandato 20%
4. Referenze del
personale chiave 20%
5. Apprendisti
5%
Il capitolato d’oneri stabiliva in dettaglio
le modalità di valutazione di ogni singolo criterio.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte della RI 1 (fr. 281’516.40) e
della CO 1 (fr. 332’816.48), che, previa discussione, sono state valutate come
segue:
IM
IP
Prezzo
6.00
180.00
5.09
152.70
Attendibilità
137.10
139.30
Ore per fasi
5.45
5.53
Totale ore
6.00
6.00
Tariffa oraria
5.24
5.38
Analisi del
mandato
4.00
80.00
5.50
110.00
Referenze
2.50
50.00
4.00
80.00
Apprendisti
5.00
25.00
3.00
15.00
Totale
472.10
497.00
Fondandosi su questa valutazione, con
decisione 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla CO
1.
C. Contro
questa decisione la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata.
Eccepita l’insufficiente motivazione della
decisione, l’insorgente rimprovera anzitutto al committente di non averle messo
a disposizione, benché richiesta, tutta la documentazione relativa al concetto
di risanamento dell’impianto SOS, elaborato in precedenza dalla CO 1.
Ingiustificata sarebbe pure la valutazione
delle referenze, che pone sullo stesso piano gli impianti LAN realizzati in
ambito stradale e quelli realizzati in altri ambiti.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni e la CO 1, contestando
le tesi della ricorrente con argomenti che per quanto necessario verranno
discussi nei seguenti considerandi.
E. Con la
replica, la RI 1 eccepisce che la CO 1 ha omesso di allegare gli elementi di
calcolo dell’offerta finanziaria, richiesti dalla posizione 2.6 del
capitolato d’oneri per stabilire la remunerazione di eventuali prestazioni
supplementari (...) per tutta la durata del progetto. L’insorgente
riprende e sviluppa inoltre le censure sollevate con il ricorso con riferimenti
ai criteri dell’analisi del mandato e delle referenze.
La Divisione delle costruzioni e la CO 1 con
la duplica contestano le tesi dell’insorgente, riconfermandosi nelle precedenti
allegazioni e conclusioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante al concorso la ricorrente è legittimata a contestare la
decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente postula l’assunzione
di particolari prove.
2. Le
asserite carenze di motivazione della decisione di aggiudicazione possono considerarsi
sanate dalle spiegazioni fornite dal committente con la risposta, sulle quali
la ricorrente ha potuto compiutamente prendere posizione in sede di replica.
3. 3.1.
Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta
per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il com-mittente, soggiunge la
norma (cpv. 2), esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che
presentano lacune formali rilevanti.
Il capitolato d’oneri alla posizione 1.6
stabiliva che l’offerente doveva ritornare al committente, debitamente
compilati e firmati, il modulo d’offerta (doc. 2) ed il questionario (doc. 3).
Fatti
I concorrenti dovevano inoltre obbligatoriamente allegare all’offerta, le dichiarazioni
comprovanti l’avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte, l’analisi
del mandato e delle misure previste, nonché l’organigramma del progetto
(struttura organizzativa). La posizione in esame precisava che la mancata
presentazione di uno di questi due ultimi documenti obbligatori avrebbe potuto
provocare l’esclusione dalla gara dell’offerente.
La posizione 2.6, Elaborazione delle
offerte, del capitolato d’oneri stabiliva che gli elementi di calcolo
dell’offerta finanziaria dovranno essere allegati all’incarto. Essi serviranno
alla remunerazione di eventuali prestazioni supplementari; questo per tutta la
durata del progetto.
3.2. A differenza della ricorrente, la
resistente CO 1 non ha allegato all’offerta alcun documento specifico dal quale
risultassero gli elementi di calcolo dell’offerta finanziaria. Non per
questo l’offerta può essere considerata incompleta come pretende l’insorgente
in sede di replica. Il capitolato formula in modo esaustivo l’elenco dei
documenti che dovevano essere obbligatoriamente inoltrati assieme all’offerta.
Tale elenco non contempla la presentazione di un apposito documento indicante
gli elementi di calcolo dell’offerta finanziaria. Sarebbe dunque palesemente
contrario al principio della buona fede ravvisare nella mancata presentazione
di un simile documento una lacuna atta a giustificare l’esclusione dell’offerta
della resistente. A maggior ragione se si considera che il capitolato d’oneri
non comminava l’esclusione nemmeno per la mancata presentazione di due documenti
ben più importanti quali l’analisi del mandato e delle misure previste e
l’organigramma del progetto (struttura organizzativa).
