52.2006.153
Concorso per opere di sottostruttura, di pavimentazione botuminosa e sintetica per campi da calcio
18 maggio 2006Italiano10 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2006.153
Data decisione, Autorità:
18.05.2006, TRAM
Titolo:
Concorso per opere di sottostruttura, di pavimentazione botuminosa e sintetica per campi da calcio
CRITERIO DI IDONEITÀ
ESCLUSIONE
SUBAPPALTO
art. 20 LCPUBB
art. 23 cpv. 2 LCPUBB
art. 24 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 38 RLCPUBB
art. 39 RLCPUBB
Incarto n.
52.2006.153
Lugano
18 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 maggio 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
il bando del concorso indetto dal municipio di
Castel San Pietro per opere di sottostruttura, di pavimentazione bituminosa e
di pavimentazione sintetica per campi da calcio;
vista la risposta 15 maggio
2006 del municipio di Castel San Pietro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 aprile
2006 il municipio di Castel San Pietro ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere
di sottostruttura, di pavimentazione bituminosa e di pavimentazione sintetica
per due campi da calcio (FU n. 28/2006 pag. 2328).
Oggetto
della commessa sono le opere di
sottostruttura, di pavimentazione bituminosa e sintetica del campo B (campo d'allenamento)
presso il centro sportivo "al Nebbiano", che comportano i seguenti
quantitativi indicativi:
– scavo generale con trasporto alla
discarica ca. mc 1000
– drenaggi e canalizzazioni ca.
m 600
– inerti ca.
mc 2000
– cordoli in calcestruzzo ca.
m 150
– pavimentazione bituminosa e
sintetica ca. mq 3500
L'avviso di gara stabiliva alla cifra 5 che il
consorziamento fra più imprenditori non è ammesso e che il subappalto è
ammesso limitatamente alle opere di pavimentazione sintetica.
B. Contro il
bando la ditta Scarpellini RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
La ricorrente contesta in sostanza la
clausola che limita il subappalto alle opere di pavimentazione sintetica,
giudicandola discriminatoria e lesiva del diritto sotto il profilo del
principio di proporzionalità e della libertà economica. Dovendo far capo a ditte
specializzate per la realizzazione della pavimentazione bituminosa, potrebbe partecipare
al concorso soltanto in veste di subappaltatrice delle opere di pavimentazione
sintetica. Non potrebbe invece parteciparvi in prima persona subappaltando le
opere di pavimentazione bituminosa.
La copertura sintetica, argomenta, costituirebbe
la prestazione preponderante e caratteristica della commessa. Lo confermerebbe
il fatto che il capitolato prevede di assegnare la nota per le referenze in
base al numero di campi omologati ASF o FIFA realizzati con il prodotto offerto
e che la nota per le garanzie viene assegnata in funzione della durata della
garanzia del manto sintetico.
Le opere oggetto della commessa, prosegue,
avrebbero dovuto essere messe in appalto mediante due distinti concorsi, uno riguardante
i lavori di sottostruttura e l'altro per la pavimentazione sintetica.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppone il committente, contestando le tesi dell'insorgente con
Fatti
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, alla quale la commessa è assoggettata.
1.2. Anche se le opere di pavimentazione
sintetica per campi da calcio costituiscono soltanto una parte della commessa
in esame, l'interesse fatto valere dalla ricorrente, attiva in questo specifico
settore, appare degno di protezione (art. 43 PAmm). Con le riserve che si
impongono in considerazione della natura edile della commessa (art. 4 cpv. 1
LCPubb) e delle limitazioni sancite dall'art. 27 cpv. 1 lett. a RLCPubb , la
legittimazione attiva può dunque esserle riconosciuta.
1.3. La documentazione di gara è stata
notificata all'insorgente il 19 aprile 2006. Il 29 aprile 2006 era sabato,
mentre lunedì 1° maggio era dichiarato giorno festivo. Il termine di ricorso
scadeva dunque il 2 maggio 2006, primo giorno feriale utile. Il ricorso,
inoltrato quel giorno, è dunque tempestivo.
1.4. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Giusta l'art. 20 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente
la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i
criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale (cpv. 1). Possono
essere richieste, soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o
nella relativa documentazione (cpv. 2).
I criteri di
idoneità permettono al committente di stabilire il profilo che l'offerente deve
presentare in funzione delle caratteristiche della commessa e servono a verificare
preliminarmente le attitudini dei concorrenti ad eseguire le opere o ad
assumere l'incarico oggetto del concorso. Nella definizione dei criteri d'idoneità
il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad
esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara
(STA 16 giugno 2003 in re G.; Peter Galli/An-dré Moser/Elisabeth Lang, Praxis
des öffentlichen Beschaffungs-rechts, n. 284 seg.). I criteri d'idoneità devono
comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente
rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che
governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace
concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).
Nella misura in
cui si fonda sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al
committente, la scelta dei criteri d'idoneità operata dal committente può
essere censurata da parte dell'autorità ricorso soltanto nella misura in cui
integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili,
da questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su
considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio
ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della
parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera
concorrenza (STA 16 maggio 2002 in re G. e llcc).
2.2. Nel caso
concreto, il committente non ha preventivamente fissato particolari criteri d'idoneità.
