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Decisione

52.2006.153

Concorso per opere di sottostruttura, di pavimentazione botuminosa e sintetica per campi da calcio

18 maggio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, alla quale la commessa è assoggettata.

1.2. Anche se le opere di pavimentazione

sintetica per campi da calcio costituiscono soltanto una parte della commessa

in esame, l'interesse fatto valere dalla ricorrente, attiva in questo specifico

settore, appare degno di protezione (art. 43 PAmm). Con le riserve che si

impongono in considerazione della natura edile della commessa (art. 4 cpv. 1

LCPubb) e delle limitazioni sancite dall'art. 27 cpv. 1 lett. a RLCPubb , la

legittimazione attiva può dunque esserle riconosciuta.

1.3. La documentazione di gara è stata

notificata all'insorgente il 19 aprile 2006. Il 29 aprile 2006 era sabato,

mentre lunedì 1° maggio era dichiarato giorno festivo. Il termine di ricorso

scadeva dunque il 2 maggio 2006, primo giorno feriale utile. Il ricorso,

inoltrato quel giorno, è dunque tempestivo.

1.4. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l'art. 20 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente

la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i

criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale (cpv. 1). Possono

essere richieste, soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o

nella relativa documentazione (cpv. 2).

I criteri di

idoneità permettono al committente di stabilire il profilo che l'offerente deve

presentare in funzione delle caratteristiche della commessa e servono a verificare

preliminarmente le attitudini dei concorrenti ad eseguire le opere o ad

assumere l'incarico oggetto del concorso. Nella definizione dei criteri d'idoneità

il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad

esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara

(STA 16 giugno 2003 in re G.; Peter Galli/An-dré Moser/Elisabeth Lang, Praxis

des öffentlichen Beschaffungs-rechts, n. 284 seg.). I criteri d'idoneità devono

comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente

rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che

governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace

concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).

Nella misura in

cui si fonda sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al

committente, la scelta dei criteri d'idoneità operata dal committente può

essere censurata da parte dell'autorità ricorso soltanto nella misura in cui

integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili,

da questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su

considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio

ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della

parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera

concorrenza (STA 16 maggio 2002 in re G. e llcc).

2.2. Nel caso

concreto, il committente non ha preventivamente fissato particolari criteri d'idoneità.

Non ha segnatamente limitato la partecipazione al concorso a determinate

categorie di imprenditori. Alla posizione 223.200 del capitolato, si è soltanto

riservata la facoltà di richiedere in sede di aggiudicazione e oltre quanto

previsto dagli atti del concorso, le prove d'idoneità che riterrà necessarie a

livello finanziario, economico e tecnico delle ditte concorrenti, esigendo in

particolare per le opere di pavimentazione sintetica che fosse dimostrata tramite

sufficienti referenze l'idoneità della ditta esecutrice o dell'eventuale

subappaltante.

Trattandosi di

una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb), valgono comunque le limitazioni

sancite dall'art. 27 cpv. 1 lett. a RLCPubb.

3. 3.1. L'art.

Considerandi

38.

RLCPubb impone al committente di indire i concorsi, di regola, per ogni singola

categoria di arti e mestieri. Tale obbligo non è tuttavia assoluto. Per le

commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative lo giustificano, il

committente può in effetti appaltare l'intera opera ad un unico offerente, che

si rende responsabile nei suoi confronti per la sua prestazione e per quelle

delle altre categorie artigianali (art. 39 RLCPubb).

Anche la

decisione di procedere mediante appalto generale soggiace all'apprezzamento del

committente. È dunque sindacabile da parte di questo tribunale unicamente nei

limiti del controllo di legalità (art. 61 PAmm). Censurabili sono soltanto le

decisioni lesive del diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo

del potere discrezionale che la legge riconosce al committente.

Il consorzio

tra offerenti, dispone inoltre l'art. 23 cpv. 1 LCPubb, è di principio ammesso.

