52.2006.154
Posa di un muro di cinta lungo il confine tra due fondi originariamente situati alla medesima quota
12 ottobre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2006.154
Data decisione, Autorità:
12.10.2006, TRAM
Titolo:
Posa di un muro di cinta lungo il confine tra due fondi originariamente situati alla medesima quota
MURO DI CINTA
art. 40 LE
Incarto n.
52.2006.154
Lugano
12 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 maggio 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 28 marzo 2006 (n. 1506) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente contro la
risoluzione 7 novembre 2005 con cui il CO 2 ha rilasciato a CO 1 la licenza
edilizia per la costruzione di un'opera di cinta sul confine;
viste le risposte:
- 16 maggio 2006 del Consiglio
di Stato;
- 18 maggio 2006 del CO 2;
- 22 maggio 2006 di CO 1;
preso atto della replica 16
giugno 2006 di RI 1 e delle dupliche:
-
7 luglio 2006 di CO 1;
-
12 luglio 2006 del CO 2;
-
22 agosto 2006 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
resistente CO 1 è proprietario di una casa d'abitazione situata nel comune di
Collina d'Oro, in località __________, su di un terreno in leggero declivio (part.
__________) che a N confina con il fondo edificato della ricorrente (part. __________),
situato ad un livello più basso.
Nel 1984 il resistente ha eseguito un
terrapieno sul suo fondo ed ha posato un muretto di contenimento in
calcestruzzo, sormontato da una rete metallica, lungo il pendio a confine con
la proprietà della ricorrente.
b. Il 12
settembre 2005 __________ ha chiesto il permesso di sostituire la vecchia rete
con una nuova opera di cinta composta di pannelli prefabbricati in alluminio
(con una lunghezza compresa tra m 1.85 e 2.20). Tali manufatti verrebbero
posati sul muretto esistente e raggiungerebbero un'altezza massima di 1.80 m misurata
dal terreno della part. 1956.
Evasa
l'opposizione sollevata da RI 1, il 7 novembre 2005 il municipio ha rilasciato al
resistente l'autorizzazione richiesta.
B. Con giudizio 28 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
interposto dalla ricorrente contro la suddetta risoluzione municipale.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il
manufatto previsto non superasse l'altezza massima (m 1.80) prevista per le
recinzioni dall'art. 100 NAPR di Collina d'Oro. L'altezza andrebbe misurata a
partire dal terreno del resistente, situato ad una quota superiore (art. 100 cpv.
3 comma 3 NAPR). Nonostante il terrapieno realizzato nella prima metà degli
anni ottanta, il terreno della part. __________ andrebbe infatti considerato allo
stato naturale, ritenuto in particolare il lungo tempo trascorso dall'intervento,
le difficoltà nel ricostruire l'originario andamento naturale dei due fondi e
il fatto che il resistente non avesse mai inteso eludere le norme sulle altezze
delle opere di cinta.
Il materiale previsto per la realizzazione
del manufatto (alluminio) sfuggirebbe a qualsiasi critica, non essendo vietato
dall'ordinamento edilizio comunale.
C. Contro il
suddetto giudicato governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento con rinvio degli atti al Consiglio
di Stato per nuova decisione previo sopralluogo ed accertamento istruttorio. In
via subordinata chiede invece l'annullamento della risoluzione municipale,
adducendo che non è stata posata una modinatura, l'opera supera m 1.80
d'altezza e non rispetta le distanze dal confine prescritte dall'ordinamento
edilizio comunale.
Sulla scorta della documentazione
fotografica prodotta agli atti, la ricorrente sostiene in particolare che in
origine i due fondi in questione si trovavano alla medesima quota. L'altezza
del nuovo manufatto andrebbe quindi misurata dal suo terreno (part. __________).
D. All'accoglimento
del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il CO 2, senza formulare
particolari osservazioni, come pure __________, con argomenti che verranno
eventualmente discussi nei successivi considerandi.
E. In sede di
replica e di duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie
tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva della ricorrente
(art. 21 e 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono
certe.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria. Come verrà
illustrato nei successivi considerandi, le prove invocate dalla ricorrente, in
particolare l'esperimento di un sopralluogo, non sono atte a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
Non assumendole, il Consiglio di Stato non ha dunque violato il diritto di
essere sentita della ricorrente.