Non ha segnatamente limitato la partecipazione al concorso a determinate
categorie di imprenditori. Alla posizione 223.200 del capitolato, si è soltanto
riservata la facoltà di richiedere in sede di aggiudicazione e oltre quanto
previsto dagli atti del concorso, le prove d'idoneità che riterrà necessarie a
livello finanziario, economico e tecnico delle ditte concorrenti, esigendo in
particolare per le opere di pavimentazione sintetica che fosse dimostrata tramite
sufficienti referenze l'idoneità della ditta esecutrice o dell'eventuale
subappaltante.
Trattandosi di
una commessa edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb), valgono comunque le limitazioni
sancite dall'art. 27 cpv. 1 lett. a RLCPubb.
3. 3.1. L'art.
Considerandi
38.
RLCPubb impone al committente di indire i concorsi, di regola, per ogni singola
categoria di arti e mestieri. Tale obbligo non è tuttavia assoluto. Per le
commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative lo giustificano, il
committente può in effetti appaltare l'intera opera ad un unico offerente, che
si rende responsabile nei suoi confronti per la sua prestazione e per quelle
delle altre categorie artigianali (art. 39 RLCPubb).
Anche la
decisione di procedere mediante appalto generale soggiace all'apprezzamento del
committente. È dunque sindacabile da parte di questo tribunale unicamente nei
limiti del controllo di legalità (art. 61 PAmm). Censurabili sono soltanto le
decisioni lesive del diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo
del potere discrezionale che la legge riconosce al committente.
Il consorzio
tra offerenti, dispone inoltre l'art. 23 cpv. 1 LCPubb, è di principio ammesso.
Il committente, secondo il cpv. 2 di detta norma, può tuttavia limitare o escludere
questa possibilità nel bando. Al contrario, il subappalto è vietato salvo se ammesso
negli atti di gara (art. 24 LCPubb).
La limitazione
e l'esclusione della possibilità di consorzio, rispettivamente l'ammissione del
subappalto sono parimenti rimesse all'apprezzamento del committente. Anch'esse
possono dunque essere censurate soltanto nella misura in cui integrano gli estremi
di una violazione del diritto, in particolare sotto il profilo dell'abuso di potere.
3.2
Nel caso
concreto, il campo di calcio si compone di opere di sottostruttura, di
pavimentazione bituminosa e di pavimentazione sintetica. Il municipio ha
ritenuto di appaltare l'intera costruzione mediante un'unica procedura di
concorso, avvalendosi tanto della facoltà di escludere il consorzio fra
offerenti riservatagli dall'art. 23 cpv. 2 LCPubb, quanto della facoltà di
ammettere il subappalto concessagli dall'art. 24 cpv. 2 LCPubb.
La ricorrente non
contesta la clausola che esclude il consorzio fra imprenditori. Appare in
effetti giustificato l'interesse del committente ad affidare i lavori ad un
solo imprenditore, che si assuma la responsabilità nei suoi confronti anche per
le prestazioni dei subappaltatori, anziché ad un consorzio, ente effimero, all'interno
del quale la suddivisione delle responsabilità non è sempre immediatamente
riconoscibile.
La Scarpellini
si limita in sostanza a contestare la clausola che ammette il subappalto soltanto
per le opere di pavimentazione sintetica, ritenendola discriminatoria poiché
non permette agli imprenditori specializzati nella posa di questo genere di pavimentazioni
di subappaltare a terzi le opere di sottostruttura e di pavimentazione bituminosa.
La censura va disattesa, poiché sussistono
sufficienti ragioni tecniche ed organizzative per appaltare l'intera opera ad
un unico offerente, che si rende responsabile nei suoi confronti per la sua
prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali (art. 39 RLCPubb).
Anche un profano è in grado di rendersi
conto che nella realizzazione di un impianto come quello in esame la
preparazione del sottofondo riveste un'importanza decisiva. L'esecuzione a
regola d'arte del rivestimento sintetico dipende infatti in larga misura dalla stabilità,
dalla permeabilità e dalla planarità delle opere di sottostruttura e di
pavimentazione bituminosa. Dal profilo delle ragioni tecniche non appare per
nulla lesivo della parità di trattamento negare alle ditte specializzate nella
posa di pavimentazioni sintetiche la possibilità di concorrere soltanto per questa
prestazione specifica, subappaltando ad altre ditte i lavori di sottostruttura
e di pavimentazione bituminosa. Le prestazioni che le imprese di costruzione,
le ditte di pavimentazione bituminosa e quelle specializzate nella posa di
rivestimenti sintetici sono chiamate a fornire nell'ambito della realizzazione
dell'opera sono diverse. Non esigono che le une siano trattate come le altre e
che alle ditte specializzate nella pavimentazione sintetica siano concesse le
stesse possibilità riservate alle altre imprese in tema di subappalto. Né l'importanza
della pavimentazione sintetica, sottolineata dalla ricorrente con riferimento
ai criteri d'aggiudicazione, impone necessariamente di indire un apposito
concorso per appaltare separatamente questa parte dell'opera.
L'impostazione del concorso prevista dal
committente, per quanto censurabile possa apparire agli occhi della ricorrente,
non appare per nulla insostenibile. Essa risulta dettata da considerazioni
oggettive e pertinenti. È sorretta da un interesse sufficiente e non pregiudica
né la libertà economica della ricorrente, che può attrezzarsi per eseguire in
regia autonoma tutte le componenti dell'opera, né il principio di una
concorrenza efficace perseguita dall'ordinamento sulle commesse pubbliche,
(art. 1 lett. b LCPubb). Va dunque confermata.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
La tassa di
giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore
della commessa (0.5 mio), è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 20, 22, 36, 37 LCPubb; 38 e 39 RLCPubb;
3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
,
;
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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