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Decisione

52.2006.164

Costruzione di una strada privata d'urbanizzazione

7 luglio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5 luglio

2005 la Ugo Bassi SA ha chiesto sotto forma di semplice notifica al municipio

di CO 2 il permesso di costruire una strada privata in località __________, su

un fondo in pendio, situato nella zona edificabile (part. 1334). La strada, lunga

circa 70 m e larga 4, si diparte da una strada privata (part. 1335), che passa

a valle del fondo, di proprietà del resistente CO 1. L'opera viaria ha una

pendenza media del 16% e comporta sbancamenti del terreno alti sino a 6 m su

gran parte del suo sviluppo longitudinale. Verso monte verrebbero formate

scarpate alte sino ad 8 m, con una pendenza del 160% (60°). Sotto il campo

stradale verrebbero inoltre posate delle canalizzazioni per acque chiare e

luride.

Alla domanda si è opposto CO 1 contestando la

procedura di notifica applicata e la mancanza di qualsiasi servitù che consentisse

all'istante di allacciarsi alla canalizzazione di sua proprietà, interrata

nella sua strada privata.

Con decisione 7 novembre 2005, il municipio

ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.

B. Con

giudizio 26 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo

l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che gli

importanti sbancamenti escludano che l'opera possa essere autorizzata secondo

la procedura di notifica. A maggior ragione se si considera che si tratta di

un'opera di urbanizzazione primaria, rispettivamente che il fondo è anche

boschivo ed è attraversato da un corso d'acqua. La modinatura sarebbe infine

stata insufficiente.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza accordatale

sia ripristinata.

L'insorgente rileva anzitutto che secondo

l’art. 6 cpv. 1 cifra 6 RLE la costruzione di strade private è autorizzata secondo

la procedura di notifica. Non vi sarebbero riporti di terreno di altezza

superiore a m 1.50, il ruscello ed il bosco disterebbero 40, rispettivamente 10

m dalla strada. Il fondo sarebbe inoltre già urbanizzato. Le carenze della modinatura

non avrebbero infine pregiudicato il ricorrente nell'esercizio dei suoi diritti

di difesa.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Il municipio condivide invece l'impugnativa

con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi

assieme a quelli dell'opponente, che invece postula la conferma del giudizio

impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm). Oggetto del contendere è essenzialmente la procedura

applicabile. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare

la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 4 RLE, la licenza edilizia è necessaria per la costruzione di edifici e

impianti (lett. a), rispettivamente per ogni altra opera edilizia o impianto

come (...) strade private e canalizzazioni (lett. c), nonché scavi e colmate

(lett. d).

Secondo l’art. 5 cpv. 1 RLE, in

quanto non siano esplicitamente soggetti alla procedura della notifica (art.

6), tutti gli interventi di cui all'art. 4 RLE soggiacciono alla procedura

ordinaria. La procedura di notifica, che evita di coinvolgere l'autorità cantonale,

costituisce l'eccezione ed è applicabile soltanto all'interno della zona edificabile

per lavori di secondaria importanza (art. 11 cpv. 1 LE).

La costruzione di strade private è soggetta alla

procedura di notifica, ma solo in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni

sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di

urbanizzazione o sull'ambiente (art. 6 cpv. 1 cifra 6 RLE). La costruzione di

canalizzazioni non soggiace invece alla procedura di notifica, ma a quella

ordinaria. L’art. 6 cpv. 1 RLE permette di adottare la procedura semplificata

soltanto per l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni

(cifra 7).

Assoggettati alla procedura di notifica sono

infine gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di

m 1.50 e una superficie di mq 1000 (cifra 9).

3.

Nel caso

concreto, la domanda di costruzione inoltrata dalla ricorrente prevede di

costruire una strada privata e di due tronchi di canalizzazione: uno per le

acque luride ed uno per le acque meteoriche. Già la prevista costruzione delle

canalizzazioni sotto il campo stradale escludeva l'applicabilità della

procedura di notifica. Non si tratta infatti di semplici allacciamenti di

edifici alle canalizzazioni. Da questo profilo il ricorso non può essere

accolto.

Per quanto riguarda la strada in quanto tale, non appare

affatto fuori luogo sostenere che non si tratti di un lavoro di secondaria

importanza (art. 11 cpv. 1 LE), che non ingenera ripercussioni sostanzialmente

nuove sull'ambiente. Lo sbancamento di un pendio non edificato sino ad una

profondità di 6 m su un tratto di circa 70 m è invero atto a ripercuotersi sul

paesaggio. Non si può ragionevolmente pretendere che costituisca un'alterazione

impercettibile, suscettibile di passare inosservata.

Anche da questo profilo, la tesi del Consiglio di Stato

appare dunque corretta. Considerando che il difetto lamentato dall'insorgente

riguardava il fondamento stesso della scelta procedurale operata dall'insorgente

con l'avallo dell'autorità comunale, il principio di proporzionalità non

obbligava il Governo a porvi rimedio, interpellando il Dipartimento del

territorio e le istanze ad esso subordinate.

Infondate sono soltanto le considerazioni sviluppate dal

giudizio impugnato sull'urbanizzazione e sulle carenze della modinatura. Ai

fini della costruzione della strada, il fondo dedotto in edificazione è adeguatamente

urbanizzato. La strada non è inoltre un'opera di urbanizzazione primaria, ma

un'opera di urbanizzazione privata. Date le sue caratteristiche, non andava modinata,

ma semmai picchettata. Eventuali carenze della picchettazione non hanno

comunque impedito all'opponente di far valere i suoi diritti. Non

giustificavano di conseguenza un annullamento della licenza.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 21 LE; 4, 5, 5 RLE; 3, 18, 28, 31,

60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo

al resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinato da: PA 2

2. CO 2

2 patrocinato da: PA 3

3. CO 3

4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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