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Decisione

52.2006.160

Diniego del permesso edilizio, anziché sospensione della domanda di costruzione, per effetto di una zona di pianificazione cantonale

28 settembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2006.160

Data decisione, Autorità:

28.09.2006, TRAM

Titolo:

Diniego del permesso edilizio, anziché sospensione della domanda di costruzione, per effetto di una zona di pianificazione cantonale

ZONA DI PIANIFICAZIONE

art. 63 agg. 2 LALPT

Incarto n.

52.2006.160

Lugano

28 settembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 maggio 2006 della

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 11 aprile 2006 (n. 1808) del Consiglio

di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente contro la

risoluzione 4 luglio 2005 con cui il CO 2 le ha negato il permesso edilizio

per la realizzazione di due edifici sui fondi n. 102, 328 e 336 RFD di __________;

viste le risposte:

- 16 maggio 2006 del Consiglio

di Stato;

- 19 maggio 2006 del CO 2;

- 24 maggio 2006 CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che la RI

1 SA è proprietaria dei mapp. n. 102, 328 e 336 RFD di __________, ubicati

nelle adiacenze dei centri commerciali __________ e __________ ed attribuiti

dal PR alla zona per attività lavorativa intensiva AL-I;

che l'11 febbraio 2005 la ricorrente ha

chiesto al CO 2 il permesso edilizio per demolire sui suddetti fondi alcuni

fabbricati esistenti e realizzarvi uno stabile amministrativo (53'000 mc) ed

uno artigianale (33'000 mc), dotati complessivamente di 270 posteggi ai quali

si accederebbe direttamente dalla strada cantonale del __________;

che al progetto si sono tempestivamente

opposti CO 1 e il Dipartimento del territorio, che lo hanno contestato sotto il

profilo dell'accesso e dell'inquinamento atmosferico;

che, preso atto del preavviso

dipartimentale, il 4 luglio 2005 il municipio ha quindi negato alla RI 1 SA la

licenza edilizia richiesta;

che con giudizio 11 aprile 2006 il Consiglio

di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla ricorrente contro la suddetta

decisione municipale;

che, secondo il Governo, il previsto

edificio a destinazione artigianale non sarebbe conforme alla zona AL-I; il

traffico indotto dai nuovi edifici genererebbe un inquinamento atmosferico eccessivo

ed aggraverebbe ulteriormente la viabilità della strada cantonale (art. 52 cpv.

Considerandi

2.

LStr); il progetto edilizio si porrebbe anche in contrasto con gli obiettivi

fissati dalla recente zona di pianificazione (ZP __________) istituita dal Consiglio

di Stato;

che contro il predetto giudizio governativo

la RI 1 SA insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che la domanda di costruzione non venga respinta, ma sospesa per effetto della

suddetta zona di pianificazione;

che, conteste nel dettaglio le conclusioni

tratte dal Consiglio di Stato, l'insorgente ritiene che il progetto rispetti il

diritto vigente;

che in virtù dell'art. 63 cpv. 2 LALPT il

municipio non doveva pertanto negare alla ricorrente il permesso di costruire,

bensì limitarsi a sospendere la pratica edilizia;

che il Consiglio di Stato e CO 1 avversano

il ricorso, mentre il CO 2 si rimette al giudizio di questa corte;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva della ricorrente

(art. 43 PAmm) e la tempestività del ricorso (art. 13 e 46 cpv. 1 PAmm), sono

certe;

che il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 63 cpv. 2 LALPT (che

riprende quasi testualmente l'art. 27 cpv. 1 LPT), all’interno di una zona di

pianificazione è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la

pianificazione dell’utilizzazione;

che, secondo il capoverso seguente, le

domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano sono decise

negativamente oppure sono sospese, al massimo fino alla scadenza della zona di

pianificazione;

che né la legge, né il regolamento

d'applicazione (RLALPT) precisano quando le domande di costruzione in contrasto

con gli obbiettivi del piano sono da respingere e quando invece sono soltanto

da sospendere;

che data la natura cautelare della zona di

pianificazione, la scelta tra il rigetto e la sospensione deve comunque

ispirarsi al principio di proporzionalità, evitando in particolare di

costringere il richiedente a ripetere l'intera procedura di rilascio della licenza

quando non si può escludere che il trascorrere del tempo e l'affinamento degli

studi pianificatori permetta di accogliere la domanda (STA 26.09.2005, inc. n.

52.2005

, consid. 3.3.).

che una domanda di costruzione presentata

durante il periodo di validità di una zona di pianificazione deve però essere

conforme anche al diritto vigente; in caso contrario, essa non va sospesa,

bensì respinta (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., n. 430 ad art. 57 LALPT);

che, a dispetto di quanto concluso dal

Consiglio di Stato, la ricorrente sostiene che l'intervento edilizio rispetta

il diritto vigente;

che la questione può tuttavia rimanere

irrisolta, perché in concreto si può ragionevolmente escludere che il

trascorrere del tempo e l'affinamento degli studi pianificatori in atto

permetteranno di accogliere in futuro la domanda di costruzione presentata

dalla ricorrente;

che con risoluzione 21 febbraio 2006 (n.

842) il Consiglio di Stato ha adottato per la durata di cinque anni una zona di

pianificazione cantonale comprendente una fascia di terreni attigui alla strada

cantonale che attraversa il __________, ivi compresi quelli della ricorrente;

che la scheda descrittiva della ZP __________

riconosce la necessità di porre una forte limitazione dei movimenti

veicolari per ogni nuovo intervento o misura all'interno del territorio delimitato

dalla rappresentazione grafica della zona di pianificazione (p. 5);

che di regola il tetto massimo per ogni progetto è fissato in 100

movimenti giornalieri. Saranno inoltre negate le licenze edilizie per le grandi

superfici di vendita ai sensi dell'art. 71a LALPT"

(p. 6);

che l'efficacia di tale misura

pianificatoria non viene messa in discussione dalla ricorrente, secondo cui la

zona di pianificazione sarebbe un dato di fatto;

che appare del tutto ragionevole ritenere

che gli strumenti pianificatori attualmente allo studio dovranno tenere conto

del limite massimo di movimenti giornalieri sopraindicato e tenderanno perciò

ad impedire la presenza di nuovi attrattori di traffico lungo la strada

cantonale del __________;

che in concreto il nuovo centro oggetto

della domanda di costruzione è incluso nel perimetro della ZP __________; esso

sarebbe in grado di generare 800 movimenti al giorno, ovvero un traffico

veicolare otto volte superiore al limite massimo previsto dalla zona di

pianificazione;

che i precisi indirizzi della ZP __________

consentono ragionevolmente di escludere che l'affinamento degli studi

pianificatori comunali in corso permetterà in futuro di accogliere la controversa

domanda di costruzione;

che, tenuto conto dell'ulteriore durata

della zona di pianificazione (sino al 2013 in caso di proroga), appare d'altro

canto compatibile con il principio di proporzionalità esigere una ripetizione

della procedura di rilascio del permesso, qualora alla scadenza del

provvedimento di salvaguardia, il nuovo ordinamento pianificatorio non sia

ancora entrato in vigore;

che in simili circostanze, il rigetto della

domanda può essere ammesso;

che in esito a quanto precede il ricorso va

dunque respinto, confermando nell'esito il giudizio impugnato;

che la tassa di giustizia e le spese sono a

carico della ricorrente, che verserà all'ATA un congruo importo a titolo di

ripetibili;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. LPT 27; 63 LALPT; 21 LE; 13, 18, 28,

43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.– è a carico della ricorrente, che verserà all'ATA fr.

1'000.– a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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