Il committente, secondo il cpv. 2 di detta norma, può tuttavia limitare o escludere

questa possibilità nel bando. Al contrario, il subappalto è vietato salvo se ammesso

negli atti di gara (art. 24 LCPubb).

La limitazione

e l'esclusione della possibilità di consorzio, rispettivamente l'ammissione del

subappalto sono parimenti rimesse all'apprezzamento del committente. Anch'esse

possono dunque essere censurate soltanto nella misura in cui integrano gli estremi

di una violazione del diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere.

3.2

Nel caso

concreto, il campo di calcio si compone di opere di sottostruttura, di

pavimentazione bituminosa e di pavimentazione sintetica. Il municipio ha

ritenuto di appaltare l'intera costruzione mediante un'unica procedura di

concorso, avvalendosi tanto della facoltà di escludere il consorzio fra

offerenti riservatagli dall'art. 23 cpv. 2 LCPubb, quanto della facoltà di

ammettere il subappalto concessagli dall'art. 24 cpv. 2 LCPubb.

La ricorrente non

contesta la clausola che esclude il consorzio fra imprenditori. Appare in

effetti giustificato l'interesse del committente ad affidare i lavori ad un

solo imprenditore, che si assuma la responsabilità nei suoi confronti anche per

le prestazioni dei subappaltatori, anziché ad un consorzio, ente effimero, all'interno

del quale la suddivisione delle responsabilità non è sempre immediatamente

riconoscibile.

La Scarpellini

si limita in sostanza a contestare la clausola che ammette il subappalto soltanto

per le opere di pavimentazione sintetica, ritenendola discriminatoria poiché

non permette agli imprenditori specializzati nella posa di questo genere di pavimentazioni

di subappaltare a terzi le opere di sottostruttura e di pavimentazione bituminosa.

La censura va disattesa, poiché sussistono

sufficienti ragioni tecniche ed organizzative per appaltare l'intera opera ad

un unico offerente, che si rende responsabile nei suoi confronti per la sua

prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali (art. 39 RLCPubb).

Anche un profano è in grado di rendersi

conto che nella realizzazione di un impianto come quello in esame la

preparazione del sottofondo riveste un'importanza decisiva. L'esecuzione a

regola d'arte del rivestimento sintetico dipende infatti in larga misura dalla stabilità,

dalla permeabilità e dalla planarità delle opere di sottostruttura e di

pavimentazione bituminosa. Dal profilo delle ragioni tecniche non appare per

nulla lesivo della parità di trattamento negare alle ditte specializzate nella

posa di pavimentazioni sintetiche la possibilità di concorrere soltanto per questa

prestazione specifica, subappaltando ad altre ditte i lavori di sottostruttura

e di pavimentazione bituminosa. Le prestazioni che le imprese di costruzione,

le ditte di pavimentazione bituminosa e quelle specializzate nella posa di

rivestimenti sintetici sono chiamate a fornire nell'ambito della realizzazione

dell'opera sono diverse. Non esigono che le une siano trattate come le altre e

che alle ditte specializzate nella pavimentazione sintetica siano concesse le

stesse possibilità riservate alle altre imprese in tema di subappalto. Né l'importanza

della pavimentazione sintetica, sottolineata dalla ricorrente con riferimento

ai criteri d'aggiudicazione, impone necessariamente di indire un apposito

concorso per appaltare separatamente questa parte dell'opera.

L'impostazione del concorso prevista dal

committente, per quanto censurabile possa apparire agli occhi della ricorrente,

non appare per nulla insostenibile. Essa risulta dettata da considerazioni

oggettive e pertinenti. È sorretta da un interesse sufficiente e non pregiudica

né la libertà economica della ricorrente, che può attrezzarsi per eseguire in

regia autonoma tutte le componenti dell'opera, né il principio di una

concorrenza efficace perseguita dall'ordinamento sulle commesse pubbliche,

(art. 1 lett. b LCPubb). Va dunque confermata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

La tassa di

giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore

della commessa (0.5 mio), è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 20, 22, 36, 37 LCPubb; 38 e 39 RLCPubb;

3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

,

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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