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Decisione

52.2006.154

Posa di un muro di cinta lungo il confine tra due fondi originariamente situati alla medesima quota

12 ottobre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i mappali in questione esse sono infatti tra loro pressoché parallele. Ritenuto

che a quel tempo l'abitazione della ricorrente era già esistente (v. doc. 3),

se ne deduce inoltre che la sua costruzione non ha alterato l'andamento

naturale della part. __________. A dispetto di quanto osserva il resistente,

nulla consente di ritenere che l'insorgente ne abbia abbassato il profilo lungo

il confine con la part. __________ in epoca successiva. Il livello naturale del

fondo della ricorrente è dunque rimasto invariato. Quello del fondo del

resistente è invece stato modificato a seguito del terrapieno realizzato alla metà

degli anni ottanta. Neppure il resistente lo nega. Dalla sezione lungo il

confine tra i due mappali prodotta agli atti quale doc. 2.3. risulta in

particolare che il profilo del fondo del resistente è situato ad una quota

superiore rispetto a quello della ricorrente (ad eccezione di un breve tratto centrale

dove entrambi i mappali si trovano sullo stesso piano). Verso valle il

dislivello raggiunge addirittura i 0.8 m. Contrariamente a quanto assunto dalla

precedente istanza, in simili circostanze il terrapieno non può essere

considerato quale terreno naturale. Esso non costituisce infatti un'opera che

si inserisce armoniosamente nel quadro topologico immediatamente circostante. Al

Considerandi

contrario, modifica notevolmente ed in modo anomalo l'assetto originario della

part. __________, soprattutto nella sua parte inferiore.

L'altezza

del controverso manufatto va dunque misurata dal livello originario del terreno,

che corrisponde a quello della part. __________. Diversamente da quanto assume

la ricorrente, il manufatto in esame costituisce una tipica opera di cinta ai

sensi dell'art. 100 NAPR, che non deve pertanto rispettare le distanze

prescritte dall'ordinamento edilizio. D'altra parte nessuna normativa comunale

impedisce che le opere di cinta vengano realizzate in alluminio. Nemmeno la

mancata posa di modine presta il fianco a critiche. Come dimostra il presente

ricorso, la ricorrente ha avuto modo di contestare il progetto con piena

cognizione di causa.

4.

In esito

ai precedenti considerandi il ricorso va parzialmente accolto. La licenza edilizia

accordata al resistente non va annullata, ma riformata nel senso che il

manufatto in questione non potrà superare l'altezza di m 1.80 misurata dal

fondo della ricorrente.

La tassa

di giustizia è suddivisa tra le parti secondo il rispettivo grado di soccombenza.

Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono poste a carico del

resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 100 cpv. 3 NAPR di Collina d'Oro

Sezione di Montagnola, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 28 marzo 2006 (n. 1506) del

Consiglio di Stato è annullata.

1.2.

la decisione 7 novembre 2005 del CO 2 è

riformata nel senso che il manufatto dedotto in licenza non dovrà superare

l'altezza di

m 1.80, misurata dal fondo della ricorrente (part. __________).

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.– è posta a carico della ricorrente nella misura di fr. 300.–.

Per il resto (fr. 500.-) essa è invece posta a carico del resistente, che

verserà alla ricorrente fr. 700.– a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

,

,;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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