52.2006.152
Permesso di dimora
7 luglio 2006Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2006.152
Data decisione, Autorità:
07.07.2006, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora
DIMORA E RESIDENZA
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
RINNOVO
art. 8 CEDU
Incarto n.
52.2006.152
Lugano
7 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 maggio 2006 di
RI 1
rappr. dal RA 1
contro
la risoluzione 28 marzo 2006 (n. 1512) del Consiglio
di Stato, che
respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 6 febbraio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di
dimora;
viste le risposte:
- 9 maggio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 10 maggio 2006 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a) Il 12
settembre 2001 il cittadino indiano e iraniano RI 1 (1969) è entrato in Svizzera
tramite un visto turistico della durata di tre mesi per rendere visita alla
cittadina elvetica E__________ (1966), incinta, con la quale intendeva
successivamente convolare a nozze.
Dalla loro relazione è nata, il 23 ottobre
2001, P__________.
Raccolto il preavviso favorevole
dell'Ufficio federale degli stranieri (ora: della migrazione), l'11 febbraio
2002 il ricorrente è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale
ex art. 13 lett. f OLS (casi personali particolarmente rigorosi), sottoposto alla
condizione di vivere insieme a E__________.
b) Nel marzo 2002 E__________ si è
trasferita presso __________ a __________ allo scopo di preservare da RI 1 la
propria incolumità, quella del suo figlio di primo letto e di P__________.
Nel frattempo, la Commissione tutoria
regionale __________ sede di __________ (in seguito: CTR __________) aveva deciso
- tra l'altro - che in assenza della madre per lavoro o per altri impegni, P__________
doveva essere collocata presso la __________ e consegnata unicamente alla
madre.
c) Il 12 settembre 2002, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di
non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, in quanto egli non viveva più insieme
a E__________.
Con giudizio 8 gennaio 2003 il Consiglio di
Stato ha annullato la predetta decisione e ha rinnovato l'autorizzazione di
soggiorno di RI 1 a condizione di tenere un comportamento irreprensibile e di
non far più cadere P__________ a carico dell'assistenza pubblica. Quest'ultima era
dovuta ricorrere all'ausilio dello Stato per un importo di fr. 500.– per
ottenere l'anticipo degli alimenti che il padre non le versava.
Per questo motivo, l'interessato è stato formalmente
ammonito.
In seguito, il permesso di dimora
dell'insorgente è stato nuovamente rinnovato, l'ultima volta fino all'11
settembre 2005.
d) Dalla riconciliazione con E__________ sono
nate, il 14 ottobre 2003, le figlie __________ e __________.
Tuttavia, nel novembre 2003, RI 1 e E__________
si sono nuovamente separati, questa volta definitivamente.
B. Con
decisione 6 febbraio 2006, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda
di RI 1 volta a ottenere il rinnovo del permesso di dimora, fissandogli un termine
con scadenza il 31 marzo 2006 per lasciare il territorio cantonale.
In sostanza, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha rilevato che l'interessato non aveva rispettato le
condizioni impostegli nella risoluzione governativa dell'8 gennaio 2003, perché
le sue tre figlie erano a carico dell'assistenza pubblica.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 5, 9, 10, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C Con
giudizio 28 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1
Il Governo ha ritenuto che non vi fossero
gli estremi per rinnovare il permesso di dimora all'interessato per i motivi
addotti dal dipartimento, soggiungendo inoltre che il ricorrente aveva denotato
una certa incapacità di adattarsi all'ordinamento elvetico.
Ha inoltre considerato la decisione
impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del permesso di dimora.
Il ricorrente ritiene la decisione impugnata
sproporzionata.
Sostiene di non poter pagare gli alimenti a
P__________, __________ e __________ perché non trova lavoro e che tale
circostanza non dimostra che egli sia incapace ad adattarsi all'ordinamento elvetico.
Afferma inoltre di essere attaccato affettivamente
alle sue tre figlie, temendo che un suo allontanamento dalla Svizzera si ripercuota
negativamente sul loro sviluppo psichico.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,
126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Il ricorrente non può prevalersi né di
una disposizione particolare del diritto federale, né di un trattato conchiuso
tra la Confederazione Svizzera e l'Unione indiana o la Repubblica islamica
dell'Iran da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo di un permesso di
dimora.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che abbia la certezza di vedersi accordato un permesso
di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a) può invocare, a protezione della propria
vita famigliare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed
effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un
permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di
rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale
federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5
consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso,
nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS.
