52.2006.164
Costruzione di una strada privata d'urbanizzazione
7 luglio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2006.164
Data decisione, Autorità:
07.07.2006, TRAM
Titolo:
Costruzione di una strada privata d'urbanizzazione
CANALIZZAZIONI
NOTIFICA DI COSTRUZIONE
art. 4 RLE
art. 5 RLE
art. 6 RLE
Incarto n.
52.2006.164
Lugano
7 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 maggio 2006 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 26 aprile 2006 del Consiglio di Stato
(n. 1963) che annulla la licenza edilizia 7 novembre 2005, rilasciatale dal
municipio di CO 2 per la costruzione di una strada privata d'urbanizzazione
in località __________ (part. 1334);
viste le risposte:
- 30 maggio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 7 giugno 2006 del
municipio di CO 2;
- 8 giugno 2006 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 5 luglio
2005 la Ugo Bassi SA ha chiesto sotto forma di semplice notifica al municipio
di CO 2 il permesso di costruire una strada privata in località __________, su
un fondo in pendio, situato nella zona edificabile (part. 1334). La strada, lunga
circa 70 m e larga 4, si diparte da una strada privata (part. 1335), che passa
a valle del fondo, di proprietà del resistente CO 1. L'opera viaria ha una
pendenza media del 16% e comporta sbancamenti del terreno alti sino a 6 m su
gran parte del suo sviluppo longitudinale. Verso monte verrebbero formate
scarpate alte sino ad 8 m, con una pendenza del 160% (60°). Sotto il campo
stradale verrebbero inoltre posate delle canalizzazioni per acque chiare e
luride.
Alla domanda si è opposto CO 1 contestando la
procedura di notifica applicata e la mancanza di qualsiasi servitù che consentisse
all'istante di allacciarsi alla canalizzazione di sua proprietà, interrata
nella sua strada privata.
Con decisione 7 novembre 2005, il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
B. Con
giudizio 26 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che gli
importanti sbancamenti escludano che l'opera possa essere autorizzata secondo
la procedura di notifica. A maggior ragione se si considera che si tratta di
un'opera di urbanizzazione primaria, rispettivamente che il fondo è anche
boschivo ed è attraversato da un corso d'acqua. La modinatura sarebbe infine
stata insufficiente.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza accordatale
sia ripristinata.
L'insorgente rileva anzitutto che secondo
l’art. 6 cpv. 1 cifra 6 RLE la costruzione di strade private è autorizzata secondo
la procedura di notifica. Non vi sarebbero riporti di terreno di altezza
superiore a m 1.50, il ruscello ed il bosco disterebbero 40, rispettivamente 10
m dalla strada. Il fondo sarebbe inoltre già urbanizzato. Le carenze della modinatura
non avrebbero infine pregiudicato il ricorrente nell'esercizio dei suoi diritti
di difesa.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il municipio condivide invece l'impugnativa
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi
assieme a quelli dell'opponente, che invece postula la conferma del giudizio
impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Oggetto del contendere è essenzialmente la procedura
applicabile. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 4 RLE, la licenza edilizia è necessaria per la costruzione di edifici e
impianti (lett. a), rispettivamente per ogni altra opera edilizia o impianto
come (...) strade private e canalizzazioni (lett. c), nonché scavi e colmate
(lett. d).
Secondo l’art. 5 cpv. 1 RLE, in
quanto non siano esplicitamente soggetti alla procedura della notifica (art.
6), tutti gli interventi di cui all'art. 4 RLE soggiacciono alla procedura
ordinaria. La procedura di notifica, che evita di coinvolgere l'autorità cantonale,
costituisce l'eccezione ed è applicabile soltanto all'interno della zona edificabile
per lavori di secondaria importanza (art. 11 cpv. 1 LE).
La costruzione di strade private è soggetta alla
procedura di notifica, ma solo in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni
sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di
urbanizzazione o sull'ambiente (art. 6 cpv. 1 cifra 6 RLE). La costruzione di
canalizzazioni non soggiace invece alla procedura di notifica, ma a quella
ordinaria. L’art. 6 cpv. 1 RLE permette di adottare la procedura semplificata
soltanto per l'allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni
(cifra 7).
Assoggettati alla procedura di notifica sono
infine gli scavi e le colmate con materiale terroso fino all'altezza di
m 1.50 e una superficie di mq 1000 (cifra 9).
3.
Nel caso
concreto, la domanda di costruzione inoltrata dalla ricorrente prevede di
costruire una strada privata e di due tronchi di canalizzazione: uno per le
acque luride ed uno per le acque meteoriche. Già la prevista costruzione delle
canalizzazioni sotto il campo stradale escludeva l'applicabilità della
procedura di notifica. Non si tratta infatti di semplici allacciamenti di
edifici alle canalizzazioni. Da questo profilo il ricorso non può essere
accolto.
Per quanto riguarda la strada in quanto tale, non appare
affatto fuori luogo sostenere che non si tratti di un lavoro di secondaria
importanza (art. 11 cpv. 1 LE), che non ingenera ripercussioni sostanzialmente
nuove sull'ambiente. Lo sbancamento di un pendio non edificato sino ad una
profondità di 6 m su un tratto di circa 70 m è invero atto a ripercuotersi sul
paesaggio. Non si può ragionevolmente pretendere che costituisca un'alterazione
impercettibile, suscettibile di passare inosservata.
Anche da questo profilo, la tesi del Consiglio di Stato
appare dunque corretta. Considerando che il difetto lamentato dall'insorgente
riguardava il fondamento stesso della scelta procedurale operata dall'insorgente
con l'avallo dell'autorità comunale, il principio di proporzionalità non
obbligava il Governo a porvi rimedio, interpellando il Dipartimento del
territorio e le istanze ad esso subordinate.
Infondate sono soltanto le considerazioni sviluppate dal
giudizio impugnato sull'urbanizzazione e sulle carenze della modinatura. Ai
fini della costruzione della strada, il fondo dedotto in edificazione è adeguatamente
urbanizzato. La strada non è inoltre un'opera di urbanizzazione primaria, ma
un'opera di urbanizzazione privata. Date le sue caratteristiche, non andava modinata,
ma semmai picchettata. Eventuali carenze della picchettazione non hanno
comunque impedito all'opponente di far valere i suoi diritti. Non
giustificavano di conseguenza un annullamento della licenza.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 21 LE; 4, 5, 5 RLE; 3, 18, 28, 31,
60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo
al resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
1 patrocinato da: PA 2
2. CO 2
2 patrocinato da: PA 3
3. CO 3
4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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