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Decisione

52.2006.158

Rinnovo di un permesso di dimora - abuso di diritto

22 giugno 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove

un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione

particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv.

1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);

che, giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta

norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale

giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c);

che, in concreto, ritenuto che il ricorrente

risulta sempre sposato con la cittadina elvetica __________, egli ha, in linea

di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora;

che, pertanto, potendo la decisione

impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di

diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale

a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1

che il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che l'art. 7 LDDS dispone che il coniuge

straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del

permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e che questo diritto non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro

effettivo (cpv. 2);

che per costante giurisprudenza vi è abuso

di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare

interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,

consid. 3b);

che in relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il

caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un

matrimonio che sussiste solo a livello formale unicamente per ottenere il rilascio

o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in

effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid.

2.2.);

Considerandi

che nel formulare l'art. 7 LDDS, il

legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge

straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno

dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.);

che è per contro necessario che vi siano

concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a

condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto

per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.);

che, come accennato

in narrativa, il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del suo

matrimonio contratto il 26 gennaio 2004 con una

cittadina svizzera;

che i coniugi __________ si sono separati di

fatto già il 19 giugno 2004, quando la moglie del ricorrente si è trasferita

presso la madre nella Svizzera interna (v. verbale d'interrogatorio di Polizia

cantonale 5 dicembre 2005 di RI 1, pag. 5);

che l'insorgente afferma di essere in

trattative con la moglie per procedere allo scioglimento del matrimonio (ricorso

ad 5, pag. 3);

che, in siffatte circostanze, risulta

pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il

proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un paio

d'anni, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per

vivere con la moglie;

che non porta a diversa conclusione il fatto

che egli invochi la necessità di conservare il permesso per poter presenziare in

futuro alle udienze in Pretura relative concernenti la procedura di divorzio:

nulla gli impedirà di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per tale

motivo;

che il semplice fatto che egli si senta ben

integrato nel nostro cantone e che non sia a carico dell'assistenza pubblica non

permette di pervenire a conclusioni a lui più favorevoli, in quanto egli ha

ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie e non per altri

motivi;

che a ragione il ricorrente non pretende

nemmeno che gli sia impossibile rientrare in Turchia, dove vivono diversi famigliari

oltre a quelli residenti in Svizzera; inoltre egli è giovane, ha ottenuto nel

nostro Paese una diploma commerciale di impiegato qualificato presso un

istituto bancario e ha un'esperienza lavorativa alle spalle, che gli verranno

utili per inserirsi nel mondo del lavoro del suo Paese d'origine;

che, per il resto, si può senz'altro

rinviare alle pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato;

che in esito alle considerazioni che precedono,

il ricorso dev'essere respinto;

che tassa di giustizia e spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b

n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3,

18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione

a:

;

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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