Nella fattispecie, tutte e tre le figlie del
ricorrente detengono la nazionalità svizzera. La prima condizione affinché RI 1
possa invocare l'art. 8 CEDU è quindi adempiuta.
L'insorgente sostiene inoltre di essere
particolarmente attaccato a P__________, __________ e __________. Ora,
dall'incarto risulta che un accordo su un regolare diritto di visita alle
stesse non è mai stato raggiunto e che il padre vede le bambine sovente fuori
dall'asilo o dal loro domicilio oppure casualmente in giro, ma solo per alcuni
minuti ogni volta (v. scritti 22 e 27 novembre 2005, rispettivamente di RI 1 e
di E__________).
Ci si può pertanto chiedere se il legame che
unisce l'insorgente alle figlie sia effettivamente intenso e vivo. Sia come
sia, per la soluzione della vertenza non è tuttavia necessario esaminare più a
fondo tale aspetto. In effetti, per la ragioni che seguono, nella misura in cui
la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe
comunque respinta nel merito.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
Il diritto
al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è
assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta
l'art. 8 n. 2 CEDU se la stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura
che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. Se un permesso di soggiorno possa essere rilasciato - o
rinnovato - in base all'art. 8 CEDU è una questione che va vagliata effettuando
una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 122 II
1.
consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22 consid. 4a).
Per quanto concerne gli interessi pubblici,
va rammentato che la Svizzera pratica una politica restrittiva in materia di
soggiorno di stranieri, segnatamente per garantire un rapporto equilibrato tra
l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera
residente, ed anche per migliorare la struttura del mercato del lavoro ed
assicurare un equilibrio ottimale dell'impiego (art. 16 LDDS e 1 OLS). Questi
scopi sono legittimi ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 1 consid. 3b,
22.
consid. 4a) e devono essere presi in considerazione nell'ambito della ponderazione
degli interessi. Soltanto forti legami familiari dal profilo affettivo ed
economico possono avere la preminenza sugli stessi, facendoli passare in
secondo piano (DTF 120 Ib 1 consid. 3c). Determinante è, inoltre, il grado
d'integrazione dello straniero nel paese ospitante, per la definizione del
quale vanno considerati la durata effettiva del soggiorno in Svizzera e il
comportamento assunto dall'interessato durante questo periodo, sia sul piano generale
sia su quello professionale. In particolare va esaminato se, nel caso di
specie, sussistono altri motivi per rinviare o allontanare l'interessato,
segnatamente se questi ha infranto disposizioni penali o di polizia degli
stranieri (DTF 122 II 1 consid. 1). In effetti, il rilascio o il rinnovo di un
permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU presuppone che lo straniero abbia
avuto un comportamento irreprensibile.
Dal profilo dell'interesse privato al
rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, va osservato che, in linea di
principio, un diritto di visita può essere esercitato anche quando il genitore
vive all'estero, adattandone se necessario le modalità (durata e frequenza).
Non è indispensabile che il genitore beneficiario del diritto di visita e il
figlio vivano nello stesso paese. Si deve piuttosto tener conto dell'intensità
del legame e della distanza che potrebbe separare lo straniero dalla Svizzera
qualora gli fosse negato un permesso di dimora, ossia del fatto che, a causa
della distanza, i già citati stretti legami familiari affettivi ed economici
non potrebbero essere mantenuti.
3.
P__________
è nata il 23 ottobre 2001, __________ e __________ il 14 ottobre 2003. Esse
vivono con la madre, cui sono affidate.
Prima dell'ultima separazione con E__________
nel novembre 2003, iI ricorrente ha fatto comunione domestica con la primogenita
solo per un periodo limitato, mentre non ha praticamente mai vissuto con __________
e __________.
Il padre non esercita nemmeno un diritto di
visita vero e proprio sulle figlie. Certo, egli vede spesso le bambine, fuori
dall'asilo o dal loro domicilio oppure casualmente in giro, tuttavia solo per
alcuni minuti ogni volta (v. ricorso ad 8; scritti 22 e 27 novembre 2005,
rispettivamente dell'insorgente e di E__________).
Ci si può pertanto chiedere se il ricorrente
abbia fatto tutto il possibile in precedenza per instaurare e coltivare uno
stretto legame con le stesse ed esercitare un regolare diritto di visita.