4 4.1.
La ricorrente non rimprovera al committente di aver invitato anche la CO 1, che
in precedenza aveva allestito, su incarico dello stesso committente, uno studio
sul risanamento dell’impianto SOS. Né una simile censura potrebbe avere successo,
stante che il committente, già in sede d’invito, aveva portato tale circostanza
a conoscenza degli altri due studi concorrenti, senza che questi sollevassero
contestazioni di sorta.
4.2. La RI 1 rimprovera tuttavia al
committente di aver violato il principio della parità di trattamento per non
averle messo a disposizione, nonostante un’esplicita richiesta in tal senso,
tutta la documentazione riguardante quello studio preliminare.
La censura è fondata.
Gli atti di gara comprendevano invero un
documento denominato studio e concetto di risanamento dell’impianto SOS,
Considerandi
allestito dalla CO 1 e constante di 26 pagine. Il documento messo a disposizione
dei concorrenti era tuttavia incompleto, poiché privo delle ultime 5 pagine,
nelle quali venivano valutati i costi (pag. 22-23) e i termini
(pag. 24), rispettivamente venivano tratte le conclusioni (pag. 25).
Esso era inoltre privo degli allegati 6 (Impianti SOS negli oggetti SGE),
7.
(Analisi soluzioni e valutazione dei costi) ed 8 (Lista abbreviazioni).
Dietro esplicita richiesta della ricorrente,
il committente si è limitato a trasmetterle un riassunto, sotto forma di
tabella, dei costi previsti dalla CO 1 al capitolo 6 dello studio succitato. Le
conclusioni e gli allegati, in particolare, non le sono stati consegnati.
Ora, è evidente che inviandole soltanto una
parte dello studio in questione il committente ha discriminato la ricorrente,
già costretta a recuperare lo svantaggio che aveva in termini di conoscenze
rispetto alla CO 1, che aveva allestito lo studio in questione.
Le ragioni addotte dal committente non
giustificano l’amputazio-ne del documento. La parità di trattamento esige che
ai concorrenti venga messa a disposizione la medesima documentazione. A maggior
ragione deve essere scrupolosamente rispettato questo principio quando - come
nel caso concreto - un singolo concorrente, per contingenze particolari,
dispone di una documentazione più completa e quindi di un bagaglio di
conoscenze superiore a quello degli altri concorrenti. Invano sostiene il
committente di non aver messo a disposizione degli altri due concorrenti certe
informazioni allo scopo di evitare di indurli in erronee valutazioni. Non
spettava al committente, nelle particolari circostanze del caso concreto,
operare una selezione delle informazioni da mettere a disposizione dei
concorrenti in funzione dell’uso che avrebbero potuto farne. Se riteneva che
certe informazioni fossero atte ad indurli in errore, non aveva che da
avvertirli del pericolo. La discriminazione posta in essere dal committente a
scapito della ricorrente è ancor più censurabile se si considera che non è
stata compiutamente rimossa nemmeno dopo l’esplicita richiesta della CO 1 di
metterle a disposizione la documentazione mancante.
Irrilevante è la questione di sapere se la
documentazione che il committente si è rifiutato di mettere a disposizione
avrebbe permesso all’insorgente di operare una migliore analisi del mandato.
La parità di trattamento in tema di
informazioni ai concorrenti non tollera inflessioni dettate da contingenze come
quelle del caso qui in esame. La violazione sussiste indipendentemente dalla
natura dell’informazione sottaciuta e dell’influsso che poteva esercitare sulla
bontà dell’offerta.
5.
5.1.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto,
annullando la decisione impugnata senza che occorra esaminare le censure
riferite alla valutazione delle referenze. Trattandosi di un difetto d’impostazione
della gara non si fa luogo a rinvio degli atti al committente per nuova decisione.
5.2
La tassa di giustizia è a carico della
resistente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il committente
può esserne esentato, poiché si identifica con il beneficiario. Le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato dall’impugna-tiva ed al valore della
commessa, sono invece suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 36, 26, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31,
43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2006 del
Consiglio di Stato (n. 1746) è annullata.
2.La tassa di giustizia è a carico della resistente nella misura di
fr. 1’000.-.
3. Le
ripetibili di fr. 2’000.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato e la
resistente.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. IP Engineering
SA, 6928 Manno,
1 patrocinata da: avv. Massimo Bionda,
6901 Lugano,
2. Dipartimento
del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Dipartimento del territorio,
Divisione delle costruzioni, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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