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Decisione

52.2006.157

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS - abuso di diritto

22 giugno 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.157

Data decisione, Autorità:

22.06.2006, TRAM

Titolo:

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS - abuso di diritto

ABUSO DI DIRITTO

DIMORA E RESIDENZA

PERMESSO CE O AELS

PERMESSO DI DIMORA

REVOCA

art. 3 ALC ALL1

art. 7 LDDS

Incarto n.

52.2006.157

Lugano

22 giugno

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 maggio 2006 di

RI 1

patrocinata dall' PA 1

contro

la risoluzione 4 aprile 2006 (n. 1652) del Consiglio

di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la

decisione 8 novembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi

e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;

viste le risposte:

- 16 maggio 2006 del

Consiglio di Stato,

- 17 maggio 2006 del

Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 19 ottobre 2002 la cittadina

dominicana RI 1 (1977) si è sposata in Italia, a __________ (prov. di __________),

con il cittadino italiano __________ (1971), titolare di un permesso di

domicilio CE/AELS in Svizzera, ottenendo dalle autorità italiane

un'autorizzazione di soggiorno;

che dopo avere ottenuto la revoca del

divieto di entrata che era stato pronunciato in passato nei suoi confronti per

motivi che non è necessario qui evocare, il 26 ottobre 2004 la ricorrente è

stata autorizzata a entrare nel nostro Paese per vivere insieme al marito ed è

stata posta per tale motivo al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS

valido fino al 25 ottobre 2009;

che il 22 giugno 2005 la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha minacciato

la ricorrente di espulsione, perché a quel momento ella aveva già interessato a

più riprese le autorità giudiziarie penali;

che, nel corso del mese di giugno 2005, __________

ha lasciato definitivamente la Svizzera alla volta dell'Italia;

che il 22 agosto 2005, RI 1 ha chiesto al Dipartimento

delle istituzioni la modifica dell'indirizzo nel proprio permesso di dimora,

indicando di essersi trasferita da __________ a __________;

che, interrogata il 25 ottobre 2005 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, ella ha

dichiarato in particolare di alloggiare presso la sorella e il cognato e di vedere

solo di tanto in tanto il marito, senza sapere se e quando egli sarebbe ritornato

a vivere in Svizzera;

che, fondandosi sulle premesse emergenze, l'8

novembre 2005 il dipartimento ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI

1, fissandole un termine con scadenza l'8 dicembre successivo per lasciare il

territorio svizzero;

che l'autorità ha rilevato che lo scopo per

il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a mancare in seguito

all'avvenuta cessazione della vita in comune con il marito, ritenendo in tal

modo che ella invocasse il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per

continuare a soggiornare nel nostro paese;

che con giudizio 4 aprile 2006 il Consiglio

di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa

contro di essa interposta da RI 1n sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero

gli estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal

dipartimento;

che contro la predetta pronunzia

Considerandi

governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento;

che la ricorrente contesta di invocare il

vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, sostenendo di essersi

dovuta separare dal marito esclusivamente per motivi professionali e di avere

comunque contatti regolari e frequenti con lo stesso, sia in Italia che in

Svizzera;

che all'accoglimento del gravame si

oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si

dirà, per quanto necessario, in seguito;

considerato, in

diritto

che in materia di diritto degli stranieri la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai

gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto

nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

che, in concreto, l'8 novembre 2005 il

dipartimento ha revocato il permesso di dimora valido sino al 25 ottobre 2009

di RI 1;

che contro questo genere di provvedimenti è,

in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al

Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1

lett. b n. 3 OG); di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a

statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data;

che il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46.

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che i membri della famiglia di un cittadino

di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di

stabilirsi con esso, ritenuto che sono tali il coniuge e i loro discendenti minori

di 21 anni o a carico, qualunque sia la loro cittadinanza (art. 3 cpv. 1 primo

periodo e cpv. 2 Allegato I ALC);

che, tuttavia, come ha recentemente avuto

modo di precisare il Tribunale federale, chi contrae un matrimonio fittizio o

si richiama in modo manifestamente abusivo ad un legame matrimoniale per poter

soggiornare in Svizzera non gode in ogni caso della protezione dell'ALC;

che in questo senso, nel quadro dell'art. 3

Allegato I ALC, è applicabile per analogia la giurisprudenza in materia

sviluppata a proposito dell'art. 7 LDDS, concernente i matrimoni tra un coniuge

svizzero e una persona straniera (v. DTF 130 II 113, consid. 9 con numerosi riferimenti

giurisprudenziali e dottrinali);

che, per costante giurisprudenza, vi è abuso

di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b);

che sono dati segnatamente gli estremi

dell'abuso ai sensi dell'art. 7 LDDS, quando lo straniero si richiama ad un

matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o

il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145, consid. 2.2.);

che in questo senso, è necessario che vi

siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più)

intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo

matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid.

5a e rif.);

che è in ogni caso abusivo richiamarsi a un

matrimonio per vivere in Svizzera, allorché il coniuge si è durevolmente

stabilito all'estero (STF 20 maggio 1999,2A.238/1999, in re P.S., consid. 2);

che, come accennato

in narrativa, la ricorrente è entrata in Svizzera il 26

ottobre 2004 per vivere insieme al marito cittadino italiano, allora titolare

di un permesso di domicilio CE/AELS;

che il 21 giugno 2005 il marito della

ricorrente ha lasciato definitivamente la Svizzera alla volta dell'Italia e da

allora egli non è più al beneficio del permesso di domicilio (v. anche verbale

d'interrogatorio di polizia 25 ottobre 2005 dell'insorgente);

che in siffatte circostanze, risulta

pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il

proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un anno,

al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con

il marito;

che il fatto inoltre

che la disunione sarebbe imputabile a ragioni professionali è ininfluente ai

fini della decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti

(STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, in re I. consid. 3a);

che non sono certo le loro asserite visite

reciproche in Italia e in Svizzera che permettono di ritenere che i coniugi __________

stanno per ricomporre la comunione coniugale; del resto l'insorgente non può

pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere da

una loro futura e ipotetica riconciliazione nel nostro Paese;

che RI 1 risiede regolarmente in Svizzera da

circa un anno e mezzo: il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve

durata;

che inoltre ella ha essenzialmente i suoi

legami sociali, culturali e familiari sia nella Repubblica Dominicana che in

Italia, dove risiedeva prima di giungere nel nostro Paese all'età di 26 anni;

che per questi motivi il suo rientro in

Patria, oppure in Italia se intende tornare a vivere insieme al marito, non le

pone alcun problema insormontabile di riadattamento;

che, a titolo abbondanziale, va rilevato che

la ricorrente non potrebbe invocare l'applicazione dell'art. 17 LDDS, ritenuto

che ella non vive più in comunione domestica con un cittadino straniero

titolare di un permesso di domicilio;

che l'insorgente non potrebbe nemmeno

prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al

fine di conservare il proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto,

non essendovi (più) stata vita familiare;

che in esito alle considerazioni che precedono,

il ricorso dev'essere pertanto respinto;

che tassa di giustizia e spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I ALC; gli art. 8 CEDU; 17 LDDS;

100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

patr. dall'

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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