Del resto è solo durante
la procedura ricorsuale, dinnanzi al tribunale, che il ricorrente segnala un
imminente incontro con E__________ e la CTR __________ per discutere la
situazione personale delle figlie. Ai fini del giudizio non occorre stabilire
se da tale incontro scaturirà un aumento delle frequenze del diritto di visita.
Considerata infatti l'assenza di stretti
legami affettivi con le figlie, così come richiesti dalla giurisprudenza,
bisogna ritenere che l'attuale relazione con P__________, __________ e __________
non è in ogni caso sufficiente per considerare l'interesse privato di RI 1
prevalente su quello pubblico.
In questo contesto, non bisogna inoltre dimenticare
che l'interessato aveva ottenuto un permesso di dimora allo scopo di vivere
insieme a E__________ e che l'autorizzazione di soggiorno gli è stata rinnovata
l'8 gennaio 2003 su ricorso dal Consiglio di Stato unicamente a condizione di
tenere un comportamento irreprensibile e di non far più cadere P__________ a
carico dell'assistenza pubblica. Ora, l'insorgente non sempre è riuscito ad adempiere
l'obbligo di versare gli alimenti alle figlie, sebbene avesse sottoscritto le
convenzioni 4 febbraio 2002 (in favore di P__________) e 8 ottobre 2004 (per __________
e __________) e fosse stato ammonito in tal senso dal Governo. Infatti, se
all'epoca del rinnovo del suo permesso il debito assistenziale per il mancato
versamento degli alimenti a P__________ era di fr. 500.–, il debito attuale del
ricorrente nei confronti dello Stato ammonta a fr. 21'625.55. In effetti, l'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha dovuto anticipare in favore
di P__________ (dal 1.12.2003) e di __________ e __________ (dal 1.12.2004) alimenti
che ammontavano, all'inizio di marzo 2006, a fr. 15'021.45 di fronte a rimborsi
per complessivi fr. 4'457.90 (dal 26.2.2004). Bisogna inoltre considerare che pure
il ricorrente è in assistenza dal 1° giugno 2005 e che ha ottenuto finora sussidi
per un totale di fr. 11'062.– (scritto 9 marzo 2006 dell'USSI al Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato). Egli sostiene che tale stato di indigenza è
dovuto al fatto che nel 2005 è stato licenziato e che da allora non trova
lavoro. Sennonché, la sua prole è caduta a carico dall'assistenza ben prima che
egli perdesse il suo ultimo posto di lavoro.
Del resto, il rischio concreto che i suoi
figli continuino a essere a carico dell'assistenza pubblica è dimostrato dalla
sua instabilità professionale. Infatti, durante il suo soggiorno nel nostro
Paese, l'insorgente ha cambiato sei posti di lavoro ed è rimasto disoccupato
complessivamente per un anno, dimostrando pertanto anche una certa difficoltà
di integrazione nel tessuto socioprofessionale elvetico.
4.
In
siffatte circostanze, considerato il legame precario con le figlie e il fatto
che il ricorrente non ha rispettato le condizioni impostegli per continuare a
soggiornare in Svizzera, a ragione il dipartimento ha deciso di non rinnovargli
il permesso di dimora.
RI 1 risiede regolarmente in Svizzera da
circa quattro anni e mezzo. Il suo soggiorno non può pertanto essere
considerato di lunga durata. Inoltre egli ha i suoi principali legami sociali e
familiari in India, dove soggiornava prima di giungere in Svizzera il 12
settembre 2001, e verosimilmente in Iran. Il suo rientro in Patria va pertanto
considerato esigibile.
Certo, tenuto conto della lontananza, la
partenza alla volta di uno di questi due Paesi gli renderà l'esercizio del
diritto di visita alle figlie alquanto difficile. Il suo rientro non è tuttavia
atto a creargli ostacoli insormontabili dal momento che tale diritto, peraltro
già attualmente esercitato in misura assai ridotta, potrà con i dovuti
adeguamenti continuare ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici.
Inoltre egli potrà eventualmente richiedere l'aiuto
di un curatore educativo e di persone o strutture qualificate per regolare al meglio
il suo diritto di visita e tenere regolari contatti con le figlie.
In tal modo, nonostante la sua lontananza,
il suo legame con P__________, __________ e __________ verrà preservato.
5.
In
conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette
di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore
sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è applicabile nel caso
di specie.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
va respinto.
Tassa e spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10
lett. a LALPS; 1, 5 LDDS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster