52.2006.160
Diniego del permesso edilizio, anziché sospensione della domanda di costruzione, per effetto di una zona di pianificazione cantonale
28 settembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2006.160
Data decisione, Autorità:
28.09.2006, TRAM
Titolo:
Diniego del permesso edilizio, anziché sospensione della domanda di costruzione, per effetto di una zona di pianificazione cantonale
ZONA DI PIANIFICAZIONE
art. 63 agg. 2 LALPT
Incarto n.
52.2006.160
Lugano
28 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 maggio 2006 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 11 aprile 2006 (n. 1808) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente contro la
risoluzione 4 luglio 2005 con cui il CO 2 le ha negato il permesso edilizio
per la realizzazione di due edifici sui fondi n. 102, 328 e 336 RFD di __________;
viste le risposte:
- 16 maggio 2006 del Consiglio
di Stato;
- 19 maggio 2006 del CO 2;
- 24 maggio 2006 CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la RI
1 SA è proprietaria dei mapp. n. 102, 328 e 336 RFD di __________, ubicati
nelle adiacenze dei centri commerciali __________ e __________ ed attribuiti
dal PR alla zona per attività lavorativa intensiva AL-I;
che l'11 febbraio 2005 la ricorrente ha
chiesto al CO 2 il permesso edilizio per demolire sui suddetti fondi alcuni
fabbricati esistenti e realizzarvi uno stabile amministrativo (53'000 mc) ed
uno artigianale (33'000 mc), dotati complessivamente di 270 posteggi ai quali
si accederebbe direttamente dalla strada cantonale del __________;
che al progetto si sono tempestivamente
opposti CO 1 e il Dipartimento del territorio, che lo hanno contestato sotto il
profilo dell'accesso e dell'inquinamento atmosferico;
che, preso atto del preavviso
dipartimentale, il 4 luglio 2005 il municipio ha quindi negato alla RI 1 SA la
licenza edilizia richiesta;
che con giudizio 11 aprile 2006 il Consiglio
di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla ricorrente contro la suddetta
decisione municipale;
che, secondo il Governo, il previsto
edificio a destinazione artigianale non sarebbe conforme alla zona AL-I; il
traffico indotto dai nuovi edifici genererebbe un inquinamento atmosferico eccessivo
ed aggraverebbe ulteriormente la viabilità della strada cantonale (art. 52 cpv.
Considerandi
2.
LStr); il progetto edilizio si porrebbe anche in contrasto con gli obiettivi
fissati dalla recente zona di pianificazione (ZP __________) istituita dal Consiglio
di Stato;
che contro il predetto giudizio governativo
la RI 1 SA insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che la domanda di costruzione non venga respinta, ma sospesa per effetto della
suddetta zona di pianificazione;
che, conteste nel dettaglio le conclusioni
tratte dal Consiglio di Stato, l'insorgente ritiene che il progetto rispetti il
diritto vigente;
che in virtù dell'art. 63 cpv. 2 LALPT il
municipio non doveva pertanto negare alla ricorrente il permesso di costruire,
bensì limitarsi a sospendere la pratica edilizia;
che il Consiglio di Stato e CO 1 avversano
il ricorso, mentre il CO 2 si rimette al giudizio di questa corte;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva della ricorrente
(art. 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 13 e 46 cpv. 1 PAmm), sono
certe;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 63 cpv. 2 LALPT (che
riprende quasi testualmente l'art. 27 cpv. 1 LPT), all’interno di una zona di
pianificazione è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la
pianificazione dell’utilizzazione;
che, secondo il capoverso seguente, le
domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano sono decise
negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di
pianificazione;
che né la legge, né il regolamento
d'applicazione (RLALPT) precisano quando le domande di costruzione in contrasto
con gli obbiettivi del piano sono da respingere e quando invece sono soltanto
da sospendere;
che data la natura cautelare della zona di
pianificazione, la scelta tra il rigetto e la sospensione deve comunque
ispirarsi al principio di proporzionalità, evitando in particolare di
costringere il richiedente a ripetere l'intera procedura di rilascio della licenza
quando non si può escludere che il trascorrere del tempo e l'affinamento degli
studi pianificatori permetta di accogliere la domanda (STA 26.09.2005, inc. n.
52.2005
, consid. 3.3.).
che una domanda di costruzione presentata
durante il periodo di validità di una zona di pianificazione deve però essere
conforme anche al diritto vigente; in caso contrario, essa non va sospesa,
bensì respinta (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., n. 430 ad art. 57 LALPT);
che, a dispetto di quanto concluso dal
Consiglio di Stato, la ricorrente sostiene che l'intervento edilizio rispetta
il diritto vigente;
che la questione può tuttavia rimanere
irrisolta, perché in concreto si può ragionevolmente escludere che il
trascorrere del tempo e l'affinamento degli studi pianificatori in atto
permetteranno di accogliere in futuro la domanda di costruzione presentata
dalla ricorrente;
che con risoluzione 21 febbraio 2006 (n.
842) il Consiglio di Stato ha adottato per la durata di cinque anni una zona di
pianificazione cantonale comprendente una fascia di terreni attigui alla strada
cantonale che attraversa il __________, ivi compresi quelli della ricorrente;
che la scheda descrittiva della ZP __________
riconosce la necessità di porre una forte limitazione dei movimenti
veicolari per ogni nuovo intervento o misura all'interno del territorio delimitato
dalla rappresentazione grafica della zona di pianificazione (p. 5);
che di regola il tetto massimo per ogni progetto è fissato in 100
movimenti giornalieri. Saranno inoltre negate le licenze edilizie per le grandi
superfici di vendita ai sensi dell'art. 71a LALPT"
(p. 6);
che l'efficacia di tale misura
pianificatoria non viene messa in discussione dalla ricorrente, secondo cui la
zona di pianificazione sarebbe un dato di fatto;
che appare del tutto ragionevole ritenere
che gli strumenti pianificatori attualmente allo studio dovranno tenere conto
del limite massimo di movimenti giornalieri sopraindicato e tenderanno perciò
ad impedire la presenza di nuovi attrattori di traffico lungo la strada
cantonale del __________;
che in concreto il nuovo centro oggetto
della domanda di costruzione è incluso nel perimetro della ZP __________; esso
sarebbe in grado di generare 800 movimenti al giorno, ovvero un traffico
veicolare otto volte superiore al limite massimo previsto dalla zona di
pianificazione;
che i precisi indirizzi della ZP __________
consentono ragionevolmente di escludere che l'affinamento degli studi
pianificatori comunali in corso permetterà in futuro di accogliere la controversa
domanda di costruzione;
che, tenuto conto dell'ulteriore durata
della zona di pianificazione (sino al 2013 in caso di proroga), appare d'altro
canto compatibile con il principio di proporzionalità esigere una ripetizione
della procedura di rilascio del permesso, qualora alla scadenza del
provvedimento di salvaguardia, il nuovo ordinamento pianificatorio non sia
ancora entrato in vigore;
che in simili circostanze, il rigetto della
domanda può essere ammesso;
che in esito a quanto precede il ricorso va
dunque respinto, confermando nell'esito il giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia e le spese sono a
carico della ricorrente, che verserà all'ATA un congruo importo a titolo di
ripetibili;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. LPT 27; 63 LALPT; 21 LE; 13, 18, 28,
43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.– è a carico della ricorrente, che verserà all'ATA fr.
1'000.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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