2. Secondo
l'art. 100 cpv. 3 NAPR di Collina d'Oro, Sezione di Montagnola, lungo il
confine tra due proprietà le recinzioni, le siepi e le piantagioni non possono
superare m 1.80 di altezza (primo comma). Se i fondi non sono sullo stesso
piano l'altezza è misurata da quello superiore (terreno naturale) (terzo
comma). Terrapieni realizzati in epoca remota possono perdere, con il trascorrere
del tempo, il carattere di opera di sistemazione. A seconda del tempo
trascorso, delle dimensioni dell'innalzamento, della morfologia dei terreni
circostanti, le sistemazioni di terreno possono assumere le connotazioni
proprie del terreno naturale. Determinante ai fini della distinzione fra
terreno naturale e terreno sistemato non è tanto lo scopo della sistemazione
iniziale, quanto piuttosto il grado di integrazione dell'intervento di sistemazione
nel contesto del terreno circostante. Terrapieni che si scostano in modo
abnorme dall'andamento del terreno circostante sono da considerare alla stregua
di sistemazioni del terreno anche dopo molti anni. Opere di sistemazione che
rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonico nel quadro topologico immediatamente
circostante, possono invece essere assimilate al terreno naturale in un lasso
di tempo inferiore (RDAT I-1996 N. 38, consid. 3.1.).
3. In
concreto, nel 1982 i fondi in questione si sviluppavano sulle medesime quote.
Lo si deduce inequivocabilmente dalla planimetria allestita dallo studio
d'ingegneria __________, prodotta dalla ricorrente quale doc. 3 già davanti
alla precedente istanza. Laddove le curve altimetriche indicate nel piano attraversano
Fatti
i mappali in questione esse sono infatti tra loro pressoché parallele. Ritenuto
che a quel tempo l'abitazione della ricorrente era già esistente (v. doc. 3),
se ne deduce inoltre che la sua costruzione non ha alterato l'andamento
naturale della part. __________. A dispetto di quanto osserva il resistente,
nulla consente di ritenere che l'insorgente ne abbia abbassato il profilo lungo
il confine con la part. __________ in epoca successiva. Il livello naturale del
fondo della ricorrente è dunque rimasto invariato. Quello del fondo del
resistente è invece stato modificato a seguito del terrapieno realizzato alla metà
degli anni ottanta. Neppure il resistente lo nega. Dalla sezione lungo il
confine tra i due mappali prodotta agli atti quale doc. 2.3. risulta in
particolare che il profilo del fondo del resistente è situato ad una quota
superiore rispetto a quello della ricorrente (ad eccezione di un breve tratto centrale
dove entrambi i mappali si trovano sullo stesso piano). Verso valle il
dislivello raggiunge addirittura i 0.8 m. Contrariamente a quanto assunto dalla
precedente istanza, in simili circostanze il terrapieno non può essere
considerato quale terreno naturale. Esso non costituisce infatti un'opera che
si inserisce armoniosamente nel quadro topologico immediatamente circostante. Al
Considerandi
contrario, modifica notevolmente ed in modo anomalo l'assetto originario della
part. __________, soprattutto nella sua parte inferiore.
L'altezza
del controverso manufatto va dunque misurata dal livello originario del terreno,
che corrisponde a quello della part. __________. Diversamente da quanto assume
la ricorrente, il manufatto in esame costituisce una tipica opera di cinta ai
sensi dell'art. 100 NAPR, che non deve pertanto rispettare le distanze
prescritte dall'ordinamento edilizio. D'altra parte nessuna normativa comunale
impedisce che le opere di cinta vengano realizzate in alluminio. Nemmeno la
mancata posa di modine presta il fianco a critiche. Come dimostra il presente
ricorso, la ricorrente ha avuto modo di contestare il progetto con piena
cognizione di causa.
4.
In esito
ai precedenti considerandi il ricorso va parzialmente accolto. La licenza edilizia
accordata al resistente non va annullata, ma riformata nel senso che il
manufatto in questione non potrà superare l'altezza di m 1.80 misurata dal
fondo della ricorrente.
La tassa
di giustizia è suddivisa tra le parti secondo il rispettivo grado di soccombenza.
Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono poste a carico del
resistente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 100 cpv. 3 NAPR di Collina d'Oro
Sezione di Montagnola, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 28 marzo 2006 (n. 1506) del
Consiglio di Stato è annullata.
1.2.
la decisione 7 novembre 2005 del CO 2 è
riformata nel senso che il manufatto dedotto in licenza non dovrà superare
l'altezza di
m 1.80, misurata dal fondo della ricorrente (part. __________).
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.– è posta a carico della ricorrente nella misura di fr. 300.–.
Per il resto (fr. 500.-) essa è invece posta a carico del resistente, che
verserà alla ricorrente fr. 700.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
,
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;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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